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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 02/12/2025, n. 1321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1321 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano CORTE DI APPELLO DI CATANZARO Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Emilio Sirianni Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito dell'udienza del 2.12.25 ha pronunciato il seguente dispositivo di
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 413 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
con l'Avv. Giuseppina Turano Parte_1
appellante
E
Controparte_1
appellato non costituito
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza del tribunale di Cosenza n° 546/24, così provvede:
1) dichiara improcedibile l'appello;
2) nulla sulle spese di lite;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 2.12.25.
Il Presidente dott.ssa Gabriella Portale
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Emilio Sirianni Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito dell'udienza del 2.12.25 ha pronunciato il seguente dispositivo di
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 413 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
con l'Avv. Giuseppina Turano Parte_1
appellante
E
Controparte_1
appellato non costituito
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza del tribunale di Cosenza n° 546/24, così provvede:
1) dichiara improcedibile l'appello;
2) nulla sulle spese di lite;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 2.12.25.
Il Presidente dott.ssa Gabriella Portale