Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/02/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.5960/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura camerale iscritta al n. 5960/2024 R.G., avente per oggetto: Modifica delle condizioni di separazione, proposta da
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 tivamente domiciliata in Battipaglia (SA) alla Via Carl
[...] lo studio dell'avv. Modestino Bianco che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 [...] ttivamente domiciliato in Battipaglia (SA) alla Via P C.F._2 presso lo studio dell'avv. Antonietta Annunziata che lo rappresenta e difende in virtu di procura allegata alla comparsa di costituzione RESISTENTI CONTUMACI
NONCHE' IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
1. Con ricorso depositato in data 28 luglio 2024, premetteva che, con Parte_1 decreto dell'1.12.2020, il Tribunale di Salerno a gato le condizioni di cui alla separazione consensuale tra la stessa e il marito, , in Controparte_1 occasione della quale le parti avevano tra l'altro concordato on avrebbe dovuto versare alcuna somma per il suo mantenimento. Al riguardo, la ricorrente chiedeva una modifica delle suddette condizioni con la previsione dell'obbligo a carico del resistente di versarle un importo mensile per il suo mantenimento, deducendo un peggioramento della propria condizione economica e un miglioramento di quella del marito. In particolare, la ricorrente precisava di avere preso in locazione un immobile in seguito al decesso della di lei madre per vivere più vicina alle figlie, da sempre conviventi con il padre, e di avere avuto un aggravio di spese per raggiungere il posto di lavoro, lontano dalla nuova abitazione, e per il pagamento delle utenze, oltre che per l'aumento del costo della vita;
precisava inoltre di avere avuto una riduzione delle ore di lavoro con conseguente contrazione della retribuzione mentre la situazione economica del marito avevo subito un miglioramento in seguito al raggiungimento dell'indipendenza economica delle figlie non più, dunque, sostenute dal padre. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva che Controparte_1 contestava quanto dedotto dalla moglie e, pur non cont unta autosufficienza economica delle figlie, precisava che le stesse percepivano una retribuzione precaria e che, pertanto, necessitavano ancora di un sostegno economico;
rilevava inoltre di avere avuto un peggioramento della propria condizione economica, essendo stato licenziato dalla società in cui aveva sempre lavorato. Pertanto, il resistente chiedeva il rigetto della domanda in mancanza dei presupposti.
2. Il ricorso non e fondato e deve essere rigettato. In via preliminare, il Tribunale osserva che la sentenza di separazione dà luogo ad un giudicato rebus sic stantibus, non modificabile in relazione ai fatti che avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio e che, analogamente, gli accordi negoziali sottoscritti in sede di separazione consensuale non sono modificabili in relazione a fatti dei quali le parti avrebbero dovuto tenere conto al momento della conclusione degli accordi. La sentenza è invece modificabile in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi che abbiano alterato la situazione persistente, mutando i presupposti in base ai quali il giudice o le parti avevano stabilito le condizioni della separazione (C. Cass. Civ. n.11448/2008 - C. Cass. n.2338/2006). Tanto premesso, occorre rilevare che, all'udienza di comparizione, la ricorrente ha dichiarato di essere bracciante agricola, di non lavorare al momento per problemi di salute e di avere avuto una riduzione da 150 a 101 delle giornate di lavoro, mentre il resistente ha dichiarato di essere stato licenziato e ha confermato di avere sempre sostenuto economicamente le figlie da solo, senza alcun contributo della madre, e di continuare ad aiutarle non percependo le stesse un reddito adeguato (cfr. dichiarazioni nel verbale di udienza); inoltre, dalla documentazione depositata, risulta che la ricorrente ha percepito un reddito imponibile di € 9.724,00 nell'anno 2022, di € 7.000,00 nell'anno 2021, di € 7.013,00 nell'anno 2020 e ha prodotto certificato UNILAV del 2024, da cui risulta la sua assunzione per 102 giornate lavorative con un reddito di € 5.766,00 e ha documentato il pagamento di un canone di locazione di € 350,00 mensili, mentre il resistente ha percepito un reddito imponibile di € 25.659,00 nell'anno 2021, di
€ 26.675,00 nell'anno 2022 e di € 28.000,00 nell'anno 2023 e ha depositato la lettera di licenziamento del settembre 2024 (cfr. documentazione in atti). Orbene, in merito alla condizione economica della ricorrente, deve rilevarsi che la stessa non ha subito un sostanziale peggioramento rispetto al tempo degli accordi separativi, essendo dirimente quanto inserito negli stessi con riferimento alla seguente clausola: il signor si obbliga al pagamento di tutte le rate Controparte_1 di mutuo a scadere, comp ta intestata alla signora Parte_1 poiché la signora dispone di un reddito precario, visto che da du Pt_1 lavoro subordina icolo alle dipendenze dell'azienda agricola Noschese, quale bracciante agricola, e per sole 110 gg all'anno, che dà così atto della precarietà della sua situazione reddituale e dello svolgimento di 110 (e non già 150) giornate lavorative già in epoca precedente;
inoltre, quanto al canone di locazione, è la stessa ricorrente a precisare, nella memoria ex art. 473 bis. 17 c.p.c., che dopo la separazione ha condiviso un appartamento in affitto con altre persone, corrispondendo € 250,00 al mese e dividendo i relativi costi, sostenendo dunque già al tempo le relative spese seppure in misura leggermente inferiore. Inoltre, non rileva la dedotta circostanza dell'aumento del costo della vita che incide anche sulla condizione del resistente e quella relativa alle spese da sostenere per raggiungere il posto di lavoro;
infine, non può non tenersi in debita considerazione che il è stato licenziato e non percepisce più il reddito CP_1 precedente quale ris a documentazione depositata e che lo stesso ha sempre provveduto da solo a tutte le esigenze, ordinarie e straordinarie, delle figlie. In definitiva, in virtù delle considerazioni che precedono, la domanda deve essere rigettata. 3. In considerazione della natura della controversia e della particolarità del caso di specie, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva, così dispone:
− rigetta il ricorso;
− dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 3 febbraio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi