TRIB
Sentenza 8 dicembre 2024
Sentenza 8 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 08/12/2024, n. 2072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 2072 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. nr. 3947/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3947/2024 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 28/08/2024 da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con l'avv. PIEROBON REGINA
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Con l'avv. DI LIBERTO GIANCARLO e l'Avv. SAGGESE UGO
- resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso)
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 26.11.2024, sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente: in via istruttoria come in atti e nel merito
1. “Affidarsi (confermarsi) i figli minori ad entrambi i genitori in via condivisa, con collocazione prevalente presso la madre.
2. Disporsi che ciascun genitore potrà vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario di visita [vedasi ricorso]
3. Confermarsi che:
1 Durante le giornate di festa religiose e nazionali i figli rimarranno con il genitore secondo il calendario mensile, mentre per le feste natalizie e pasquali i genitori le trascorreranno con i figli un tempo paritetico e i giorni di festa ad anni alterni.
Per le vacanze estive, a seconda degli impegni (campiscuola, attività estive, ecc.) dei ragazzi, delle usanze/tradizioni familiari (es. periodi di vacanza con i nonni) e degli impegni lavorativi dei genitori, questi ultimi si accorderanno di anno in anno. In ogni caso i figli minori dovranno trascorrere almeno due settimane anche non consecutive di vacanza con i rispettivi genitori.
I giorni in cui i figli minori e escono o vanno dal papà, questi li aspetterà all'ingresso del cancello di Per_1 Per_2 casa e così farà quando li raccompagnerà presso l'abitazione materna. Lo stesso farà la mamma.
Il papà o la mamma, a seconda di dove soggiornino i figli, farà loro una telefonata in un orario compatibile con gli impegni ed attività dei figli. e potranno telefonare ai genitori, o inviare un sms quando vogliono, con Per_1 Per_2
l'attenzione da parte del genitore che riceve la telefonata o sms che non sia una comunicazione continuata, ma ben definitiva e circostanziata.
Se uno dei genitori fosse impossibilitato per motivi di lavoro o salute a stare con i figli nei giorni di spettanza dovrà tempestivamente avvisare telefonicamente l'altro genitore. Se l'eccezione è dovuta, invece, da un imprevisto la telefonata potrà essere sostituita da altre forme di comunicazione (sms o messaggio WhatsApp o altro).
Il genitore che non può trascorrere il suo “turno” con i figli sarà sostituito dall'altro genitore se libero da impegni assunti in precedenza. In caso contrario il genitore “di turno” cercherà autonomamente la collaborazione di soggetti terzi (nonni, zii, baby-sitter, …).
I genitori, successivamente, si accorderanno affinché i figli possano recuperare i giorni persi col genitore con cui avrebbero dovuto stare.
4. Porsi in capo al padre l'obbligo di versare un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli di almeno €
1.200,00 mensili (€ 600,00 ciascuno), ovvero di diversa somma che sarà ritenuta di giustizia una volta presa visione della documentazione reddituale e patrimoniale del resistente, da versarsi alla madre SI.ra , entro Parte_1 il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, con decorrenza dalla domanda.
5. Porsi a carico del padre l'obbligo di contribuire nella misura del 70%, e per la restante quota a carico della madre, alle spese straordinarie relative ai figli secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso.
6. Con vittoria di spese di lite”
Per parte resistente: in via istruttoria come in atti e nel merito:
“1. Rigettarsi le domande ex adverso proposte, perché infondate, in fatto e in diritto.
2. Con vittoria di spese e compensi, da incrementarsi del 30% ai sensi del art. 4, comma 1-bis, D.M. 10/03/2014
n. 55, come modificato dal D.M. 08/03/2018 n. 37.
3. Condannarsi la ricorrente al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, a norma dell'art. 96, primo e terzo comma c.p.c., da liquidarsi in via equitativa in una misura non inferiore al doppio delle spese di lite o nella diversa maggiore o minore misura che Codesto Tribunale riterrà di giustizia, per i motivi tutti sopra esposti, oltre interessi
2 moratori e rivalutazione monetaria. Condannarsi, altresì, la ricorrente, ai sensi dell'art. 96, ultimo comma, c.p.c., al pagamento a favore della cassa ammende della somma ritenuta di giustizia dal Giudicante.
4. Accertato che le espressioni utilizzate dalla sig.ra a pagina 7 e 8 della propria memoria ex art. 473 bis 17, Pt_1 primo comma, individuate e trascritte in narrativa, sono sconvenienti e offensive, disporsi, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la loro cancellazione e assegnarsi al sig. una somma a titolo di risarcimento del danno da quantificarsi in via CP_1 equitativa oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria, atteso che tali espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa.”
Per il Pubblico Ministero: “visto”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
− Con il ricorso riportato in epigrafe, agiva nei confronti di Parte_1 CP_1
, con cui allegava di aver contratto matrimonio il 16.9.2006, unione da cui nascevano
[...]
(il 24.8.2009) e (il 20.12.2013). Allegava: Per_1 Per_2
- che le parti con accordo ex art. 6 l. 162/2014 sottoscritto in data 29.7.2021 si separavano consensualmente alle condizioni tra le stesse concordate, prevedendo l'affido condiviso dei minori, con collocamento presso di sé, tempi di permanenza presso i genitori tendenzialmente paritari, mantenimento diretto degli stessi da parte dei genitori e spese straordinarie al 50 % tra gli stessi, oltre che previsione in capo a – rimasto nell'ex casa coniugale di sua esclusiva proprietà - CP_1 di un contributo temporaneo per agevolare il trasferimento della coniuge presso l'abitazione di proprietà della stessa. Non veniva previsto alcun assegno di mantenimento per le parti, dichiaratesi entrambe economicamente autosufficienti;
- essere nel frattempo mutate le circostanze tanto da giustificare una modifica delle statuizioni economiche in essere;
- in particolare, di aver subito un drastico peggioramento della propria situazione economico patrimoniale tanto da aver dovuto erodere i propri risparmi;
- essere nel frattempo aumentata la propria rata del mutuo da € 450,00 mensili a € 544,61 mensili;
- di essere inoltre gravata da canone di locazione per la propria attività pari a € 700,00 mensili;
- essere notevolmente diminuite le proprie entrate tanto che una delle proprie dipendenti decideva di licenziarsi;
- essere invece rimasta immutata la situazione del resistente;
- di essere gravata al 50 % dalle rette per le scuole private dei figli che allegava essere state scelte unilateralmente dal resistente;
- sussistere i presupposti per modificare il regime di collocamento e visita in essere per diminuire gli spostamenti a carico dei minori;
3 - dover essere statuito un contributo al mantenimento a carico del padre essendo aumentate le esigenze dei figli.
Chiedeva, quindi, a parziale modifica delle statuizioni di cui agli accordi di separazione, di modificare il calendario in essere e di statuire a carico del padre l'obbligo di contribuire in via indiretta al mantenimento dei figli versando mensilmente l'importo di € 600,00 a figlio, con rivalutazione annuale
ISTAT e con spese straordinarie al 70 % a carico del padre e al 30 % a carico della madre.
− Si costituiva il 24.10.2024 contestando quanto allegato da parte ricorrente e Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso. Allegava:
- essere stato il regime di collocamento e visita in essere statuito di comune accordo tra le parti al termine di apposito percorso di mediazione familiare condotto dal dott. Parte_2
- essere state nel frattempo sempre rispettate le condizioni di cui agli accordi di separazione ed aver le stesse garantito la serenità dei minori;
- essere, in base a tali condizioni, il collocamento dei minori del tutto paritario, ferma la residenza formale presso l'abitazione materna;
- non sussistere i presupposti per modificare il regime in essere;
- non emergere dalla documentazione in atti alcuna significativa diminuzione di reddito in capo alla resistente, ferma la mancata prova delle spese lamentate;
- di aver a propria volta eroso nel frattempo i propri risparmi;
- essere state le scuole private dei minori scelte di comune accordo tra le parti.
Chiedeva quindi il rigetto della domanda avversaria, con condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. per responsabilità aggravata.
Con la memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., inoltre, il resistente proponeva istanza ex art. 89 c.p.c. per la cancellazione delle frasi riportate da controparte a pagina 7 e 8 della propria memoria, in quanto non solo contrarie alla verità, ma sconvenienti e offensive della reputazione del resistente oltre che estranee all'oggetto della controversia: “Ci si riferisce, in particolare, alle seguenti espressioni “ha un serio problema di dipendenza da gioco che manifesta un trading compulsivo … la cosa fa sorgere dubbi anche sulla sua capacità genitoriale
… se non si porrà un freno alla ludopatia del sig. , vi è il serio pericolo che egli, oltra a cancellare ogni forma di CP_1 risparmio finisca anche per contrarre debiti, finanche ipotecando o vendendo la propria casa di proprietà” (cfr. pag. 7)
e: “… prima che perdesse quasi tutto nel trading compulsivo” (cfr. pag. 8). Con richiesta di condanna della controparte al risarcimento del danno non patrimoniale subito, in importo da determinarsi in via equitativa da parte del Giudice.
− Dopo lo scambio delle memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. le parti comparivano avanti al Giudice all'udienza del 26.11.2024 e venivano sentite.
All'esito il Giudice, rigettate ex art. 473 bis.22 c.p.c. le istanze istruttorie in quanto esplorative, irrilevanti o generiche e preso atto della concorde rinuncia delle parti all'ascolto dei minori, in quanto superfluo, 4 invitava i difensori a precisare le conclusioni e alla discussione orale e all'esito tratteneva la causa in decisione ex art. 473 bis.22, ultimo comma, c.p.c.
***
Sulla domanda di modifica delle condizioni di collocamento e visita stabilite in sede di separazione proposta dalla ricorrente
− La ricorrente ha in primo luogo chiesto la modifica del regime di collocamento e visita in essere allegando che lo stesso costringerebbe i minori a eccessivi spostamenti.
− Le allegazioni della stessa sul punto, però, risultano del tutto generiche.
− In particolare, a fronte delle deduzioni del resistente circa il fatto che tale calendario è sempre stato rispettato fin da quando concordato e che lo stesso garantisce la serenità dei minori ed è conforme al loro interesse, la ricorrente ha genericamente dato atto di aver riscontrato che la giornata dal giovedì potrebbe essere diversamente gestita per evitare uno spostamento ai minori “con indubbio beneficio in termini di tempo, di organizzazione e di qualità della vita dei ragazzi”.
− A fronte di tale allegazione, però, non sono state svolte istanze istruttorie – limitate agli aspetti economici - e la stessa parte ricorrente ha dato atto di ritenere superfluo l'ascolto dei minori.
− A fronte di ciò, il calendario in essere risulta essere in vigore quantomeno dall'ottobre 2021 (doc. 4 ricorrente) ed essere stato redatto a seguito di apposito percorso di mediazione familiare intrapreso con un professionista, dott. come da allegazione del resistente non contestata dalla Parte_2 ricorrente.
− Alla luce di quanto sopra, in assenza di prova di circostanze sopravvenute idonee a giustificarne una modifica e considerato l'interesse dei minori a mantenere la stabilità delle proprie abitudini di vita, la domanda di modifica proposta sul punto dalla ricorrente non può pertanto trovare accoglimento.
***
Sulla domanda di modifica delle condizioni economiche in essere proposta dalla ricorrente
− Preliminarmente va rilevato che in base alle condizioni attualmente in essere - assunte con accordi dell'ottobre 2021 (doc. 4) – risulta una collocazione paritetica dei minori presso entrambi i genitori.
Ciò rende in primo luogo ininfluente l'eventuale e fisiologico aumento delle esigenze dei minori lamentato dalla ricorrente in quanto mantenuti in via diretta per tempi equivalenti da entrambe le parti.
− Ciò chiarito, a fronte di tale regime di collocamento, le parti avevano concordato il mantenimento diretto dei minori con spese straordinarie al 50 % in capo a ciascun genitore.
− La ricorrente ha chiesto, a parziale modifica delle condizioni di cui sopra, la statuizione in capo al resistente dell'obbligo di contribuire in via indiretta al mantenimento dei minori versando l'importo mensile di € 600,00 a figlio oltre a rivalutazione annuale ISTAT e con aumento al 70 % della quota delle spese straordinarie posta in capo al padre.
5 A sostegno della domanda di modifica ha allegato un drastico peggioramento della propria condizione economica a fronte della presumibile stabilità di quella del resistente.
− Sul punto va in primo luogo rilevato che la ricorrente ha omesso il deposito degli estratti del proprio conto corrente personale [...] (doc. 07B) essendosi limitata al deposito degli estratti del conto corrente della propria attività [...] (doc. 8 ricorrente) da cui risultano giroconti verso il conto personale.
A causa di ciò, non risulta provato l'aumento della rata mensile del mutuo da presunti € 450,00 ad attuali € 544,00: in ogni caso, ferma la potenziale irrilevanza di tale modifica considerato l'importo trascurabile della stessa, sul punto va ulteriormente rilevato che risulta invece provato che la rata mensile del mutuo gravante sul resistente sia passata da € 775,04 nel 2021 (doc. 12 resistente, pag. 4)
a € 1.210,79 nel 2024 (doc. 9 resistente).
Se anche una modifica in peius della condizione economica della ricorrente sotto questo profilo fosse stata provata, quindi, la stessa risulterebbe irrilevante data la presenza in atti di prova di tale peggioramento anche a carico del resistente, peraltro per importo significativamente maggiore.
− La ricorrente, inoltre, a sostegno della propria domanda, ha documentato una dimidiazione del valore del proprio portafoglio titoli (docc. 06A e 06B ricorrente) oltre che del saldo del proprio conto corrente passato da € 9.090,00 a € 4.993,00 (doc. 07A, ricorrente).
− Si tratta di dato che non è da solo sufficiente a modificare le statuizioni in essere essendo di per sé stesso poco indicativo, dipendendo dalle scelte di investimento e gestione della parte che possono di per sé stesse portare anche a fluttuazioni del tutto contingenti.
− Sul punto è necessario verificare l'ammontare dei redditi delle parti e l'eventuale modifica degli stessi al fine di verificare se, ed eventualmente come, sia mutata la precedente situazione economica.
− La ricorrente risultava titolare nel 2021 – anno di conclusione dell'accordo - di reddito medio netto mensile di € 3.485,85 (doc. 5 ricorrente, pag. 37), di € 4.135,00 nel 2022 (doc. 5 ricorrente pag. 67) e di € 4.500,00 nel 2023 (doc. 29).
− Da parte sua il resistente, titolare nel 2021 di un reddito medio netto mensile di € 3.343,00 (doc. 6) risultava titolare nel 2022 di reddito medio netto mensile di € 4.400,00 (doc. 5) e di € 2.782,00 nel 2023
(doc. 5).
− In base alle dichiarazioni in atti, quindi, allo stato risulta un rilevante incremento del reddito della ricorrente e un peggioramento della condizione reddituale del resistente.
− Quanto alle allegazioni della ricorrente per cui la stessa avrebbe dovuto licenziare una dipendente, in atti risulta prova che la stessa si sia dimessa volontariamente (doc. 25) non essendo invece state provate le deduzioni della parte per cui tali dimissioni sarebbero state poste in essere prendendo atto della crisi dell'attività della datrice di lavoro.
6 − Quanto alla sopravvenuta necessità di sostenere canone di locazione per la propria attività (doc.11 ricorrente) per € 700,00 mensili a partire dal 30.4.2022, la ricorrente, sentita all'udienza, ha dato atto di pagare già in precedenza circa € 450,00 mensili e di essere il maggior costo dovuto alla scelta di avere “metà dello studio” anziché una sola stanza e quindi dall'espansione della propria attività, confermata anche dall'incremento del reddito medio netto mensile di cui alle dichiarazioni dei redditi prodotte.
− Quanto, infine, all'allegazione per cui la stessa avrebbe registrato un drastico calo dei guadagni nei primi mesi di quest'anno, va rilevato che pur essendo stato prospettato (doc. 12 ricorrente) un lieve calo nel primo trimestre del 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023, lo stesso risulta allo stato insufficiente a giustificare una modifica delle condizioni in essere essendo la ricorrente una lavoratrice autonoma con conseguenti fisiologiche variazioni del reddito in aumento e in diminuzione che solo se protratte per tempo significativo possono diventare rilevanti ai fini di una modifica.
Fermo quanto sopra, deve in ogni caso essere evidenziato che la diminuzione è stata prospettata dalla parte attraverso un paragone con i risultati del primo trimestre del 2023, anno che aveva registrato un reddito significativamente superiore a quello del 2021: pertanto, anche laddove tale peggioramento dovesse essere confermato per l'intero 2024 lo stesso non attesterebbe comunque in automatico un deterioramento della situazione economica della ricorrente rispetto a quella in essere al momento dell'accordo.
− Va inoltre rilevato che risulta allo stato provato un significativo peggioramento della condizione economica del resistente rispetto a quella del 2021.
− Alla luce di quanto sopra non sussistono allo stato i presupposti per accogliere la domanda della ricorrente di porre un onere di contribuzione perequativa in capo al resistente anche considerando l'attuale divario esistente tra i redditi a favore della ricorrente.
***
Richiesta di cancellazione delle espressioni offensive ex art. 89 c.p.c. e di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. proposte dal resistente.
− Infine, il resistente nella propria memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., preso atto del contenuto della prima memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c. della ricorrente ha chiesto la cancellazione di alcune delle espressioni nella stessa contenute.
- In particolare, il resistente ha chiesto la cancellazione delle frasi riportate da controparte a pagina 7 e
8 della propria memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., in quanto ritenute non solo false, ma sconvenienti e offensive della reputazione del resistente oltre che estranee all'oggetto della controversia:
- “ha un serio problema di dipendenza da gioco che manifesta un trading compulsivo … la cosa fa sorgere dubbi anche sulla sua capacità genitoriale … se non si porrà un freno alla ludopatia del sig. , vi è il serio pericolo CP_1
7 che egli, oltra a cancellare ogni forma di risparmio finisca anche per contrarre debiti, finanche ipotecando o vendendo la propria casa di proprietà” (cfr. pag. 7) e:
- “… prima che perdesse quasi tutto nel trading compulsivo” (cfr. pag. 8).
- La domanda è meritevole di accoglimento quanto alla cancellazione. Non sussistono invece i presupposti per condannare la ricorrente al risarciemnto del danno non potendosi lo stesso considerare in re ipsa.
- Le espressioni di cui si chiede la cancellazione ex art. 89 c.p.c. risultano in effetti offensive e non giustificate né da quanto emerso dall'istruttoria condotta né da quelle che sono le ordinarie esigenze di difesa nell'ambito di una normale dialettica processuale.
- Il resistente ha poi formulato domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. nei confronti della ricorrente.
Non risultano i presupposti nel caso in esame per applicare la norma non essendo ravvisabile nel comportamento della parte un abuso dello strumento processuale.
La sanzione di cui all'art. 96 c.p.c. richiede infatti l'esistenza di un abuso del processo inteso come l'avere agito o resistito pretestuosamente;
non è invece sufficiente la mera infondatezza, per quanto eventualmente manifesta, delle tesi prospettate (Cassazione civile sez. I, 27/10/2023, n.29831).
In ogni caso, grava sulla parte che chiede la condanna per lite temeraria l'onere di allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione equitativa del danno lamentato, nel caso di specie non si ravvisano i presupposti nemmeno sotto questo profilo.
La domanda ex art. 96 cod. proc. civ. deve, pertanto, essere rigettata.
***
Spese di lite
- Le spese, liquidate come in dispositivo (in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, complessità bassa, valori medi per le fasi di studio e introduttiva, valori minimi per la fase di trattazione in considerazione dell'attività espletata), seguono la soccombenza e vengono poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3947/2024 R.G.,
- rigetta la domanda di modifica delle condizioni in essere proposta da Parte_1
- dispone ex art. 89 c.p.c. la cancellazione delle espressioni contenute nella memoria ex art. 473 bis.17
c.p.c. del 6.11.2024 di parte ricorrente:
- “ha un serio problema di dipendenza da gioco che manifesta un trading compulsivo … la cosa fa sorgere dubbi anche sulla sua capacità genitoriale … se non si porrà un freno alla ludopatia del sig. , vi è il serio pericolo che egli, CP_1
8 oltra a cancellare ogni forma di risparmio finisca anche per contrarre debiti, finanche ipotecando o vendendo la propria casa di proprietà” (cfr. pag. 7) e
- “… prima che perdesse quasi tutto nel trading compulsivo” (cfr. pag. 8);
- rigetta la domanda ex art. 96 cod. proc. civ. formulata dal resistente;
- condanna a rifondere a le spese dell'odierno giudizio Parte_1 Controparte_1 che liquida in € 3.808,00 per compensi oltre il 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso a Treviso nella Camera di Consiglio del 03/12/2024
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera
9