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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 21/11/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. 22-1/2025 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Sezione Fallimentare
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Concetta Grillo Presidente dott.ssa Cinzia Cicero Giudice dott.ssa Oriana Calvo Giudice rel est. nel procedimento iscritto al n. 22-1/2025 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da
, nato a [...] il [...] e residente in [...], piazza Parte_1
Piersanti Mattarella n. 17, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Lisa Maria C.F._1
Gasparini, giusta procura in atti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA letto il ricorso proposto da , come integrato a seguito del decreto interlocutorio Parte_1 del 15.09.2025, con l'assistenza dell'OCC, per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
ritenuta la competenza dell'intestato Ufficio, atteso che il ricorrente ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCII), nel circondario di questo Tribunale, come risulta dal documento di identità e dal certificato contestuale di residenza e stato di famiglia in atti;
ritenuto che
, in virtù del rinvio alla disciplina contenuta nel titolo III del CCII, deve ritenersi applicabile al presente procedimento l'art. 39, co. 1 e 2, CCII;
ritenuto che
, alla luce della lettura combinata della predetta disposizione con gli artt. 268 e ss.
CCII, la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa (come nella specie, sebbene la parte più cospicua dei debiti del ricorrente derivi da debiti assunti dal padre nello svolgimento dell'attività imprenditoriale di famiglia) consista in: a) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
b) inventario dei beni del ricorrente (ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, co. 2, lett. e, e della redazione dell'inventario e del programma di liquidazione); c) elenco nominativo dei creditori con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione e dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione in entrambi i casi del rispettivo domicilio digitale;
d) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (ai fini di cui all'art. 274, co. 2, CCII); e) lo stato di famiglia integrale e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini di cui all'art. 268, co. 4, lett. b CCII); ritenuto che tale corredo documentale (sostanzialmente corrispondente a quello già richiesto dall'art. 14 ter l. 3/2012) si giustifica anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC previsto dall'art. 269 co 2 CCII nel caso di domanda presentata dal debitore;
ritenuto che
, nella fattispecie, i ricorrenti hanno allegato la documentazione richiesta ad eccezione dell'indicazione del domicilio digitale dei creditori che potrà essere prodotto una volta aperta la liquidazione controllata;
rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC che ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti a corredo della domanda (la quale, dunque, consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale della stessa, nonché l'ammontare dei debiti) ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
rilevato, in particolare, che dalla relazione dell'OCC emerge la sussistenza di un patrimonio mobiliare e immobiliare liquidabile nonché la possibilità di acquisire attivo dal reddito da lavoro del ricorrente;
rilevato che il gestore della crisi ha attestato che il debitore non ha compiuto atti dispositivi negli ultimi cinque anni, ad eccezione dell'atto di rinuncia all'eredità della sig.ra e del Persona_1 sig. (deceduta la prima in data 16.10.2021 ed il secondo in data 26.03.2019) del Persona_2
30.08.2022; rilevato, a tale ultimo riguardo, che il gestore della crisi ha rappresentato: “Il ricorrente riferisce che la rinuncia sia dovuta al fatto che l'eredità dei genitori constava in larga prevalenza di esposizioni debitorie presentando un saldo marcatamente passivo. Tale circostanza appare plausibile in considerazione del fatto che i rinuncianti sono numerosi e di progressive fasce di età tali da far ritenere che alcuni di essi abbiano rinunciato anche in rappresentazione (tra questi sicuramente i figli del ricorrente sig. e )”; ma che “non Controparte_1 Persona_3 essendo stata prodotta documentazione a supporto di tale circostanza, in sede di liquidazione si dovrebbe procedere ad una valutazione delle sostanze ereditarie rinunciate, così da valutare la ricorrenza di presupposti per azioni recuperatorie”; ritenuto che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi di insolvenza, sicché, ai sensi degli artt. 65 co.1, 2, co. 1 lett. c) e 268 co.1, esso è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del suo patrimonio;
rilevato che dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'OCC emerge: a) che Pt_1
ha una esposizione debitoria di euro 254.931,38, non considerando il debito contratto dalla
[...] coniuge del quale il ricorrente è garante;
b) che il patrimonio mobiliare e immobiliare è stimato in euro 19.031,25, tenuto conto del prezzo base dell'ultima vendita in sede esecutiva, nelle procedure riunite n. 97/96, n. 187/96 e n. 189/96 R.G.E. pendenti presso l'intestato Tribunale, degli immobili dei quali il è proprietario soltanto per la quota di un quarto;
c) che il reddito da lavoro che il Pt_1 ricorrente percepisce in media mensilmente, considerate anche le mensilità aggiuntive, è di euro
2.612,50; d) che la somma mensile individuata dal ricorrente per il mantenimento della famiglia, comprese le somme per il pagamento del mutuo, e con la precisazione che alle stesse partecipa anche la moglie, (la quale percepisce un reddito medio mensile di euro 1.295,80), è pari ad CP_2 euro 3.405,00; ritenuto, pertanto, che il ricorrente versi in stato di sovraindebitamento, atteso che il patrimonio mobiliare e immobiliare dello stesso – posta attiva quest'ultima per definizione non prontamente liquidabile - è di valore notevolmente inferiore rispetto all'ammontare dei debiti e questi ultimi non appaiono integralmente colmabili con i redditi percepiti –, per cui risulta l'evidente squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per far fronte ad esse;
ritenuto che
non occorra procedere alla determinazione dell'importo mensile necessario al mantenimento dei ricorrenti, trattandosi di valutazione rimessa la giudice delegato;
ritenuto che
, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b), CCII, quale liquidatore può essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;
ritenuto che
i documenti di cui all'art. 270, co. 2, lett. c) sono già stati depositati, sicché non occorre ordinarne il deposito in dispositivo, salva l'indicazione del domicilio digitale dei creditori;
ritenuto che
l'apertura della procedura di liquidazione controllata determina ex lege, ai sensi degli artt. 270, co. 5, e 150 CCII, il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari;
ritenuto, tuttavia, con riferimento alle procedure riunite n. 97/96, n. 187/96 e n. 189/96 R.G.E. pendenti presso questo Tribunale, che possa sin da ora invitarsi il liquidatore a valutare l'opportunità di subentro nelle stesse, considerati: lo stato di avanzamento delle dette procedure, la circostanza che il ricorrente è proprietario soltanto della quota di un quarto degli immobili pignorati, le difficoltà legate alla vendita della sola quota in sede di liquidazione controllata nonché i costi e i tempi per l'instaurazione di un giudizio di divisione;
rilevato doversi altresì invitare il liquidatore, nel caso non condividesse il superiore suggerimento, e vagliata ogni altra circostanza relativa alle dette procedure esecutive che non emerge dalla documentazione in atti e dalle allegazioni di parte (con particolare riguardo alla qualità di creditore fondiario del creditore procedente) a riferire entro dieci giorni sui motivi per cui ritiene preferibile una scelta difforme;
rilevato, ancora, che il gestore della crisi ha rappresentato e documentato che la Controparte_3
quale mandataria di - cessionaria del credito vantato dalla
[...] CP_4 Controparte_5
derivante dal rapporto di conto corrente n. 61/178583 intestato al padre del debitore – ha
[...] portato ad esecuzione il decreto ingiuntivo n. 51/1996 del Tribunale di Caltagirone (emesso il
30.05.1996) mediante pignoramento presso terzi incardinato dinanzi al Tribunale di Caltagirone con il n. 361/2024 R.G. e che, in data 15.05.2025 è stata emessa ordinanza di assegnazione per euro
49.203,54 (comprensivi di spese ed onorari), in virtù della quale è oggi trattenuto un quinto della retribuzione mensile del ricorrente;
considerato che
con la liquidazione controllata si attua lo spossessamento dei beni del debitore, con la conseguenza che tutti i beni presenti e futuri dello stesso devono essere destinati al pagamento dei creditori secondo però il principio della par condicio tra gli stessi, senza che possano essere effettuati pagamenti preferenziali (sulla natura concorsuale della liquidazione controllata e sullo spossessamento cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 10820/2020; nella giurisprudenza di merito Tribunale di
Terni, 17 luglio 2023); ritenuto che a tale conclusione possa pervenirsi sulla base del richiamo che l'art. 270, comma 5,
CCII opera agli artt. 142, 143, 150 e 151 del medesimo CCII, disposizioni collocate nella disciplina degli effetti della liquidazione giudiziale;
ritenuto, pertanto, che debba disporsi la cessazione dei pagamenti effettuati in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione sopra menzionata;
ritenuto, infatti, che, sebbene l'art. 270, comma 5, CCII non richiami espressamente l'art. 144
CCII – che dispone l'inefficacia dei pagamenti eseguiti dal debitore dopo l'apertura della procedura concorsuale -, tale effetto derivi direttamente dall'applicazione delle altre disposizioni richiamate che concernono la concorsualità nelle sue diverse declinazioni: 1) lo spossessamento del debitore, con la conseguenza che gli stipendi maturati nel corso della procedura, qualificabili come utilità future rispetto alla sentenza di apertura, vanno acquisiti alla massa, nei confronti della quale risulta inopponibile l'ordinanza di assegnazione somme ex art. 533 c.p.c., per quanto non più impugnabile;
2) il rispetto della par condicio creditorum, con la conseguenza che tutti i creditori anteriori per poter partecipare al riparto, sulla base dell'ordine delle cause di prelazione e in proporzione tra loro in caso di incapienza parziale, devono insinuarsi al passivo (nello stesso senso, tra le tante, anche Tribunale
Bologna, 20.06.2024, n. 126 e Tribunale di Massa, 24.01.2024, n. 2);
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII
1. DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Pt_1
, nato a [...] il [...] e residente in [...], piazza Piersanti
[...]
Mattarella n. 17, c.f. ; C.F._1
2. NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Oriana Calvo;
3. NOMINA Liquidatore, l'avv. Ettore Volpe;
4. ASSEGNA ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;
5. ORDINA al ricorrente e ai terzi che li detenga la consegna o il rilascio immediato al liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione del seguente bene mobile registrato che potrà continuare ad essere utilizzato dal ricorrente sino alla vendita: Toyota IQ coupé, targato DY165LH, anno di immatricolazione 2009;
6 DISPONE che il liquidatore inserisca la presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della giustizia, nonché presso il registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa, documentando di aver provveduto a tale adempimento nella prima relazione semestrale depositata in ciascuna procedura;
7 DISPONE che il liquidatore trascriva la presente sentenza presso gli uffici competenti, in presenza di beni immobili e mobili registrati;
8 DISPONE che il liquidatore:
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, co. 4, CCII. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta) la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ai quali notificherà la presente sentenza indicando l'indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di rivendica, restituzione o di ammissione al passivo. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta) la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 90 giorni dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma di liquidazione che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione, rivendica o restituzione proceda ai sensi dell'art. 273 CCII per la formazione dello stato passivo;
- ogni sei mesi depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, nel quale dovrà indicare: a) se il debitore sta cooperando al regolare, proficuo ed efficace andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai si sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura della procedura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII, e, il giorno successivo alla scadenza del triennio, depositi nel fascicolo telematico una relazione finale - nella quale prenderà posizione anche sulle eventuali osservazioni dei creditori - ai fini dell'art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio,
a presentare il conto della gestione con richiesta di liquidazione del suo compenso ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai ricorrenti, al liquidatore e all'OCC.
Così deciso, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Oriana Calvo dott.ssa Concetta Grillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Sezione Fallimentare
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Concetta Grillo Presidente dott.ssa Cinzia Cicero Giudice dott.ssa Oriana Calvo Giudice rel est. nel procedimento iscritto al n. 22-1/2025 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da
, nato a [...] il [...] e residente in [...], piazza Parte_1
Piersanti Mattarella n. 17, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Lisa Maria C.F._1
Gasparini, giusta procura in atti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA letto il ricorso proposto da , come integrato a seguito del decreto interlocutorio Parte_1 del 15.09.2025, con l'assistenza dell'OCC, per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
ritenuta la competenza dell'intestato Ufficio, atteso che il ricorrente ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCII), nel circondario di questo Tribunale, come risulta dal documento di identità e dal certificato contestuale di residenza e stato di famiglia in atti;
ritenuto che
, in virtù del rinvio alla disciplina contenuta nel titolo III del CCII, deve ritenersi applicabile al presente procedimento l'art. 39, co. 1 e 2, CCII;
ritenuto che
, alla luce della lettura combinata della predetta disposizione con gli artt. 268 e ss.
CCII, la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa (come nella specie, sebbene la parte più cospicua dei debiti del ricorrente derivi da debiti assunti dal padre nello svolgimento dell'attività imprenditoriale di famiglia) consista in: a) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
b) inventario dei beni del ricorrente (ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, co. 2, lett. e, e della redazione dell'inventario e del programma di liquidazione); c) elenco nominativo dei creditori con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione e dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione in entrambi i casi del rispettivo domicilio digitale;
d) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (ai fini di cui all'art. 274, co. 2, CCII); e) lo stato di famiglia integrale e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini di cui all'art. 268, co. 4, lett. b CCII); ritenuto che tale corredo documentale (sostanzialmente corrispondente a quello già richiesto dall'art. 14 ter l. 3/2012) si giustifica anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC previsto dall'art. 269 co 2 CCII nel caso di domanda presentata dal debitore;
ritenuto che
, nella fattispecie, i ricorrenti hanno allegato la documentazione richiesta ad eccezione dell'indicazione del domicilio digitale dei creditori che potrà essere prodotto una volta aperta la liquidazione controllata;
rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC che ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti a corredo della domanda (la quale, dunque, consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale della stessa, nonché l'ammontare dei debiti) ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
rilevato, in particolare, che dalla relazione dell'OCC emerge la sussistenza di un patrimonio mobiliare e immobiliare liquidabile nonché la possibilità di acquisire attivo dal reddito da lavoro del ricorrente;
rilevato che il gestore della crisi ha attestato che il debitore non ha compiuto atti dispositivi negli ultimi cinque anni, ad eccezione dell'atto di rinuncia all'eredità della sig.ra e del Persona_1 sig. (deceduta la prima in data 16.10.2021 ed il secondo in data 26.03.2019) del Persona_2
30.08.2022; rilevato, a tale ultimo riguardo, che il gestore della crisi ha rappresentato: “Il ricorrente riferisce che la rinuncia sia dovuta al fatto che l'eredità dei genitori constava in larga prevalenza di esposizioni debitorie presentando un saldo marcatamente passivo. Tale circostanza appare plausibile in considerazione del fatto che i rinuncianti sono numerosi e di progressive fasce di età tali da far ritenere che alcuni di essi abbiano rinunciato anche in rappresentazione (tra questi sicuramente i figli del ricorrente sig. e )”; ma che “non Controparte_1 Persona_3 essendo stata prodotta documentazione a supporto di tale circostanza, in sede di liquidazione si dovrebbe procedere ad una valutazione delle sostanze ereditarie rinunciate, così da valutare la ricorrenza di presupposti per azioni recuperatorie”; ritenuto che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi di insolvenza, sicché, ai sensi degli artt. 65 co.1, 2, co. 1 lett. c) e 268 co.1, esso è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del suo patrimonio;
rilevato che dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'OCC emerge: a) che Pt_1
ha una esposizione debitoria di euro 254.931,38, non considerando il debito contratto dalla
[...] coniuge del quale il ricorrente è garante;
b) che il patrimonio mobiliare e immobiliare è stimato in euro 19.031,25, tenuto conto del prezzo base dell'ultima vendita in sede esecutiva, nelle procedure riunite n. 97/96, n. 187/96 e n. 189/96 R.G.E. pendenti presso l'intestato Tribunale, degli immobili dei quali il è proprietario soltanto per la quota di un quarto;
c) che il reddito da lavoro che il Pt_1 ricorrente percepisce in media mensilmente, considerate anche le mensilità aggiuntive, è di euro
2.612,50; d) che la somma mensile individuata dal ricorrente per il mantenimento della famiglia, comprese le somme per il pagamento del mutuo, e con la precisazione che alle stesse partecipa anche la moglie, (la quale percepisce un reddito medio mensile di euro 1.295,80), è pari ad CP_2 euro 3.405,00; ritenuto, pertanto, che il ricorrente versi in stato di sovraindebitamento, atteso che il patrimonio mobiliare e immobiliare dello stesso – posta attiva quest'ultima per definizione non prontamente liquidabile - è di valore notevolmente inferiore rispetto all'ammontare dei debiti e questi ultimi non appaiono integralmente colmabili con i redditi percepiti –, per cui risulta l'evidente squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per far fronte ad esse;
ritenuto che
non occorra procedere alla determinazione dell'importo mensile necessario al mantenimento dei ricorrenti, trattandosi di valutazione rimessa la giudice delegato;
ritenuto che
, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b), CCII, quale liquidatore può essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;
ritenuto che
i documenti di cui all'art. 270, co. 2, lett. c) sono già stati depositati, sicché non occorre ordinarne il deposito in dispositivo, salva l'indicazione del domicilio digitale dei creditori;
ritenuto che
l'apertura della procedura di liquidazione controllata determina ex lege, ai sensi degli artt. 270, co. 5, e 150 CCII, il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari;
ritenuto, tuttavia, con riferimento alle procedure riunite n. 97/96, n. 187/96 e n. 189/96 R.G.E. pendenti presso questo Tribunale, che possa sin da ora invitarsi il liquidatore a valutare l'opportunità di subentro nelle stesse, considerati: lo stato di avanzamento delle dette procedure, la circostanza che il ricorrente è proprietario soltanto della quota di un quarto degli immobili pignorati, le difficoltà legate alla vendita della sola quota in sede di liquidazione controllata nonché i costi e i tempi per l'instaurazione di un giudizio di divisione;
rilevato doversi altresì invitare il liquidatore, nel caso non condividesse il superiore suggerimento, e vagliata ogni altra circostanza relativa alle dette procedure esecutive che non emerge dalla documentazione in atti e dalle allegazioni di parte (con particolare riguardo alla qualità di creditore fondiario del creditore procedente) a riferire entro dieci giorni sui motivi per cui ritiene preferibile una scelta difforme;
rilevato, ancora, che il gestore della crisi ha rappresentato e documentato che la Controparte_3
quale mandataria di - cessionaria del credito vantato dalla
[...] CP_4 Controparte_5
derivante dal rapporto di conto corrente n. 61/178583 intestato al padre del debitore – ha
[...] portato ad esecuzione il decreto ingiuntivo n. 51/1996 del Tribunale di Caltagirone (emesso il
30.05.1996) mediante pignoramento presso terzi incardinato dinanzi al Tribunale di Caltagirone con il n. 361/2024 R.G. e che, in data 15.05.2025 è stata emessa ordinanza di assegnazione per euro
49.203,54 (comprensivi di spese ed onorari), in virtù della quale è oggi trattenuto un quinto della retribuzione mensile del ricorrente;
considerato che
con la liquidazione controllata si attua lo spossessamento dei beni del debitore, con la conseguenza che tutti i beni presenti e futuri dello stesso devono essere destinati al pagamento dei creditori secondo però il principio della par condicio tra gli stessi, senza che possano essere effettuati pagamenti preferenziali (sulla natura concorsuale della liquidazione controllata e sullo spossessamento cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 10820/2020; nella giurisprudenza di merito Tribunale di
Terni, 17 luglio 2023); ritenuto che a tale conclusione possa pervenirsi sulla base del richiamo che l'art. 270, comma 5,
CCII opera agli artt. 142, 143, 150 e 151 del medesimo CCII, disposizioni collocate nella disciplina degli effetti della liquidazione giudiziale;
ritenuto, pertanto, che debba disporsi la cessazione dei pagamenti effettuati in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione sopra menzionata;
ritenuto, infatti, che, sebbene l'art. 270, comma 5, CCII non richiami espressamente l'art. 144
CCII – che dispone l'inefficacia dei pagamenti eseguiti dal debitore dopo l'apertura della procedura concorsuale -, tale effetto derivi direttamente dall'applicazione delle altre disposizioni richiamate che concernono la concorsualità nelle sue diverse declinazioni: 1) lo spossessamento del debitore, con la conseguenza che gli stipendi maturati nel corso della procedura, qualificabili come utilità future rispetto alla sentenza di apertura, vanno acquisiti alla massa, nei confronti della quale risulta inopponibile l'ordinanza di assegnazione somme ex art. 533 c.p.c., per quanto non più impugnabile;
2) il rispetto della par condicio creditorum, con la conseguenza che tutti i creditori anteriori per poter partecipare al riparto, sulla base dell'ordine delle cause di prelazione e in proporzione tra loro in caso di incapienza parziale, devono insinuarsi al passivo (nello stesso senso, tra le tante, anche Tribunale
Bologna, 20.06.2024, n. 126 e Tribunale di Massa, 24.01.2024, n. 2);
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII
1. DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Pt_1
, nato a [...] il [...] e residente in [...], piazza Piersanti
[...]
Mattarella n. 17, c.f. ; C.F._1
2. NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Oriana Calvo;
3. NOMINA Liquidatore, l'avv. Ettore Volpe;
4. ASSEGNA ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;
5. ORDINA al ricorrente e ai terzi che li detenga la consegna o il rilascio immediato al liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione del seguente bene mobile registrato che potrà continuare ad essere utilizzato dal ricorrente sino alla vendita: Toyota IQ coupé, targato DY165LH, anno di immatricolazione 2009;
6 DISPONE che il liquidatore inserisca la presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della giustizia, nonché presso il registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa, documentando di aver provveduto a tale adempimento nella prima relazione semestrale depositata in ciascuna procedura;
7 DISPONE che il liquidatore trascriva la presente sentenza presso gli uffici competenti, in presenza di beni immobili e mobili registrati;
8 DISPONE che il liquidatore:
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, co. 4, CCII. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta) la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ai quali notificherà la presente sentenza indicando l'indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di rivendica, restituzione o di ammissione al passivo. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta) la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 90 giorni dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma di liquidazione che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione, rivendica o restituzione proceda ai sensi dell'art. 273 CCII per la formazione dello stato passivo;
- ogni sei mesi depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, nel quale dovrà indicare: a) se il debitore sta cooperando al regolare, proficuo ed efficace andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai si sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura della procedura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII, e, il giorno successivo alla scadenza del triennio, depositi nel fascicolo telematico una relazione finale - nella quale prenderà posizione anche sulle eventuali osservazioni dei creditori - ai fini dell'art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio,
a presentare il conto della gestione con richiesta di liquidazione del suo compenso ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai ricorrenti, al liquidatore e all'OCC.
Così deciso, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Oriana Calvo dott.ssa Concetta Grillo