Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/05/2025, n. 2040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2040 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1677/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1677 dell'anno 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili vertente tra
, ( ), nata a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1
residente ivi alla via Dei Gelsomini n. 74, cap 88100, rappresentata e difesa come da procura in atti dall'Avv. Felice Foresta del Foro di AN (C.F. ), elettivamente C.F._2 domiciliata in Aversa, alla Piazza Magenta n. 2, presso lo Studio dell'Avv. Felice Belluomo
- opponente e
(P. VA ) con sede legale in Mugnano in Napoli (Na), al Controparte_1 P.IVA_1
Corso Italia, 9, in persona del legale rappresentante p.t., IG. (C.F. Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia Petrone (C.F. C.F._3
) come da procura in atti con la quale elettivamente domicilia in Qualiano C.F._4
(Na), alla P.zza G. D'Annunzio n. 4
- opposta
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata la IG.ra proponeva opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 4613/2022, emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 14.11.2022 nell'ambito del procedimento recante R.g. n. 10924/2022, con il quale le era stato ingiunto il pagamento di €. 5.195,83 oltre interessi legali dalla domanda al saldo e compensi della procedura, oltre successive spese occorrende in favore della YouPhoto S.r.l.
1
AN luogo nel quale risiedeva l'opponente e nel quale aveva avuto sede la ditta individuale della medesima, nel merito deduceva che le fatture allegate dall'opposta non costituivano prova del dovuto e, comunque, nessuna somministrazione di beni e servizi era mai stata richiesta dall'opponente.
Tanto premesso, la IG.ra rassegnava le seguenti conclusioni: Parte_1
“in via preliminare e in rito:
- riconoscere e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'inesistenza, la nullità, l'invalidità
e, comunque, l'inefficacia e l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto n. 4613/2022 del
Tribunale di Napoli Nord e, in ogni caso, procedere alla revoca dello stesso a motivo del dedotto ed eccepito difetto delle condizioni di ammissibilità prescritte dagli artt. 633 e 634 c.p.c. ai fini dell'emissione di un provvedimento di ingiunzione;
- riconoscere e dichiarare, comunque, l'inesistenza, la nullità, l'invalidità e, comunque,
l'inefficacia e l'illegittimità del decreto ingiuntivo n. 4613/2022 del Tribunale di Napoli Nord opposto e, in ogni caso, procedere alla revoca dello stesso a motivo della dedotta ed eccepita incompetenza ratione territori del giudice del monitorio essendo, invece, competente per territorio ad emettere lo stesso decreto ingiuntivo il Tribunale Ordinario di AN;
nel merito ed in via principale:
- rigettare la domanda azionata dalla Società ricorrente e così come proposta perché infondata, illegittima, inammissibile, improponibile ed improcedibile per gli aspetti dedotti in narrativa e, comunque, irrispondente e infondata in fatto ed in diritto, sia nell'an che nel quantum e, comunque, non provata;
- dichiarare nulla e/o comunque annullare e revocare, in conseguenza, il decreto ingiuntivo opposto n. 4613/2022 del Tribunale di Napoli Nord;
in via del tutto subordinata:
- ridurre, in ogni caso, per l'inammissibile ipotesi che il Tribunale di Napoli Nord dovesse confermare la richiamata ingiunzione, la misura della somma pretesa da controparte, in termini consistenti e in relazione agli indici di riferimento che emergeranno dalle risultanze processuali acquisende e, in ogni caso, in termini di equità e giustizia;
- condannare, comunque, controparte alle spese e competenze tutte del presente giudizio e consequenziali, ivi comprese le rivalse di legge.”.
L'opposta costituitasi, contestava l'avverso dedotto e chiedeva al Tribunale di:
“1) In via preliminare, rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata ex adverso, stante la sua assoluta inammissibilità, improponibilità, improcedibilità, nullità ed
2 infondatezza e, per l'effetto, confermare la competenza territoriale del giudice monitorio adito, in virtù dell'operatività dell'art. 20 c.p.c., il quale disciplina le cause relative a diritti di obbligazioni di pagamento del prezzo delle merci vendute;
2) Rigettare integralmente l'opposizione proposta dalla sig. , in q. di titolare Parte_1
della impr. Indiv. Gold Service di , nonché tutte le eccezioni ivi spiegate, in Parte_1
quanto assolutamente inammissibili, improponibili, inefficaci, infondate in fatto ed in diritto e sprovviste di qualsivoglia supporto probatorio;
3) Per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto, n°4613/2022 d.i. del 14.11.2022, e concederne, senza ulteriore dilazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.
648 c.p.c., l'esecuzione provvisoria;
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari, compresi quelli della fase monitoria, ed attribuzione al sottoscritto procuratore per fattane anticipazione.”.
Denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concessi alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. ammessa ed espletata la prova testimoniale articolata dalle parti, la causa per la pendenza di trattative per una definizione bonaria della lite era rinviata all'udienza del 15.5.2025 e in tale udienza le parti dichiaravano quanto segue:
“Le parti e i loro procuratori danno atto che a seguito di trattative di bonario componimento anche su sollecitazione del giudice è stato trovato un accordo transattivo con il quale viene definita la controversia mediante corresponsione dell'importo di €
300,00 da parte della IG.ra in favore della opposta al Parte_1 Controparte_1 solo fine di evitare l'alea del giudizio, somma che viene versata con bonifico istantaneo in data odierna da PostePay codice operazione CCTX00000124514045 in favore della opposta titolare di rapporto di conto corrente con Intesa SanPaolo.
L'Avv. Alessia Petrone dichiara di rinunciare alle spese di lite.
L'Avv. Foresta chiede la liquidazione delle spese in quanto la sua assistita è stata ammessa al gratuito patrocinio, riservandosi di depositare apposita istanza.
I procuratori delle parti, dato l'intervenuto accordo, chiedono pronunciarsi sentenza di cessazione della materia del contendere con rinuncia ai termini”.
I difensori delle parti hanno chiesto la decisione della causa in virtù dell'accordo raggiunto e, a scioglimento della riserva assunta la causa viene decisa.
Le parti hanno, dunque, definito la lite.
Deve, pertanto, essere dichiarata cessata la materia del contendere.
3 Difatti secondo la giurisprudenza della Suprema Corte “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti” (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775).
“La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio e dà luogo ad una pronuncia di carattere processuale, inidonea ad acquistare efficacia di giudicato - si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle difese svolte dal convenuto” (cfr.: Cass. Civile Sez. I, 28 luglio 2004, n.
14194).
Secondo la richiamata pacifica giurisprudenza, la cessazione della materia del contendere presuppone, per un verso, che nel corso del processo siano sopravvenute circostanze tali da escludere la persistenza di ragioni di conflitto fra le parti - e, dunque, l'interesse dei litiganti a ottenere una pronuncia giudiziale sul merito della pretesa sostanziale dedotta in causa e, per l'altro, che siano state formulate conclusioni conformi.
Entrambe le condizioni, la cui ricorrenza può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, sussistono nel caso in esame, dal momento che, avendo le parti, a mezzo dei rispettivi procuratori, accettato l'invito del giudice a trovare una composizione bonaria della lite, non persistono le condizioni per pronunciare sentenza di accoglimento o di rigetto della domanda;
la lite deve, pertanto, reputarsi definita come dal riportato accordo.
Orbene, con specifico riguardo al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, la Suprema
Corte ritiene che, non essendo un tale giudizio limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, estendendosi all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, la “cessazione della materia del contendere” verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che, pertanto, deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. lav., 10 aprile 2000, n. 4531 in
Giust. civ. Mass. 2000, 772).
4 Quindi l'opposto decreto ingiuntivo n. 4613/2022, emesso dal Tribunale di Napoli Nord il
14.11.2022 nell'ambito del procedimento recante R.g. n. 10924/2022 va revocato.
Quanto alle spese giudiziarie nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, esse debbono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della
“soccombenza virtuale” (cfr. Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n. 11962; Cass. civile, sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775; Cass. civile sez. III, 10 aprile 1998, n. 3734) salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale (Cass. n. 3148/2016).
Nella fattispecie in esame l'opponente, soccombente virtuale, non sarà tenuta al pagamento delle spese nei confronti dell'opposta, avendo il difensore di questa rinunciato alle spese.
Pertanto, nulla deve disporsi in merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Revoca il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Napoli Nord n. 4613/2022 del 14.11.2022 R.g. n. 10924/2022.
3. Nulla per le spese.
Così deciso in Aversa, 28/05/2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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