TRIB
Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/10/2025, n. 14860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14860 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Lilla De Nuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 30527/2024 promossa da:
, nato il 21.12.1998 a Ribeirao Preto -Brasile, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Carosi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in
Roma alla piazza Benedetto Cairoli 2
Ricorrente
nei confronti del
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede è ope legis domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
***
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 15/7/2024, il ricorrente ha chiesto dichiararsi il suo status di cittadino italiani in virtù della discendenza dal cittadino italiano , Persona_1 nato a [...] il [...], successivamente emigrato in Brasile, senza tuttavia mai naturalizzarsi cittadino straniero (cfr. attestato di battesimo e certificato negativo di naturalizzazione in atti).
1 L'Amministrazione resistente, costituita in giudizio in data 1/2/2025, ha rappresentato di non contestare nel merito l'eventuale riconoscimento della cittadinanza italiana ed ha chiesto, in caso di accoglimento del ricorso, di compensare le spese di lite.
Ciò posto, nel merito, la linea di discendenza che conduce dall'avo italiano all'odierno ricorrente è compiutamente documentata.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi furono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via femminile prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana nel
1948 e, dunque, nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione stessa sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo. In altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato il venir meno dei limiti precedentemente (e illegittimamente) imposti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – in questo modo adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Tuttavia, il ricorrente ha in primo luogo rappresentato di aver tentato di prenotare un appuntamento per la formalizzazione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis presso il Consolato competente, senza esito, deducendo altresì che, come indicato sul sito web della stessa rappresentanza diplomatico-consolare competente, l'evasione delle pratiche avviene in circa dieci anni.
Simili coordinate temporali si sostanziano di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dal richiedente, che ha pertanto optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi, considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
2 - ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Roma, in data 18/09/2025
Il Giudice
Lilla De Nuccio
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Lilla De Nuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 30527/2024 promossa da:
, nato il 21.12.1998 a Ribeirao Preto -Brasile, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Carosi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in
Roma alla piazza Benedetto Cairoli 2
Ricorrente
nei confronti del
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede è ope legis domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
***
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 15/7/2024, il ricorrente ha chiesto dichiararsi il suo status di cittadino italiani in virtù della discendenza dal cittadino italiano , Persona_1 nato a [...] il [...], successivamente emigrato in Brasile, senza tuttavia mai naturalizzarsi cittadino straniero (cfr. attestato di battesimo e certificato negativo di naturalizzazione in atti).
1 L'Amministrazione resistente, costituita in giudizio in data 1/2/2025, ha rappresentato di non contestare nel merito l'eventuale riconoscimento della cittadinanza italiana ed ha chiesto, in caso di accoglimento del ricorso, di compensare le spese di lite.
Ciò posto, nel merito, la linea di discendenza che conduce dall'avo italiano all'odierno ricorrente è compiutamente documentata.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi furono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via femminile prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana nel
1948 e, dunque, nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione stessa sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo. In altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato il venir meno dei limiti precedentemente (e illegittimamente) imposti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – in questo modo adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Tuttavia, il ricorrente ha in primo luogo rappresentato di aver tentato di prenotare un appuntamento per la formalizzazione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis presso il Consolato competente, senza esito, deducendo altresì che, come indicato sul sito web della stessa rappresentanza diplomatico-consolare competente, l'evasione delle pratiche avviene in circa dieci anni.
Simili coordinate temporali si sostanziano di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dal richiedente, che ha pertanto optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi, considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
2 - ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Roma, in data 18/09/2025
Il Giudice
Lilla De Nuccio
3