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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 26/09/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 2585 / 2022
Il Giudice designato Annalisa Gualtieri, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 2585 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2022, vertente
TRA
con l'avv.to SPALLINO FRANCESCO;
Parte_1
ricorrente
E
Controparte_1 resistente contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 – , dipendente della dal 18.05.2009 con mansioni di Parte_1 Controparte_2
operaio addetto al taglio dell'erba e decespugliatura, inquadrato nel 7° livello ex CCNL
Pulizie e Multiservizi, ha subito in data 5.02.2010 un infortunio sul lavoro, nel mentre era Contr stato comandato, presso il tratto adiacente il tracciato ferroviario del cantiere nel
Comune di Pontecorvo, a ripulire con un decespugliatore gli argini ferroviari in prossimità della linea ferroviaria;
il lavoratore riferisce di avere indossato una visiera con protezione a rete e di essere stato colpito violentemente da un corpo estraneo metallico che, bucando la visiera, lo avrebbe colpito all'occhio destro, cagionandogli la perdita della vista;
il danno, denunciato all' , era stato quantificato nel 27 % di menomazione permanente CP_4 dell'integrità psico-fisica.
Il ricorrente, assumendo una responsabilità della società datrice di lavoro, che non lo avrebbe fornito di dispositivi di protezione adeguati e che non lo ha formato sull'utilizzo del decespugliatore in relazione né sui rischi specifici di tale lavorazione, ne ha chiesto la condanna al risarcimento ex art. 2087 c.c., al netto degli importi corrisposti dall' CP_4
(indicate in € € 81.147,20), quantificato in € 96.673,02 o in altra somma ulteriore accertanda.
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni:
“1) In via principale accertare e dichiarare la soc. in pers. Del Controparte_1
l.r.p.t., ai sensi dell'art. 2087 c.c. e 1228 c.c., e per violazione del D. Lgs 81/2008 art. 73, responsabile per il sinistro del 05.02.2010 e per le lesioni subite dal sig. , Parte_1 entrambi descritti in premessa e, per l'effetto
2) sempre in via principale, previo espletamento di CTU medico legale, condannare la soc. al risarcimento del danno differenziale in favore del ricorrente Controparte_1 quantificato in € 96673,02 secondo la narrativa che precede e comunque nel diverso importo individuato e ritenuto di Giustizia dal Tribunale a seguito dell'espletanda istruttoria”.
1.1 – Fissata la prima udienza ed autorizzato il rinnovo della notifica, la società convenuta non si costituiva, di talché ne veniva dichiarata la contumacia. Espletata attività istruttoria in merito alla dinamica dell'infortunio ed autorizzato l'espletamento di CTU medico-legale, la causa veniva alfine decisa in esito all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. del 25.09.2025.
2. – La responsabilità della società datrice di lavoro deve ritenersi provata.
In punto di diritto occorre preliminarmente precisare che il creditore che agisce per l'adempimento di un obbligo (che nel caso di specie è quello di fornitura di idonei dispositivi individuali di protezione) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e può limitarsi semplicemente ad allegare l'inadempimento della controparte in quanto è il debitore convenuto tenuto a fornire la prova del fatto estintivo del diritto costituito dall'avvenuto adempimento. Tale regime si applica anche in caso di inesatto adempimento non risultando ragionevole ritenere sufficiente l'allegazione per l'inadempimento totale
(massima espressione di infedeltà al contratto) e pretendere dal creditore la prova del fatto negativo dell'inesattezza, se è dedotto soltanto un inadempimento inesatto o parziale (più ridotta manifestazione di infedeltà al contratto) perché, si sostiene in giurisprudenza, in entrambi i casi la pretesa del creditore si fonda sulla allegazione di un inadempimento alla quale il debitore dovrà contrapporre la prova (cfr. sezioni unite del 2001 n. 13533 e
Cassazione Civile Sez. III, 20 Gennaio 2015, n. 826).
2.1. Tanto permesso deve rilevarsi quanto segue.
La dinamica dell'infortunio è stata confermata dai testi escussi, i quali, pur non avendo direttamente assistito al momento in cui il corpo metallico ha colpito il viso del ricorrente, hanno confermato che egli, nel mentre stava eliminando la vegetazione e le sterpaglie lungo la linea ferroviaria con l'uso di un decespugliatore a spalla con lama rotante, indossava una visiera retata (senza che i testimoni abbiano specificato se fosse di ferro o di plastica) e che gli stessi videro la visiera a terra perforata in corrispondenza dell'occhio destro, che il ricorrente si copriva e da cui usciva del sangue, dal quale il lavoratore ha poi perso la vista.
L'obbligo di protezione previsto dall'art. 2087 c.c. include infatti, oltre che la dotazione delle misure antinfortunistiche atte a prevenire il rischio di infortuni o malattie professionali, anche il dovere del datore di vigilare sulla loro effettiva adozione da parte dei dipendenti, restando escluso soltanto quando la condotta del lavoratore si configuri come abnorme e del tutto imprevedibile. La prova liberatoria che parte datoriale deve fornire ai sensi dell'art. 1218 c.c. per escludere la propria responsabilità (contrattuale) da infortunio comprende quindi anche la dimostrazione di avere adeguatamente vigilato sul rispetto delle misure atte a prevenire conseguenze dannose per la salute psicofisica del prestatore.
Nella fattispecie, la prova dell'adempimento dell'obbligo di vigilanza sul comportamento corretto da tenere in occasione delle operazioni di decespugliamento non è stata fornita dalla società convenuta contumace, emergendo semmai che in cantiere non vi era alcun preposto della che potesse esercitare quell'indispensabile controllo sull'uso effettivo dei CP_1 dispositivi di protezione;
tale riguardo, invero, la Corte di Cassazione non ha mancato di precisare che “l'onere del datore di lavoro di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno è assolto con la dimostrazione che il lavoratore preposto ad una determinata operazione sia un soggetto di indubbia professionalità
e con specifiche conoscenze dei sistemi di sicurezza, sì da non rendersi necessaria una sorveglianza assidua da parte del datore di lavoro o di altri dipendenti” (Cass.
n. 9661/2012, in motivazione), anch'esso onere non assolto. A ciò aggiungasi che in particolare, alla previsione dell'all. 4, punto 8, del d.lgs. 81/2008, si prevede l'obbligo di dotare i lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezione di schegge, materiali roventi, caustici, corrosivi o comunque dannosi, di occhiali, visiere o schermi appropriati e che il lavoratore, pur indossando la prescritta visiera, non indossava altresì gli occhiali di protezione.
D'altro canto, il comportamento osservato nella specie dal lavoratore non configura una condotta assolutamente abnorme rispetto alle operazioni che si compiono nello svolgere quel tipo di lavoro, tale da escludere una responsabilità datoriale.
3. Alla luce di quanto sopra chiarito, per la quantificazione del danno biologico si è tenuto debitamente conto delle risultanze degli accertamenti medico-legali, alla luce dei postumi permanenti dell'intervento.
Il nominato CTU dopo aver esaminato, in esito all'occorso infortunio sul lavoro, la documentazione medica in atti e sottoposto a visita il periziando rilevava che, in esito all'intervento chirurgico cui il ricorrente veniva sottoposto in data 29.09.2010, egli risultava affetto da: “affetto da: “Esiti di infortunio lavorativo con ferita perforante bulbare da corpo estraneo dell'occhio destro consistenti in vitrectomia, afachia chirurgica e distacco della retina con perdita del visus”.
Ha poi accertato, con riferimento agli esiti permanenti ed al nesso di causalità, che “Gli esiti invalidanti accertati in questa sede sono in diretto rapporto causale con l'infortunio subito dalla ricorrente in data 5 febbraio 2010, allorquando riportava un trauma penetrante da corpo estraneo che attingeva il bulbo oculare. I descritti esiti invalidanti hanno assunto oramai carattere di permanenza ed incidono sulla preesistente integrità fisica del ricorrente”.
Ha quindi concluso ritenendo che, a seguito dell'infortunio occorso al ricorrente in data
5.02.2012, egli sia “portatore di esiti stabilizzati di infortunio lavorativo da ferita perforante bulbare da corpo estraneo a carico dell'occhio destro consistenti in vitrectomia, afachia chirurgica e distacco della retina con perdita del visus”, che non siano emersi “precedenti morbosi interessanti in particolare i distretti anatomo-funzionali coinvolti nell'evento traumatico ed in generale la salute del periziando” ed ha ritenuto che tali lesioni abbiano determinato un periodo di inabilità temporanea assoluta pari a giorni 50 ed un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% pari a giorni 30. Ha poi rilevato che dalle individuate lesioni sia altresì conseguito una riduzione della integrità psico-fisica (danno biologico permanente) pari al 28%, non suscettibile di miglioramento o aggravamento.
Il nominato CTU ha altresì chiarito le motivazioni medico-legali che lo hanno condotto ad affermare che i postumi permanenti derivanti dalla accertata lesioni non siano suscettibili di aggravamento: egli ha invero accertato che “lo stato di salute del ricorrente non è suscettibile di miglioramento o di aggravamento sia per le caratteristiche cliniche della menomazione permanente descritta sia per la circostanza che l'attuale valutazione è postulata a distanza di quindici anni dall'evento traumatico per cui è causa ed è quindi ampiamente stabilizzato e non più modificabile”.
Le conclusioni cui giunge il nominato CTU risultano frutto di adeguati accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi, sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
4. – Il danno liquidabile corrisponde al c.d. danno differenziale, pari alla differenza tra il danno complessivo patito dal lavoratore, da calcolarsi per il danno non patrimoniale secondo le cc.dd. Tabelle Milanesi 2009 vigenti al momento dell'infortunio (non viene fatta richiesta di danno patrimoniale) e la rendita percepita dal ricorrente ai sensi dell'art. 13, co. 2, CP_4
d.lgs. 38/2000, trattandosi di biologico con percentuale superiore al 16%.
Non si fa luogo all'applicazione della Tabella Unica Nazionale 2025, poiché entrata in vigore in data 5.03.2025 ed applicabile agli infortuni occorsi dopo tale data.
3.1. - Sulla scorta della CTU medica, il conteggio è il seguente:
- i.t.p. pari al 28 %: considerata l'età di 48 anni dello al momento dell'infortunio nel Pt_1
2010, senza personalizzazione pari ad euro 112.795,00 (di cui 78.330,00 a titolo di danno biologico risarcibile);
- i.t.p. assoluto, per 30 giorni (valore del punto, € 88,00, con incremento a 100 euro per le sofferenze patite in ragione dell'organo di senso leso), € 3.000,00;
- i.t.p. al 50 % per 30 giorni, operando la medesima quantificazione dell'i.t.p. assoluta, €
1.500,00.
4.2. Non si ritiene di far luogo alla personalizzazione del danno per le seguenti ragioni.
Con riguardo alla liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della c. d.
'personalizzazione' del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari, che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze 'ordinarie' inerenti ai pregiudizi che 'qualunque' vittima di lesioni analoghe 'normalmente' subirebbe, “spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, le 'specifiche' circo-stanze di fatto, 'peculiari' al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze 'ordinarie' già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari;
da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione
'economicistica' dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità" (cfr. ex multis Cass. 21939/2017): il compito cui è chiamato il giudice ai fini della relativa liquidazione va distinto concettualmente in due fasi: la prima, vòlta a individuare le conseguenze 'ordinarie' inerenti al pregiudizio, cioè quelle che qualunque vittima di lesioni analoghe subirebbe, la seconda, volta a individuare le eventuali conseguenze 'peculiari', cioè quelle che non sono immancabili, ma che si sono verifica-te nel caso specifico.
Le prime vanno monetizzate con un criterio uniforme;
le seconde con criterio ad hoc scevro da automatismi (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 16788 del 13/08/2015).
Tale 'personalizzazione' del danno legato agli aspetti immediatamente riferiti al pregiudizio della 'salute' della vittima è quindi caratterizzata da un'opportuna rivisita-zione, e da un aggiuntivo adeguamento monetario, alla luce delle ulteriori circostanze di fatto al cui rilievo e alla cui valorizzazione il giudice è tenuto a provvedere là dove si profilino aspetti che attengano a una specifica e particolare sofferenza interiore patita dalla vittima dell'illecito
(che, in ossequio al linguaggio tradizionale, si traduce con l'espressione che allude al c.d.
“danno morale soggettivo”), e/o alla sofferenza derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto danneggiato che sia-no ricollegabili (non già al rilievo di aspetti idiosincratici, di comune riferibilità, o di non apprezzabile considerazione, in una prospettiva di solidarietà relazionale, bensì) alla lesione di interessi che assumano consistenza sul piano del disegno costituzionale della vita della persona e che costituiscano conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l' "id quod plerunque accidit" entro le quali, come detto, non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
Invero, in presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto pe-uliari; le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento;
la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, o costituisce una conseguenza "normale" del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. "personalizzazione": così già
Sez. 3, Sentenza n. 17219 del 29.7.2014).
Le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti "dinamico-relazionali", che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione (come quelli, appunto dedotti, di non poter più eseguire alcune attività quotidiane), non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale;
al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito tale tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico, ma ciò, non perché abbiano inciso, sic et simpliciter, su "aspetti dinamico relazionali".
Non rileva infatti quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione del risarcimento;
rileva, invece, che quella conseguenza sia straordinaria e non ordinaria, perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (così già, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 21939 del
21/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014): pertanto soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3,
Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014, ma da ultimo
Cass. n. 25164 del 2020).
Da tutto quanto esposto consegue che è assolutamente fisiologico che una menomazione così grave comporti una compromissione, sia in ambito personale che, per quello che più interessa trattandosi di danno non patrimoniale, sui profili relazionali (comunque estranei alla voce del danno morale: si veda sul punto Cass. 25164 del 2020).
Costituisce, in sostanza, un effetto normale per tutti coloro che subiscano una lesione permanente prossima al 28%, preceduta da un periodo di inabilità temporanea, la significativa compromissione di molte delle ordinarie attività della vita relazionale.
5. – In conseguenza dell'infortunio per cui è causa, gode di rendita Parte_1 CP_4 ex art. 13, co. 2, d.lgs. 38/2000.
L' ha riconosciuto: CP_4
- con provvedimento del 27.07.2011, l'Istituto ha riconosciuta una rendita mensile pari ad euro 422,38 ed un grado di inabilità assoluta pari al 25% (doc. 11 ric.);
- con provvedimento del 17.09.2014, in sede di revisione, l'Istituto ha riconosciuto un aggravamento (grado di inabilità del 26%), disponendo l'aumento della rendita a decorrente dal 1.08.2014 (doc. 12 ric.);
- con provvedimento di revisione del 20.09.2017 si è registrato un aggravamento del grado di menomazione della integrità psicofisica pari al 27%, disponendo l'aumento della rendita a decorrente dal 1.08.2017 (doc. 13 ric);
- con provvedimento del 28.09.2020 si è registrato un aggravamento del grado di menomazione della integrità psicofisica pari al 27%, disponendo la conferma della rendita a decorrete dal 1.08.2020 (doc. 14 ric);
5.1. Prima di procedere al calcolo del danno differenziale, giova precisare che, come emerso dai dati su riportati, l' , nel caso di infortunio non mortale esegue in favore della CP_4
vittima quattro prestazioni principali:
a) eroga una somma a titolo di danno biologico permanente (d. lgs 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13), tale importo viene liquidato sotto forma di rendita per le invalidità superiori al 16%; b) eroga una somma a titolo di ristoro del danno patrimoniale da perdita di capacità di lavoro;
tale danno è presunto juris et de jure nel caso di invalidità eccedenti il 16% e viene indennizzato attraverso una maggiorazione della rendita dovuta per il danno biologico permanente, calcolata moltiplicando la retribuzione del danneggiato per un coefficiente stabilito dall'allegato 6 al DM 12.07.2000 (nel caso di specie 0,6%);
c) eroga una indennità giornaliera per il periodo di assenza dal lavoro, commisurata alla retribuzione e decorrente dal 4 giorno di assenza (d. lgs 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13)
d) le spese di cura e di riabilitazione (dovendosi in merito precisare che a segui-to dell'entrata in vigore della L. 23 dicembre 1978 n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario
Nazionale, anche le prestazioni di assistenza sanitaria curativa e riabilitativa in favore degli invalidi del lavoro, di cui all'art. 57, comma 4, parte prima, della citata legge, in tutte le forme previste e garantite dalle leggi in materia, e segnatamente dal D.P.R. 30 giugno 1965,
n. 1124, sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale e non già degli Enti previdenziali gestori dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).
Ne deriva che l' non indennizza: il danno biologico temporaneo (sopra quanti-ficato), CP_4
l'importo dovuto a titolo di personalizzazione del danno biologico, il danno morale.
In particolare, se l' ha costituito, come nel caso scrutinato, una rendita, occorrerà CP_4
innanzitutto determinare la quota di essa destinata al ristoro del danno biologico- separandola dal danno patrimoniale da incapacità lavorativa;
la prima andrà detratta dal credito per danno biologico permanente la seconda dal credito del danno patrimoniale da incapacità di lavoro.
È infatti principio consolidato (per tutte, Cass., 14.10.2016, n. 20.807) quello per cui la parte del danno che eccede le indennità liquidate dall'Ente di previdenza va calcolata detraendo dall'ammontare complessivo del danno biologico non già il valore capitale dell'intera rendita, bensì solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare il danno biologico. L'art. 13, co. 2, lett. b), cit. prevede, infatti, che per le menomazioni di grado pari o superiore al 16 % l'assicurato abbia diritto, oltre alla rendita per lesione dell'integrità psico-fisica, anche ad una quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in termini di riduzione o perdita della capacità lavorativa specifica;
e la parte da prendere a riferimento per il calcolo del danno differenziale non patrimoniale è solo quella di cui alla lett. a) della medesima disposizione. Poiché il credito scaturente da una rendita matura di mese in mese il diffalco dovrà avvenire, con riferimento al danno biologico:
- sommando e rivalutando dei ratei di rendita già riscossi dalla vittima prima della liquidazione;
- capitalizzando il valore della rendita non ancora erogata, in base ai coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite , (di cui al D.M. 22 novembre 2016 (in CP_4
Gazz. Uff. 19 dicembre 2016, n. 295, Suppl. Ord.) (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25618 del
15/10/2018; Sez. 3, Sentenza n. 5607 del 7.3.2017; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26913 del
23.12.2016; Sez. 6 3, Ordinanza n. 17407 del 30.8.2016).
Ovviamente l'una e l'altra di tali operazioni andranno compiute sulla quota-parte della rendita omogenea al danno che si intende liquidare: e dunque la quota-parte destinata all'indennizzo del danno biologico o quella destinata all'indennizzo del danno patrimoniale,
a seconda che si tratti di liquidare l'uno o l'altro.
Infatti: «Se la rendita [ex art. 13, co. 2, lett. b), d.lgs. n. 38/00] inizia ad essere erogata - come è frequente [e come è pacificamente avvenuto nella vicenda in esame] - prima che il giudice civile provveda sulla domanda di risarcimento e su quella responsabile, al momento della decisione avrà necessariamente già versato un certo numero di ratei della rendita, e dovrà continuare a versarne altri in futuro. Il calcolo del credito surrogatorio dell' CP_4
[ovvero, che è lo stesso, il calcolo della quota-parte] deve dunque avvenire da un lato sommando (e rivalutando, trattandosi di obbligazione di valore) i ratei già corrisposti, dall'altro capitalizzando (cioè, trasformando in un capitale) la rendita ancora da erogare, in rapporto alla speranza di vita del beneficiario» (Cass., ord., n. 25618/18).
Il risarcimento del danno biologico temporaneo, del danno morale e della c.d.
"personalizzazione" del danno biologico permanente in nessun caso potranno essere ridotti per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale.
5.2. Facendo applicazione di tali principi ed applicando le Tabelle per la liquidazione CP_4
del danno, che consentono di distinguere la parte di rendita destinata all'indennizzo del danno biologico permanente, si ha:
- dal mese di settembre 2011 al mese di agosto 2014, la rendita annuale per danno biologico ammonta ad euro 2.728,21, sulla base di una invalidità riconosciuta al 25% ed un'età del ricorrente pari a 48 anni ed una retribuzione annua lorda (doc. 11 ric) pari ad euro
16.332,88, per un totale complessivo pari ad euro 8.184,63 (2.728,21*3 annualità); - dal mese di settembre 2014 al mese di agosto 2017, la rendita annuale per danno biologico ammonta ad euro 2.871,79, sulla base di una invalidità riconosciuta al 26%, invariati gli altri parametri, per un totale complessivo pari ad euro 8.615,37 (2.871,79*3 annualità);
- dal mese di settembre 2017 alla 3.015,39, sulla base di una invalidità riconosciuta al 27%, invariati gli altri parametri, per un totale complessivo pari ad euro 24.123,12 (3.015,39*8 annualità).
Il complessivo ammontare della rendita vitalizia goduta sino alla data della pronuncia è quindi pari ad euro 40.923,12 (24.123,12+8.615,37+8.184,63): la somma rivalutata è quindi pari ad euro 51.726,82 secondo la seguente Tabella:
Capitale Iniziale: € 40.923,12
Data Iniziale: 01/09/2011
Data Finale: 25/08/2025
Decorrenza Rivalutazione: Settembre 2011
Scadenza Rivalutazione: Agosto 2025
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice alla Decorrenza: 103,2
Indice alla Scadenza: 121,8
Raccordo Indici: 1,071
Coefficiente di Rivalutazione: 1,264
Totale Rivalutazione: € 10.803,70
Capitale Rivalutato (s.e.o): € 51.726,82
5.2. Occorre quindi passare a capitalizzare il valore della rendita non ancora erogata, in base ai coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite , (di cui al D.M. 22 CP_4
novembre 2016 (in Gazz. Uff. 19 dicembre 2016, n. 295, Suppl. Ord.).
Le citate Tabelle prevedono un coefficiente di capitalizzazione (id est: attualizzazione) pari a 31,31, sulla base dell'età del danneggiato (48 anni) ed il numero di anni futuri (a decorrere dal mese di settembre 2025) per i quali la rendita verrà ancora erogata, vale a dire 80, aspettativa di vita media, dai quale sottrarre 63, numero degli anni del ricorrente all'attualità. La rendita annua, pari, come detto, ad euro 3.015,39, va quindi moltiplicata per 17,75, restituendo un valore capitalizzato pari ad euro 53.372,40.
5.3. La rendita complessivamente goduta ed in godimento al ricorrente ammonta quindi ad euro 105.099,22 (51.726,82+53.372,40), somma superiore a quella quantificata in esito alla
CTU, pari ad euro 78.330,00 a titolo di danno biologico risarcibile: nulla spetta quindi per tale voce al ricorrente.
È dovuta, invece la differenza tra il danno non patrimoniale risarcibile ed il danno biologico, pari ad euro 34.465,00 (112.795,00 - 78.330,00), cui debbono aggiungersi euro 4.500,00 per l'accertata invalidità temporanea ed euro 1.781,22 a titolo di spese mediche sostenute e documentate, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da dì del dovuto al soddisfo.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo al valore medio dello scaglione di riferimento (da determinarsi in relazione al quantum riconosciuto, poiché significativamente divergente da quello richiesto), da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
7. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico delle parti in solido tra loro.
p.q.m.
1) Accerta e dichiara la responsabilità della società convenuta nella causazione dell'infortunio oggetto di causa;
2) Condanna la medesima a pagare al ricorrente a titolo risarcitorio per il danno non patrimoniale subito, l'importo di € 38.965,00 nonché la somma pari ad euro 1.781,22 a titolo di spese mediche sostenute, oltre a interessi al tasso legale dalla data dell'infortunio al saldo effettivo;
3) Condanna, infine, la società convenuta alla corresponsione delle spese di lite, che liquida, al netto di accessori di legge (spese generali al 15%, Iva e CPA e contributo unificato se dovuto), in complessivi € 9.257,00 da distrarsi ex art. 93 c.p.c.;
4) Pone in solido tra le parti in via definitiva le spese di c.t.u. liquidate come da separato decreto.
Così deciso, data del deposito
Il Giudice
Annalisa Gualtieri
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 2585 / 2022
Il Giudice designato Annalisa Gualtieri, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 2585 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2022, vertente
TRA
con l'avv.to SPALLINO FRANCESCO;
Parte_1
ricorrente
E
Controparte_1 resistente contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 – , dipendente della dal 18.05.2009 con mansioni di Parte_1 Controparte_2
operaio addetto al taglio dell'erba e decespugliatura, inquadrato nel 7° livello ex CCNL
Pulizie e Multiservizi, ha subito in data 5.02.2010 un infortunio sul lavoro, nel mentre era Contr stato comandato, presso il tratto adiacente il tracciato ferroviario del cantiere nel
Comune di Pontecorvo, a ripulire con un decespugliatore gli argini ferroviari in prossimità della linea ferroviaria;
il lavoratore riferisce di avere indossato una visiera con protezione a rete e di essere stato colpito violentemente da un corpo estraneo metallico che, bucando la visiera, lo avrebbe colpito all'occhio destro, cagionandogli la perdita della vista;
il danno, denunciato all' , era stato quantificato nel 27 % di menomazione permanente CP_4 dell'integrità psico-fisica.
Il ricorrente, assumendo una responsabilità della società datrice di lavoro, che non lo avrebbe fornito di dispositivi di protezione adeguati e che non lo ha formato sull'utilizzo del decespugliatore in relazione né sui rischi specifici di tale lavorazione, ne ha chiesto la condanna al risarcimento ex art. 2087 c.c., al netto degli importi corrisposti dall' CP_4
(indicate in € € 81.147,20), quantificato in € 96.673,02 o in altra somma ulteriore accertanda.
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni:
“1) In via principale accertare e dichiarare la soc. in pers. Del Controparte_1
l.r.p.t., ai sensi dell'art. 2087 c.c. e 1228 c.c., e per violazione del D. Lgs 81/2008 art. 73, responsabile per il sinistro del 05.02.2010 e per le lesioni subite dal sig. , Parte_1 entrambi descritti in premessa e, per l'effetto
2) sempre in via principale, previo espletamento di CTU medico legale, condannare la soc. al risarcimento del danno differenziale in favore del ricorrente Controparte_1 quantificato in € 96673,02 secondo la narrativa che precede e comunque nel diverso importo individuato e ritenuto di Giustizia dal Tribunale a seguito dell'espletanda istruttoria”.
1.1 – Fissata la prima udienza ed autorizzato il rinnovo della notifica, la società convenuta non si costituiva, di talché ne veniva dichiarata la contumacia. Espletata attività istruttoria in merito alla dinamica dell'infortunio ed autorizzato l'espletamento di CTU medico-legale, la causa veniva alfine decisa in esito all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. del 25.09.2025.
2. – La responsabilità della società datrice di lavoro deve ritenersi provata.
In punto di diritto occorre preliminarmente precisare che il creditore che agisce per l'adempimento di un obbligo (che nel caso di specie è quello di fornitura di idonei dispositivi individuali di protezione) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e può limitarsi semplicemente ad allegare l'inadempimento della controparte in quanto è il debitore convenuto tenuto a fornire la prova del fatto estintivo del diritto costituito dall'avvenuto adempimento. Tale regime si applica anche in caso di inesatto adempimento non risultando ragionevole ritenere sufficiente l'allegazione per l'inadempimento totale
(massima espressione di infedeltà al contratto) e pretendere dal creditore la prova del fatto negativo dell'inesattezza, se è dedotto soltanto un inadempimento inesatto o parziale (più ridotta manifestazione di infedeltà al contratto) perché, si sostiene in giurisprudenza, in entrambi i casi la pretesa del creditore si fonda sulla allegazione di un inadempimento alla quale il debitore dovrà contrapporre la prova (cfr. sezioni unite del 2001 n. 13533 e
Cassazione Civile Sez. III, 20 Gennaio 2015, n. 826).
2.1. Tanto permesso deve rilevarsi quanto segue.
La dinamica dell'infortunio è stata confermata dai testi escussi, i quali, pur non avendo direttamente assistito al momento in cui il corpo metallico ha colpito il viso del ricorrente, hanno confermato che egli, nel mentre stava eliminando la vegetazione e le sterpaglie lungo la linea ferroviaria con l'uso di un decespugliatore a spalla con lama rotante, indossava una visiera retata (senza che i testimoni abbiano specificato se fosse di ferro o di plastica) e che gli stessi videro la visiera a terra perforata in corrispondenza dell'occhio destro, che il ricorrente si copriva e da cui usciva del sangue, dal quale il lavoratore ha poi perso la vista.
L'obbligo di protezione previsto dall'art. 2087 c.c. include infatti, oltre che la dotazione delle misure antinfortunistiche atte a prevenire il rischio di infortuni o malattie professionali, anche il dovere del datore di vigilare sulla loro effettiva adozione da parte dei dipendenti, restando escluso soltanto quando la condotta del lavoratore si configuri come abnorme e del tutto imprevedibile. La prova liberatoria che parte datoriale deve fornire ai sensi dell'art. 1218 c.c. per escludere la propria responsabilità (contrattuale) da infortunio comprende quindi anche la dimostrazione di avere adeguatamente vigilato sul rispetto delle misure atte a prevenire conseguenze dannose per la salute psicofisica del prestatore.
Nella fattispecie, la prova dell'adempimento dell'obbligo di vigilanza sul comportamento corretto da tenere in occasione delle operazioni di decespugliamento non è stata fornita dalla società convenuta contumace, emergendo semmai che in cantiere non vi era alcun preposto della che potesse esercitare quell'indispensabile controllo sull'uso effettivo dei CP_1 dispositivi di protezione;
tale riguardo, invero, la Corte di Cassazione non ha mancato di precisare che “l'onere del datore di lavoro di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno è assolto con la dimostrazione che il lavoratore preposto ad una determinata operazione sia un soggetto di indubbia professionalità
e con specifiche conoscenze dei sistemi di sicurezza, sì da non rendersi necessaria una sorveglianza assidua da parte del datore di lavoro o di altri dipendenti” (Cass.
n. 9661/2012, in motivazione), anch'esso onere non assolto. A ciò aggiungasi che in particolare, alla previsione dell'all. 4, punto 8, del d.lgs. 81/2008, si prevede l'obbligo di dotare i lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezione di schegge, materiali roventi, caustici, corrosivi o comunque dannosi, di occhiali, visiere o schermi appropriati e che il lavoratore, pur indossando la prescritta visiera, non indossava altresì gli occhiali di protezione.
D'altro canto, il comportamento osservato nella specie dal lavoratore non configura una condotta assolutamente abnorme rispetto alle operazioni che si compiono nello svolgere quel tipo di lavoro, tale da escludere una responsabilità datoriale.
3. Alla luce di quanto sopra chiarito, per la quantificazione del danno biologico si è tenuto debitamente conto delle risultanze degli accertamenti medico-legali, alla luce dei postumi permanenti dell'intervento.
Il nominato CTU dopo aver esaminato, in esito all'occorso infortunio sul lavoro, la documentazione medica in atti e sottoposto a visita il periziando rilevava che, in esito all'intervento chirurgico cui il ricorrente veniva sottoposto in data 29.09.2010, egli risultava affetto da: “affetto da: “Esiti di infortunio lavorativo con ferita perforante bulbare da corpo estraneo dell'occhio destro consistenti in vitrectomia, afachia chirurgica e distacco della retina con perdita del visus”.
Ha poi accertato, con riferimento agli esiti permanenti ed al nesso di causalità, che “Gli esiti invalidanti accertati in questa sede sono in diretto rapporto causale con l'infortunio subito dalla ricorrente in data 5 febbraio 2010, allorquando riportava un trauma penetrante da corpo estraneo che attingeva il bulbo oculare. I descritti esiti invalidanti hanno assunto oramai carattere di permanenza ed incidono sulla preesistente integrità fisica del ricorrente”.
Ha quindi concluso ritenendo che, a seguito dell'infortunio occorso al ricorrente in data
5.02.2012, egli sia “portatore di esiti stabilizzati di infortunio lavorativo da ferita perforante bulbare da corpo estraneo a carico dell'occhio destro consistenti in vitrectomia, afachia chirurgica e distacco della retina con perdita del visus”, che non siano emersi “precedenti morbosi interessanti in particolare i distretti anatomo-funzionali coinvolti nell'evento traumatico ed in generale la salute del periziando” ed ha ritenuto che tali lesioni abbiano determinato un periodo di inabilità temporanea assoluta pari a giorni 50 ed un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% pari a giorni 30. Ha poi rilevato che dalle individuate lesioni sia altresì conseguito una riduzione della integrità psico-fisica (danno biologico permanente) pari al 28%, non suscettibile di miglioramento o aggravamento.
Il nominato CTU ha altresì chiarito le motivazioni medico-legali che lo hanno condotto ad affermare che i postumi permanenti derivanti dalla accertata lesioni non siano suscettibili di aggravamento: egli ha invero accertato che “lo stato di salute del ricorrente non è suscettibile di miglioramento o di aggravamento sia per le caratteristiche cliniche della menomazione permanente descritta sia per la circostanza che l'attuale valutazione è postulata a distanza di quindici anni dall'evento traumatico per cui è causa ed è quindi ampiamente stabilizzato e non più modificabile”.
Le conclusioni cui giunge il nominato CTU risultano frutto di adeguati accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi, sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
4. – Il danno liquidabile corrisponde al c.d. danno differenziale, pari alla differenza tra il danno complessivo patito dal lavoratore, da calcolarsi per il danno non patrimoniale secondo le cc.dd. Tabelle Milanesi 2009 vigenti al momento dell'infortunio (non viene fatta richiesta di danno patrimoniale) e la rendita percepita dal ricorrente ai sensi dell'art. 13, co. 2, CP_4
d.lgs. 38/2000, trattandosi di biologico con percentuale superiore al 16%.
Non si fa luogo all'applicazione della Tabella Unica Nazionale 2025, poiché entrata in vigore in data 5.03.2025 ed applicabile agli infortuni occorsi dopo tale data.
3.1. - Sulla scorta della CTU medica, il conteggio è il seguente:
- i.t.p. pari al 28 %: considerata l'età di 48 anni dello al momento dell'infortunio nel Pt_1
2010, senza personalizzazione pari ad euro 112.795,00 (di cui 78.330,00 a titolo di danno biologico risarcibile);
- i.t.p. assoluto, per 30 giorni (valore del punto, € 88,00, con incremento a 100 euro per le sofferenze patite in ragione dell'organo di senso leso), € 3.000,00;
- i.t.p. al 50 % per 30 giorni, operando la medesima quantificazione dell'i.t.p. assoluta, €
1.500,00.
4.2. Non si ritiene di far luogo alla personalizzazione del danno per le seguenti ragioni.
Con riguardo alla liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della c. d.
'personalizzazione' del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari, che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze 'ordinarie' inerenti ai pregiudizi che 'qualunque' vittima di lesioni analoghe 'normalmente' subirebbe, “spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, le 'specifiche' circo-stanze di fatto, 'peculiari' al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze 'ordinarie' già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari;
da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione
'economicistica' dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità" (cfr. ex multis Cass. 21939/2017): il compito cui è chiamato il giudice ai fini della relativa liquidazione va distinto concettualmente in due fasi: la prima, vòlta a individuare le conseguenze 'ordinarie' inerenti al pregiudizio, cioè quelle che qualunque vittima di lesioni analoghe subirebbe, la seconda, volta a individuare le eventuali conseguenze 'peculiari', cioè quelle che non sono immancabili, ma che si sono verifica-te nel caso specifico.
Le prime vanno monetizzate con un criterio uniforme;
le seconde con criterio ad hoc scevro da automatismi (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 16788 del 13/08/2015).
Tale 'personalizzazione' del danno legato agli aspetti immediatamente riferiti al pregiudizio della 'salute' della vittima è quindi caratterizzata da un'opportuna rivisita-zione, e da un aggiuntivo adeguamento monetario, alla luce delle ulteriori circostanze di fatto al cui rilievo e alla cui valorizzazione il giudice è tenuto a provvedere là dove si profilino aspetti che attengano a una specifica e particolare sofferenza interiore patita dalla vittima dell'illecito
(che, in ossequio al linguaggio tradizionale, si traduce con l'espressione che allude al c.d.
“danno morale soggettivo”), e/o alla sofferenza derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto danneggiato che sia-no ricollegabili (non già al rilievo di aspetti idiosincratici, di comune riferibilità, o di non apprezzabile considerazione, in una prospettiva di solidarietà relazionale, bensì) alla lesione di interessi che assumano consistenza sul piano del disegno costituzionale della vita della persona e che costituiscano conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l' "id quod plerunque accidit" entro le quali, come detto, non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
Invero, in presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto pe-uliari; le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento;
la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, o costituisce una conseguenza "normale" del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. "personalizzazione": così già
Sez. 3, Sentenza n. 17219 del 29.7.2014).
Le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti "dinamico-relazionali", che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione (come quelli, appunto dedotti, di non poter più eseguire alcune attività quotidiane), non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale;
al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito tale tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico, ma ciò, non perché abbiano inciso, sic et simpliciter, su "aspetti dinamico relazionali".
Non rileva infatti quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione del risarcimento;
rileva, invece, che quella conseguenza sia straordinaria e non ordinaria, perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (così già, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 21939 del
21/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014): pertanto soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3,
Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014, ma da ultimo
Cass. n. 25164 del 2020).
Da tutto quanto esposto consegue che è assolutamente fisiologico che una menomazione così grave comporti una compromissione, sia in ambito personale che, per quello che più interessa trattandosi di danno non patrimoniale, sui profili relazionali (comunque estranei alla voce del danno morale: si veda sul punto Cass. 25164 del 2020).
Costituisce, in sostanza, un effetto normale per tutti coloro che subiscano una lesione permanente prossima al 28%, preceduta da un periodo di inabilità temporanea, la significativa compromissione di molte delle ordinarie attività della vita relazionale.
5. – In conseguenza dell'infortunio per cui è causa, gode di rendita Parte_1 CP_4 ex art. 13, co. 2, d.lgs. 38/2000.
L' ha riconosciuto: CP_4
- con provvedimento del 27.07.2011, l'Istituto ha riconosciuta una rendita mensile pari ad euro 422,38 ed un grado di inabilità assoluta pari al 25% (doc. 11 ric.);
- con provvedimento del 17.09.2014, in sede di revisione, l'Istituto ha riconosciuto un aggravamento (grado di inabilità del 26%), disponendo l'aumento della rendita a decorrente dal 1.08.2014 (doc. 12 ric.);
- con provvedimento di revisione del 20.09.2017 si è registrato un aggravamento del grado di menomazione della integrità psicofisica pari al 27%, disponendo l'aumento della rendita a decorrente dal 1.08.2017 (doc. 13 ric);
- con provvedimento del 28.09.2020 si è registrato un aggravamento del grado di menomazione della integrità psicofisica pari al 27%, disponendo la conferma della rendita a decorrete dal 1.08.2020 (doc. 14 ric);
5.1. Prima di procedere al calcolo del danno differenziale, giova precisare che, come emerso dai dati su riportati, l' , nel caso di infortunio non mortale esegue in favore della CP_4
vittima quattro prestazioni principali:
a) eroga una somma a titolo di danno biologico permanente (d. lgs 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13), tale importo viene liquidato sotto forma di rendita per le invalidità superiori al 16%; b) eroga una somma a titolo di ristoro del danno patrimoniale da perdita di capacità di lavoro;
tale danno è presunto juris et de jure nel caso di invalidità eccedenti il 16% e viene indennizzato attraverso una maggiorazione della rendita dovuta per il danno biologico permanente, calcolata moltiplicando la retribuzione del danneggiato per un coefficiente stabilito dall'allegato 6 al DM 12.07.2000 (nel caso di specie 0,6%);
c) eroga una indennità giornaliera per il periodo di assenza dal lavoro, commisurata alla retribuzione e decorrente dal 4 giorno di assenza (d. lgs 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13)
d) le spese di cura e di riabilitazione (dovendosi in merito precisare che a segui-to dell'entrata in vigore della L. 23 dicembre 1978 n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario
Nazionale, anche le prestazioni di assistenza sanitaria curativa e riabilitativa in favore degli invalidi del lavoro, di cui all'art. 57, comma 4, parte prima, della citata legge, in tutte le forme previste e garantite dalle leggi in materia, e segnatamente dal D.P.R. 30 giugno 1965,
n. 1124, sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale e non già degli Enti previdenziali gestori dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).
Ne deriva che l' non indennizza: il danno biologico temporaneo (sopra quanti-ficato), CP_4
l'importo dovuto a titolo di personalizzazione del danno biologico, il danno morale.
In particolare, se l' ha costituito, come nel caso scrutinato, una rendita, occorrerà CP_4
innanzitutto determinare la quota di essa destinata al ristoro del danno biologico- separandola dal danno patrimoniale da incapacità lavorativa;
la prima andrà detratta dal credito per danno biologico permanente la seconda dal credito del danno patrimoniale da incapacità di lavoro.
È infatti principio consolidato (per tutte, Cass., 14.10.2016, n. 20.807) quello per cui la parte del danno che eccede le indennità liquidate dall'Ente di previdenza va calcolata detraendo dall'ammontare complessivo del danno biologico non già il valore capitale dell'intera rendita, bensì solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare il danno biologico. L'art. 13, co. 2, lett. b), cit. prevede, infatti, che per le menomazioni di grado pari o superiore al 16 % l'assicurato abbia diritto, oltre alla rendita per lesione dell'integrità psico-fisica, anche ad una quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in termini di riduzione o perdita della capacità lavorativa specifica;
e la parte da prendere a riferimento per il calcolo del danno differenziale non patrimoniale è solo quella di cui alla lett. a) della medesima disposizione. Poiché il credito scaturente da una rendita matura di mese in mese il diffalco dovrà avvenire, con riferimento al danno biologico:
- sommando e rivalutando dei ratei di rendita già riscossi dalla vittima prima della liquidazione;
- capitalizzando il valore della rendita non ancora erogata, in base ai coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite , (di cui al D.M. 22 novembre 2016 (in CP_4
Gazz. Uff. 19 dicembre 2016, n. 295, Suppl. Ord.) (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25618 del
15/10/2018; Sez. 3, Sentenza n. 5607 del 7.3.2017; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26913 del
23.12.2016; Sez. 6 3, Ordinanza n. 17407 del 30.8.2016).
Ovviamente l'una e l'altra di tali operazioni andranno compiute sulla quota-parte della rendita omogenea al danno che si intende liquidare: e dunque la quota-parte destinata all'indennizzo del danno biologico o quella destinata all'indennizzo del danno patrimoniale,
a seconda che si tratti di liquidare l'uno o l'altro.
Infatti: «Se la rendita [ex art. 13, co. 2, lett. b), d.lgs. n. 38/00] inizia ad essere erogata - come è frequente [e come è pacificamente avvenuto nella vicenda in esame] - prima che il giudice civile provveda sulla domanda di risarcimento e su quella responsabile, al momento della decisione avrà necessariamente già versato un certo numero di ratei della rendita, e dovrà continuare a versarne altri in futuro. Il calcolo del credito surrogatorio dell' CP_4
[ovvero, che è lo stesso, il calcolo della quota-parte] deve dunque avvenire da un lato sommando (e rivalutando, trattandosi di obbligazione di valore) i ratei già corrisposti, dall'altro capitalizzando (cioè, trasformando in un capitale) la rendita ancora da erogare, in rapporto alla speranza di vita del beneficiario» (Cass., ord., n. 25618/18).
Il risarcimento del danno biologico temporaneo, del danno morale e della c.d.
"personalizzazione" del danno biologico permanente in nessun caso potranno essere ridotti per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale.
5.2. Facendo applicazione di tali principi ed applicando le Tabelle per la liquidazione CP_4
del danno, che consentono di distinguere la parte di rendita destinata all'indennizzo del danno biologico permanente, si ha:
- dal mese di settembre 2011 al mese di agosto 2014, la rendita annuale per danno biologico ammonta ad euro 2.728,21, sulla base di una invalidità riconosciuta al 25% ed un'età del ricorrente pari a 48 anni ed una retribuzione annua lorda (doc. 11 ric) pari ad euro
16.332,88, per un totale complessivo pari ad euro 8.184,63 (2.728,21*3 annualità); - dal mese di settembre 2014 al mese di agosto 2017, la rendita annuale per danno biologico ammonta ad euro 2.871,79, sulla base di una invalidità riconosciuta al 26%, invariati gli altri parametri, per un totale complessivo pari ad euro 8.615,37 (2.871,79*3 annualità);
- dal mese di settembre 2017 alla 3.015,39, sulla base di una invalidità riconosciuta al 27%, invariati gli altri parametri, per un totale complessivo pari ad euro 24.123,12 (3.015,39*8 annualità).
Il complessivo ammontare della rendita vitalizia goduta sino alla data della pronuncia è quindi pari ad euro 40.923,12 (24.123,12+8.615,37+8.184,63): la somma rivalutata è quindi pari ad euro 51.726,82 secondo la seguente Tabella:
Capitale Iniziale: € 40.923,12
Data Iniziale: 01/09/2011
Data Finale: 25/08/2025
Decorrenza Rivalutazione: Settembre 2011
Scadenza Rivalutazione: Agosto 2025
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice alla Decorrenza: 103,2
Indice alla Scadenza: 121,8
Raccordo Indici: 1,071
Coefficiente di Rivalutazione: 1,264
Totale Rivalutazione: € 10.803,70
Capitale Rivalutato (s.e.o): € 51.726,82
5.2. Occorre quindi passare a capitalizzare il valore della rendita non ancora erogata, in base ai coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite , (di cui al D.M. 22 CP_4
novembre 2016 (in Gazz. Uff. 19 dicembre 2016, n. 295, Suppl. Ord.).
Le citate Tabelle prevedono un coefficiente di capitalizzazione (id est: attualizzazione) pari a 31,31, sulla base dell'età del danneggiato (48 anni) ed il numero di anni futuri (a decorrere dal mese di settembre 2025) per i quali la rendita verrà ancora erogata, vale a dire 80, aspettativa di vita media, dai quale sottrarre 63, numero degli anni del ricorrente all'attualità. La rendita annua, pari, come detto, ad euro 3.015,39, va quindi moltiplicata per 17,75, restituendo un valore capitalizzato pari ad euro 53.372,40.
5.3. La rendita complessivamente goduta ed in godimento al ricorrente ammonta quindi ad euro 105.099,22 (51.726,82+53.372,40), somma superiore a quella quantificata in esito alla
CTU, pari ad euro 78.330,00 a titolo di danno biologico risarcibile: nulla spetta quindi per tale voce al ricorrente.
È dovuta, invece la differenza tra il danno non patrimoniale risarcibile ed il danno biologico, pari ad euro 34.465,00 (112.795,00 - 78.330,00), cui debbono aggiungersi euro 4.500,00 per l'accertata invalidità temporanea ed euro 1.781,22 a titolo di spese mediche sostenute e documentate, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da dì del dovuto al soddisfo.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo al valore medio dello scaglione di riferimento (da determinarsi in relazione al quantum riconosciuto, poiché significativamente divergente da quello richiesto), da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
7. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico delle parti in solido tra loro.
p.q.m.
1) Accerta e dichiara la responsabilità della società convenuta nella causazione dell'infortunio oggetto di causa;
2) Condanna la medesima a pagare al ricorrente a titolo risarcitorio per il danno non patrimoniale subito, l'importo di € 38.965,00 nonché la somma pari ad euro 1.781,22 a titolo di spese mediche sostenute, oltre a interessi al tasso legale dalla data dell'infortunio al saldo effettivo;
3) Condanna, infine, la società convenuta alla corresponsione delle spese di lite, che liquida, al netto di accessori di legge (spese generali al 15%, Iva e CPA e contributo unificato se dovuto), in complessivi € 9.257,00 da distrarsi ex art. 93 c.p.c.;
4) Pone in solido tra le parti in via definitiva le spese di c.t.u. liquidate come da separato decreto.
Così deciso, data del deposito
Il Giudice
Annalisa Gualtieri