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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/01/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 23.01.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, lette le note di udienza depositate da entrambe le parti, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 3943/2021 R.g. Lavoro avente ad oggetto: differenze retributive – impugnativa di licenziamento
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cipollaro ed elettivamente domiciliato Parte_1 come in atti
Ricorrente contro
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Giuseppe Gambardella ed elettivamente domiciliata come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 23.07.2021, la parte ricorrente ha chiesto di «1.
Accertare e dichiarare che tra le parti in causa è intercorso, senza soluzione di continuità, un rapporto di lavoro subordinato, dipendente ed a tempo indeterminato per il periodo e con le modalità dedotte in premessa;
2. Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento al livello II del Ccnl
Terziario Confcommercio a far tempo dal 15.09.2019 e/o dalla diversa data che il Giudice dovesse ritenere;
3.
Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o inefficacia del licenziamento intimato in data 21.01.2021 perché non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa e/o giustificato motivo soggettivo
Pag. 1 di 14 come previsto dall'art. 3 della Legge 604/66, così come successivamente modificato ed integrato, e per l'effetto, dichiarato estinto il rapporto di lavoro, condannare, ex art. 3, comma 1, D.Lvo 23/2015 e la convenuta società Controparte_1 in persona del legale rapp.te e/o p.t al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale sulla base dell'ultima retribuzione globale di fatto (€. 1.746,27) ai sensi dell'art. 8 L. 604/66 e comunque non inferiore a 6 mensilità e/o nella diversa misura che il Giudice riterrà equa avendo riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del dipendente nonché al comportamento ed alle condizioni delle parti;
4.
In via gradata, stante la violazione della procedura prevista dall'art 7 della L 300/70, condannare la convenuta società, in persona del legale rapp.te e/o p.t al pagamento di una indennità risarcitoria prevista ex artt.4 e 9 del D.lgs 23/15 nella misura massima di 6 mensilità commisurata alla retribuzione globale di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€. 1.746,27) ovvero di diversa maggiore e/o minore stabilita dall'On.le Giudicante, anche tenuto conto dell'anzianità di servizio del ricorrente, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;
5. Condannare, in ogni caso, la convenuta società, in persona del legale rapp.te pt con sentenza provvisoriamente esecutiva, al pagamento in favore dell'istante della complessiva somma €. 11.423,63, di cui euro 3.033,26 a titolo di Tfr per le causali di cui alla premessa (diff. paga, retribuzioni, ferie, permessi, ratei 13ma mensilità, 14ma mensilità, ratei 14a mensilità, lavoro straordinario, preavviso, tfr, etc.) come da conteggio allegato in calce al presente nonché al maggior importo dovuto a titolo di rivalutazione della somma liquidata sulla base degli indici di svalutazione subiti dalla moneta e degli interessi legali dal dì della maturazione del diritto al giorno del soddisfo». Il tutto con vittoria di spese ed attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
A fondamento della domanda ha esposto:
- di aver lavorato senza soluzione di continuità alle dipendenze della , Controparte_1 esercente attività di ristorazione con somministrazione di alimenti e bevande, dal 15.09.2019 al
22.01.2021, data in cui il rapporto di lavoro è cessato per licenziamento per giusta causa;
- che il rapporto di lavoro è stato formalizzato solo in data 04.10.2019 con la stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, full time, con qualifica di cuoco ed inquadramento nel
III livello del CCNL Turismo Confcommercio;
- di essere stato impiegato presso l'omonimo ristorante sino al 30.06.2020 quando, su disposizione datoriale, è stato distaccato presso il punto gastronomico del supermercato
“CO” di proprietà della Controparte_2
- di aver sempre svolto, sia presso il ristorante convenuto sia presso il punto gastronomico del supermercato “CO” mansioni di capo cuoco, occupandosi dell'intera organizzazione della cucina e del coordinamento e gestione del personale ivi addetto composto da tre cuochi nonché dal capo chef;
- che le mansioni effettivamente svolte rientrano nel superiore livello II del CCNL Turismo
Confcommercio;
Pag. 2 di 14 - di essere stato assoggettato per l'intero periodo di lavoro al potere direttivo e gerarchico della sig.ra legale rappresentante della società resistente;
Persona_1
- di aver rispettato il seguente orario di lavoro: dal 15.09.2019 al 30.06.2020, fatta eccezione per il periodo dal 09.03.2020 al 30.06.2020 durante cui è stato collocato in cassa integrazione a causa dell'emergenza sanitaria da Covid 19, ha lavorato dal martedì alla domenica, a settimane alterne, dalle ore 16.00 alle ore 24.00 e dalle ore 09.00 alle ore 17.00 per un totale di 48 ore settimanali, mentre dal 01.07.2020 sino alla data di cessazione del rapporto di lavoro, periodo durante il quale
è stato distaccato presso il punto gastronomico del supermercato “CO”, ha osservato a settimane alterne, dal lunedì alla domenica, con un giorno di riposo a settimana, i turni dalle ore
07.00 alle ore 17.00 e dalle ore 16.00 alle ore 24.00 per un totale di 68 ore settimanali;
- di non aver ricevuto una retribuzione adeguata alla qualità del lavoro prestato, avendo di fatto svolto mansioni rientranti in un livello superiore, né alla quantità del lavoro avendo di fatto svolto lavoro straordinario;
- che il licenziamento irrogato con comunicazione del 22.01.2021 è illegittimo per insussistenza della giusta causa e/o giustificato motivo soggettivo nonché per mancata affissione del codice disciplinare nel luogo di lavoro e per mancata specificità della contestazione.
- di non aver ricevuto il pagamento della retribuzione durante il periodo di sospensione cautelare sino alla data del licenziamento.
Istauratosi regolarmente il contraddittorio, si è costituita tempestivamente la parte resistente, la quale ha contestato la ricostruzione attorea, evidenziando che parte istante non ha mai svolto lavoro alle proprie dipendenze in data anteriore al formale inquadramento. Ha precisato, altresì, che durante il periodo di formale inquadramento il ricorrente ha prestato attività lavorativa osservando l'orario di lavoro contrattualmente stabilito. Ha recisamente negato lo svolgimento di mansioni rientranti nel superiore livello rivendicato, evidenziando preliminarmente che il CCNL richiamato dall'istante, ovvero il CCNL “Turismo Confcommercio” non è quello applicabile al rapporto per cui è causa, risultando dalla lettera di assunzione l'applicazione del CCNL “Pubblici Esercizi, Ristorazione e Turismo FIPE” del 08.02.2018. Ha insistito, inoltre, per la legittimità del recesso datoriale e contestato i conteggi. In via preliminare, ha eccepito la nullità del ricorso introduttivo ai sensi dell'art. 414 c.p.c. Vinte le spese con attribuzione.
Letti gli atti ed esaminati i documenti, ammessa la prova testimoniale richiesta dalle parti, lette le note autorizzate di discussione e le note di udienza, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante deposito della sentenza con esposizione delle ragioni di fatto e di diritto nel fascicolo telematico.
In via preliminare, il ricorso non può dirsi affetto da nullità ai sensi dell'art. 414 c.p.c. atteso che
Pag. 3 di 14 contiene in maniera sufficientemente dettagliata tutti gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda.
In punto di fatto, l'istante ha dedotto lo svolgimento di attività lavorativa senza soluzione di continuità dal 15.09.2019 al 22.01.2021, con formalizzazione del rapporto lavorativo solo a decorrere dal 04.10.2019.
È documentalmente provata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato dal
04.10.2019, con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed inquadramento nel III livello del CCNL
Pubblici Servizi, Ristorazione e Turismo (cfr. lettera di assunzione e buste paga). È altrettanto documentato e pacifico che il rapporto è cessato in data 22.01.2021 a seguito di licenziamento per giusta causa (cfr. lettera di licenziamento in atti).
Ciò che è contestato è lo svolgimento di “lavoro a nero” dal 15.09.2019 al 03.10.2019, l'orario di lavoro osservato dalla parte ricorrente, avendo la stessa dedotto lo svolgimento di un orario lavorativo superiore alle 40 ore settimanali, ed infine lo svolgimento di mansioni rientranti nel superiore livello, avendo l'istante dedotto di aver svolto mansioni di capo cuoco con coordinamento dell'intera squadra di cucina composta da tre cuochi e dal capo chef.
In punto di diritto, occorre premettere sul piano propriamente processuale, che, secondo i principi generali dettati in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio per ottenere l'accertamento del rapporto di lavoro ed il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti di cui chiede il riconoscimento, e, quindi, oltre la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, la quantità e qualità dell'attività lavorativa prestata. Una volta che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, grava sulla controparte dedurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio.
Orbene, il primo teste di parte ricorrente, , ha dichiarato: «Conosco il ricorrente in quanto Testimone_1
è il figlio di un mio collega di lavoro, Non ho mai lavorato con il ricorrente, lo conosco solo perché Persona_2 conosco il papà. Non ho mai lavorato per il resistente, ma frequentavo il locale come cliente. Frequentavo sia il locale a sia il punto ristorazione che si trovava a Castello di Cisterna nel supermercato SIDI-CO. Non Controparte_3 ricordo quando ho iniziato a frequentare il locale, ma mi fermavo spesso sia presso la sede di sia presso i punti CP_3 vendita vari, più o meno dal 2019-2020. Non conosco gli orari di lavoro del ricorrente. Non so dire chi fosse il datore di alvoro del ricorrente, “penso CO, lavorando nei supermercati» (cfr. verbale di udienza del 26.01.2023).
Il secondo teste di parte ricorrente, compagna del ricorrente dal 2018 al 2021, ha Testimone_2 riferito: «Conosco il ricorrente perché è stato il mio compagno dal 2018 a fine 2021. Non convivevamo. Il ricorrente ha iniziato a lavorare alle dipendenze della resistente intorno al 15 settembre 2019, ricordo però che fu assunto con regolare contratto in data 4 ottobre, sempre del 2019, e lo ricordo perché era l'onomastico di mia figlia. Non ho mai lavorato con
Pag. 4 di 14 la parte ricorrente. Lui era in cucina ed era il primo chef. Dirigeva tutta la cucina e principalmente era addetto ai primi, si occupava delle lista degli alimenti da comprare. Quanto agli orari, quando al ristorante faceva il turno di mattina andava alle ore 09.00 sino alle 17.00. quando andava di pomeriggio, lavorava dalle ore 16.00 alle ore 24.00. so questi orari perché quando rientrava dal lavoro si fermava a casa mia oppure veniva prima di andare. Comunque noi parlavamo sempre di lavoro perché anche io lavoro nel settore della ristorazione. Sono andata a cena al solito posto una volta. Gli orari del supermercato erano gli stessi solo che la mattina andava alle 07.00 anziché alle 09.00. Il supermercato è il supermercato CO, ma non ricordo dove si trova. Mi sono recata al supermercato due volte, la prima volta in estate e la seconda il giorno in cui sono accaduti i fatti contestati. Quanto al licenziamento ricordo che un collega prese una bottiglia per festeggiare il 31 dicembre. Erano 5 di loro, il ricorrente era sorridente perché avevano appena brindato. Non ricordo a che ora finisse di lavorare. Lui stava quasi per andare via. Preciso che il ricorrente non beve alcolici. Lui stava bene nel senso che a differenza dei suoi colleghi “non era su di giri” tanto che è tornato a casa con la sua macchina. ricordo di essere andata intorno alle ore 16.30 e loro avevano appena fatto il brindisi. Del periodo in cui è siamo stati insieme ricordo che ha preso ferie solo per 10 giorni a settembre 2020 e tre giorni a febbraio 2020. Ricordo che nel 2019 non ha preso né ferie. I permessi invece li ha chiesti ma gli sono sempre stati negati;
infatti, spesso facevo commissioni per conto suo. Questo lo so perché mi diceva che aveva chiesto i permessi per fare delle commissioni, ma siccome glieli negavano chiedeva a me di fare le commissioni» (cfr. verbale di udienza del 19.10.2023).
Il primo teste di parte resistente, direttore nell'anno 2020 del supermercato CO Testimone_3 presso cui il ricorrente prestava la sua attività lavorativa, ha dichiarato: «Conosco il ricorrente in quanto lavorava presso il supermercato a viale impero in Castello di Cisterna. All'epoca, 2020, ero direttore della CP_2 struttura. Il ricorrente faceva il cuoco nella cucina, lavorava dal lunedì' al sabato con un giorno di riposo, faceva turni di 8 ore giornaliere, dalle ore 08.00 alle ore 17.00 con un'ora di pausa, oppure il turno pomeridiano dalle ore 15.00 alle ore
23.00, con una pausa pranzo. Anche io lavoravo su turni alterni, dal lunedì al sabato. Poteva capitare anche che lavorassi di domenica, in questo caso avevo due giorni liberi in settimana. All'epoca iniziavo a lavorare alle re 08.00 fino alle ore 17.00, sempre con un'ora di pausa. Oppure potevo fare il turno pomeridiano che iniziavo dalle ore 14, per 8 ore.
Io vedevo il ricorrente nel laboratorio, ma le direttive le davo al caporeparto, sig. e poi il caporeparto le Persona_3 dava al ricorrente. Se non ricordo male, il ricorrente ha iniziato a lavorare presso il punto di Castello di Cisterna nell'estate del 2020 e l'ho conosciuto in questa occasione. So che aveva fatto un passaggio ma prima non lo conoscevo. Ho lavorato presso il punto di Castello di Cisterna sino al Luglio 2022, sempre come direttore della struttura. Quanto al licenziamento, ricordo che presso il punto di ristorazione erano presenti dei clienti che dovevano ritirare le prenotazioni ed in cucina non c'era nessuno, c'era solo la banconista e la signora delle pulizie. A quel punto ho iniziato a cercare la squadra della cucina, ovvero il ricorrente, , , nonché il barista, Persona_4 Persona_3 Persona_5 [...]
che si trovavano invece all'esterno del supermercato, nel retro del laboratorio. Gli stessi erano palesemente brilli, Per_6 addirittura vomitava. Non ho fatto altro che constatare l'accaduto e poi ho verificato dalla visione delle Persona_3 telecamere cosa era accaduto. Dalle telecamere emergeva che gli stessi avevano brindato più volte sia con Whisky che con
Pag. 5 di 14 spumante. IU AR all'epoca dei fatti era un mio collaboratore ed era presente con me quando fummo avvertiti dai clienti. I fatti sono accaduti il 31.12.2020, l'orario in cui ho rinvenuto il ricorrente al di fuori del supermercato era intorno alle 16.30-16.45. Dalle telecamere ho visto che i brindisi erano iniziati molto prima, se ricordo bene intorno alle ore 12.00. Gli ordini poi sono stati smaltiti con l'aiuto dei dipendenti degli altri reparti nonché della signora delle pulizie.
Avevano cucinato, ma i prodotti dovevano essere consegnati, mancava qualche comanda e con qualche cliente ci siamo dovuti scusare. Non ricordo se tutti gli addetti alla cucina coinvolti nei fatti sono stati licenziati. Ricordo che qualcuno è stato sospeso, ma non ricordo chi» (cfr. verbale di udienza del 26.01.2023).
Il secondo teste di parte resistente, , ha dichiarato: «Non ho mail lavorato alle dipendenze Persona_3 della resistente. Conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato insieme presso il supermercato CO di Castello di
Cisterna dal luglio 2020 sino gennaio 2021. Non mi sono mai recato presso il solito posto tranne a mangiare qualche pizza e non so di cosa si occupasse il ricorrente. Il ricorrente presso il supermercato svolgeva la mia stessa mansione, ovvero il cuoco, e facevamo gli stessi orari. Si lavorava dal lunedì al sabato con una giornata di riposo, che di solito capitava ad inizio settimana (lunedì-giovedì). Se facevamo il turno di mattina era dalle ore 07.00 alle 17.00 con un'ora dispacco, invece il turno pomeriggio andava dalle 15.00 alle 23.00 e non avevamo l'ora di spacco. Ancora ad oggi lavoro presso il supermercato e faccio sempre il cuoco. Poteva capitare come non che facessimo gli stessi turni. Quando non facevamo lo stesso turno comunque lo incontravo nel cambio turno. c'erano altri cuochi con noi, ma non ricordo i nomi. Quanto ai fatti del licenziamento ricordo che era il 31 dicembre 2020 e lo ricordo perché ero coinvolto anche io. Ricordo che durante
l'orario di lavoro, in particolare abbiamo iniziato verso le 11.30 di mattina e abbiamo brindato molto. Abbiamo bevuto non solo spumante ma abbiamo brindato con grappa, liquori pesanti. Abbiamo preso le bottiglie dal bar del supermercato
e non eravamo autorizzati. Posso dire che verso le 13.30/14.00 eravamo ubriachi e non siamo riusciti neanche a lavorare
e non siamo riusciti neanche ad accontentare alcuni clienti. Anche il ricorrente era ubriaco. Per quello che ricordo abbiamo brindato sino alle 14.00/14.30. noi abbiamo brindato in cucina. Ricordo che è venuto il direttore ma poi non ricordo più nulla. Le bottiglie, sia piene che vuote, non le avevamo in vista anzi le nascondevamo nei mobili della cucina dove c'erano le pentole. Non ricordo se quel giorno fosse venuta la compagna del ricorrente e non l'ho saputo nemmeno in seguito. Non conosco la sig.ra . Tutti usufruivamo delle ferie. Ovviamente in periodi diversi a seconda dei turni. Testimone_2
Tutti prendevamo le ferie tutti gli anni. Avevamo 26 giorni di ferie all'anno, quindici sempre nel periodo estivo e poi i restanti giorni durante l'anno secondo le nostre esigenze. Usufruivamo anche di permessi, se richiesti. Io ho preso dei permessi ed anche il ricorrente e lo so perché lavoravo con lui quindi sapevo chi c'era in cucina e chi no. In seguito ai fatti sono stato sospeso dal lavoro per un mese senza retribuzione. ero regolarmente inquadrato. Conosco Testimone_3 direttore dell'allora supermercato di Cisterna ed oggi direttore di Nola. Fu lui a venire il giorno dei fatti insieme a
IU, il vice direttore» (cfr. verbale di udienza del 19.10.2023).
Alla luce della suddetta istruttoria deve essere valutata la fondatezza delle diverse domande di parte ricorrente.
Quanto all'asserito svolgimento di attività lavorativa “a nero” per il periodo dal 15.09.2019 al
Pag. 6 di 14 03.10.2019, deve rammentarsi che ai fini della qualificazione in termini di subordinazione del rapporto,
è onere di parte ricorrente provare l'esistenza dei requisiti tipici della stessa. Connotato essenziale della subordinazione resta il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale implica, tra l'altro, il potere di disporre della prestazione e deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative.
Dalla espletata istruttoria nulla è emerso in tal senso.
Invero, il teste ha riferito di non aver mai lavorato insieme al ricorrente né alle dipendenze TE della , dichiarando genericamente di aver iniziato a frequentare il locale «più o meno Controparte_1 dal 2019-2020». Ha riferito, altresì, di non conoscere gli orari lavorativi del ricorrente né di sapere chi fosse il suo datore di lavoro.
Il teste , seppur ha riferito che il ricorrente ha iniziato a lavorare alle dipendenze della Tes_2 resistente “intorno al 15 settembre 2019”, non ha fornito alcun elemento utile che consenta di ritenere sussistente a decorrere da tale data un rapporto caratterizzato dal vincolo della subordinazione. E difatti, non ha indicato chi fosse il datore di lavoro del ricorrente, né da chi ricevesse direttive, né che lo stesso fosse tenuto ad osservare un orario di lavoro predeterminato (ed etero determinato) e fisso o a giustificare eventuali assenze.
Infondata è anche la domanda avente ad oggetto la condanna della società convenuta al pagamento delle differenze retributive per aver svolto un orario maggiore di lavoro rispetto a quello contrattualmente stabilito.
Parte ricorrente, pacificamente inquadrata a decorrere dal 04.10.2019 con contratto di lavoro a tempo indeterminato full time 40 ore settimanali, ha dedotto di aver svolto sino al 30.06.2020 – fatta eccezione per il periodo dal 09.03.2020 al 30.06.2020, 48 ore di lavoro settimanali, mentre dal
01.07.2020 sino alla data di cessazione del rapporto lavorativo 60 ore settimanali.
Ai fini del riconoscimento del diritto al compenso per le ore di straordinario prestate è onere del ricorrente allegare e provare specificamente e rigorosamente quali e quante ore di straordinario siano state effettivamente prestate (ex multis Cass., 25.5.2006, n. 12434; Cass., 29.1.2003, n. 1389). Tale onere, peraltro, non può essere alleviato neppure dalla mancata contestazione sull'orario da parte del datore di lavoro convenuto. In tal senso, infatti, la Suprema Corte ritiene che “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro. Tale dimostrazione presuppone la prova di aver espletato l'orario normale di lavoro (e, quindi, di aver proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario), senza che possa ritenersi come dato acquisito al processo tale espletamento solo per il fatto che manchino contestazioni sull'orario di inizio del lavoro: l'altra parte, infatti, non ha l'onere di fornire la prova contraria se l'attore
Pag. 7 di 14 viene meno al suo onere probatorio” (Cass., 17.10.2001, n. 12695).
Al Giudice dovrà, quindi, essere fornita non già genericamente la prova dell'an, e dunque di aver svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, dell'esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavoratore eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati.
È dunque richiesta una prova particolarmente rigorosa in quanto il lavoratore, dopo aver dimostrato la sussistenza del rapporto di lavoro e l'orario normale di lavoro pattuito, deve indicare il numero di ore per le quali si è protratta la sua prestazione lavorativa oltre il tempo prestabilito.
Al riguardo, il teste , come già evidenziato, ha espressamente riferito di non conoscere gli TE orari lavorativi del ricorrente, mentre il teste ha genericamente riferito di conoscere gli orari Tes_2 lavorativi del ricorrente solo perché «quando rientrava dal lavoro si fermava a casa oppure passava prima di andare al lavoro».
Facendo applicazione dei principi di diritto enunciati, non può dirsi fornita la prova di svolgimento di lavoro straordinario secondo l'orario di lavoro indicato dalla parte ricorrente.
Quanto alla domanda avente ad oggetto lo svolgimento di mansioni superiori, parte ricorrente ha dedotto di aver sempre svolto per l'intero periodo lavorativo mansioni di capo cuoco, coordinando l'intera brigata di cucina composta da tre cuochi e dal capo chec.
E, tuttavia, nulla è emerso dall'istruttoria. Entrambi i testi hanno dichiarato di non aver mai lavorato con il ricorrente alle dipendenze della s.r.l. “ ”. Controparte_1
Il teste nulla ha riferito circa le mansioni svolte, mentre quanto dichiarato dalla sig.ra TE
, compagna del ricorrente dal 2018 a fine 2021, non convivente con lo stesso, appare il frutto Tes_2 di quanto riferitole dallo stesso ricorrente, più che di una percezione diretta, con tutto ciò che ne consegue in ordine alla rilevanza processuale. Al riguardo, la stessa ha dichiarato: «non ho mai lavorato con la parte ricorrente. Lui era in cucina ed era il primo chef. Dirigeva tutta la cucina e principalmente era addetto ai primi, si occupava della lista degli alimenti da comprare … comunque noi parlavamo sempre di lavoro anche perché io lavoro nel settore della ristorazione». Si è dunque in presenza di testimonianza de relato actoris la cui rilevanza, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte, “è sostanzialmente nulla” (Cass., nr. 4306/2021).
Ne consegue il rigetto anche di tale domanda, assorbita ogni altra questione eccepita sul punto dalla parte resistente.
Al fine di una maggiore completezza, è da evidenziare che alcun apporto all'assunto attoreo è fornito dalle dichiarazioni dei testi di parte resistente, signori e , Testimone_3 Persona_3 conformemente al principio di acquisizione probatoria, che, coniugato con il principio del contraddittorio, riguarda l'impossibilità della parte di disporre degli effetti delle prove raccolte, che una volta assunte possono giovare o nuocere all'una o all'altra parte indipendentemente da chi le abbia
Pag. 8 di 14 dedotte (cfr. Cass. n. 15480 del 2012).
Entrambi i testi hanno riferito che il ricorrente svolgeva la mansione di cuoco e non è emerso che lo stesso coordinasse l'intera brigata di cucina. Quanto all'orario osservato, non appare sufficiente la testimonianza di che ha espressamente dichiarato: «io e il ricorrente facevamo gli stessi orari. Persona_3
Si lavorava dal lunedì al venerdì, con una giornata di riposo che di solito capitava ad inizio settimana (lunedì – giovedì).
Se facevamo il turno di mattina era dalle ore 07.00 alle ore 17.00, con un'ora di spacco, invece il turno di pomeriggio andava dalle 15.00 alle 23.00 e non avevamo l'ora di spacco». Invero, appare irragionevole che il turno di mattina fosse di nove ore, mentre quello pomeridiano di otto ore giornaliere e tale irragionevolezza appare più evidente laddove si consideri, da un lato, che il teste CO ha dichiarato un orario giornaliero di otto ore e, dall'altro, che tale dichiarazione si pone in contrario con l'orario del turno pomeridiano dedotto dal ricorrente nell'atto introduttivo, ovvero dalle ore 15.00 alle ore 24.00.
Resta, infine, da esaminare la domanda avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento per giusta causa.
Come evidenziato, è pacifico, oltre che documentalmente provato, che parte ricorrente è stata assunta in data 04.10.2019 con contratto a tempo indeterminato e, dunque, in punto di conseguenze troverà applicazione il d.lgs. nr. 23/2015, c.d. Jobs Act, applicabile a tutti i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati e quadri, assunti con contratto a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del cit. decreto, ovvero a decorrere dal 07.03.2015. CP_ È altresì documentato che la “ ” ha meno di 15 dipendente (cfr. visura camerale in Controparte_1 atti) e, dunque, non raggiungendo la soglia per l'applicazione della tutela reale, nel caso di accertata illegittimità del licenziamento, trova applicazione l'art. 9, il quale dispone «Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica
l'articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità».
Tanto premesso, con lettera di contestazione del 07.01.2021, la società ha contestato il seguente comportamento: in data 31 dicembre 2020, alle ore 12.00, mentre era in servizio presso il punto vendita del supermercato “CO” sito in Castello di Cisterna al Viale Impero, ha effettuato, nel reparto cucina/bar, senza alcuna autorizzazione ed alla presenza di clientela, un brindisi con una bottiglia di spumante, prelevata dal ristorante senza alcuna autorizzazione dal sig. ), unitamente ai Persona_6 sig.ri , , , ed;
alle ore 12.40, Parte_2 Persona_5 Persona_6 Persona_4 Persona_3 sempre in presenza di clientela, ha effettuato un altro brindisi con una bottiglia di whisky, prelevata questa volta anche senza autorizzazione, unitamente ai sig.ri , ed Persona_4 Persona_6 [...]
. La bottiglia di whisky veniva nascosta sotto il banco d'acciaio e, di tanto in tanto, il Parte_2 ricorrente, unitamente al sig. , ne prelevava qualche bicchiere da consumare sul posto di Persona_4
Pag. 9 di 14 lavoro;
alle ore 13.18 circa, con la stessa bottiglia di wisky, il ricorrente brindava ancora una volta con i sig.ri , , e;
alle ore 13.32 circa, con la Persona_6 Persona_4 Persona_3 Persona_5 medesima bottiglia di wisky (che era stata precedentemente riposta sotto il banco)il ricorrente effettuava l'ennesimo brindisi con i sig.ri , e;
alle Persona_7 Persona_4 Persona_6 Persona_5 ore 14.30 il sig. prelevava, senza autorizzazione, una bottiglia di “J&B” dal ristorante e la Persona_6 riponeva sotto il bancone di acciaio della cucina;
alle ore 14.40 tale bottiglia veniva prelevata per fare l'ennesimo brindisi a cui partecipava il ricorrente insieme ai sig.ri , , Persona_4 Persona_5
ed ; alle ore 15.13 vi era un ulteriore brindisi tra il ricorrente ed i sig.ri Persona_3 Parte_2
e ; alle ore 15.37 il ricorrente faceva un altro brindisi, bevendo il Persona_7 Persona_4
“J&B” versatogli dal sig. , insieme al sig. , , Persona_4 Persona_6 Persona_3 Per_7 [...]
Per_
ed ; alle ore 15.50 il sig. prendeva, ancora, una bottiglia di grappa Parte_2 Persona_4 dal ristorante versandola in diversi bicchierini al fine di fare un ulteriore brindisi con il ricorrente ed i sig.ri , , e;
alle ore 16.40 il direttore del Parte_2 Persona_3 Persona_6 Persona_5 punto vendita della , sig. , insieme al sig. IU AR, resosi conto Controparte_2 Testimone_3 che il bar e la cucina erano ormai sprovvisti di copertura da parte del personale addetto, entrava nel reparto cucina/bar, ove constatava che il ricorrente e i sig.ri , , Persona_6 Parte_2 [...]
, , e erano in evidente stato confusionale al Per_5 Persona_4 Persona_3 Persona_7 punto che il reparto cucina e bar, da quel momento, è stato arbitrariamente abbandonato e, quindi, il servizio alla clientela è risultato inattivo per impossibilità del personale ad eseguire regolarmente – con impegno e diligenza – la prestazione lavorativa (cfr. lettera di contestazione in atti).
La società ha dunque contestato al ricorrente – come si legge espressamente nella lettera di contestazione – le condotte dell'aver prelevato, unitamente ai colleghi presenti, e senza alcuna autorizzazione, bottiglie di spumante/liquore e di averle consumate sul posto di lavoro fino a porsi in uno stato confusionale tale da non poter eseguire la prestazione lavorativa;
condotte aggravate dalla contestuale presenza della clientela.
Con successiva lettera comunicata il 22.01.2021 è stato irrogato, per i fatti specificamente addebitati nella lettera di contestazione, il licenziamento per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c.
Ciò premesso, si impone in via preliminare la verifica della sussistenza dei fatti contestati alla parte ricorrente.
Il teste di parte ricorrente nulla ha riferito al riguardo. Il teste , invece, ha TE Tes_2 dichiarato che il ricorrente era sorridente perché aveva appena brindato e che a differenza degli altri colleghi “non era su di giri”. Tale dichiarazione è totalmente sconfessata da quanto dichiarato dallo stesso ricorrente in sede di audizione, il quale ha confermato i fatti di causa affermando di «aver perso totalmente il controllo di sé stesso durante i brindisi» (cfr. all. 10, prod. tel. conv.).
Pag. 10 di 14 Ad ogni modo, i fatti contestati sono stati ampiamente confermati dai testi di parte resistente, per i quali durante hanno reso delle dichiarazioni non contraddittorie ed intrinsecamente univoche.
Il teste CO, all'epoca dei fatti direttore del Supermercato presso cui il CP_2 ricorrente era distaccato, ha riferito che, in data 31.12.2021, accortosi che mancava il personale di cucina nonostante la presenza della clientela per ritirare le prenotazioni, ha rinvenuto successivamente il ricorrente e gli altri dipendenti addetti alla cucina/bar «palesemente brilli, addirittura Persona_3 vomitava»; che dalla visione dei filmati registrati dalle telecamere è emerso che i brindisi erano iniziati alle ore 12.00; che le prenotazione sono state evase con l'aiuto dei dipendenti degli altri reparti e della signora delle pulizie.
Particolarmente rilevante è la testimonianza del teste di parte resistente , che ha Persona_3 partecipato con il ricorrente ai festeggiamenti del 31.12.2021 e che ha confermato totalmente i fatti addebitati al ricorrente. Nel dettaglio, ha dichiarato: «Quanto ai fatti del licenziamento ricordo che era il 31 dicembre 2020 e lo ricordo perché ero coinvolto anche io. Ricordo che durante l'orario di lavoro, in particolare abbiamo iniziato verso le 11.30 di mattina e abbiamo brindato molto. Abbiamo bevuto non solo spumante ma abbiamo brindato con grappa, liquori pesanti. Abbiamo preso le bottiglie dal bar del supermercato e non eravamo autorizzati. Posso dire che verso le 13.30/14.00 eravamo ubriachi e non siamo riusciti neanche a lavorare e non siamo riusciti neanche ad accontentare alcuni clienti. Anche il ricorrente era ubriaco. Per quello che ricordo abbiamo brindato sino alle
14.00/14.30. noi abbiamo brindato in cucina. Ricordo che è venuto il direttore ma poi non ricordo più nulla. Le bottiglie, sia piene che vuote, non le avevamo in vista anzi le nascondevamo nei mobili della cucina dove c'erano le pentole».
Alla luce del quadro probatorio appena riferito, ritiene il giudice di dover ritenere provati i fatti così come contestati al ricorrente con contestazione disciplinare del 07.01.2021.
Occorre, pertanto valutare se la condotta posta in essere dalla ricorrente integri gli estremi della giusta causa di licenziamento.
Al riguardo, non può che condividersi e farsi proprio il consolidato orientamento della Suprema
Corte, secondo il quale “La previsione, nel contratto collettivo, di fattispecie integranti giusta causa di licenziamento rappresenta uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale di cui all'art.
2119 c.c., ma non è vincolate per il giudice, il quale può ritenere la sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o un grave comportamento del lavoratore contrario alle regole dell'etica o del comune vivere civile, ovvero, al contrario, può escludere che il contegno del lavoratore integri una giusta causa, pur essendo qualificato come tale dal contratto collettivo, in considerazione delle circostanze concrete che lo hanno caratterizzato (Cass., Sez. L., nr.
13412/2020).
Analogamente “In tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, non è vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della
Pag. 11 di 14 fattispecie, ma la scala valoriale formulata dalle parti sociali costituisce uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 c.c.” (Cass., Sez. L. 17321/2020).
Nel caso in esame, la lettera di licenziamento non fa riferimento al compimento di azioni sussumibili nelle condotte tipizzate dalla contrattazione collettiva di settore, bensì alla violazione dei fondamentali obblighi sottostanti al rapporto di lavoro, nonché alla violazione dei fondamentali principi di diligenza nell'esecuzione del contratto.
La condotta del ricorrente, consistente nell'aver prelevato bottiglie di liquore senza autorizzazione e di averle consumate sul posto di lavoro fino a porsi in uno stato di confusione, e di averlo fatto in presenza di clientela, costituisce un atto in grado di ledere il vincolo fiduciario che deve sussistere tra lavoratore e datore di lavoro e tale da legittimare, dunque, la sanzione espulsiva.
Quanto ai vizi formali, va disattesa la doglianza di parte ricorrente relativa alla mancata affissione del codice disciplinare nel luogo di lavoro, posto il consolidato principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale “In tema di sanzioni disciplinari, la garanzia di pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti non si applica laddove il licenziamento faccia riferimento a situazioni concretanti violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro”, come nel caso in esame (Cass., nr. 20271/2009).
Del pari destituita di fondamento è l'eccezione di genericità della contestazione disciplinare.
Va osservato come da tempo la Cassazione ha chiarito che «La previa contestazione dell'addebito ha lo scopo di consentire al lavoratore l'immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105
c.c.; per ritenere integrata la violazione del principio di specificità è necessario che si sia verificata una concreta lesione del diritto di difesa del lavoratore e la difesa esercitata in sede di giustificazioni è un elemento concretamente valutabile per ritenere provata la non genericità della contestazione» (Cass., nr.
9590/2018).
L'accertamento relativo al requisito della specificità della contestazione costituisce oggetto di un'indagine di fatto, incensurabile in sede di legittimità, salva la verifica di logicità e congruità delle ragioni esposte dal giudice di merito. (cfr. tra le tante Cass. 03/02/2003 n. 1562 e più recentemente
Cass. 21/04/2017 n. 10154).
La preventiva contestazione disciplinare, dunque, ha lo scopo di consentire al lavoratore incolpato l'immediata difesa e, pur dovendo rivestire il carattere della specificità senza l'osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, deve fornire allo stesso le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati.
Pag. 12 di 14 Nel caso in esame, dalla lettura della contestazione disciplinare si evince che sono stati analiticamente specificati tutti i fatti addebitati al ricorrente (l'aver prelevato senza autorizzazione bottiglie di liquore;
aver consumato le suddette bottiglie sul posto di lavoro fino a porsi in uno stato confusionale;
aver posto in essere tale condotta in presenza della clientela). D'altronde, è innegabile che parte ricorrente abbia svolto una adeguata difesa rispetto a tutti i fatti addebitati.
Restano da esaminare le domande aventi ad oggetto il pagamento della tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, festività, indennità sostitutiva del mancato preavviso, trattamento di fine rapporto e retribuzione dovuta durante il periodo di sospensione cautelare.
Non spettano le differenze retributive richieste a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità, in quanto il datore di lavoro, gravato dal relativo onere, ha provato di aver corrisposto mediante bonifico, con specifica causale, la somma risultante a titolo dalle buste paga (cfr. all. 6, prod. ric.)
Non spetta neppure l'indennità di mancato preavviso di licenziamento atteso il recesso del datore di lavoro per giusta causa.
Parimenti va rigettata la richiesta di condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, nonché delle festività, non essendo emerso durante l'espletata istruttoria alcun elemento utile. Il teste nulla ha riferito, mentre quanto dichiarato dal teste non è TE Tes_2 conseguenza di una conoscenza diretta dei fatti di causa, ma di quanto riferito dallo stesso ricorrente, atteso che la sig.ra , all'epoca dei fatti, era la compagna del ricorrente ma non convivevano. Tes_2
Non spetta alla parte ricorrente il trattamento di fine rapporto, in quanto la società ha fornito la prova del pagamento depositando la busta paga di gennaio 2021 e il relativo bonifico di pari importo recante la causale «spettanze fine rapporto» (cfr. all. 12, prod. tel. conv.).
Spetta invece al ricorrente la retribuzione per il periodo di sospensione cautelare sino al dì del licenziamento. Con lettera del 04.01.2021 la società ha sospeso in via cautelare, con effetto immediato, il ricorrente dallo svolgimento dell'attività lavorativa (cfr. all. 5, prod. tel. ric.). La società non ha contestato il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione durante il periodo di sospensione
(cfr. memoria di costituzione), ma ha semplicemente dedotto di averla regolarmente corrisposta. E, tuttavia, tale prova non è stata offerta atteso che dal cedolino di gennaio 2021 (il cui bonifico è stato depositato in atti) risulta il pagamento per soli 4 giorni. Pertanto, tenuto conto della retribuzione giornaliera come risultante dalle buste paga di gennaio 2021, la società deve essere condannata al pagamento a tale titolo della somma di € 1.329,99, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di scadenza di ogni singolo credito sino all'effettivo soddisfo.
Le spese del giudizio sono interamente compensate attesa la reciproca soccombenza.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, sezione lavoro e previdenza, nella persona del giudice dott.ssa Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la a pagare al Controparte_1 ricorrente la somma di € 1.329,99, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ogni singolo credito sino all'effettivo saldo;
2) compensa le spese del giudizio.
SI COMUNICHI.
Nola, 23.01.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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