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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 27/09/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 1440/2019 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore); dott. Pietro Scuteri (Consigliere)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 1440/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto domanda di risarcimento del danno per inadempimento di obbligazione da contratto di somministrazione, vertente tra:
nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
Giacomo n. 45, codice fiscale , domiciliato per elezione in C.F._1
ET (CS), via SS 18 n. 56, presso lo studio professionale dell'avv. Francesca Luciani, che lo rappresenta e difende come da mandato rilasciato posto a margine dell'atto di appello.
Appellante
e
1 (già , società con socio unico, soggetta Controparte_1 Controparte_2
a direzione e vigilanza da parte di con sede legale a Roma, in via Ombrone n. CP_2
2, in persona del suo procuratore, avv. Marco Mammoliti, come da procura per notaio di Roma del 30.12.2015, rappresentata e difesa, come da procura rilasciata su Per_1 foglio separato e allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv.
Angelo Paravati ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale, sito in
SC (CS), via Gramsci n. 7;
Appellata
Conclusioni delle parti:
il procuratore dell'appellante chiede: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Parte_1
Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza n. 96/2019 del 7.2.2019, resa dal Tribunale di Paola in seno al procedimento nrg 581/2013 voglia: a) accertare e dichiarare la responsabilità dell' in ordine ai danni cagionati al sig. Controparte_2 Parte_1
a seguito del disservizio nell'erogazione dell'energia elettrica verificatosi in data
16.9.2012 in Fuscaldo (CS); b) condannare l' pagamento, in Controparte_3 favore del sig. , della somma di euro 19.500,00 a titolo di Parte_1 risarcimento del danno subito e dell'altra somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge dal dovuto al soddisfo”.
il procuratore dell'appellata chiede: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Controparte_1
Appello di Catanzaro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello proposto da per Parte_1 violazione dell'art. 348 c.p.c., nel merito, per tutti i motivi illustrati, rigettarlo perché è infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente la sentenza impugnata. In ogni caso, con vittorie di spesa e competenze anche di questo grado del giudizio”.
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Paola
2 Con atto di citazione spedito a mezzo del servizio postale il 23.5.2013, Parte_1
ha convenuto in giudizio la società per ottenere il risarcimento dei
[...] CP_2 danni subiti in seguito ad un disservizio nell'erogazione di energia alla propria utenza, verificatosi intorno alle ore 9.30 del 16.9.2012 in Fuscaldo (CS), via Sotto le Timpe n. 7, presso il suo ristorante, allorché aveva riscontrato il mal funzionamento, odore di bruciato e fumo proveniente dagli elettrodomestici e da altri apparecchi collegati all'impianto elettrico.
In particolare, ha affermato che, a causa dell'interruzione della fornitura di energia elettrica, aveva dovuto eliminare l'intero contenuto di frigoriferi e congelatori e che, a seguito di apposita valutazione tecnica, era emerso che i circuiti elettrici, anziché funzionare con la normale tensione di esercizio di 250 V, si erano trovati a funzionare con una tensione pari a 400 V. Ha chiesto, quindi, di accertare l'inadempimento contrattuale della convenuta e di condannarla al risarcimento del danno, nella misura di euro 19.600,00 ovvero di quella ritenuta di giustizia. non si è costituita in giudizio. CP_2
Si è costituita in giudizio, invece, tramite intervento volontario, Controparte_2 eccependo il difetto di legittimazione passiva di affermando di essere l'unica CP_2 legittimata passiva e contestando, nel merito, la domanda dell'attore, perché, oltre ad essere insufficienti le allegazioni a suo fondamento, in sintesi: a) l'interruzione di energia elettrica era dovuta ad un caso fortuito, ossia al tranciamento di un conduttore a causa della caduta di un albero sulla linea elettrica, a sua volta causata da forti raffiche di vento;
b) ricevuta la segnalazione del guasto, alle ore 9.42, dai Vigili del fuoco, esso era stato riparato tra le ore 10 e le ore 10.30, ripristinando il regolare funzionamento del servizio alle ore 12.30; c) ad ogni modo, il danno sarebbe stato evitato, se l'utente avesse rispettato la normativa CEI 0-21. Ha chiesto, quindi, il rigetto della domanda per difetto di legittimazione attiva dell'attore e per infondatezza nel merito.
La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti e con l'escussione dei testimoni e , tecnici intervenuti a riparare il guasto di Testimone_1 Testimone_2 cui si tratta.
All'udienza del 7.2.2019, fissata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la causa è stata decisa dal Tribunale di
Paola.
3 2. La sentenza n. 96/2019 del Tribunale di Paola, all'esito del giudizio di primo grado
Con sentenza n. 96/2019 del 7.2.2019, pubblicata in pari data, il Tribunale di Paola ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta da e lo ha Parte_1 condannato al rimborso delle spese di lite nei confronti di Controparte_2
In sintesi, il Tribunale: a) ha rilevato il difetto di legittimazione passiva di CP_2 dato che lo stesso attore, nelle premesse dell'atto di citazione, aveva affermato che aveva concluso il contratto di somministrazione di energia elettrica con Controparte_2
b) la domanda, tuttavia, poteva essere vagliata nel merito, in virtù dell'intervento
[...] svolto da legittimata passivamente;
c) era comprovato, sulla Controparte_2 base della deposizione testimoniale del , che l'utenza di , Tes_1 Parte_1 in data 16.9.2012, aveva subito uno sbalzo di tensione;
d) tuttavia, dalle prove testimoniali acquisite era emerso che la causa del guasto era da addebitarsi al tranciamento del conduttore, a sua volta provocato dalla caduta di un grosso ramo di un albero, causata da eccezionali condizioni meteorologiche che avevano colpito i luoghi di causa;
e) tale evento non era prevedibile e, comunque, evitabile dalla società distributrice dell'energia elettrica, cosicché ricorrevano gli estremi del caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità di E-Distribuzione c.p.a. che era intervenuta tempestivamente ed aveva provveduto a risolvere il problema;
f) le spese di lite seguivano la soccombenza.
3. Il presente giudizio di appello
Con atto di citazione notificato il 5.7.2019, avverso la suddetta sentenza del Tribunale di
Paola ha proposto appello , affidandosi a due motivi, con cui ha Parte_1 lamentato, in sintesi, l'errore commesso dal Tribunale nell'escludere la responsabilità di
I) ritenendo il caso fortuito o la forza maggiore, poiché non era Controparte_2 stata data piena prova della rottura di un cavo elettrico per la caduta di un albero;
II) non considerando: a) che, comunque, la società appellata avrebbe dovuto prevenire la caduta dell'albero o del ramo, ponendo la linea elettrica a debita distanza dagli alberi ed effettuando idonea attività di potatura;
b) che si trattava di responsabilità per attività
4 pericolosa, non essendo applicabile l'esimente del caso fortuito. Quindi, ha concluso come trascritto in epigrafe.
Si è costituita nel giudizio di appello, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 7.12.2019, (già denominata Controparte_2 Controparte_2
, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello, per difetto di
[...] probabilità di accoglimento, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
Nel merito, ha sostenuto l'infondatezza dell'impugnazione, giacché: a) come rilevato dal
Tribunale, sussistevano gli estremi del caso fortuito, rappresentato dalla caduta di un albero sulla linea elettrica;
b) erano generici e infondati, oltre che nuovi e tardivi, i motivi di censura dell'appellante circa la mancanza di attività di manutenzione della società o il carattere di attività pericolosa della gestione delle rete elettrica, stante la certificazione prodotta sulla messa in sicurezza degli impianti e, per contro, la mancanza di precauzioni da parte del TT di cui alla normativa CEI 0-21. La società appellata, quindi, ha concluso come trascritto in epigrafe.
La causa, assegnata alla terza sezione civile di questa Corte di Appello, è stata aggiornata, più volte, per la precisazione delle conclusioni.
A seguito della soppressione della terza sezione civile della Corte, la causa è stata assegnata alla seconda sezione civile e la nuova udienza di precisazione delle conclusioni
è stata fissata al 26.3.2025.
Con ordinanza adottata all'esito della trattazione dell'udienza suddetta, sostituita dal deposito in via telematica di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta a sentenza, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali note di replica. ha depositato la comparsa conclusionale, mentre, nel successivo Controparte_1 termine, entrambe le parti hanno depositato la memoria di replica, ribadendo, in sostanza, le rispettive difese.
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello
Premesso quanto sopra esposto in ordine allo svolgimento del processo e tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Paola e, dall'altro, dei motivi di appello proposti
5 dal e delle difese e delle eccezioni proposte da appare Pt_1 Controparte_2 opportuno chiarire che il presente giudizio ha ad oggetto, le valutazioni circa: a) la fondatezza o meno della domanda, rigettata dal Tribunale con decisione censurata dall'appellante, con cui il TT ha richiesto il risarcimento dei danni subiti per effetto di un guasto elettrico verificatosi il 16.9.2012, a causa del comportamento inadempiente posto in essere dalla società b) la regolamentazione delle spese di Controparte_1 lite.
E' passata in giudicato, invece, la declaratoria di difetto di legittimazione passiva di
[...]
CP_4
Deve, inoltre, evidenziarsi che non deve essere delibata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., sollevata dalla difesa dell'appellata, da ritenersi implicitamente disattesa, dato che l'ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. può essere pronunciata solo all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c., prima di procedere alla trattazione della causa e sentite le parti (v. Cass., sez. I, n. 15786/2021; sez. lavoro, n. 10409/2020; sez.
6-III, n. 19333/2018).
2. Il merito. Le valutazioni della Corte
L'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata merita conferma, salve le precisazioni seguenti.
Come già accennato, l'appellante censura la decisione del Tribunale di Paola di rigetto della sua domanda risarcitoria sulla base di due motivi.
Con il primo motivo di impugnazione, rubricato “Erronea ricostruzione dei fatti e conseguente erronea attribuzione della responsabilità per danni cagionati all'appellante
- mancanza di prova piena e rigorosa del caso fortuito”, il lamenta il giudizio Pt_1 positivo del Tribunale in ordine alla prova nel caso fortuito, rinvenuta nella deposizione del testimone , il quale, tuttavia, nel riferire della caduta di un grosso Testimone_1 ramo sulla linea elettrica, secondo l'appellante, si è contraddetto, affermando, da un lato, che il cavo era stato tranciato, dall'altro che la linea elettrica era rimasta in tensione.
Rileva, inoltre, l'appellante che, in realtà, la fornitura di energia elettrica era rimasta interrotta per poco tempo e, piuttosto, aveva subito uno sbalzo di potenza protrattosi per diverse ore, essendo stata erogata a 400 V, anziché a 250 V, ribadendo l'irrilevanza e l'insussistenza della caduta dell'albero. 6 Con un secondo motivo di impugnazione, rubricato “Della responsabilità, in ogni caso, di , l'appellante si duole del mancato accertamento della Controparte_2 responsabilità della società appellata, anche in relazione al diverso aspetto della assenza di attività di manutenzione, con particolare riferimento al dovere di mantenere la linea elettrica a debita distanza dagli alberi e di potare i rami degli alberi stessi, in modo da evitare l'interferenza con i cavi elettrici, evidenziando, ulteriormente, che gli eventi atmosferici non costituiscono circostanze imprevedibili e che, comunque, come affermato in giurisprudenza, la società erogatrice di energia elettrica, svolgendo attività pericolosa, non può esimersi da responsabilità per il caso fortuito.
I due motivi di appello, strettamente connessi tra loro, possono essere esaminati congiuntamente.
E opportuno premettere che, con la domanda risarcitoria, per come formulata nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, il ha lamentato due distinte Pt_1 tipologie di danno, correlate alla medesima vicenda, collocata, temporalmente, nelle ore
9.30 circa del 16.9.2012: da un lato, ha lamentato, a causa dell'interruzione di fornitura di energia elettrica, la perdita dell'intero contenuto di frigoriferi e congelatori;
dall'altro,
“nelle suddette circostanze di tempo e di luogo”, danni agli elettrodomestici ed altri apparecchi non meglio individuati, indicati in “malfunzionamento, odore di bruciato e fumo”, eventi correlati alla circostanza che la tensione elettrica aveva raggiunto il limite di 400 volt, superiore a quello normale, pari a 250 volt (v. la prima e la seconda pagina dell'atto di citazione suddetto).
Premesso questo, deve osservarsi che, con riguardo alla perdita dei prodotti alimentari, nessuna prova è stata fornita dal TT (le fatture di acquisto di prodotti alimentari, di per sé, non provano il danno lamentato).
In relazione, invece, alla seconda tipologia di danni (ad elettrodomestici e apparecchi dell'appellante), la domanda non può essere accolta, innanzitutto, perché difetta degli elementi essenziali per poterne valutare il fondamento. In effetti, non sono descritti, se non in maniera del tutto generica, i danni lamentati: non si comprende quali siano gli elettrodomestici o gli apparecchi danneggiati (rimasti non individuati anche nel genere), quale specifico danno si è verificato, se esso fosse riparabile o meno ed in che modo.
È rimasto, inoltre, indimostrata la causa di tali presunti danni, individuata dall'appellante, in maniera apodittica, in uno sbalzo di tensione elettrica.
7 La circostanza tuttavia, oltre a non trovare riscontro significativo negli atti di causa (il teste , pur riferendo genericamente di un corto circuito, ha chiarito di non avere Tes_1 verificato i danni di cui il TT si duole), è stata riferita dall'odierno appellante in maniera incerta e contraddittoria: mentre nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado il fatto generatore del danno è collocato alle ore 9 e 30 circa del mattino, allorché il ha riscontrato le problematiche sopraindicate (malfunzionamento Pt_1 degli elettrodomestici, odore di bruciato e fumo), nell'atto di appello, viene indicato il fenomeno di sbalzo di tensione elettrica come protrattosi “per diverse ore”, lasciando intendere che esso si è verificato, non già soltanto in occasione del guasto elettrico, segnalato alle 9:42 (v. l'apposita scheda allegata il fascicolo di parte di primo grado nella società appellata), ma, anche e soprattutto, dopo che tale guasto era stato riparato dai tecnici intervenuti, con conseguente incongruenza, nella descrizione degli eventi e dello stesso nesso di causalità, tra quanto sostenuto in primo grado e quanto affermato nel giudizio di appello.
Tali valutazioni, di per sé sole, inducono a ritenere la domanda risarcitoria infondata.
Ad ogni modo, anche volendo prescindere dal difetto di allegazione (danni agli elettrodomestici e apparecchi) e di prova (danni ai prodotti alimentari;
nesso di causalità tra presunto inadempimento e danni lamentati), deve osservarsi, come ritenuto dal
Tribunale, che l'istruttoria svolta nel corso del giudizio di primo grado consente di affermare che il guasto elettrico che ha dato origine alle problematiche di cui si discute è scaturito da un evento sicuramente qualificabile quale caso fortuito, essendo costituito dalla caduta di un grosso ramo di un albero, a causa di forti raffiche di vento.
La deposizione dei testimoni ed il è sul punto alquanto chiara (hanno Tes_1 Tes_2 riferito, tra l'altro, di “vento impetuoso”; “fortissimo vento”; “vento davvero impetuoso”)
e, contrariamente all'assunto dell'appellante, non è affatto contraddittoria, nella parte in cui, in particolare, il ha affermato che il grosso ramo ha determinato il Tes_1 tranciamento del cavo elettrico, rimasto, tuttavia, in tensione, posto che un cavo tranciato determina l'interruzione del flusso della corrente elettrica, ma, di per sé, rimanendo il cavo collegato alla sorgente di energia elettrica, non elimina la tensione all'interno del cavo medesimo, tanto è vero che è necessario metterlo in sicurezza per evitare ulteriori incidenti.
Anzi, la deposizione è riscontrata dalla scheda di intervento, da cui emerge la segnalazione dei Vigili del fuoco alle ore 9.42 del 16.9.2012 per “conduttore spezzato”
8 (v. il documento citato, nel fascicolo di parte del primo grado di giudizio di
[...]
. Controparte_1
La sussistenza di un episodio del genere, qualificabile come caso fortuito, sotto altro profilo, consente di escludere il nesso di causalità tra la mancata erogazione della corrente ed il danno lamentato dall'appellante, dovendosi rilevare che esso costituisce l'evento che ha determinato l'interruzione nella fornitura di energia elettrica (ossia dell'ulteriore evento individuato dallo stesso attore, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, come causa dei danni lamentati).
Sotto questo aspetto, deve osservarsi che, soltanto, nel giudizio di appello, il Pt_1 lamenta la mancanza di manutenzione sulla linea elettrica e, segnatamente, il mancato rispetto, nel suo posizionamento, di distanze idonee ad evitare interferenze tra rami di alberi e cavi elettrici.
Tuttavia, anche prescindendo dalla novità dell'argomento, deve rilevarsi che l'affermazione è rimasta del tutto indimostrata (non è stato nemmeno allegato quale albero o parte di albero sia stata la causa dell'incidente ed a quale distanza si trovasse dai cavi), fermo restando che dalle deposizioni testimoniali si evince che la zona è stata interessata da raffiche di vento particolarmente intense e, quindi, tali, non solo da spezzare, ma, anche, da trasportare i rami degli alberi.
Con riguardo, infine, all'ulteriore argomento, fugacemente introdotto nell'atto di appello
(v. il secondo motivo di impugnazione), rappresentato dalla circostanza che, trattandosi di attività pericolosa, la società appellata non potrebbe avvalersi del caso fortuito e risponderebbe, comunque, dei danni, deve evidenziarsi, anche prescindendo dalla novità dell'argomento stesso, che: a) il descritto caso fortuito vale ad interrompere il nesso di causalità tra l'attività pericolosa e l'evento lamentato, tanto da escludere la responsabilità ex art. 2050 c.c., come ha chiarito la giurisprudenza (cfr. Cass., sez.
6-III, n. 2259/2022;
n. 24549/2013); b) per come si desume dalle deposizioni dei testimoni escussi,
l'intervento riparatore del guasto è stato tempestivo ed efficace e, del resto, emerge dalla certificazione prodotta da la società appellata, negli anni, “Ha Controparte_1 attuato e mantiene un sistema di gestione qualità che è conforme alla norma”.
3. Le spese di lite e l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115/2002
9 Le spese di lite del giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano in complessivi euro 2.906,00 per onorari (euro 567,00 per lo studio della controversia;
euro 461,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed euro 956,00 per la fase decisoria), tenuto conto dei parametri medi dello scaglione per le cause di valore da euro 5.201,00 ad euro 26.000, ridotti della metà, in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate e della concreta attività difensiva espletata.
Stante il tenore della pronuncia sull'appello (integrale rigetto per infondatezza), inoltre, sussistono le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Paola n. 96/2019 del 7.2.2019, pubblicata in pari data, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna al rimborso delle spese processuali del presente Parte_1 giudizio di appello nei confronti di in persona del l.r.p.t., liquidate Controparte_1 in complessivi euro 2.906,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario di spese generali nella misura del 15%, come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 23.9.2025
Il Consigliere relatore ed estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
10
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 1440/2019 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore); dott. Pietro Scuteri (Consigliere)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 1440/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto domanda di risarcimento del danno per inadempimento di obbligazione da contratto di somministrazione, vertente tra:
nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
Giacomo n. 45, codice fiscale , domiciliato per elezione in C.F._1
ET (CS), via SS 18 n. 56, presso lo studio professionale dell'avv. Francesca Luciani, che lo rappresenta e difende come da mandato rilasciato posto a margine dell'atto di appello.
Appellante
e
1 (già , società con socio unico, soggetta Controparte_1 Controparte_2
a direzione e vigilanza da parte di con sede legale a Roma, in via Ombrone n. CP_2
2, in persona del suo procuratore, avv. Marco Mammoliti, come da procura per notaio di Roma del 30.12.2015, rappresentata e difesa, come da procura rilasciata su Per_1 foglio separato e allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv.
Angelo Paravati ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale, sito in
SC (CS), via Gramsci n. 7;
Appellata
Conclusioni delle parti:
il procuratore dell'appellante chiede: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Parte_1
Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza n. 96/2019 del 7.2.2019, resa dal Tribunale di Paola in seno al procedimento nrg 581/2013 voglia: a) accertare e dichiarare la responsabilità dell' in ordine ai danni cagionati al sig. Controparte_2 Parte_1
a seguito del disservizio nell'erogazione dell'energia elettrica verificatosi in data
16.9.2012 in Fuscaldo (CS); b) condannare l' pagamento, in Controparte_3 favore del sig. , della somma di euro 19.500,00 a titolo di Parte_1 risarcimento del danno subito e dell'altra somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge dal dovuto al soddisfo”.
il procuratore dell'appellata chiede: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Controparte_1
Appello di Catanzaro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello proposto da per Parte_1 violazione dell'art. 348 c.p.c., nel merito, per tutti i motivi illustrati, rigettarlo perché è infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente la sentenza impugnata. In ogni caso, con vittorie di spesa e competenze anche di questo grado del giudizio”.
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Paola
2 Con atto di citazione spedito a mezzo del servizio postale il 23.5.2013, Parte_1
ha convenuto in giudizio la società per ottenere il risarcimento dei
[...] CP_2 danni subiti in seguito ad un disservizio nell'erogazione di energia alla propria utenza, verificatosi intorno alle ore 9.30 del 16.9.2012 in Fuscaldo (CS), via Sotto le Timpe n. 7, presso il suo ristorante, allorché aveva riscontrato il mal funzionamento, odore di bruciato e fumo proveniente dagli elettrodomestici e da altri apparecchi collegati all'impianto elettrico.
In particolare, ha affermato che, a causa dell'interruzione della fornitura di energia elettrica, aveva dovuto eliminare l'intero contenuto di frigoriferi e congelatori e che, a seguito di apposita valutazione tecnica, era emerso che i circuiti elettrici, anziché funzionare con la normale tensione di esercizio di 250 V, si erano trovati a funzionare con una tensione pari a 400 V. Ha chiesto, quindi, di accertare l'inadempimento contrattuale della convenuta e di condannarla al risarcimento del danno, nella misura di euro 19.600,00 ovvero di quella ritenuta di giustizia. non si è costituita in giudizio. CP_2
Si è costituita in giudizio, invece, tramite intervento volontario, Controparte_2 eccependo il difetto di legittimazione passiva di affermando di essere l'unica CP_2 legittimata passiva e contestando, nel merito, la domanda dell'attore, perché, oltre ad essere insufficienti le allegazioni a suo fondamento, in sintesi: a) l'interruzione di energia elettrica era dovuta ad un caso fortuito, ossia al tranciamento di un conduttore a causa della caduta di un albero sulla linea elettrica, a sua volta causata da forti raffiche di vento;
b) ricevuta la segnalazione del guasto, alle ore 9.42, dai Vigili del fuoco, esso era stato riparato tra le ore 10 e le ore 10.30, ripristinando il regolare funzionamento del servizio alle ore 12.30; c) ad ogni modo, il danno sarebbe stato evitato, se l'utente avesse rispettato la normativa CEI 0-21. Ha chiesto, quindi, il rigetto della domanda per difetto di legittimazione attiva dell'attore e per infondatezza nel merito.
La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti e con l'escussione dei testimoni e , tecnici intervenuti a riparare il guasto di Testimone_1 Testimone_2 cui si tratta.
All'udienza del 7.2.2019, fissata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la causa è stata decisa dal Tribunale di
Paola.
3 2. La sentenza n. 96/2019 del Tribunale di Paola, all'esito del giudizio di primo grado
Con sentenza n. 96/2019 del 7.2.2019, pubblicata in pari data, il Tribunale di Paola ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta da e lo ha Parte_1 condannato al rimborso delle spese di lite nei confronti di Controparte_2
In sintesi, il Tribunale: a) ha rilevato il difetto di legittimazione passiva di CP_2 dato che lo stesso attore, nelle premesse dell'atto di citazione, aveva affermato che aveva concluso il contratto di somministrazione di energia elettrica con Controparte_2
b) la domanda, tuttavia, poteva essere vagliata nel merito, in virtù dell'intervento
[...] svolto da legittimata passivamente;
c) era comprovato, sulla Controparte_2 base della deposizione testimoniale del , che l'utenza di , Tes_1 Parte_1 in data 16.9.2012, aveva subito uno sbalzo di tensione;
d) tuttavia, dalle prove testimoniali acquisite era emerso che la causa del guasto era da addebitarsi al tranciamento del conduttore, a sua volta provocato dalla caduta di un grosso ramo di un albero, causata da eccezionali condizioni meteorologiche che avevano colpito i luoghi di causa;
e) tale evento non era prevedibile e, comunque, evitabile dalla società distributrice dell'energia elettrica, cosicché ricorrevano gli estremi del caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità di E-Distribuzione c.p.a. che era intervenuta tempestivamente ed aveva provveduto a risolvere il problema;
f) le spese di lite seguivano la soccombenza.
3. Il presente giudizio di appello
Con atto di citazione notificato il 5.7.2019, avverso la suddetta sentenza del Tribunale di
Paola ha proposto appello , affidandosi a due motivi, con cui ha Parte_1 lamentato, in sintesi, l'errore commesso dal Tribunale nell'escludere la responsabilità di
I) ritenendo il caso fortuito o la forza maggiore, poiché non era Controparte_2 stata data piena prova della rottura di un cavo elettrico per la caduta di un albero;
II) non considerando: a) che, comunque, la società appellata avrebbe dovuto prevenire la caduta dell'albero o del ramo, ponendo la linea elettrica a debita distanza dagli alberi ed effettuando idonea attività di potatura;
b) che si trattava di responsabilità per attività
4 pericolosa, non essendo applicabile l'esimente del caso fortuito. Quindi, ha concluso come trascritto in epigrafe.
Si è costituita nel giudizio di appello, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 7.12.2019, (già denominata Controparte_2 Controparte_2
, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello, per difetto di
[...] probabilità di accoglimento, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
Nel merito, ha sostenuto l'infondatezza dell'impugnazione, giacché: a) come rilevato dal
Tribunale, sussistevano gli estremi del caso fortuito, rappresentato dalla caduta di un albero sulla linea elettrica;
b) erano generici e infondati, oltre che nuovi e tardivi, i motivi di censura dell'appellante circa la mancanza di attività di manutenzione della società o il carattere di attività pericolosa della gestione delle rete elettrica, stante la certificazione prodotta sulla messa in sicurezza degli impianti e, per contro, la mancanza di precauzioni da parte del TT di cui alla normativa CEI 0-21. La società appellata, quindi, ha concluso come trascritto in epigrafe.
La causa, assegnata alla terza sezione civile di questa Corte di Appello, è stata aggiornata, più volte, per la precisazione delle conclusioni.
A seguito della soppressione della terza sezione civile della Corte, la causa è stata assegnata alla seconda sezione civile e la nuova udienza di precisazione delle conclusioni
è stata fissata al 26.3.2025.
Con ordinanza adottata all'esito della trattazione dell'udienza suddetta, sostituita dal deposito in via telematica di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta a sentenza, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali note di replica. ha depositato la comparsa conclusionale, mentre, nel successivo Controparte_1 termine, entrambe le parti hanno depositato la memoria di replica, ribadendo, in sostanza, le rispettive difese.
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello
Premesso quanto sopra esposto in ordine allo svolgimento del processo e tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Paola e, dall'altro, dei motivi di appello proposti
5 dal e delle difese e delle eccezioni proposte da appare Pt_1 Controparte_2 opportuno chiarire che il presente giudizio ha ad oggetto, le valutazioni circa: a) la fondatezza o meno della domanda, rigettata dal Tribunale con decisione censurata dall'appellante, con cui il TT ha richiesto il risarcimento dei danni subiti per effetto di un guasto elettrico verificatosi il 16.9.2012, a causa del comportamento inadempiente posto in essere dalla società b) la regolamentazione delle spese di Controparte_1 lite.
E' passata in giudicato, invece, la declaratoria di difetto di legittimazione passiva di
[...]
CP_4
Deve, inoltre, evidenziarsi che non deve essere delibata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., sollevata dalla difesa dell'appellata, da ritenersi implicitamente disattesa, dato che l'ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. può essere pronunciata solo all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c., prima di procedere alla trattazione della causa e sentite le parti (v. Cass., sez. I, n. 15786/2021; sez. lavoro, n. 10409/2020; sez.
6-III, n. 19333/2018).
2. Il merito. Le valutazioni della Corte
L'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata merita conferma, salve le precisazioni seguenti.
Come già accennato, l'appellante censura la decisione del Tribunale di Paola di rigetto della sua domanda risarcitoria sulla base di due motivi.
Con il primo motivo di impugnazione, rubricato “Erronea ricostruzione dei fatti e conseguente erronea attribuzione della responsabilità per danni cagionati all'appellante
- mancanza di prova piena e rigorosa del caso fortuito”, il lamenta il giudizio Pt_1 positivo del Tribunale in ordine alla prova nel caso fortuito, rinvenuta nella deposizione del testimone , il quale, tuttavia, nel riferire della caduta di un grosso Testimone_1 ramo sulla linea elettrica, secondo l'appellante, si è contraddetto, affermando, da un lato, che il cavo era stato tranciato, dall'altro che la linea elettrica era rimasta in tensione.
Rileva, inoltre, l'appellante che, in realtà, la fornitura di energia elettrica era rimasta interrotta per poco tempo e, piuttosto, aveva subito uno sbalzo di potenza protrattosi per diverse ore, essendo stata erogata a 400 V, anziché a 250 V, ribadendo l'irrilevanza e l'insussistenza della caduta dell'albero. 6 Con un secondo motivo di impugnazione, rubricato “Della responsabilità, in ogni caso, di , l'appellante si duole del mancato accertamento della Controparte_2 responsabilità della società appellata, anche in relazione al diverso aspetto della assenza di attività di manutenzione, con particolare riferimento al dovere di mantenere la linea elettrica a debita distanza dagli alberi e di potare i rami degli alberi stessi, in modo da evitare l'interferenza con i cavi elettrici, evidenziando, ulteriormente, che gli eventi atmosferici non costituiscono circostanze imprevedibili e che, comunque, come affermato in giurisprudenza, la società erogatrice di energia elettrica, svolgendo attività pericolosa, non può esimersi da responsabilità per il caso fortuito.
I due motivi di appello, strettamente connessi tra loro, possono essere esaminati congiuntamente.
E opportuno premettere che, con la domanda risarcitoria, per come formulata nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, il ha lamentato due distinte Pt_1 tipologie di danno, correlate alla medesima vicenda, collocata, temporalmente, nelle ore
9.30 circa del 16.9.2012: da un lato, ha lamentato, a causa dell'interruzione di fornitura di energia elettrica, la perdita dell'intero contenuto di frigoriferi e congelatori;
dall'altro,
“nelle suddette circostanze di tempo e di luogo”, danni agli elettrodomestici ed altri apparecchi non meglio individuati, indicati in “malfunzionamento, odore di bruciato e fumo”, eventi correlati alla circostanza che la tensione elettrica aveva raggiunto il limite di 400 volt, superiore a quello normale, pari a 250 volt (v. la prima e la seconda pagina dell'atto di citazione suddetto).
Premesso questo, deve osservarsi che, con riguardo alla perdita dei prodotti alimentari, nessuna prova è stata fornita dal TT (le fatture di acquisto di prodotti alimentari, di per sé, non provano il danno lamentato).
In relazione, invece, alla seconda tipologia di danni (ad elettrodomestici e apparecchi dell'appellante), la domanda non può essere accolta, innanzitutto, perché difetta degli elementi essenziali per poterne valutare il fondamento. In effetti, non sono descritti, se non in maniera del tutto generica, i danni lamentati: non si comprende quali siano gli elettrodomestici o gli apparecchi danneggiati (rimasti non individuati anche nel genere), quale specifico danno si è verificato, se esso fosse riparabile o meno ed in che modo.
È rimasto, inoltre, indimostrata la causa di tali presunti danni, individuata dall'appellante, in maniera apodittica, in uno sbalzo di tensione elettrica.
7 La circostanza tuttavia, oltre a non trovare riscontro significativo negli atti di causa (il teste , pur riferendo genericamente di un corto circuito, ha chiarito di non avere Tes_1 verificato i danni di cui il TT si duole), è stata riferita dall'odierno appellante in maniera incerta e contraddittoria: mentre nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado il fatto generatore del danno è collocato alle ore 9 e 30 circa del mattino, allorché il ha riscontrato le problematiche sopraindicate (malfunzionamento Pt_1 degli elettrodomestici, odore di bruciato e fumo), nell'atto di appello, viene indicato il fenomeno di sbalzo di tensione elettrica come protrattosi “per diverse ore”, lasciando intendere che esso si è verificato, non già soltanto in occasione del guasto elettrico, segnalato alle 9:42 (v. l'apposita scheda allegata il fascicolo di parte di primo grado nella società appellata), ma, anche e soprattutto, dopo che tale guasto era stato riparato dai tecnici intervenuti, con conseguente incongruenza, nella descrizione degli eventi e dello stesso nesso di causalità, tra quanto sostenuto in primo grado e quanto affermato nel giudizio di appello.
Tali valutazioni, di per sé sole, inducono a ritenere la domanda risarcitoria infondata.
Ad ogni modo, anche volendo prescindere dal difetto di allegazione (danni agli elettrodomestici e apparecchi) e di prova (danni ai prodotti alimentari;
nesso di causalità tra presunto inadempimento e danni lamentati), deve osservarsi, come ritenuto dal
Tribunale, che l'istruttoria svolta nel corso del giudizio di primo grado consente di affermare che il guasto elettrico che ha dato origine alle problematiche di cui si discute è scaturito da un evento sicuramente qualificabile quale caso fortuito, essendo costituito dalla caduta di un grosso ramo di un albero, a causa di forti raffiche di vento.
La deposizione dei testimoni ed il è sul punto alquanto chiara (hanno Tes_1 Tes_2 riferito, tra l'altro, di “vento impetuoso”; “fortissimo vento”; “vento davvero impetuoso”)
e, contrariamente all'assunto dell'appellante, non è affatto contraddittoria, nella parte in cui, in particolare, il ha affermato che il grosso ramo ha determinato il Tes_1 tranciamento del cavo elettrico, rimasto, tuttavia, in tensione, posto che un cavo tranciato determina l'interruzione del flusso della corrente elettrica, ma, di per sé, rimanendo il cavo collegato alla sorgente di energia elettrica, non elimina la tensione all'interno del cavo medesimo, tanto è vero che è necessario metterlo in sicurezza per evitare ulteriori incidenti.
Anzi, la deposizione è riscontrata dalla scheda di intervento, da cui emerge la segnalazione dei Vigili del fuoco alle ore 9.42 del 16.9.2012 per “conduttore spezzato”
8 (v. il documento citato, nel fascicolo di parte del primo grado di giudizio di
[...]
. Controparte_1
La sussistenza di un episodio del genere, qualificabile come caso fortuito, sotto altro profilo, consente di escludere il nesso di causalità tra la mancata erogazione della corrente ed il danno lamentato dall'appellante, dovendosi rilevare che esso costituisce l'evento che ha determinato l'interruzione nella fornitura di energia elettrica (ossia dell'ulteriore evento individuato dallo stesso attore, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, come causa dei danni lamentati).
Sotto questo aspetto, deve osservarsi che, soltanto, nel giudizio di appello, il Pt_1 lamenta la mancanza di manutenzione sulla linea elettrica e, segnatamente, il mancato rispetto, nel suo posizionamento, di distanze idonee ad evitare interferenze tra rami di alberi e cavi elettrici.
Tuttavia, anche prescindendo dalla novità dell'argomento, deve rilevarsi che l'affermazione è rimasta del tutto indimostrata (non è stato nemmeno allegato quale albero o parte di albero sia stata la causa dell'incidente ed a quale distanza si trovasse dai cavi), fermo restando che dalle deposizioni testimoniali si evince che la zona è stata interessata da raffiche di vento particolarmente intense e, quindi, tali, non solo da spezzare, ma, anche, da trasportare i rami degli alberi.
Con riguardo, infine, all'ulteriore argomento, fugacemente introdotto nell'atto di appello
(v. il secondo motivo di impugnazione), rappresentato dalla circostanza che, trattandosi di attività pericolosa, la società appellata non potrebbe avvalersi del caso fortuito e risponderebbe, comunque, dei danni, deve evidenziarsi, anche prescindendo dalla novità dell'argomento stesso, che: a) il descritto caso fortuito vale ad interrompere il nesso di causalità tra l'attività pericolosa e l'evento lamentato, tanto da escludere la responsabilità ex art. 2050 c.c., come ha chiarito la giurisprudenza (cfr. Cass., sez.
6-III, n. 2259/2022;
n. 24549/2013); b) per come si desume dalle deposizioni dei testimoni escussi,
l'intervento riparatore del guasto è stato tempestivo ed efficace e, del resto, emerge dalla certificazione prodotta da la società appellata, negli anni, “Ha Controparte_1 attuato e mantiene un sistema di gestione qualità che è conforme alla norma”.
3. Le spese di lite e l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115/2002
9 Le spese di lite del giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano in complessivi euro 2.906,00 per onorari (euro 567,00 per lo studio della controversia;
euro 461,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed euro 956,00 per la fase decisoria), tenuto conto dei parametri medi dello scaglione per le cause di valore da euro 5.201,00 ad euro 26.000, ridotti della metà, in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate e della concreta attività difensiva espletata.
Stante il tenore della pronuncia sull'appello (integrale rigetto per infondatezza), inoltre, sussistono le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Paola n. 96/2019 del 7.2.2019, pubblicata in pari data, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna al rimborso delle spese processuali del presente Parte_1 giudizio di appello nei confronti di in persona del l.r.p.t., liquidate Controparte_1 in complessivi euro 2.906,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario di spese generali nella misura del 15%, come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 23.9.2025
Il Consigliere relatore ed estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
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