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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 05/12/2025, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PISA
Sezione Civile
Il Giudice all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte con cui le parti hanno discusso la causa, ha depositato telematicamente la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico dott.ssa Teresa Guerr ieri ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n.3572 del RGAC dell'anno 2023 avente ad oggetto opposizione a sanzione amministrativa, vertente
TRA
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, Pt_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. MATTEO MELLEY, presso il cui studio in Spezia, alla via B. Biassa 22, elettivamente domicilia;
OPPONENTE
E
in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'avvocato ALDO FANELLI, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura comunale in San Giuliano Terme, alla via Niccolini 25;
OPPOSTO
NONCHE'
(C.F. Controparte_3
), in persona del legale rappresenta nte pro tempore, rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'Avv. MATTEO MELLEY presso il cui studio in Spezia, alla via B.
Biassa 22, elettivamente domicilia;
INTERVENUTA EX ART.111 C.P.C.
CONCLUSIONI
1 All'udienza del 04.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno discusso la causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione ex artt. 5 e 32 del d.lgs. n. 150/2011,
[...] ha convenuto in giudizio il Parte_2 CP_4 CP_
deducendo l'illegittimità di tre avvisi di accertamento
[...] esecutivi notificati il 29 settembre 2023 per complessivi € 156.903,38, emessi a titolo di Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) relativo agli anni 2018, 2019 e 2020.
A sostegno della domanda, ha allegato relazione tecnica del 2 ottobre 2023 Pt_1
(con riproduzioni fotografiche), dalla quale risulterebbe che le strade interessate si trovano al di fuori del centro abitato di San Giuliano Terme, attraversando aree prevalentemente agricole;
ha inoltre contestato, per scrupolo difensivo, la superficie indicata per via Pietrasantina (mq 360), ritenuta superiore a quella effettivamente sovrastata dai viadotti. ha prodotto anche le note del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Pt_1 del 21 giugno e 7 luglio 2023 (richiamate come docc. 4 e 5), emesse a seguito di nota AISCAT del 23 giugno 2023 (doc. 6), dalle quali – secondo l'assunto attoreo
– emergerebbe che la concessione statale costituisce il solo titolo legittimante la realizzazione e gestione del tracciato autostradale, escludendosi la necessità di ulteriori titoli comunali.
Quanto al petitum, l'opponente ha chiesto l'annullamento (o la declaratoria di nullità/inefficacia) degli avvisi impugnati e, per l'effetto, la dichiarazione di non debenza degli importi richiesti, oltre alla condanna del alle spese di lite. CP_1
Si è costituito in giudizio il argomentando per il Controparte_4 rigetto dell'opposizione.
Il ha contestato la relazione tecnica di parte attrice, sostenendo che CP_1
l'assoggettamento al canone riguarda le aree comunali e gli spazi soprastanti a prescindere dalla collocazione intra o extra centro abitato;
ha ribadito la correttezza del conteggio delle superfici (in particolare per via Pietrasantina) e dedotto che il presupposto oggettivo del canone discenderebbe dall'utilizzazione particolare del bene pubblico, ritenendo irrilevante la proprietà statale del viadotto.
Ha inoltre qualificato l'occupazione come “di fatto/abusiva” per difetto del necessario titolo comunale e, comunque, non esente in capo alla concessionaria autostradale.
2 Nel corso del giudizio è intervenuta ex art.111 c.p.c. la
[...]
Controparte_3
La causa, istruita mediante produzione documentale, veniva rinviata all' udienza del 4 dicembre 2025 per discussione.
L'opposizione va rigettata.
Ritiene il giudicante di aderire ex art.118 disp.att.c.p.c. alle argomentazioni già svolte dal Tribunale della Spezia con sentenza n.379/2025 in un caso del tutto sovrapponibile a quello in esame.
In adesione al precedente richiamato, relativamente alla sussistenza del presupposto oggettivo, occorre ribadire che, ai fini dell'assoggettamento al canone del quale si discute, rileva l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartene nti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
è dunque irrilevante che le strade comunali (qui: via
Pietrasantina, via delle Catene, via Giordano Bruno) insistano fuori dal centro abitato. L'argomento attoreo che vorrebbe circoscrivere il prelievo alle sole aree intra moenia non trova riscontro nel sistema regolamentare e nella giurisprudenza di legittimità.
Parimenti, la deduzione circa la mancata “sottrazione effettiva” all'uso collettiv o non incide sulla debenza del canone, atteso che questo è dovuto per l'utilizzazione particolare o eccezionale del bene pubblico;
l'eventuale grado di sottrazione potrebbe semmai rilevare solo in sede di quantificazione. Vale richiamare, sul punto, l'orientamento di legittimità che esclude la necessità di una prova puntuale della “sottrazione” come condizione del pre lievo (v. Cass. 25614/2024).
Con riguardo al presupposto soggettivo, in linea con il precedente richiamato, deve affermarsi che la concessione autostradale statale non equivale a titolo comunale di occupazione: nel periodo di vigenza della concessione, il concessionario gestisce in autonomia il bene strumentale all'esercizio della propria attività d'impresa e, occupando di fatto spazi rien tranti nel demanio o patrimonio indisponibile comunale (qui: soprasuolo stradale), è tenuto al pagamento del canone, non rilevando che l'opera sia di proprietà statale. È quindi escluso qualsivoglia tertium genus tra occupazione autorizzata e occupazione d i fatto (cfr Cass., Sez. I, 10 giugno 2021, n. 16395, nonché dei successivi arresti conformi tra cui Cass.
2285/2024).
È poi inapplicabile l'esenzione invocata dall'attrice per le “occupazioni effettuate dallo Stato”, non potendo tale clausola estendersi a nalogicamente al concessionario
3 che gestisce l'infrastruttura in regime economico -funzionale. Va osservato che durante la concessione, il bene è gestito da soggetto distinto dallo Stato e che la proprietà demaniale del viadotto non elide la debenza del can one per l'occupazione del soprasuolo comunale
Le contestazioni attoree circa l'ampiezza della proiezione a terra (es. via
Pietrasantina) attengono alla misurazione e potrebbero al più incidere sulla determinazione dell'importo, non sulla debenza del canone . Tuttavia nessuna prova
è stata fornita al riguardo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al D.M. di riferimento con esclusione della fase istruttoria, che non si è svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
Teresa Guerrieri, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, proposta da così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna alla refusione delle spese di li te in favore di Pt_1 [...]
che liquida in € 8.433,00 oltre al rimborso delle spese Controparte_4 generali al 15%, IVA E CPA come per legge.
Così deciso in Pisa, 5 dicembre 2025
IL GIUDICE dott.ssa Teresa Guerrieri
4
Sezione Civile
Il Giudice all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte con cui le parti hanno discusso la causa, ha depositato telematicamente la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico dott.ssa Teresa Guerr ieri ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n.3572 del RGAC dell'anno 2023 avente ad oggetto opposizione a sanzione amministrativa, vertente
TRA
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, Pt_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. MATTEO MELLEY, presso il cui studio in Spezia, alla via B. Biassa 22, elettivamente domicilia;
OPPONENTE
E
in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'avvocato ALDO FANELLI, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura comunale in San Giuliano Terme, alla via Niccolini 25;
OPPOSTO
NONCHE'
(C.F. Controparte_3
), in persona del legale rappresenta nte pro tempore, rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'Avv. MATTEO MELLEY presso il cui studio in Spezia, alla via B.
Biassa 22, elettivamente domicilia;
INTERVENUTA EX ART.111 C.P.C.
CONCLUSIONI
1 All'udienza del 04.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno discusso la causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione ex artt. 5 e 32 del d.lgs. n. 150/2011,
[...] ha convenuto in giudizio il Parte_2 CP_4 CP_
deducendo l'illegittimità di tre avvisi di accertamento
[...] esecutivi notificati il 29 settembre 2023 per complessivi € 156.903,38, emessi a titolo di Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) relativo agli anni 2018, 2019 e 2020.
A sostegno della domanda, ha allegato relazione tecnica del 2 ottobre 2023 Pt_1
(con riproduzioni fotografiche), dalla quale risulterebbe che le strade interessate si trovano al di fuori del centro abitato di San Giuliano Terme, attraversando aree prevalentemente agricole;
ha inoltre contestato, per scrupolo difensivo, la superficie indicata per via Pietrasantina (mq 360), ritenuta superiore a quella effettivamente sovrastata dai viadotti. ha prodotto anche le note del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Pt_1 del 21 giugno e 7 luglio 2023 (richiamate come docc. 4 e 5), emesse a seguito di nota AISCAT del 23 giugno 2023 (doc. 6), dalle quali – secondo l'assunto attoreo
– emergerebbe che la concessione statale costituisce il solo titolo legittimante la realizzazione e gestione del tracciato autostradale, escludendosi la necessità di ulteriori titoli comunali.
Quanto al petitum, l'opponente ha chiesto l'annullamento (o la declaratoria di nullità/inefficacia) degli avvisi impugnati e, per l'effetto, la dichiarazione di non debenza degli importi richiesti, oltre alla condanna del alle spese di lite. CP_1
Si è costituito in giudizio il argomentando per il Controparte_4 rigetto dell'opposizione.
Il ha contestato la relazione tecnica di parte attrice, sostenendo che CP_1
l'assoggettamento al canone riguarda le aree comunali e gli spazi soprastanti a prescindere dalla collocazione intra o extra centro abitato;
ha ribadito la correttezza del conteggio delle superfici (in particolare per via Pietrasantina) e dedotto che il presupposto oggettivo del canone discenderebbe dall'utilizzazione particolare del bene pubblico, ritenendo irrilevante la proprietà statale del viadotto.
Ha inoltre qualificato l'occupazione come “di fatto/abusiva” per difetto del necessario titolo comunale e, comunque, non esente in capo alla concessionaria autostradale.
2 Nel corso del giudizio è intervenuta ex art.111 c.p.c. la
[...]
Controparte_3
La causa, istruita mediante produzione documentale, veniva rinviata all' udienza del 4 dicembre 2025 per discussione.
L'opposizione va rigettata.
Ritiene il giudicante di aderire ex art.118 disp.att.c.p.c. alle argomentazioni già svolte dal Tribunale della Spezia con sentenza n.379/2025 in un caso del tutto sovrapponibile a quello in esame.
In adesione al precedente richiamato, relativamente alla sussistenza del presupposto oggettivo, occorre ribadire che, ai fini dell'assoggettamento al canone del quale si discute, rileva l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartene nti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
è dunque irrilevante che le strade comunali (qui: via
Pietrasantina, via delle Catene, via Giordano Bruno) insistano fuori dal centro abitato. L'argomento attoreo che vorrebbe circoscrivere il prelievo alle sole aree intra moenia non trova riscontro nel sistema regolamentare e nella giurisprudenza di legittimità.
Parimenti, la deduzione circa la mancata “sottrazione effettiva” all'uso collettiv o non incide sulla debenza del canone, atteso che questo è dovuto per l'utilizzazione particolare o eccezionale del bene pubblico;
l'eventuale grado di sottrazione potrebbe semmai rilevare solo in sede di quantificazione. Vale richiamare, sul punto, l'orientamento di legittimità che esclude la necessità di una prova puntuale della “sottrazione” come condizione del pre lievo (v. Cass. 25614/2024).
Con riguardo al presupposto soggettivo, in linea con il precedente richiamato, deve affermarsi che la concessione autostradale statale non equivale a titolo comunale di occupazione: nel periodo di vigenza della concessione, il concessionario gestisce in autonomia il bene strumentale all'esercizio della propria attività d'impresa e, occupando di fatto spazi rien tranti nel demanio o patrimonio indisponibile comunale (qui: soprasuolo stradale), è tenuto al pagamento del canone, non rilevando che l'opera sia di proprietà statale. È quindi escluso qualsivoglia tertium genus tra occupazione autorizzata e occupazione d i fatto (cfr Cass., Sez. I, 10 giugno 2021, n. 16395, nonché dei successivi arresti conformi tra cui Cass.
2285/2024).
È poi inapplicabile l'esenzione invocata dall'attrice per le “occupazioni effettuate dallo Stato”, non potendo tale clausola estendersi a nalogicamente al concessionario
3 che gestisce l'infrastruttura in regime economico -funzionale. Va osservato che durante la concessione, il bene è gestito da soggetto distinto dallo Stato e che la proprietà demaniale del viadotto non elide la debenza del can one per l'occupazione del soprasuolo comunale
Le contestazioni attoree circa l'ampiezza della proiezione a terra (es. via
Pietrasantina) attengono alla misurazione e potrebbero al più incidere sulla determinazione dell'importo, non sulla debenza del canone . Tuttavia nessuna prova
è stata fornita al riguardo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al D.M. di riferimento con esclusione della fase istruttoria, che non si è svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
Teresa Guerrieri, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, proposta da così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna alla refusione delle spese di li te in favore di Pt_1 [...]
che liquida in € 8.433,00 oltre al rimborso delle spese Controparte_4 generali al 15%, IVA E CPA come per legge.
Così deciso in Pisa, 5 dicembre 2025
IL GIUDICE dott.ssa Teresa Guerrieri
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