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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 28/10/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Gela in persona del giudice onorario ZI CA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.1767/2019 promossa da:
, anche n.q. di titolare dell'omonima ditta individuale, nato a [...] il Parte_1
25.01.1968 (C.F.: ), rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente C.F._1 dagli avv.ti Giuseppe Ventura (C.F.: ) ed (C.F.: C.F._2 Parte_2
) giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori C.F._3
Opponente contro
(C.F. ), in persona del Commissario Controparte_1 P.IVA_1
Straordinario Dott. Ing. con sede in Caltanissetta (CL), Viale Regina Margherita n. 28, CP_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo Lo Presti del Foro di CP_1
Opposto
Oggetto: “opposizione ad ordinanza-ingiunzione, ai sensi dell'art. 22 L. n. 689 del 1981 e art. rt. 6 D.Lgs
n. 150 del 2011”
All'udienza del 12.05.2025 le parti hanno concluso come da verbale di udienza interamente richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO POSTI A SOSTEGNO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato in data 29.07.2020 proponeva Parte_1 opposizione ex art. 22 l. 689\81 avverso l'ordinanza ingiunzione n. 770 del 25.11.2019 emessa dal
[...] di , regolarmente notificata con la quale veniva ingiunto il pagamento Controparte_1 CP_1 della somma di € 74.415,00 comprensiva delle spese postali di notifica per violazione dell'art. 193 del
D.LGS. 152\2006 e art. 258 comma 4 per n.24 trasporti di rifiuti non pericolosi senza il prescritto formulario.
Il ricorrente chiedeva, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata e, nel merito, ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del sig. , Parte_1 quale titolare dell'omonima ditta, e per l'effetto dichiarare la nullità e/o la revoca dell'ordinanza di ingiunzione n. 770/2019 anche per la violazione e falsa applicazione dell'art. 14 comma 2 L. 689/81. Con provvedimento del 24.1.2020 il Tribunale fissava l'udienza di comparizione delle parti in data
28.09.2020.
In data 27.8.2020 si costituiva ritualmente in giudizio il Controparte_1 chiedendo il rigetto delle domande proposte dal ricorrente.
La vicenda processuale per cui è causa trova il proprio antefatto nel verbale di contestazione ex art. 14 L.
689\81 elevato dalla Guardia di Finanza-Compagnia di a carico di e del suo Pt_3 Controparte_3 legale rappresentante p.t. , nonché al sig. , anche nella qualità Controparte_4 Parte_1 di titolare dell'omonima ditta individuale, odierno opponente al quale è stato notificato in data 13.05.2016.
Nel provvedimento indicato si premetteva che in data 16.12.2015, a conclusione di articolate indagini finalizzate alla prevenzione di reati ambientali, la GDF aveva segnalato all'autorità giudiziaria una serie di soggetti, riconducibili ad una società di trasporto merci su strada, dediti alla raccolta e allo smaltimento illecito di rifiuti di ogni genere, ivi compresi quelli speciali e pericolosi, presso una discarica non autorizzata.
Nel corso delle indagini, svolte sulla base della documentazione sequestrata, veniva accertato che gran parte dei rifiuti erano stati conferiti ai denunciati da vari produttori o detentori senza la regolare compilazione del prescritto formulario di identificazione rifiuti (F.I.R.).
Previo nulla osta concesso dall'autorità giudiziaria competente, gli agenti accertatori procedevano all'esame della documentazione sequestrata nei confronti della ditta EDIL EURO 2000 SRL, con riferimento a quella inerente i trasporti effettuati nel corso dell'anno 2015, individuando numerosi buoni di consegna relativi a trasporti di rifiuti speciali (nel caso di specie, sono stati eseguiti n. 24 trasporti di rifiuti urbani prodotti nell'esercizio di un'attività commerciale) effettuati dallla EDIL EURO 2000 SRL su ordine di considerato altresì quale produttore dei rifiuti speciali in Parte_1 quanto titolare dell'omonima ditta individuale esercente l'attività di “ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina”, con sede a in c.da Femmina Morta, la quale non provvedeva a collocarli in luoghi Pt_3 idonei per la raccolta effettuata dal servizio pubblico di nettezza urbana.
Veniva, pertanto, accertata la violazione dell'art. 193 e art. 258 comma 4 del D.LGS. 152\2006 per n.24 trasporti di rifiuti non pericolosi senza il prescritto formulario con conseguente irrogazione della sanzione pecuniaria pari ad euro 74.400 nei confronti di produttore dei rifiuti Parte_1 nonché titolare dell'omonima ditta individuale, sia al trasportatore in solido al Controparte_5 rappresentante legale Controparte_4
Poiché nei termini di legge non veniva effettuato il pagamento in misura ridotta, la Guardia di Finanza inoltrava rapporto ex art. 17 l. 689\81 al che, esaminati gli Controparte_1 scritti difensivi e le controdeduzioni dell'organo accertatore, ritenuto fondato l'accertamento, emetteva l'ordinanza – ingiunzione opposta. Il ricorrente ha eccepito, con il primo motivo, il difetto di legittimazione passiva, stante che l'ordinanza ingiunzione veniva emessa e notificata all'odierno opponente nella qualità di titolare della società Village
Club s.r.l. rilevando di non essere al momento dei fatti contestati titolare o legale rappresentante della società stessa.
Con il secondo motivo ha eccepito la violazione e falsa applicazione dell'art.14, comma 2, L.689/81 e con il terzo motivo e, nel merito, la insussistenza dei trasporti di rifiuti.
Ciò premesso, l'opposizione è fondata nei limiti e per le ragioni che seguono, attinenti specificamente al difetto di legittimazione passiva in capo all'odierno opponente, ritenuto erroneamente dagli agenti accertatori quale titolare della società produttrice dei rifiuti speciali.
In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. Civ., Sez. Lavoro, Ord. n. 9309 del 20 maggio 2020, Cassazione, Sezione V, sentenza n. 363 del 9/1/2019, Cassazione, Sezione V, sentenza n. 11458 del 11/5/2018, Cassazione,
Sezione Lavoro, n. 12002 del 28/05/2014).
Orbene, costituisce principio consolidato della Suprema Corte, quello secondo cui l'opposizione a provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa, introduce un ordinario giudizio di cognizione, sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, in cui le vesti sostanziali di attore e convenuto, vengano assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dell'amministrazione opposta e dell'opponente.
Spetta, pertanto, all'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento impugnato, quale presunta creditrice, l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della sua pretesa, mentre l'opponente è tenuto a dimostrare l'esistenza di eventuali fatti impeditivi o estintivi ( Cass. 15 aprile 1999
n.3741, Cass. 7951/97, Cass. n. 27596/3008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011, Cass. n.
4898/2015).
Tale regola oltre a discendere dalla norma generale in materia di distribuzione dell'onere della prova di cui all'art.2697 c.c è sottesa alla normativa di specie.
Orbene, sulla scorta di tale sistematica premessa, consegue che alla P.A., nel predetto giudizio, incombe
- ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria (v. Cassazione civile sez. VI, Ord. n.1921 del 24.01.2019).
Ciò premesso, in via del tutto preliminare, va evidenziato che la pubblica amministrazione ha accertato quale autore materiale ed effettivo responsabile della presunta violazione amministrativa sig.
[...]
n.q. di titolare dell'omonima ditta individuale, (quale produttore dei rifiuti speciali). Parte_1
Di contro, emerge chiaramente dagli atti di causa ( visura ordinaria dell'impresa presso la Camera di
Commercio Industria Artigiano e Agricoltura di ) che al momento della commissione CP_1 dell'illecito amministrativo, l'impresa produttrice dei rifiuti speciali non era riconducibile all'odierno opponente, bensì alla società denominata Village Club srl, alla quale in data 05.07.2010, con contratto di affitto/comodato, era stata ceduta la gestione della struttura ricreativa con funzioni di amministrazione a e/ o Controparte_6 Persona_1
Né le indagini si concentravano sull'effettiva posizione (giuridica o di fatto) del Parte_1 nell'ambito dell'organizzazione complessa quale può ben essere quella propria di una struttura
[...] ricreativa con erogazione di servizi di discoteca, ristorante e pizzeria.
In particolare, le indagini espletate non hanno consentito di desumere che l'opponente, al momento della commissione dell'illecito, svolgeva un'attività di amministrazione e/o controllo, di lavoro subordinato ( ancorchè di fatto) o comunque finalizzata a dare concreto apporto, anche indiretto, al Village Club srl, così da consentire l'applicazione delle sanzioni amministrative secondo il meccanismo delineato dalla legge 689/81.
Nel caso di specie sia il verbale di contestazione che l'ordinanza ingiunzione sono stati notificati all'odierno opponente in qualità di autore materiale dell'illecito amministrativo, sul presupposto, peraltro infondato, della titolarità in seno alla società Village Club srl ex art.3 l.689/81( e non come concorrente nella violazione).
Gli agenti accertatori hanno individuato nell'odierno opponente l'obbligato in solido ex art.6 legge
689/81, indicandolo espressamente quale titolare dell'omonima ditta individuale.
Ciò sulla base delle sole dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni in data 20.02.2016 dal presso la Guardia di Finanza- Compagnia di Gela. Pt_1
Ed invero in quella occasione il si identificava quale socio e gestore del Village Club srl e Pt_1 produttore dei rifiuti speciali trasportati senza i prescritti formulari dalla a cui si era Controparte_3 rivolto nella persona di . Controparte_4
Tuttavia il non precisava la data di assunzione delle qualifiche di socio e gestore del Village Club Pt_1 anche perché sul punto non veniva escusso a precisazione dagli agenti accertatori.
Di contro la visura storica della società di capitali (agli atti di causa depositata al momento del deposito del ricorso in forma cartacea e successivamente anche telematicamente) consente di ritenere che solo in data 7.3.2016 quindi successivamente alla commissione dell'illecito, il assumeva la qualifica di Pt_1 amministratore unico del Village Club srl.
Ricostruite in tali termini le vicende d'indagine, si può ritenere che, contrariamente a quanto sostenuto da parte opposta sulla natura delle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni, “ i verbali di accertamento degli organi ispettivi, fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rigante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche;
pur tuttavia, detti verbali, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio” ( Corte di Cassazione, sezione, 6, ordinanza 14 dicembre 2022,n.26573).
D'altronde, è opinione comune che la predisposizione di adeguati strumenti d'indagine, anche attraverso l'ausilio di supporti informatici, facilita il compito degli agenti accertatori nell'identificazione del trasgressore e nell'individuazione della titolarità di cariche in seno a persone giuridiche ad esso collegate.
In definitiva gli agenti accertatori non hanno dato prova della correlazione esistente all'atto dell'accertamento tra lo stesso ricorrente e la società medesima.
Orbene, è onere del ente che ha emesso l'ordinanza Controparte_1 ingiunzione, fornire la prova della legittimazione passiva del sig. , ossia della Parte_1 sua asserita titolarità dell'omonima ditta individuale, al fine di giustificare la richiesta di pagamento, formulata nei suoi confronti: prova che, allo stato, risulta carente.
Ne consegue il difetto di legittimazione passiva del sig. rispetto alla richiesta Parte_1 avanzata dall'ente convenuto nonché l'infondatezza dell'ordinanza ingiunzione opposta, atteso che, esulando dall'ipotesi di formale contestazione del concorso di cui all'art. 5 della L. 689/81 (nel caso di specie carente), la violazione è riconducibile esclusivamente ai Sig.ri e/o Controparte_6
quali rappresentanti legali della Società denominata Village Club srl, alla quale in data Persona_1
5.7.2010, con contratto di affitto/comodato, era stata ceduta la gestione della struttura ricreativa e che al momento della commissione dell'illecito erano da considerarsi responsabili.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso senza necessità di esaminare gli ulteriori motivi che restano assorbiti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie l'opposizione.
Condanna la parte soccombente, al rimborso in favore della parte vittoriosa delle spese di lite, che si liquidano in euro 7.052,00 per onorari, oltre 15% rimb.forf. per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Gela 27/10/2025
Il Giudice onorario
ZI CA