Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 04/05/2026, n. 7984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7984 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07984/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12110/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12110 del 2021, proposto da
IG NT, SE ER, AL BO, ZI CI, ON DR, LU VA AP, CL D'TO, IR D'AM, IT Di AP, MA EN Di NA, ZA MA TA, AN NC, VA IN, AN LO, EN NI TT, RI AI, NA ME, LA MA SI, ON MI, MAelena MI, IL MO, BR TA, OS PR, MA IT, ES RA, RI AN, LO PO, TE OL, LE RA, RC TE, IN AS, ZI NU, SI NA, rappresentati e difesi dagli avvocati NA Fell, AN Leone, Tiziana De Pasquale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio AN Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;
NI TT EN, MA EL MI, non costituiti in giudizio;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- della nota prot. n. 25348 del Ministero dell'Università e della Ricerca del 17 agosto 2021, avente ad oggetto “Corsi spagnoli e rumeni di specializzazione nel sostegno agli alunni disabili”, in ogni parte contrastante con gli interessi di parte ricorrente;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto al provvedimento impugnato, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti;
E LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A.
delle Amministrazioni resistenti ad adottare tutte le misure idonee al soddisfacimento della pretesa de qua, inerente al riconoscimento/equipollenza del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Romania, a ogni fine di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 aprile 2026 il dott. MO AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e DI
1. Con atto ritualmente notificato i ricorrenti presentavano ricorso collettivo avverso il decreto ministeriale indicato nell’epigrafe della sentenza, per le seguenti ragioni:
I) VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. III.1, COMMA 5, E IV.1 DELLA CONVENZIONE DI LISBONA – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D’ISTRUTTORIA – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA E MANIFESTA INGIUSTIZIA DELL’AGERE AMMINISTRATIVO CON RIFERIMENTO AL VALORE DELL’ADEVERINTA;
II) VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO AL COMBINATO DISPOSTO TRA L’ART. IV.2 DELLA CONVENZIONE DI LISBONA E L’ART. 7, COMMA 1, L. 241/1990.
2. Il Ministero dell’Istruzione e quello della Ricerca si costituivano con atto di stile il 03.12.2021.
3. Con atti depositati il 28.07.2022 e il 17.04.2026, pervenivano le dichiarazioni di rinuncia al ricorso da parte di tutti i ricorrenti ad eccezione di Di AP IT.
4. All’udienza straordinaria del 24 aprile 2026, svolta in modalità telematica ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis , c.p.a., la causa è stata posta in decisione.
5. Il ricorso è in parte improcedibile in relazione ai ricorrenti rinuncianti, mentre deve essere accolto in favore di Di AP IT.
6. Il provvedimento impugnato contrasta con la disciplina europea come ricostruita dalle recenti pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 18, 19, 20, 21, 22 del 2022), che proprio con riferimento ai titoli di formazione su sostegno conseguiti all’estero ha affermato che il Ministero deve esaminare le istanze di riconoscimento del titolo formativo “ tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, e verificando che «la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno». Il Ministero valuterà dunque l’equipollenza dell’attestato di formazione, disponendo opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 sopra richiamato della Direttiva 2005/36/CE. ”;
- peraltro “ anche laddove non si voglia riconoscere la piena o la diretta applicabilità della Direttiva 2005/36/CE, come assume la Commissione nel già citato parere del 31 luglio 2019, persiste l’obbligo per le autorità italiane, come sostiene la stessa Commissione, di valutare le domande pertinenti ai sensi delle disposizioni più generali del TFUE in vista di un eventuale riconoscimento della formazione seguita, per quanto in assenza delle garanzie e dei requisiti di cui alla direttiva 2005/36/CE, e non è precluso alle stesse autorità di adottare queste garanzie, in modo estensivo, anche alla vicenda qui controversa ”.
Pertanto, in base ai principi ora richiamati, deve, in primo luogo, ritenersi illegittimo il provvedimento con il quale il Ministero rigetta l’istanza di riconoscimento del titolo conseguito in Spagna, ritenendo ostativo al riconoscimento della eventuale equipollenza la richiamata differenza tra titoli ufficiali e “titoli propri” perché il Ministero deve valutare in concreto, all’esito di appropriata istruttoria e motivazione, previo parere del Ministero dell’Università e della Ricerca, se il percorso di specializzazione seguito in Spagna dall’interessato abbia il medesimo contenuto di quello richiesto per essere ammessi in Italia all’insegnamento di sostegno, salva l’adozione di specifiche e opportune misure compensative, ove necessaria.
Occorre, inoltre, evidenziare come, sebbene il provvedimento oggetto del presente giudizio nel negare il riconoscimento abbia operato un raffronto tra il percorso formativo dell’istante in Spagna e quello che viene svolto in Italia per conseguire la specializzazione sul sostegno, al termine di tale raffronto, la Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio abbia concluso che i programmi afferenti al corso seguito in Spagna siano sostanzialmente diversi da quelli tenuti nelle università italiane, con conseguenti incolmabili differenze tra i due percorsi, nonché manifeste disparità di trattamento, ove i due percorsi venissero considerati equivalenti. In particolare, tale disparità deriverebbe da: 1) non sono titoli ufficiali aventi cioè valore legale in Spagna; 2) non corrispondono a corsi di perfezionamento italiani in quanto privi di esame finale.
Orbene, ritiene il Collegio che il potere discrezionale sia esercitato, nell’assunzione del provvedimento, mediante una valutazione in concreto che appare motivata in modo non adeguato alla luce dei principi già enucleati dalla giurisprudenza (si v. Tar Lazio, Roma, n. 19890/2025).
La valutazione del predetto Direttore generale appare assunta sulla base di un’argomentazione carente alla luce dei principi di diritto nazionale ed europeo che regolano la materia in esame; allo stato, infatti, non appare adeguatamente motivata la radicale diversità tra il percorso formativo italiano e spagnolo, se non sull’apparenza di argomenti deboli, da cui si fa discendere la mancanza delle condizioni per accedere all’insegnamento, in Italia, in qualità di insegnante specializzato sul sostegno.
Va infatti rammentato che l’insegnante di sostegno ex L. n. 517 del 1977, la cui attività è destinata a favorire forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap e realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni, è un docente di classe in possesso di competenze e conoscenze didattiche e psico-pedagogiche richieste ai fini del conseguimento di quella professionalità ulteriore che deve caratterizzare la sua funzione, in Spagna come in Italia.
L’Ufficio, argomentando in modo generico e valevole per ogni percorso deduce un’incolmabile differenza tra i programmi formativi.
Tale giudizio appare sostanzialmente apodittico e comunque scarsamente argomentato posto che gli uffici non chiariscono perché un’adeguata previsione di misure compensative - previste dall’art. 14 Direttiva 2005/36/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio e che in astratto potrebbero comprendere ore aggiuntive di didattica/tirocinio/laboratorio - non sia in grado di colmare le mancanze della formazione estera che comunque appare in ogni caso incentrata sulla figura dell’alunno con speciali bisogni educativi.
7. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto per quanto riguarda Di AP IT, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato anche al fine del riesame da parte dell’Amministrazione dell’istanza di riconoscimento, secondo i principi enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. Va dichiarata l’improcedibilità ex art. 84, comma 3, c.p.a. per quanto riguarda tutti gli altri ricorrenti per sopravvenuto difetto di interesse.
8. In considerazione dei contrasti giurisprudenziali in materia sussistono giuste ragioni per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo dichiara improcedibile nei confronti di tutti i ricorrenti, ad eccezione di Di AP IT, per sopravvenuto difetto di interesse;
- lo accoglie in favore di Di AP IT nei termini indicati in motivazione e per l’effetto annulla il provvedimento di diniego del riconoscimento del titolo, come indicato in epigrafe, ai fini del riesame da parte dell’Amministrazione dell’istanza di riconoscimento secondo i principi enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RT Di RI, Presidente FF
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
MO AP, Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| MO AP | RT Di RI |
IL SEGRETARIO