Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 23/12/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lombardia |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
g. 30869 REPUBBLICA ITALIANA Sentenza
n. 193 /2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
composta dai seguenti magistrati:
Vito TENORE Presidente Walter BERRUTI Giudice Pia MANNI Giudice– relatore ha emesso la seguente:
SENTENZA
sulla richiesta di rito abbreviato presentata, ai sensi dell’art. 130 del Codice della giustizia contabile nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 30869 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 12.3.2025 nei confronti della sig.ra:
IA IG EL, nata a [...] il [...] e residente in [...], Circ. Porta Nuova n.28 (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppina Moscatelli ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo p.e.c. moscatelli.giuseppina@avvocatifoggia.legalmail.it, per delega allegata all’atto di costituzione e risposta.
VISTA la richiesta di rito abbreviato presentata ai sensi dell’art. 130 del Codice della giustizia contabile dal convenuto nella comparsa di costituzione depositata in data 15.9.2025;
VISTO il parere favorevole reso il 17.4.2025 dalla Procura Regionale;
VISTO il decreto n. 11/2025 di questa Sezione con il quale è stata accolta l’istanza di rito abbreviato presentata dal convenuto e fissata l’udienza del 17.12.2025 ai fini della definizione del giudizio;
VISTA la documentazione contabile depositata dal convenuto;
UDITI nell’udienza camerale del 27.11.2025, con l’assistenza del Segretario Salvatore Carvelli, il rappresentante del Pubblico IO D’Aula e l’avv. Giuseppina Moscatelli per la convenuta, omessa la relazione di causa con il consenso delle parti Ritenuto in
FATTO
Con atto di citazione depositato in data 12.3.2025, ritualmente notificato e preceduto dalla notifica dell’invito a dedurre, la Procura Regionale ha citato in giudizio RI IG EL al fine di ottenere il risarcimento della somma di € 115.999,36 in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito a titolo di danno patrimoniale.
La notitia damni è costituita dalla nota con la quale la Guardia di Finanza, Compagnia di Treviglio, inoltrava alla Procura contabile i contenuti della notizia di reato conclusiva delle indagini nei confronti di IG EL RI. Era risultato, infatti, che quest’ultima nel periodo 1/1/2010 - 16/6/2020, sebbene impiegata come docente a tempo indeterminato, con orario di lavoro a tempo parziale, superiore al 50%, presso l'ITC Oberdan di Treviglio, parallelamente, si dedicava ad attività di lavoro tanto commerciale, quanto autonomo. In particolare, la RI, iscritta nel registro dei revisori legali e consulente Tributarista Qualificato:
-era titolare dell'omonimo studio professionale con sede in Caravaggio (BG), avente ad oggetto l'attività di "servizi di contabilità, consulenza fiscale forniti da altri";
-era socia e, fin dal 5.9.2005, Amministratore unico in "STEDA srl" – con sede nella medesima via Spartaco nr. 46, Caravaggio (BG), avente ad oggetto "elaborazione elettronica dati contabili, esclusi CAF” che rendeva attività di consulenza contabile e fiscale nei confronti di persone fisiche e giuridiche;
- nel 2019 ricopriva l'incarico di Amministratore unico della "OLMO srl", con sede in Caravaggio (BG), via Spartaco n. 46, avente ad oggetto "costruzione di edifici residenziali e non residenziali".
Nel medesimo periodo la RI ricopriva l'incarico di docente in forza di n. 3 distinti contratti individuali di lavoro a tempo parziale, sottoscritti in data 1.9.2009, 1.9.2012, 1.9.2017, con prestazione lavorativa superiore al 50% di quella prevista per l'analogo personale a tempo pieno.
Per la maggior parte degli anni scolastici la RI aveva presentato all’amministrazione istanze volte esclusivamente ad ottenere autorizzazioni allo svolgimento di attività extra-scolastiche libero-professionali, in deroga all'art. 53 D.P.R. 165/2001 che erano state sempre concesse. Per gli aa.ss. 2010/2011, 2012/2013, 2018/2019 e 2019/2020, ometteva la presentazione di qualsivoglia istanza di autorizzazione, pur continuando a svolgere attività professionale extra-istituzionale.
L’istituto scolastico irrogava alla RI la sanzione della sospensione dal servizio per 30 gg. con privazione della retribuzione e le notificava costituzione in mora per la rifusione del danno erariale di € 56.582,86, oltre interessi, ossia nella misura ritenuta da riversare all’amministrazione scolastica ai sensi dell’art. 53 c. 7 d.lgs. 165/2001 relativamente ai compensi da lavoro autonomo conseguiti negli aa.ss. 2010/2011, 2012/2013, 2018/2019, 2019/2020 nei quali mancava qualsiasi richiesta di autorizzazione. La RI impugnava, ma senza successo, l’atto di costituzione in mora.
Il p.p. nr. 10177/2020 pendente nei confronti della RI per le ipotesi di reato di cui all'art. 640, c. 1 e 2 punto 1) c.p. (truffa aggravata), art. 483 c.p. (falsità ideologica) in relazione all'art. 76, c. 1 e 4 del D.P.R. 445/2000, con l'aggravante di cui all'art. 61, c. 1 punto 2), per l’assunzione di incarichi privati incompatibili/non autorizzati in costanza di rapporto di pubblico impiego, si concludeva con la sentenza n. 225/23 del 8/2/2023 con la quale il Tribunale di Bergamo, previa riformulazione delle ipotesi di reato in quelle di cui all’art. 316-ter c.p. (indebita percezione di erogazioni pubbliche), disponeva il non luogo a procedere nei confronti dell’imputata in considerazione della irrilevanza della fattispecie dal punto di vista penale e fatto salvo, comunque, il loro rilievo erariale.
La Procura contabile notificava pertanto alla RI l’invito a dedurre contestandole un danno pari ad € 115.999,36, di cui € 56.581,86 per i compensi maturati da attività di lavoro autonomo non autorizzata e non riversati ai sensi dell’art. 53 c. 7 d.lgs. 165/2001 ed € 59.417,50, a titolo di danno per l’assunzione di incarichi di amministratore unico in regime di incompatibilità assoluta.
La presunta responsabile depositava le controdeduzioni che non venivano ritenute idonee a superare i motivi di addebito.
La Procura depositava, quindi, l’atto di citazione chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento di € 115.999,36 di cui € 56.581,86 per i compensi non riversati relativi agli anni per i quali la stessa non aveva richiesto l’autorizzazione a svolgere gli incarichi relativamente incompatibili ed € 59.417,50, pari al differenziale tra lo stipendio di insegnante effettivamente percepito e quello che avrebbe percepito qualora il relativo contratto fosse stato a tempo parziale entro il 50%, per gli incarichi assolutamente incompatibili di amministratore unico per i quali la stessa non aveva percepito compensi.
La convenuta si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 15.9.2025 con il patrocinio dell’avv. Giuseppina Moscatelli. La convenuta ha chiesto in via preliminare l’ammissione al rito abbreviato, allegando alla comparsa il parere favorevole della Procura, offrendo a definizione l’importo di € 38.700,00, pari a 1/3 del danno contestato in atto di citazione.
Per il caso di mancata ammissione al rito abbreviato, la convenuta ha formulato le difese nel merito, chiedendo il rigetto dell’atto di citazione.
Con decreto n. 11 del 22.10.2025 la Sezione ha ammesso la convenuta al rito abbreviato, determinando la somma dovuta in € 38.700,00 in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito, fissando il termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione del provvedimento per il versamento in unica soluzione della somma dovuta, con onere di tempestivo deposito della documentazione attestante l’avvenuto pagamento e l’attestazione dell’Amministrazione dell’avvenuto incasso della somma dovuta, riservando al definitivo la statuizione sulle spese.
In data 21.11.2025 la convenuta ha depositato la ricevuta bonifico di € 38.700,00 eseguito in data 5.11.2025 a favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito, la comunicazione del Ministero di aver ricevuto dalla Banca d’Italia l’attestazione di avvenuto pagamento e la relativa ricevuta di pagamento.
Nell’udienza camerale del 17.12.2025 il Pubblico Ministero, preso atto dell’avvenuto pagamento, ha chiesto di dichiarare estinto il processo con condanna del convenuto al pagamento delle spese di giudizio e il difensore del convenuto ha richiamato le conclusioni in atti.
Considerato in
DIRITTO
L’art. 130 C.G.C. ha introdotto, nel processo di responsabilità amministrativo contabile, il rito abbreviato, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire all’erario l’incameramento certo ed immediato delle somme risarcitorie. La norma stabilisce, così, che: “il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione” (comma 1). Stabilisce, poi, la norma che: “Il collegio, con decreto in camera di consiglio, sentite le parti, delibera in merito alla richiesta, motivando in ordine alla congruità della somma proposta, in ragione della gravità della condotta tenuta dal convenuto e della entità del danno” (comma 6). In caso di accoglimento della richiesta: “il collegio determina la somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento. Ove non già fissata, stabilisce l’udienza in camera di consiglio nella quale, sentite le parti, accerta l’avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata” (comma 7). Il collegio, quindi: “definisce il giudizio con sentenza, provvedendo sulle spese” (comma 8). La sentenza non è impugnabile (comma 9).
Nella specie, all’udienza camerale odierna, il P.M. nulla ha eccepito in merito all’adempimento degli obblighi di legge e di quelli contenuti nel decreto n. 11/2025 da parte del convenuto.
Il convenuto ha, infatti, provato l’avvenuto pagamento, in unica soluzione e nel termine stabilito, della somma determinata nel decreto suddetto, tramite la produzione della ricevuta del bonifico di € 38.700,00 eseguito a favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito e della documentazione contabile che attesta l’avvenuto incasso della somma da parte dell’Amministrazione.
Il Collegio, preso atto dell’avvenuto pagamento, deve procedere alla definizione del giudizio ai sensi del sopracitato art. 130 C.G.C.. In base a quanto esplicitamente previsto dall’art. 130, comma 8, C.G.C., il Collegio deve provvedere anche sulle spese di giudizio. La norma, infatti, non consente, diversamente da quanto previsto per i casi di estinzione del giudizio previsti dall’art. 111 C.G.C., che le spese del giudizio restino a carico delle parti che le hanno sostenute; nemmeno è possibile dichiarare che non vi sia luogo a pronuncia sulle spese, come è previsto dall’art. 110 C.G.C. nel caso di rinuncia agli atti del processo.
Non sussistono infine, nella specie, i presupposti per la compensazione delle spese previsti dall’art. 31, comma 3, C.G.C..
Sul punto, appare condivisibile l’orientamento, già fatto proprio da questa Sezione, secondo cui occorre fare ricorso al principio della soccombenza virtuale (in tal senso, si veda Sezione terza centrale d’appello, n. 104/2018).
In ossequio a tale principio, le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono da porre a carico del convenuto in quanto dagli elementi probatori in atti risulta con sufficiente evidenza la responsabilità per l’illecito ascritto.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA definito il giudizio n. 30869, instaurato nei confronti di RI IG EL ai sensi dell’art. 130, comma 8, del Codice di Giustizia Contabile;
CO RI IG EL al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 93,10 (novantatré/10).
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
(Pia Manni) (Vito Tenore)
f.to digitalmente f.to digitalmente Depositata in Segreteria il 23/12/2025 Il Direttore di Segreteria
(dott. Salvatore Carvelli)