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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/09/2025, n. 1517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1517 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
n. 71/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
dott. Isabella Mariani Presidente dott. Daniela Lococo Consigliere rel. dott. Alessandra Guerrieri Consigliere
ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa di grado di appello iscritta a ruolo il 14/01/2022 al n. 71 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2022 avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. n°3155/2021
promossa da
, , elettivamente domiciliati presso e nello Parte_1 Parte_2 studio dell'Avv. Francesco Mancini che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Michele Mancini come da mandato ex art. 83 c.p.c in atti
- parte appellante - contro
[...]
Controparte_1
, nella persona della Curatrice, Dott.ssa
[...] Persona_1 elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Gianfranco Piccioli che la rappresenta e difende come da mandato ex art. 83 c.p.c in atti
- parte appellata -
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per la parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze adita, in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n°3155/2021 del
Tribunale di Firenze, rigettare le domande proposte da siccome infondate CP_1
in fatto ed in diritto. Con condanna di parte appellata al pagamento delle spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio”. per la parte appellata: “L'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, voglia rigettare l'appello ex adverso proposto d perché infondato in fatto e Parte_1 Parte_2
diritto e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza n. 3155/2021 del Tribunale Civile di Firenze, Quarta Sezione Civile, G.I. Dott. Luca Minniti, emessa il 9/12/2021 e pubblicata in pari data, nella causa civile rubricata al n. RG 4000/2018”.
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio “.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato la Dott.ssa Curatrice del Persona_1
, esponeva che Controparte_1 Controparte_1 Pt_2
in data 25 ottobre 2016 era deceduta la Sig. , madre dei convenuti Persona_2
e , e che questi ultimi, in data 29 marzo 2017 avevano Pt_2 Parte_1
rinunciato all'eredità materna comprendente numerosi beni mobili e immobili.
Esponeva parte attrice che con sentenza n. 77/2017, emessa in data 15 maggio 2017,
il Tribunale di Firenze aveva dichiarato il Fallimento della società nonché dei soci illimitatamente responsabili e assumendo che detta rinuncia Pt_2 Parte_1
all'eredità, ancorché senza frode, avesse arrecato grave danno ai loro creditori,
sottraendo i beni presenti nell'asse ereditario alla massa dei creditori, atteso che l'attivo risultava insufficiente al soddisfacimento dei medesimi.
Deduceva pertanto la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 524 c.c. chiedendo di essere autorizzata ad accettare l'eredità relitta in nome dei rinunzianti , fino alla
2 concorrenza del proprio credito verso questi ultimi, pari allo stato passivo del fallimento, con condanna alle spese.
I convenuti si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto della domanda in assenza dei relativi presupposti, stante la insussistenza nella fattispecie della prevedibilità del danno (in data 29 marzo 2017 la società non si trovava in stato di insolvenza ed era regolarmente operante nel mercato immobiliare) e inoltre, a tale data, essi non avevano ancora ricevuto la notifica dell'istanza di fallimento presentata da un creditore con il quale erano in corso trattative per una eventuale definizione stragiudiziale della vertenza.
Il Tribunale riteneva la fondatezza della domanda evidenziando che l'unico presupposto oggettivo indicato dall'art. 524 c.c. è che la rinuncia all'eredità comporti un pregiudizio prevedibile per i creditori in caso di insufficienza del patrimonio personale e ove l'eredità presenti un attivo, fermo restando che è sufficiente che il presupposto della prevedibilità sia presente al momento della proposizione dell'azione ex art. 524 c.c. e non già al momento della rinuncia all'eredità; nella fattispecie,
peraltro, era emerso dalla stessa sentenza dichiarativa del fallimento che i beni personali dei convenuti non erano di facile realizzo mentre parte attrice aveva documentato la presenza nell'asse ereditario di numerosi beni mobili e immobili.
Rilevava infine il Tribunale che, a fronte della dimostrazione della idoneità della rinuncia a pregiudicare le pretese creditorie, parte convenuta avrebbe dovuto dimostrare che il proprio patrimonio, nonostante la rinuncia, fosse comunque capiente, ma tale prova non era stata fornita (Cass., n. 5994/2020).
Avverso tale sentenza hanno proposto appello i Sigg. e Pt_2 Parte_1
censurando il provvedimento nella parte in cui riteneva che essi appellanti non avessero fornito la prova della capienza del proprio patrimonio personale alla luce del seguente, articolato, motivo: a) errata valutazione dei mezzi di prova
(documentazione prodotta dalle parti); b) violazione e/o falsa applicazione degli artt.
524 e 2697 c.c.; c) erroneità e illogicità della motivazione;
d) omessa motivazione.
3 Secondo gli appellanti sarebbe stato trascurato che la era Controparte_1
proprietaria di vari compendi immobiliari (doc. 3 allegato al fascicolo di primo grado),
era titolare di 6 contratti di locazione con reddito annuo di circa € 52.000 (docc. da
4 a 9) e risultava creditrice di tre istituti bancari per un importo di € 500.000 (relazione
Avv. Buttari doc. 10).
Assumono a riguardo che tali cespiti erano sicuramente idonei a soddisfare le pretese dei creditori, come peraltro affermato dallo stesso primo Giudice quanto al rilevante valore delle proprietà immobiliari di , risultando omessa alcuna Parte_2
motivazione in ordine al ritenuto mancato assolvimento dell'onere probatorio, in violazione della normativa sopra richiamata.
Hanno pertanto concluso come in epigrafe.
Si è costituita la curatela fallimentare contestando le pretese avversarie in forza del principio dirimente per cui è sufficiente che la prevedibilità del danno sussista al momento della proposizione dell'azione ex art. 524 c.c. e non già al momento della rinuncia;
ha peraltro evidenziato come, nella fattispecie, fosse del tutto inverosimile che al momento della rinuncia all'eredità, nel marzo 2017, i non fossero Pt_1
consapevoli dello stato di insolvenza, poi accertato con la sentenza dichiarativa del fallimento nel successivo maggio 2017 .
La stessa elencazione di cespiti riproposta ex adverso in questa sede rende conto, ad avviso della parte appellata, di disponibilità inidonee a far fronte alle ingenti passività del fallimento, atteso che dalla semplice consultazione dello stato passivo del fallimento e delle relative “insinuazioni” emergeva che, già al momento della rinuncia all'eredità, la grave situazione debitoria della società e dei soci convenuti fosse ormai conclamata ed irreversibile (doc. 6 fascicolo di citazione); in particolare richiama i debiti di cui ai numeri 1, 2, 6, nonché quelli degli Istituti bancari di cui ai nn. 5, 8 e
9 pure osservando, quanto alla proprietà dei coniugi , che il primo Persona_3
giudice ne dava atto ma solo per evidenziarne la non facile monetizzabilità.
Richiama inoltre l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte (Cass. ord. n.
85199 del 2016) secondo il quale la dichiarazione di fallimento determina una
4 presunzione di inidoneità del patrimonio del debitore, di cui è stato accertato lo stato di insolvenza, a fare fronte ai debiti fallimentari.; conclude pertanto come in epigrafe.
Espletati gli incombenti di rito, all'udienza del 16 luglio 2024, tenuta secondo le modalità della trattazione scritta, raccolte le conclusioni delle parti come precisate nelle note autorizzate, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
Le censure mosse dagli appellanti sono sostanzialmente incentrate sul giudizio di mancato assolvimento dell'onere della prova espresso nella gravata sentenza, nella parte in cui si afferma “parte attrice ha fornito la prova dell'attivo dell'eredità della madre dei due convenuti, la quale presenta numerosi beni immobili (come risultante dall'atto di divisione a rogito del Notai del 28/12/2012, registrato ad Empoli Per_4
in data 09/01/2013, doc. 3 parte attrice), nonché di beni mobili oggetto di contratto di comodato in favore dei figl (doc.
4-5 parte attrice). Parte_2 Pt_1
Avendo parte attrice dimostrato l'idoneità della rinuncia a pregiudicare le pretese creditorie, è onere dei convenuti dimostrare invero che il loro patrimonio, nonostante la rinuncia, sia in grado di soddisfare il diritto di credito vantato dall'attore (in tal senso, Cass. civ., sez. VI, 04/03/2020, n. 5994: “una volta dimostrata l'idoneità della rinuncia a pregiudicare le ragioni dei creditori, i quali non possono fare affidamento anche sulle componenti patrimoniali che sarebbero pervenute ai debitori ove avessero accettato l'eredità, correttamente è stato richiesto a questi ultimi di dimostrare che in realtà il loro patrimonio, nonostante la rinuncia, fosse in grado di soddisfare il diritto di credito vantato dall'attrice”).
In particolare essi richiamano la documentazione già allegata in primo grado a sostegno della consistenza del patrimonio personale, in quanto asseritamente idoneo al soddisfacimento delle ragioni dei creditori.
Rileva tuttavia la Corte, concentrando la propria disamina sugli aspetti oggetto di contestazione in sede di gravame, che tale allegazione documentale si risolve in una mera elencazione dei cespiti disponibili in difetto di concreti elementi da cui
5 desumere la idoneità di tali risorse al soddisfacimento del rilevante stato passivo della società fallita;
riveste piuttosto decisivo rilievo l'accertamento dello stato di insolvenza di cui alla sentenza di fallimento.
Come ritenuto dalla Suprema Corte in subiecta materia, il requisito del danno ai creditori, derivante dalla rinuncia ad un'eredità attiva da parte del debitore, deve ritenersi presunto nel caso di dichiarazione di fallimento dello stesso, atteso che “la dichiarazione di fallimento costituisce un elemento tale da far ritenere altamente verosimile che il patrimonio del debitore, dato l'acclarato stato di insolvenza, non sia sufficiente a fare fronte a tutte le pretese creditorie” (Cass. civ. Sez. VI – 2, Ord., 29-
04-2016, n. 8519).
Nella fattispecie, in particolare, la sentenza dichiarativa del Fallimento, allegata in atti,
rende conto dello stato di insolvenza dei soggetti dichiarati falliti evidenziando, oltre al dato del “mancato pagamento dell'ingente credito” le stesse “modalità dell'inadempimento” in presenza di un pignoramento mobiliare negativo e delle difficoltà di alienazione dei beni immobili di cui è proprietario insieme Parte_2
alla coniuge, tanto comportando lo stato di insolvenza per la carenza della liquidità necessaria a fare fronte regolarmente alle obbligazioni societarie.
L'appello risulta pertanto destituito di fondamento con conseguente integrale conferma della impugnata sentenza.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione dei vigenti parametri, esclusa la fase istruttoria che non si è tenuta e tenuto conto della concreta complessità
delle questioni sottoposte, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando,
respinge l'appello proposto da e avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
n°3155/2021 del Tribunale Civile di Firenze, e per l'effetto conferma take provvedimento;
6 condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del giudizio di appello, liquidate in complessivi € 4.997,00 , oltre rimborso spese generali (15%), Iva e Cpa come per legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti degli appellanti i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13/1 quater DPR n. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio in data 8 luglio 2025
Il Consigliere Estensore
D.ssa Daniela Lococo
Il Presidente
D.ssa Isabella Mariani
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
dott. Isabella Mariani Presidente dott. Daniela Lococo Consigliere rel. dott. Alessandra Guerrieri Consigliere
ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa di grado di appello iscritta a ruolo il 14/01/2022 al n. 71 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2022 avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. n°3155/2021
promossa da
, , elettivamente domiciliati presso e nello Parte_1 Parte_2 studio dell'Avv. Francesco Mancini che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Michele Mancini come da mandato ex art. 83 c.p.c in atti
- parte appellante - contro
[...]
Controparte_1
, nella persona della Curatrice, Dott.ssa
[...] Persona_1 elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Gianfranco Piccioli che la rappresenta e difende come da mandato ex art. 83 c.p.c in atti
- parte appellata -
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per la parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze adita, in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n°3155/2021 del
Tribunale di Firenze, rigettare le domande proposte da siccome infondate CP_1
in fatto ed in diritto. Con condanna di parte appellata al pagamento delle spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio”. per la parte appellata: “L'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, voglia rigettare l'appello ex adverso proposto d perché infondato in fatto e Parte_1 Parte_2
diritto e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza n. 3155/2021 del Tribunale Civile di Firenze, Quarta Sezione Civile, G.I. Dott. Luca Minniti, emessa il 9/12/2021 e pubblicata in pari data, nella causa civile rubricata al n. RG 4000/2018”.
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio “.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato la Dott.ssa Curatrice del Persona_1
, esponeva che Controparte_1 Controparte_1 Pt_2
in data 25 ottobre 2016 era deceduta la Sig. , madre dei convenuti Persona_2
e , e che questi ultimi, in data 29 marzo 2017 avevano Pt_2 Parte_1
rinunciato all'eredità materna comprendente numerosi beni mobili e immobili.
Esponeva parte attrice che con sentenza n. 77/2017, emessa in data 15 maggio 2017,
il Tribunale di Firenze aveva dichiarato il Fallimento della società nonché dei soci illimitatamente responsabili e assumendo che detta rinuncia Pt_2 Parte_1
all'eredità, ancorché senza frode, avesse arrecato grave danno ai loro creditori,
sottraendo i beni presenti nell'asse ereditario alla massa dei creditori, atteso che l'attivo risultava insufficiente al soddisfacimento dei medesimi.
Deduceva pertanto la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 524 c.c. chiedendo di essere autorizzata ad accettare l'eredità relitta in nome dei rinunzianti , fino alla
2 concorrenza del proprio credito verso questi ultimi, pari allo stato passivo del fallimento, con condanna alle spese.
I convenuti si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto della domanda in assenza dei relativi presupposti, stante la insussistenza nella fattispecie della prevedibilità del danno (in data 29 marzo 2017 la società non si trovava in stato di insolvenza ed era regolarmente operante nel mercato immobiliare) e inoltre, a tale data, essi non avevano ancora ricevuto la notifica dell'istanza di fallimento presentata da un creditore con il quale erano in corso trattative per una eventuale definizione stragiudiziale della vertenza.
Il Tribunale riteneva la fondatezza della domanda evidenziando che l'unico presupposto oggettivo indicato dall'art. 524 c.c. è che la rinuncia all'eredità comporti un pregiudizio prevedibile per i creditori in caso di insufficienza del patrimonio personale e ove l'eredità presenti un attivo, fermo restando che è sufficiente che il presupposto della prevedibilità sia presente al momento della proposizione dell'azione ex art. 524 c.c. e non già al momento della rinuncia all'eredità; nella fattispecie,
peraltro, era emerso dalla stessa sentenza dichiarativa del fallimento che i beni personali dei convenuti non erano di facile realizzo mentre parte attrice aveva documentato la presenza nell'asse ereditario di numerosi beni mobili e immobili.
Rilevava infine il Tribunale che, a fronte della dimostrazione della idoneità della rinuncia a pregiudicare le pretese creditorie, parte convenuta avrebbe dovuto dimostrare che il proprio patrimonio, nonostante la rinuncia, fosse comunque capiente, ma tale prova non era stata fornita (Cass., n. 5994/2020).
Avverso tale sentenza hanno proposto appello i Sigg. e Pt_2 Parte_1
censurando il provvedimento nella parte in cui riteneva che essi appellanti non avessero fornito la prova della capienza del proprio patrimonio personale alla luce del seguente, articolato, motivo: a) errata valutazione dei mezzi di prova
(documentazione prodotta dalle parti); b) violazione e/o falsa applicazione degli artt.
524 e 2697 c.c.; c) erroneità e illogicità della motivazione;
d) omessa motivazione.
3 Secondo gli appellanti sarebbe stato trascurato che la era Controparte_1
proprietaria di vari compendi immobiliari (doc. 3 allegato al fascicolo di primo grado),
era titolare di 6 contratti di locazione con reddito annuo di circa € 52.000 (docc. da
4 a 9) e risultava creditrice di tre istituti bancari per un importo di € 500.000 (relazione
Avv. Buttari doc. 10).
Assumono a riguardo che tali cespiti erano sicuramente idonei a soddisfare le pretese dei creditori, come peraltro affermato dallo stesso primo Giudice quanto al rilevante valore delle proprietà immobiliari di , risultando omessa alcuna Parte_2
motivazione in ordine al ritenuto mancato assolvimento dell'onere probatorio, in violazione della normativa sopra richiamata.
Hanno pertanto concluso come in epigrafe.
Si è costituita la curatela fallimentare contestando le pretese avversarie in forza del principio dirimente per cui è sufficiente che la prevedibilità del danno sussista al momento della proposizione dell'azione ex art. 524 c.c. e non già al momento della rinuncia;
ha peraltro evidenziato come, nella fattispecie, fosse del tutto inverosimile che al momento della rinuncia all'eredità, nel marzo 2017, i non fossero Pt_1
consapevoli dello stato di insolvenza, poi accertato con la sentenza dichiarativa del fallimento nel successivo maggio 2017 .
La stessa elencazione di cespiti riproposta ex adverso in questa sede rende conto, ad avviso della parte appellata, di disponibilità inidonee a far fronte alle ingenti passività del fallimento, atteso che dalla semplice consultazione dello stato passivo del fallimento e delle relative “insinuazioni” emergeva che, già al momento della rinuncia all'eredità, la grave situazione debitoria della società e dei soci convenuti fosse ormai conclamata ed irreversibile (doc. 6 fascicolo di citazione); in particolare richiama i debiti di cui ai numeri 1, 2, 6, nonché quelli degli Istituti bancari di cui ai nn. 5, 8 e
9 pure osservando, quanto alla proprietà dei coniugi , che il primo Persona_3
giudice ne dava atto ma solo per evidenziarne la non facile monetizzabilità.
Richiama inoltre l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte (Cass. ord. n.
85199 del 2016) secondo il quale la dichiarazione di fallimento determina una
4 presunzione di inidoneità del patrimonio del debitore, di cui è stato accertato lo stato di insolvenza, a fare fronte ai debiti fallimentari.; conclude pertanto come in epigrafe.
Espletati gli incombenti di rito, all'udienza del 16 luglio 2024, tenuta secondo le modalità della trattazione scritta, raccolte le conclusioni delle parti come precisate nelle note autorizzate, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Le censure mosse dagli appellanti sono sostanzialmente incentrate sul giudizio di mancato assolvimento dell'onere della prova espresso nella gravata sentenza, nella parte in cui si afferma “parte attrice ha fornito la prova dell'attivo dell'eredità della madre dei due convenuti, la quale presenta numerosi beni immobili (come risultante dall'atto di divisione a rogito del Notai del 28/12/2012, registrato ad Empoli Per_4
in data 09/01/2013, doc. 3 parte attrice), nonché di beni mobili oggetto di contratto di comodato in favore dei figl (doc.
4-5 parte attrice). Parte_2 Pt_1
Avendo parte attrice dimostrato l'idoneità della rinuncia a pregiudicare le pretese creditorie, è onere dei convenuti dimostrare invero che il loro patrimonio, nonostante la rinuncia, sia in grado di soddisfare il diritto di credito vantato dall'attore (in tal senso, Cass. civ., sez. VI, 04/03/2020, n. 5994: “una volta dimostrata l'idoneità della rinuncia a pregiudicare le ragioni dei creditori, i quali non possono fare affidamento anche sulle componenti patrimoniali che sarebbero pervenute ai debitori ove avessero accettato l'eredità, correttamente è stato richiesto a questi ultimi di dimostrare che in realtà il loro patrimonio, nonostante la rinuncia, fosse in grado di soddisfare il diritto di credito vantato dall'attrice”).
In particolare essi richiamano la documentazione già allegata in primo grado a sostegno della consistenza del patrimonio personale, in quanto asseritamente idoneo al soddisfacimento delle ragioni dei creditori.
Rileva tuttavia la Corte, concentrando la propria disamina sugli aspetti oggetto di contestazione in sede di gravame, che tale allegazione documentale si risolve in una mera elencazione dei cespiti disponibili in difetto di concreti elementi da cui
5 desumere la idoneità di tali risorse al soddisfacimento del rilevante stato passivo della società fallita;
riveste piuttosto decisivo rilievo l'accertamento dello stato di insolvenza di cui alla sentenza di fallimento.
Come ritenuto dalla Suprema Corte in subiecta materia, il requisito del danno ai creditori, derivante dalla rinuncia ad un'eredità attiva da parte del debitore, deve ritenersi presunto nel caso di dichiarazione di fallimento dello stesso, atteso che “la dichiarazione di fallimento costituisce un elemento tale da far ritenere altamente verosimile che il patrimonio del debitore, dato l'acclarato stato di insolvenza, non sia sufficiente a fare fronte a tutte le pretese creditorie” (Cass. civ. Sez. VI – 2, Ord., 29-
04-2016, n. 8519).
Nella fattispecie, in particolare, la sentenza dichiarativa del Fallimento, allegata in atti,
rende conto dello stato di insolvenza dei soggetti dichiarati falliti evidenziando, oltre al dato del “mancato pagamento dell'ingente credito” le stesse “modalità dell'inadempimento” in presenza di un pignoramento mobiliare negativo e delle difficoltà di alienazione dei beni immobili di cui è proprietario insieme Parte_2
alla coniuge, tanto comportando lo stato di insolvenza per la carenza della liquidità necessaria a fare fronte regolarmente alle obbligazioni societarie.
L'appello risulta pertanto destituito di fondamento con conseguente integrale conferma della impugnata sentenza.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione dei vigenti parametri, esclusa la fase istruttoria che non si è tenuta e tenuto conto della concreta complessità
delle questioni sottoposte, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando,
respinge l'appello proposto da e avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
n°3155/2021 del Tribunale Civile di Firenze, e per l'effetto conferma take provvedimento;
6 condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del giudizio di appello, liquidate in complessivi € 4.997,00 , oltre rimborso spese generali (15%), Iva e Cpa come per legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti degli appellanti i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13/1 quater DPR n. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio in data 8 luglio 2025
Il Consigliere Estensore
D.ssa Daniela Lococo
Il Presidente
D.ssa Isabella Mariani
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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