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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 26/11/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 81/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ANTONIO MONDINI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 81/2025
tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SABA IRENE Parte_1 C.F._1
APPELLANTE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BERTANI Controparte_1 C.F._2 LA
APPELLATO
Oggetto: appalto
CONCLUSIONI
1 Per l'appellante
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in riforma della sentenza di I grado citata in proemio: in via principale ed in tesi: revocare il decreto ingiuntivo n. 755/2023 (R.G. n. 1963/2023) emesso dal
Giudice di Lucca in data 21/7/2023 in ogni sua parte o capo, compreso quello relativo alle spese, per i motivi indicati in narrativa con ogni consequenziale provvedimento dichiarando che la comparente nulla deve alla ditta o che Controparte_1
comunque non deve la somma ingiunta;
2. in via subordinata ed ipotetica: previa revoca del decreto ingiuntivo, rideterminare il corrispettivo reclamato dalla ditta in relazione Controparte_1
al minor valore delle opere realizzate;
3. in tutti i casi con vittoria di spese e compensi di lite. c) in via istruttoria, chiede eventualmente ammettersi CTU atta a determinare il valore delle opere eseguite. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, refusione di IVA e CAP ed ogni altra pronuncia di ragione e di legge”
Per l'appellato
Fatti della causa e ragioni della decisione
2 1. ha proposto appello contro la sentenza del Parte_1
giudice di pace di Lucca n. 783 pubblicata il 18.11.2024, confermativa del decreto n. 1401/2023 con cui era stato ingiunto ad essa appellante di pagare a € 9.952,00, oltre Controparte_1
interessi legali e spese della procedura monitoria, a titolo di prezzo dovuto in forza di contratto d'appalto di lavori edili, che il
Giudice di Pace ha ritenuto, sulla scorta di testimonianze, essere stato concluso tra le parti.
L'appellante critica la sentenza tornando a sostenere quanto già sostenuto con l'atto di opposizione al decreto ossia, in primo luogo, di non aver conferito alcun incarico al questi - CP_1
deduce l' appellante- aveva eseguito i lavori quale sub appaltatore della con la quale unicamente essa Controparte_2
appellante aveva avuto rapporti e alla quale aveva pagato il prezzo dei lavori, in parte, a mezzo bonifico bancario e, in parte, tramite cessione del credito fiscale con sconto applicato direttamente in fattura (c.d. “bonus 90%).
L'appellante, in secondo luogo, sostiene che il giudice di pace ha comunque errato nel ritenere che essa appellante era decaduta dalla garanzia per i difetti e le difformità lamentati.
2. ha chiesto rigettarsi l'appello. Controparte_1
3. L'appello è fondato.
3 Ai sensi dell'art. 2697 c.c., era onere dell'attuale appellato dimostrare l'avvenuta conclusione del contratto di appalto, fonte del credito azionato in via monitoria.
L'onere non può dirsi assolto.
A tal fine non basta, al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, il riferimento alla testimonianza di il quale Testimone_1
ha dichiarato di essere stato sul cantiere -dove il già stava CP_1
operando, evidentemente in forza di un incarico pregresso- e di avere assistito ad un incontro tra la e il nel corso Pt_1 CP_1
del quale la prima aveva dato indicazioni al convenuto circa i lavori da realizzare e aveva chiesto un preventivo sui costi dei lavori.
L'appellato richiama il contenuto del messaggio whatsapp del
21.12.2021, ore 15.37 e ss., di cui al doc. 2 del fascicolo monitorio, con il quale la chiedeva il preventivo dei lavori, Pt_1
del messaggio del 24/12/2021 con cui il aveva inviato alla Per_1
il preventivo e del messaggio del 24/12/2021 con cui la Pt_1
ricorrente avrebbe accettato il preventivo.
Tuttavia l'appellante evidenzia che il preventivo recava il timbro della ditta Tecnologia e Colore Design -il che, deduce, è significativo dell'esistenza del sub-appalto- e che il terzo messaggio non contiene alcuna accettazione ma solo la dichiarazione di avvenuta ricezione del preventivo.
4 L'appellato non ha assolto il proprio onere e ciò è sufficiente per la riforma della sentenza impugnata e per la revoca del decreto ingiuntivo. Peraltro può aggiungersi che la tesi della appellante di aver stipulato il contratto di appalto con la Controparte_3
e non con l'appellato è suffragata dalla testimonianza di
[...]
incaricato di “asseverare la congruità dei prezzi” al Tes_2
fine della fruizioni del c.d. superbonus, il quale ha dichiarato di sapere che “il faceva i lavori in subappalto” e che “il lavoro CP_1
era stato affidato alla ” per averlo “sempre” - Parte_2
quindi non solo dopo che il aveva avanzato la propria CP_1
pretesa verso la “sentito dire” non solo dalla ma Parte_1 Pt_1
anche dalla ”. Parte_2
Ogni altra questione -sul mancato completamento dei lavori e sulla presenza di vizi o difformità e sul mancato completamento dei lavori, sulla decadenza dell'appellante dalla garanzia per vizi- resta assorbita.
4. In conclusione l'appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il decreto va revocato;
5. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono poste a carico dell'attuale appellato e sono liquidate come in dispositivo;
PQM
5 il Tribunale accoglie l'appello proposto da avverso Parte_1
la sentenza del giudice di pace di Lucca n. 783 del 2024 e, in riforma della suddetta sentenza, revoca il decreto ingiuntivo n.
755/2023, dichiarando che niente deve a Parte_1 CP_1
per il titolo per cui è causa;
[...]
condanna a rifondere a le spese del Controparte_1 Parte_1
giudizio, liquidate, per il primo grado, in euro 2.090,00, oltre spese forfettarie e accessori di legge e, per il grado di appello, in euro 5.077,00 oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Lucca, 25 novembre 2025
Il Giudice dott. Antonio Mondini
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ANTONIO MONDINI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 81/2025
tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SABA IRENE Parte_1 C.F._1
APPELLANTE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BERTANI Controparte_1 C.F._2 LA
APPELLATO
Oggetto: appalto
CONCLUSIONI
1 Per l'appellante
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in riforma della sentenza di I grado citata in proemio: in via principale ed in tesi: revocare il decreto ingiuntivo n. 755/2023 (R.G. n. 1963/2023) emesso dal
Giudice di Lucca in data 21/7/2023 in ogni sua parte o capo, compreso quello relativo alle spese, per i motivi indicati in narrativa con ogni consequenziale provvedimento dichiarando che la comparente nulla deve alla ditta o che Controparte_1
comunque non deve la somma ingiunta;
2. in via subordinata ed ipotetica: previa revoca del decreto ingiuntivo, rideterminare il corrispettivo reclamato dalla ditta in relazione Controparte_1
al minor valore delle opere realizzate;
3. in tutti i casi con vittoria di spese e compensi di lite. c) in via istruttoria, chiede eventualmente ammettersi CTU atta a determinare il valore delle opere eseguite. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, refusione di IVA e CAP ed ogni altra pronuncia di ragione e di legge”
Per l'appellato
Fatti della causa e ragioni della decisione
2 1. ha proposto appello contro la sentenza del Parte_1
giudice di pace di Lucca n. 783 pubblicata il 18.11.2024, confermativa del decreto n. 1401/2023 con cui era stato ingiunto ad essa appellante di pagare a € 9.952,00, oltre Controparte_1
interessi legali e spese della procedura monitoria, a titolo di prezzo dovuto in forza di contratto d'appalto di lavori edili, che il
Giudice di Pace ha ritenuto, sulla scorta di testimonianze, essere stato concluso tra le parti.
L'appellante critica la sentenza tornando a sostenere quanto già sostenuto con l'atto di opposizione al decreto ossia, in primo luogo, di non aver conferito alcun incarico al questi - CP_1
deduce l' appellante- aveva eseguito i lavori quale sub appaltatore della con la quale unicamente essa Controparte_2
appellante aveva avuto rapporti e alla quale aveva pagato il prezzo dei lavori, in parte, a mezzo bonifico bancario e, in parte, tramite cessione del credito fiscale con sconto applicato direttamente in fattura (c.d. “bonus 90%).
L'appellante, in secondo luogo, sostiene che il giudice di pace ha comunque errato nel ritenere che essa appellante era decaduta dalla garanzia per i difetti e le difformità lamentati.
2. ha chiesto rigettarsi l'appello. Controparte_1
3. L'appello è fondato.
3 Ai sensi dell'art. 2697 c.c., era onere dell'attuale appellato dimostrare l'avvenuta conclusione del contratto di appalto, fonte del credito azionato in via monitoria.
L'onere non può dirsi assolto.
A tal fine non basta, al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, il riferimento alla testimonianza di il quale Testimone_1
ha dichiarato di essere stato sul cantiere -dove il già stava CP_1
operando, evidentemente in forza di un incarico pregresso- e di avere assistito ad un incontro tra la e il nel corso Pt_1 CP_1
del quale la prima aveva dato indicazioni al convenuto circa i lavori da realizzare e aveva chiesto un preventivo sui costi dei lavori.
L'appellato richiama il contenuto del messaggio whatsapp del
21.12.2021, ore 15.37 e ss., di cui al doc. 2 del fascicolo monitorio, con il quale la chiedeva il preventivo dei lavori, Pt_1
del messaggio del 24/12/2021 con cui il aveva inviato alla Per_1
il preventivo e del messaggio del 24/12/2021 con cui la Pt_1
ricorrente avrebbe accettato il preventivo.
Tuttavia l'appellante evidenzia che il preventivo recava il timbro della ditta Tecnologia e Colore Design -il che, deduce, è significativo dell'esistenza del sub-appalto- e che il terzo messaggio non contiene alcuna accettazione ma solo la dichiarazione di avvenuta ricezione del preventivo.
4 L'appellato non ha assolto il proprio onere e ciò è sufficiente per la riforma della sentenza impugnata e per la revoca del decreto ingiuntivo. Peraltro può aggiungersi che la tesi della appellante di aver stipulato il contratto di appalto con la Controparte_3
e non con l'appellato è suffragata dalla testimonianza di
[...]
incaricato di “asseverare la congruità dei prezzi” al Tes_2
fine della fruizioni del c.d. superbonus, il quale ha dichiarato di sapere che “il faceva i lavori in subappalto” e che “il lavoro CP_1
era stato affidato alla ” per averlo “sempre” - Parte_2
quindi non solo dopo che il aveva avanzato la propria CP_1
pretesa verso la “sentito dire” non solo dalla ma Parte_1 Pt_1
anche dalla ”. Parte_2
Ogni altra questione -sul mancato completamento dei lavori e sulla presenza di vizi o difformità e sul mancato completamento dei lavori, sulla decadenza dell'appellante dalla garanzia per vizi- resta assorbita.
4. In conclusione l'appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il decreto va revocato;
5. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono poste a carico dell'attuale appellato e sono liquidate come in dispositivo;
PQM
5 il Tribunale accoglie l'appello proposto da avverso Parte_1
la sentenza del giudice di pace di Lucca n. 783 del 2024 e, in riforma della suddetta sentenza, revoca il decreto ingiuntivo n.
755/2023, dichiarando che niente deve a Parte_1 CP_1
per il titolo per cui è causa;
[...]
condanna a rifondere a le spese del Controparte_1 Parte_1
giudizio, liquidate, per il primo grado, in euro 2.090,00, oltre spese forfettarie e accessori di legge e, per il grado di appello, in euro 5.077,00 oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Lucca, 25 novembre 2025
Il Giudice dott. Antonio Mondini
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