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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 5654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5654 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
PINTO dott. Diego Presidente
AVERSANO dott.ssa MARIA Consigliere
VERDEROSA dott.ssa Rossella Consigliere Relatore
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al R.G. n°954/2021
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1553/2021, posta in decisione all'udienza del 10.07.2025 e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Infuso, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
E
1 in persona del Direttore Generale e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore Dott.ssa , con sede in rappresentata e difesa Controparte_2 CP_1 dall'Avv. Prof. Rosa Sciatta, giusta procura in atti;
- APPELLATA -
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n. 65/2021, pubblicata in data
30.01.2021. Pagamento prestazioni sanitarie.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante : “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, in Parte_1 riforma della sentenza impugnata, accogliere le seguenti conclusioni: […] accogliere l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 65/2021 emessa dal Tribunale di Rieti, condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_1 in favore di dell'importo di Euro 83.254,50 per capitale, Parte_1
oltre interessi di mora dal dì del dovuto alla data dell'effettivo pagamento, oltre alle spese della procedura monitoria liquidate in Euro 2.100,00 per compensi, Euro 406,50 per spese, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA e successive occorrende, ovvero del veriore importo dovuto, accertando in corso di causa;
con vittoria degli onorari e delle spese di entrambi i gradi del giudizio”.
Per l'appellata “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis Controparte_1
reiectis, dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza in fatto e in diritto dell'appello e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 65/2021 del Tribunale di Rieti. Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 5 marzo 2021, la ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza n. 65/2021, depositata in data 30.01.2021, con la quale il
Tribunale di Rieti ha accolto l'opposizione proposta dall' avverso Controparte_1
Parte il decreto ingiuntivo n. 651/2017, revocandolo e dichiarando che nulla era dovuto dalla alla
Cooperativa.
Il giudizio di primo grado traeva origine dal ricorso per decreto ingiuntivo con cui Parte_1
chiedeva il pagamento della somma di Euro 86.584,68, a titolo di corrispettivo per prestazioni
2 sanitarie erogate in favore della minore nel periodo agosto 2015 – agosto 2016, presso la Per_1 struttura “Panta Rei 2” sita in Oleggio (NO).
Parte L' di proponeva opposizione, eccependo l'inesistenza del credito per plurime ragioni: a) il CP_1 ricovero della minore presso la struttura “Panta Rei 2” era stato disposto unilateralmente dalla senza alcuna autorizzazione da parte della la quale aveva invece Parte_1 Parte_3 autorizzato e pagato il precedente ricovero presso la diversa struttura “Panta Rei”; b) la struttura
“Panta Rei 2” era, per il periodo in contestazione, priva del necessario accreditamento istituzionale con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN); c) non era mai stato stipulato alcun accordo contrattuale
Parte in forma scritta tra la e la per le prestazioni in oggetto, come invece richiesto a pena Parte_1
di nullità dalla normativa sui contratti della Pubblica Amministrazione.
Il Tribunale di Rieti, all'esito dell'istruttoria, accoglieva l'opposizione. Il Giudice di prime cure riteneva dirimente la mancata prova, da parte della del necessario presupposto Parte_1 dell'accreditamento istituzionale della struttura “Panta Rei 2” per il periodo in contestazione.
Rilevava, inoltre, come assorbente, l'inesigibilità del credito per mancanza del requisito della forma scritta del contratto, prescritto a pena di nullità. Dichiarava, infine, inammissibile la domanda subordinata di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. proposta dall'opposta.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , affidandosi a due motivi di gravame. Con il Parte_1 primo, lamenta l'erronea applicazione della normativa in materia di accreditamento, sostenendo che la struttura “Panta Rei 2”, quale Comunità Riabilitativa Psicosociale (CRP), non erogherebbe prestazioni sanitarie o socio-sanitarie, bensì socio-assistenziali, e non sarebbe pertanto soggetta al regime di cui al D.Lgs. 502/1992, essendo sufficiente la mera autorizzazione al funzionamento. Con il secondo motivo, deduce l'erronea valutazione dei fatti, sostenendo la sussistenza di un progetto terapeutico unitario e continuativo per la minore, iniziato presso la struttura “Panta Rei” e proseguito presso “Panta Rei 2”, che non avrebbe necessitato di una nuova autorizzazione né di un contratto scritto.
Parte Si è costituita in giudizio l' di contestando integralmente i motivi di appello e chiedendone CP_1
il rigetto, con conferma della sentenza impugnata.
La causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, è stata trattenuta in decisione in data
10.07.2025, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
La sentenza del Tribunale di Rieti ha correttamente applicato i principi normativi e giurisprudenziali che regolano la materia dei rapporti tra strutture private e Servizio Sanitario Nazionale, giungendo a conclusioni che questa Corte condivide e intende confermare, seppur con le precisazioni che seguono, in risposta ai singoli motivi di gravame.
1. Sul primo motivo di appello: infondatezza della censura relativa alla necessità dell'accreditamento istituzionale.
Con il primo motivo, l'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe errato nell'applicare alla fattispecie la disciplina sull'accreditamento istituzionale di cui al D.Lgs. n. 502/1992, in quanto la struttura “Panta Rei 2” sarebbe una Comunità Riabilitativa Psicosociale (CRP) erogante prestazioni di natura “socio-assistenziale” e non “sanitaria” o “socio-sanitaria”, e come tale non soggetta a detto obbligo.
La doglianza è palesemente infondata e denota una intrinseca contraddittorietà. Come correttamente
Parte eccepito dalla difesa dell' la stessa , nel ricorso monitorio e nelle fatture azionate, Parte_1 ha qualificato le prestazioni rese come “sanitarie”, chiedendone il pagamento all' Controparte_1
Parte
È principio cardine del nostro ordinamento sanitario che le sostengano i costi delle sole
[...]
prestazioni di natura sanitaria o socio-sanitaria erogate da strutture inserite nel sistema sanitario nazionale . Qualora le prestazioni non avessero tale natura, verrebbe meno in radice il presupposto
Parte stesso della pretesa creditoria nei confronti della
L'erogazione di prestazioni sanitarie da parte di una struttura privata a carico del Sanitario CP_3
è subordinata, per consolidata giurisprudenza, a un triplice requisito: l'autorizzazione, CP_4
l'accreditamento istituzionale e la stipulazione di appositi accordi contrattuali . L'accreditamento, in particolare, è il provvedimento con cui la Regione attesta che una struttura possiede requisiti ulteriori di qualificazione ed è funzionale alla programmazione sanitaria regionale, abilitandola a operare per conto del SSN. La sua mancanza costituisce un impedimento assoluto al sorgere del diritto alla remunerazione delle prestazioni .
La stessa appellante, del resto, ha dimostrato di essere consapevole di tale necessità, avendo presentato istanza di accreditamento per la struttura “Panta Rei 2” già nel 2013, ottenendolo solo nel
4 2017, ovvero in epoca successiva al periodo per cui è causa. È pacifico e non contestato, dunque, che nel periodo agosto 2015 – agosto 2016 la struttura fosse priva di accreditamento.
L'argomentazione difensiva, che tenta di distinguere le prestazioni in “socio-assistenziali” per sottrarle al regime dell'accreditamento, è smentita dalla normativa di settore. Come evidenziato dall'appellata, sia l' del 20 dicembre 2012, sia la stessa Deliberazione della Controparte_5
Giunta della Regione Piemonte (territorialmente competente per la struttura) n. 25-5079 del
18.12.2012, richiamano espressamente, anche per le CRP, la necessità di un percorso autorizzativo e di accreditamento ai sensi degli artt.
8-ter e 8-quater del D.Lgs. 502/1992 9.
Pertanto, il Tribunale ha correttamente individuato nel D.Lgs. n. 502/1992 la cornice normativa applicabile e ha rettamente concluso per l'infondatezza della pretesa creditoria stante la comprovata assenza, nel periodo di riferimento, della qualità di soggetto accreditato, condizione questa necessaria per conseguire il pagamento delle prestazioni erogate agli utenti del SS . Il primo motivo di appello va, di conseguenza, rigettato.
2. Sul secondo motivo di appello: infondatezza della censura relativa all'autorizzazione e alla forma del contratto.
Con il secondo motivo, l'appellante sostiene che il trasferimento della minore dalla struttura “Panta
Rei” alla “Panta Rei 2” si inserirebbe in un unico e continuativo progetto terapeutico, che non necessitava di una nuova e specifica autorizzazione. Contesta, inoltre, la necessità di un contratto in forma scritta.
Anche tale motivo è infondato.
In primo luogo, è documentalmente provato e non efficacemente contestato che il trasferimento della minore sia avvenuto per decisione unilaterale dell'équipe della struttura gestita da , senza Parte_1
Parte la preventiva autorizzazione dell'ufficio competente della di (il TSMREE - Tutela Salute CP_1
Mentale Riabilitazione Età Evolutiva). Tale autorizzazione è fondamentale, poiché il Servizio territoriale che ha in carico il paziente è titolare del progetto terapeutico individuale (PTI) e deve approvare ogni sua modifica sostanziale, quale è indubbiamente il trasferimento da una Comunità
Terapeutica per Minori (Panta Rei) a una Comunità Riabilitativa Psicosociale (Panta Rei 2), strutture con finalità e regimi assistenziali differenti. La mancanza di autorizzazione preventiva da parte Parte dell competente è di per sé ostativa al riconoscimento del diritto al pagamento .
5 In secondo luogo, e in via dirimente, la pretesa creditoria è inesigibile per la radicale nullità del rapporto per mancanza della forma scritta. È principio generale dell'ordinamento, sancito dagli artt.
16 e 17 del R.D. n. 2440/1923 e costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, che i contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione debbano rivestire, a pena di nullità, la forma scritta. Tale requisito risponde a imprescindibili esigenze di garanzia della trasparenza, del buon andamento e del controllo della spesa pubblica. Ne consegue che non possono trovare spazio in tale ambito accordi conclusi per *facta concludentia* o rapporti sorti di mero fatto 46.
L'obbligo di stipulare un apposito contratto scritto sussiste anche durante il regime di accreditamento provvisorio o transitorio e costituisce il presupposto affinché l'ente pubblico assuma l'obbligazione Parte di pagamento dei corrispettivi. L'assenza di un valido contratto scritto, stipulato tra la di e CP_1 la per le prestazioni erogate presso la struttura “Panta Rei 2” nel periodo 2015-2016, Parte_1 rende nullo il rapporto e, pertanto, giuridicamente inesistente l'obbligazione di pagamento invocata .
Correttamente, dunque, il Giudice di prime cure ha ritenuto il credito inesigibile anche sotto tale assorbente profilo. Il secondo motivo di appello deve essere, pertanto, rigettato.
3. Sulle spese di lite.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico dell'appellante . La liquidazione viene effettuata come Parte_1
in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
Sussistono, inoltre, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte di Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n. 65/2021, ogni altra istanza,
[...]
deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata.
6 2. Condanna l'appellante in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellata che liquida in Euro 7400,00 per compensi Controparte_1
professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 settembre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
PINTO dott. Diego Presidente
AVERSANO dott.ssa MARIA Consigliere
VERDEROSA dott.ssa Rossella Consigliere Relatore
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al R.G. n°954/2021
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1553/2021, posta in decisione all'udienza del 10.07.2025 e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Infuso, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
E
1 in persona del Direttore Generale e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore Dott.ssa , con sede in rappresentata e difesa Controparte_2 CP_1 dall'Avv. Prof. Rosa Sciatta, giusta procura in atti;
- APPELLATA -
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n. 65/2021, pubblicata in data
30.01.2021. Pagamento prestazioni sanitarie.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante : “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, in Parte_1 riforma della sentenza impugnata, accogliere le seguenti conclusioni: […] accogliere l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 65/2021 emessa dal Tribunale di Rieti, condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_1 in favore di dell'importo di Euro 83.254,50 per capitale, Parte_1
oltre interessi di mora dal dì del dovuto alla data dell'effettivo pagamento, oltre alle spese della procedura monitoria liquidate in Euro 2.100,00 per compensi, Euro 406,50 per spese, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA e successive occorrende, ovvero del veriore importo dovuto, accertando in corso di causa;
con vittoria degli onorari e delle spese di entrambi i gradi del giudizio”.
Per l'appellata “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis Controparte_1
reiectis, dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza in fatto e in diritto dell'appello e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 65/2021 del Tribunale di Rieti. Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 5 marzo 2021, la ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza n. 65/2021, depositata in data 30.01.2021, con la quale il
Tribunale di Rieti ha accolto l'opposizione proposta dall' avverso Controparte_1
Parte il decreto ingiuntivo n. 651/2017, revocandolo e dichiarando che nulla era dovuto dalla alla
Cooperativa.
Il giudizio di primo grado traeva origine dal ricorso per decreto ingiuntivo con cui Parte_1
chiedeva il pagamento della somma di Euro 86.584,68, a titolo di corrispettivo per prestazioni
2 sanitarie erogate in favore della minore nel periodo agosto 2015 – agosto 2016, presso la Per_1 struttura “Panta Rei 2” sita in Oleggio (NO).
Parte L' di proponeva opposizione, eccependo l'inesistenza del credito per plurime ragioni: a) il CP_1 ricovero della minore presso la struttura “Panta Rei 2” era stato disposto unilateralmente dalla senza alcuna autorizzazione da parte della la quale aveva invece Parte_1 Parte_3 autorizzato e pagato il precedente ricovero presso la diversa struttura “Panta Rei”; b) la struttura
“Panta Rei 2” era, per il periodo in contestazione, priva del necessario accreditamento istituzionale con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN); c) non era mai stato stipulato alcun accordo contrattuale
Parte in forma scritta tra la e la per le prestazioni in oggetto, come invece richiesto a pena Parte_1
di nullità dalla normativa sui contratti della Pubblica Amministrazione.
Il Tribunale di Rieti, all'esito dell'istruttoria, accoglieva l'opposizione. Il Giudice di prime cure riteneva dirimente la mancata prova, da parte della del necessario presupposto Parte_1 dell'accreditamento istituzionale della struttura “Panta Rei 2” per il periodo in contestazione.
Rilevava, inoltre, come assorbente, l'inesigibilità del credito per mancanza del requisito della forma scritta del contratto, prescritto a pena di nullità. Dichiarava, infine, inammissibile la domanda subordinata di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. proposta dall'opposta.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , affidandosi a due motivi di gravame. Con il Parte_1 primo, lamenta l'erronea applicazione della normativa in materia di accreditamento, sostenendo che la struttura “Panta Rei 2”, quale Comunità Riabilitativa Psicosociale (CRP), non erogherebbe prestazioni sanitarie o socio-sanitarie, bensì socio-assistenziali, e non sarebbe pertanto soggetta al regime di cui al D.Lgs. 502/1992, essendo sufficiente la mera autorizzazione al funzionamento. Con il secondo motivo, deduce l'erronea valutazione dei fatti, sostenendo la sussistenza di un progetto terapeutico unitario e continuativo per la minore, iniziato presso la struttura “Panta Rei” e proseguito presso “Panta Rei 2”, che non avrebbe necessitato di una nuova autorizzazione né di un contratto scritto.
Parte Si è costituita in giudizio l' di contestando integralmente i motivi di appello e chiedendone CP_1
il rigetto, con conferma della sentenza impugnata.
La causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, è stata trattenuta in decisione in data
10.07.2025, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
La sentenza del Tribunale di Rieti ha correttamente applicato i principi normativi e giurisprudenziali che regolano la materia dei rapporti tra strutture private e Servizio Sanitario Nazionale, giungendo a conclusioni che questa Corte condivide e intende confermare, seppur con le precisazioni che seguono, in risposta ai singoli motivi di gravame.
1. Sul primo motivo di appello: infondatezza della censura relativa alla necessità dell'accreditamento istituzionale.
Con il primo motivo, l'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe errato nell'applicare alla fattispecie la disciplina sull'accreditamento istituzionale di cui al D.Lgs. n. 502/1992, in quanto la struttura “Panta Rei 2” sarebbe una Comunità Riabilitativa Psicosociale (CRP) erogante prestazioni di natura “socio-assistenziale” e non “sanitaria” o “socio-sanitaria”, e come tale non soggetta a detto obbligo.
La doglianza è palesemente infondata e denota una intrinseca contraddittorietà. Come correttamente
Parte eccepito dalla difesa dell' la stessa , nel ricorso monitorio e nelle fatture azionate, Parte_1 ha qualificato le prestazioni rese come “sanitarie”, chiedendone il pagamento all' Controparte_1
Parte
È principio cardine del nostro ordinamento sanitario che le sostengano i costi delle sole
[...]
prestazioni di natura sanitaria o socio-sanitaria erogate da strutture inserite nel sistema sanitario nazionale . Qualora le prestazioni non avessero tale natura, verrebbe meno in radice il presupposto
Parte stesso della pretesa creditoria nei confronti della
L'erogazione di prestazioni sanitarie da parte di una struttura privata a carico del Sanitario CP_3
è subordinata, per consolidata giurisprudenza, a un triplice requisito: l'autorizzazione, CP_4
l'accreditamento istituzionale e la stipulazione di appositi accordi contrattuali . L'accreditamento, in particolare, è il provvedimento con cui la Regione attesta che una struttura possiede requisiti ulteriori di qualificazione ed è funzionale alla programmazione sanitaria regionale, abilitandola a operare per conto del SSN. La sua mancanza costituisce un impedimento assoluto al sorgere del diritto alla remunerazione delle prestazioni .
La stessa appellante, del resto, ha dimostrato di essere consapevole di tale necessità, avendo presentato istanza di accreditamento per la struttura “Panta Rei 2” già nel 2013, ottenendolo solo nel
4 2017, ovvero in epoca successiva al periodo per cui è causa. È pacifico e non contestato, dunque, che nel periodo agosto 2015 – agosto 2016 la struttura fosse priva di accreditamento.
L'argomentazione difensiva, che tenta di distinguere le prestazioni in “socio-assistenziali” per sottrarle al regime dell'accreditamento, è smentita dalla normativa di settore. Come evidenziato dall'appellata, sia l' del 20 dicembre 2012, sia la stessa Deliberazione della Controparte_5
Giunta della Regione Piemonte (territorialmente competente per la struttura) n. 25-5079 del
18.12.2012, richiamano espressamente, anche per le CRP, la necessità di un percorso autorizzativo e di accreditamento ai sensi degli artt.
8-ter e 8-quater del D.Lgs. 502/1992 9.
Pertanto, il Tribunale ha correttamente individuato nel D.Lgs. n. 502/1992 la cornice normativa applicabile e ha rettamente concluso per l'infondatezza della pretesa creditoria stante la comprovata assenza, nel periodo di riferimento, della qualità di soggetto accreditato, condizione questa necessaria per conseguire il pagamento delle prestazioni erogate agli utenti del SS . Il primo motivo di appello va, di conseguenza, rigettato.
2. Sul secondo motivo di appello: infondatezza della censura relativa all'autorizzazione e alla forma del contratto.
Con il secondo motivo, l'appellante sostiene che il trasferimento della minore dalla struttura “Panta
Rei” alla “Panta Rei 2” si inserirebbe in un unico e continuativo progetto terapeutico, che non necessitava di una nuova e specifica autorizzazione. Contesta, inoltre, la necessità di un contratto in forma scritta.
Anche tale motivo è infondato.
In primo luogo, è documentalmente provato e non efficacemente contestato che il trasferimento della minore sia avvenuto per decisione unilaterale dell'équipe della struttura gestita da , senza Parte_1
Parte la preventiva autorizzazione dell'ufficio competente della di (il TSMREE - Tutela Salute CP_1
Mentale Riabilitazione Età Evolutiva). Tale autorizzazione è fondamentale, poiché il Servizio territoriale che ha in carico il paziente è titolare del progetto terapeutico individuale (PTI) e deve approvare ogni sua modifica sostanziale, quale è indubbiamente il trasferimento da una Comunità
Terapeutica per Minori (Panta Rei) a una Comunità Riabilitativa Psicosociale (Panta Rei 2), strutture con finalità e regimi assistenziali differenti. La mancanza di autorizzazione preventiva da parte Parte dell competente è di per sé ostativa al riconoscimento del diritto al pagamento .
5 In secondo luogo, e in via dirimente, la pretesa creditoria è inesigibile per la radicale nullità del rapporto per mancanza della forma scritta. È principio generale dell'ordinamento, sancito dagli artt.
16 e 17 del R.D. n. 2440/1923 e costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, che i contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione debbano rivestire, a pena di nullità, la forma scritta. Tale requisito risponde a imprescindibili esigenze di garanzia della trasparenza, del buon andamento e del controllo della spesa pubblica. Ne consegue che non possono trovare spazio in tale ambito accordi conclusi per *facta concludentia* o rapporti sorti di mero fatto 46.
L'obbligo di stipulare un apposito contratto scritto sussiste anche durante il regime di accreditamento provvisorio o transitorio e costituisce il presupposto affinché l'ente pubblico assuma l'obbligazione Parte di pagamento dei corrispettivi. L'assenza di un valido contratto scritto, stipulato tra la di e CP_1 la per le prestazioni erogate presso la struttura “Panta Rei 2” nel periodo 2015-2016, Parte_1 rende nullo il rapporto e, pertanto, giuridicamente inesistente l'obbligazione di pagamento invocata .
Correttamente, dunque, il Giudice di prime cure ha ritenuto il credito inesigibile anche sotto tale assorbente profilo. Il secondo motivo di appello deve essere, pertanto, rigettato.
3. Sulle spese di lite.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico dell'appellante . La liquidazione viene effettuata come Parte_1
in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
Sussistono, inoltre, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte di Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n. 65/2021, ogni altra istanza,
[...]
deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata.
6 2. Condanna l'appellante in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellata che liquida in Euro 7400,00 per compensi Controparte_1
professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 settembre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
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