Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/02/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2766/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 2766/2022 Giudice dott.ssa Federica Rossi Verbale di Udienza del giorno 19 febbraio 2025 L'avv Teresa Peluso per delega dell'avv Mauro si riporta a tutto quanto dedotto, richiesto ed eccepito nei propri scritti difensivi ed a verbale di precedenti udienze, nonché all'esito dell'istruttoria per quanto di ragione ed insiste per l'accoglimento della domanda e la condanna dei convenuti al pagamento dell'importo che il Giudicante riterrà accertato in corso di causa o equitativamente determinato. Impugna ancora una volta le avverse difese ed eccezioni, nonché le risultanze della CTU, che peraltro non ha considerato imprescindibili lavorazioni complementari quali il materiale fissante, la intonacatura e rasatura della parete ricostruita dopo l'intervento e la pitturazione e la pulizia inevitabile dell'intera stanza (e non della sola parete ricostruita) il cui costo, secondo i correnti prezzi di mercato non può ritenersi inferiore ad ulteriori euro 1.500,00. Ciò trascurando che dalla perizia non si evince alcun ulteriore saggio o approfondimento sulla parete sia pure certamente anomala, di colore viola-azzurro, rivenuta posteriormente a quella oggetto di perforamento, precisando per una corretta ricostruzione dei fatti di causa che tale e' stata quella ricostruita all'esito dell'intervento oggetto di giudizio. Si evidenzia quanto innanzi richiamando la pronuncia a SSUU della Corte di Cassazione n. 5624/2022 che consente contestazioni nel merito alla CTU senza alcuna preclusione, anche per la prima volta in appello. Si impugnano e contestano le avverse conclusioni e la documentazione allegata solo in sede di memoria difensiva conclusionale del tutto irritualmente. Senza accettare il contraddittorio su quest'ultima si eccepisce che essa, per di più priva di conformità e valida autentica, nonché proveniente da soggetto non parte né teste nel presente giudizio, non ha valenza probatoria né attendibilità e va assolutamente disattesa. Si insiste per l'accoglimento della domanda con vittoria di spese da liquidarsi equitativamente dal giudicante secondo il suo prudente apprezzamento con attribuzione al procuratore antostatario.E' presente l'Avv. Gianluca Animoso, per i convenuti, il quale si riporta alle proprie difese ed a tutta la documentazione in atti. Ai fini della discussione orale si riporta integralmente alle note conclusive autorizzate e già depositate telematicamente. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito ed impugna e contesta, in particolare, le avverse note conclusionali, palesemente infondate in fatto ed in diritto. Si precisa che il CTU non ha, come erroneamente riportato da controparte nelle richiamate note conclusionali, "confermato che nella cameretta dell'appartamento fossero stati effettuati lavori di coibentazione ed isolamento termico, neppure di portata minore". Il CTU infatti, nella sua relazione afferma di aver riscontrato la effettiva presenza di lavori di isolamento e coibentazione ma di certo non riconducibili ai lavori asseritamente espletati dall'attrice su indicazione del computo metrico redatto dall'Arch. . Il Per_1
CTU inoltre chiarisce di non poter stabilire con certezza l'effettivo anno di esecuzione dei lavori, confermando pertanto tutto quanto già ampiamente ribadito e dimostrato documentalmente, nonchè a mezzo prova testimoniale, dai convenuti. Da ciò ne deriva
1
la infondatezza e pretestuosità dell'avversa domanda ed il dato, incotrovertibile, che la stessa non risulta provata. Si ricorda infatti che la ha agito in giudizio al fine CP_1 di vedersi riconosciuto il pagamento per asseriti lavori edili dettagliatamente contabilizzati dal richiamato computo metrico redatto dall'Arch. . Circostanza Per_1 fermamente smentita dal Consulente. Di contro la relazione del CTU dimostra tra le altre cose, inequivocabilmente, le false dichiarazioni rese dai testi attorei durante l'assunzione dei mezzi di prova e per le quali si insiste affinchè il Giudice voglia disporre la trasmissione del presente fascicolo alla Procura della Repubblica ai fini dell'accertamento del reato di falsa testimonianza, ricorrendone i presupposti di legge. Si conclude come in atti e si chiede che la causa sia decisa. L'avv Peluso impugna ed insiste rappresentando che seppure la Ctu non accerta l'anno della esecuzione dei lavori, tale accertamento è riconducibile alla prova testi espletata, affatto affetta da falsità come ritenuto a controparte. Piuttosto si evidenzia la totale inconferenza delle deposizioni dei testi avversi data là inconfigurabilità della prova negativa e la indeterminatezza delle circostanze riferite in ragione della quale va ritenuta se non la falsità quanto meno la reticenza dei testi avversi. L'avv. Animoso impugna le avverse deduzioni ed insiste nelle proprie richieste. Pertanto, dopo che ciascun difensore ha concluso, questo giudice, in assenza dei difensori suddetti, nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale Ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 19 febbraio 2025, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 2766/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto “Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)“e vertente
TRA
(P.IVA ), in liquidazione, in persona del liquidatore p.t. sig. Parte_1 P.IVA_1 ( C.F. ) , rapp.ta e difesa dall'avv. Mauro Pagliuca Parte_2 C.F._1
(C.F. ), presso il cui studio elettivamente domicilia in Avellino, alla C.F._2
P.zza G. Perugini n. 4, giusta procura in calce all'Atto di citazione;
-
ATTORE –
2 R.G. n. 2766/2022
E
(C.F. ), nato il [...] ad [...] e Controparte_2 C.F._3 Pt_3
(C.F.: ), nata il [...] ad [...], elettivamente domiciliati
[...] C.F._4 in Avellino alla via Galleria Ciardiello n° 2 presso lo studio dell' Avv. Gianluca Animoso (C.F.
) dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di mandati in calce alla C.F._5
Comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTO -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez.
III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
Con Atto di citazione, ritualmente notificato, adiva questo Tribunale, Parte_1 esponendo, in fatto: di avere svolto, nel mese di maggio del 2017, su incarico dei coniugi
[...]
e lavori di isolamento termico e coibentazione all'interno CP_2 Parte_3 dell'appartamento di loro proprietà, in Avellino alla via S.Anna n. 6, ed in particolare in un vano a confine con l'adiacente fabbricato , consistenti nell'apposizione di un cappotto termico CP_3 all'interno della cassa vuota della muratura, intonaco, tinteggiatura, previa rimozione delle preesistente e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, come dettagliatamente descritti nel computo metrico redatto dall'Arch. in data 15/12/2007; il costo di detti lavori Persona_2 ammontava, secondo il detto computo metrico, ad Euro 4.310,31 oltre Iva e direzione dei lavori per euro 1.459,10, come da fattura emessa dal tecnico incaricato;
le opere erano state eseguite a regola d'arte e mai contestate, ma non erano state pagate;
l'invito alla negoziazione assistita era rimasto disatteso;
sussisteva il proprio diritto al pagamento del corrispettivo maturato per le opere di manutenzione eseguite, come risultante dal computo metrico redatto secondo i listini delle opere pubbliche del 2017. L'attrice concludeva “-Nel merito: previo accertamento del credito della Controparte_4 nei confronti dei convenuti, per le causali esposte, condannarsi i convenuti medesimi, in solido, al pagamento del relativo importo, nella misura di euro 5.200,00 con espressa rinuncia all'esubero ovvero di quella ritenuta dal Giudice. Con vittoria di spese ed onorari. Con attribuzione. Da liquidarsi dal Giudicante secondo il Suo prudente apprezzamento.”. Si costituivano in giudizio, con apposita Comparsa di costituzione e risposta, i convenuti e contestando la domanda attorea, eccependo di non avere mai Controparte_2 Parte_3 richiesto né incaricato la né tantomeno l'Arch. di effettuare Parte_1 Persona_2 qualsivoglia lavoro all'interno del loro appartamento sito in via Sant'Anna n. 6 di Avellino e pertanto disconoscendo la avversa pretesa, assurda ed infondata;
evidenziando che l'appartamento fosse stato acquistato nell'anno 2011 dal costruttore (poi Controparte_5 [...]
, il cui liquidatore era il Sig. , con la conseguenza Controparte_6 Parte_2 che eventuali lavori di ristrutturazione dovuti a vizi e difetti dovevano essere carico del costruttore, in ogni caso, esso, nell'anno 2017, non era stato interessato da lavori di ripristino e/o ristrutturazione né tantomeno dai lavori asseritamente indicati da controparte.
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La parte convenuta concludeva “affinché l'On.le Tribunale adito voglia, contrariis reiectis, 1. rigettare la avversa domanda così come proposta perché infondata in fatto ed in diritto, oltrechè improponibile, improcedibile ed inammissibile, con ogni consequenziale statuizione;
2. condannare la in persona del liquidatore/legale rapp.te Sig. Controparte_7 al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. rimesso Parte_2 alla quantificazione di codesto On.le Tribunale;
3. con vittoria di spese e competenze legali, come da D.M. 55/2014 e successive modifiche, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.”. La causa veniva istruita a mezzo di prove orali e C.t.u. All'esito della odierna udienza di discussione, essa viene decisa.
Così brevemente riassunti i fatti, si osserva quanto segue.
In punto di diritto ed in apertura di ragionamento è bene subito rammentare che, per pacifica giurisprudenza, "il creditore, che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, ha l'onere di provare la fonte (legale o negoziale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento dell'altra parte, gravando su quest'ultima (ovvero sul debitore convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero dell'avvenuto adempimento” (v. Cass. civile sez. un., 30/10/2001, n.13533). Ai fini di vagliare la fondatezza della domanda di pagamento proposta da parte attrice occorre, quindi, fare richiamo agli esiti dell'istruttoria svolta.
I testi , e hanno Testimone_1 Testimone_2 Persona_2 confermato lo svolgimento dei lavori da parte della ditta attrice nell'appartamento dei convenuti, avendo avuto conoscenza diretta di tale circostanza, il primo per avervi partecipato quale operaio, dipendente dell' il secondo per essere stato all'epoca amministratore della CP_1 [...] ed il terzo per avere eseguito un sopralluogo nell'appartamento e redatto il computo CP_1 metrico. Di contro, i testi , e negavano che i lavori fossero mai Tes_3 CP_2 Tes_4 avvenuti, precisando di non avere mai visto all'interno dell'appartamento ponteggi o altro che potessero far presumere che fossero in atto opere edilizie. In punto di diritto, va rammentato come sia stato affermato che il giudice, nel caso sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe (v. ex multis Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1547 del 27/01/2015).
Ebbene, con riguardo alle deposizioni rese dai tre testi in ultimo menzionati, importante
è notare che essi escludevano che l'appartamento dei convenuti fosse stato interessato da lavori edili, dichiarando di avere frequentato abitualmente lo stesso. Pur non volendosi mettere in discussione la veridicità di tali affermazioni, per poco che si rifletta, ben si comprende, in vero, come essi, in veste di ospiti, potessero ragionevolmente non avere avuto diretta conoscenza e percezione dei lavori, tanto per essersi svolti questi in un tempo abbastanza limitato, ovvero 7/8 giorni (v. in questo senso deposizione del teste ), quanto perché in tale ristretto periodo Tes_1 essi potrebbero non essersi recati nell'appartamento, quanto perché i lavori risultano essersi svolti in un solo ambiente specifico dell'abitazione, ovvero una camera da letto, di utilizzo strettamente privato e cui normalmente gli ospiti non accedono.
Pertanto, alla luce delle deposizioni rese dai testi , e , Tes_1 Pt_2 Per_1 direttamente a conoscenza dei fatti di causa e della cui attendibilità e credibilità non v'è motivo di dubitare, stima il Tribunale che sia emersa sufficiente prova degli assunti attorei relativi all'esecuzione di lavori da parte della ditta attrice all'interno dell'appartamento di proprietà dei convenuti, in Avellino alla via S. Anna n. 6.
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Occorre, però, a questo punto, precisare che i lavori devono intendersi come corrispondenti a quelli accertati a mezzo dell'espletata Consulenza tecnica d'ufficio. Segnatamente, il C.t.u. incaricato, eseguiti i dovuti sopralluoghi e saggi presso l'appartamento per cui è causa, rappresentava che “L'attività svolta, quindi, ha consentito di appurare che effettivamente alla parete sono state realizzate delle opere di coibentazione e di isolamento termico. Dall'analisi della carota prelevata e dalla visione del foro si è potuto constatare come sulla faccia interna della parete in questione sono state realizzate opere che hanno comportato la posa in opera di un pannello di poliuretano espanso dello spessore di cm 3, a cui è stato sovrapposto un pannello di lana di roccia dello spessore di cm 5 e infine il tutto chiuso da un pannello di cartongesso dello spessore di cm 1.”. Quanto alla contabilizzazione dei lavori, il C.t.u. precisava che “I lavori così come contabilizzati dall'arch. consistenti Per_1 nell'apposizione di un cappotto termico all'interno della cassa vuota della muratura, l'intonaco, la tinteggiatura, previa rimozione delle preesistente e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, non rispecchiano nella loro modalità e tipologia quelli accertati dal sottoscritto con le indagini effettuate sui luoghi. Anche le misure riportate in esso differiscono in più parti da quelle reali.
Infatti, come già detto in precedenza, dall'esame del saggio effettuato nella muratura le lavorazioni accertate, così come illustrato nella figura 1, possono essere così riassunte - Posa in opera, in aderenza alla faccia interna della parete perimetrale, di un pannello di poliuretano espanso di colore grigio dello spessore di cm 3; - Sovrapposizione, al pannello precedentemente posato, di un ulteriore pannello di lana di roccia dello spessore di cm 5 - Chiusura del pacchetto
” di isolamento e coibentazione con un pannello di cartongesso dello spessore di cm 1. Di questa tipologia dei lavori non risulta traccia nel computo metrico. Il corrispettivo dovuto per la realizzazione delle opere ammonta ad 1.216,14 (diconsi euro milleduecentosedici/14). L'importo è stato quantifica to attraverso la redazione del Computo Metrico Estimativo secondo le categorie di lavori del Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici Anno 2016 della Regione Campania relativamente all'anno 2017.” (v. Relazione depositata telematicamente in data 6/01/2025). Alle risultanze fattuali emerse dalla C.T.U., della cui attendibilità scientifica non si ha motivo dubitare, questo Tribunale ritiene di doversi uniformare. Pertanto, sulla scorta del materiale istruttorio in atti, la domanda attorea di condanna dei convenuti al pagamento del corrispettivo per le opere eseguite può essere accolta limitatamente all'importo accertato pari a €1.216,14, mentre va rigettata per la restante parte. Vanno, infine, regolamentate le spese processuali.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, in base ai parametri forensi vigenti, tenuto conto del valore del decisum, dell'oggetto e della complessità della controversia e delle attività processuali espletate, ovvero studio, introduttiva, istruttoria, decisionale, quest'ultima caratterizzata da estrema snellezza perché svoltasi ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. Deve essere disposta ex art. 93 c.p.c. la distrazione delle spese di lite in favore del difensore di parte attrice, per dichiarato anticipo. Sulle spese della C.t.u. si provvede parimenti come da dispositivo, ponendole, nei rapporti interni tra le parti, a carico di tutte in pari quota, trattandosi di spese sostenute nell'interesse comune e di giustizia (v. Cass. civile sez. III, 17/01/2013, n.1023 e Cass. civile sez. I, 10/06/2020, n.11068).
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. In parziale accoglimento della domanda proposta, condanna i convenuti
[...]
e al pagamento, in favore dell'attore CP_2 Parte_3 Controparte_7
e per il titolo di cui in motivazione, della somma di €1.216,14, oltre interessi
[...] legali dalla domanda al soddisfo.
B. Rigetta la domanda attrice per la restante parte.
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C. Condanna i convenuti e al pagamento, in favore di parte Controparte_2 Parte_3 attrice, delle spese di giudizio che si liquidano in €145,00 per esborsi vivi ed in €1.278,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore dell'avv. Mauro Pagliuca, per dichiarato anticipo. D. Pone definitivamente, nei rapporti interni, a carico delle parti in pari quota le spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con decreto del
14/02/2025. Così deciso in Avellino, all'udienza che si è tenuta in data 19/02/2025. Il Giudice dott. Federica Rossi
È verbale. Il Giudice
dott. Federica Rossi
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