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Sentenza 11 maggio 2025
Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/05/2025, n. 1850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1850 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 08/05/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3271/2022
T R A
, nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
Sannitica (CE) alla via Pantano n. 11, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Giuseppe Tescione e Gianluca Corriere ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Caserta alla via Roma n. 8;
Appellante
E
in persona del p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello CP_1 CP_2
Stato di Napoli, presso i cui uffici domicilia ex lege alla via A. Diaz, n. 11;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte territoriale in data 27.12.2022 ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 686/2022 pubblicata in data 27.6.2022, con cui il
Tribunale di Benevento, in funzione di Giudice del Lavoro, ha respinto la sua domanda volta ad accertare l'illegittimità dei decreto di rettifica del punteggio del 4.10.2021 e di risoluzione anticipata del contratto a tempo determinato in qualità di collaboratore scolastico del 14.10.2021, con l'ordine di ripristino del punteggio inizialmente attribuito nella graduatoria di istituto di terza fascia del personale ATA, incrementato di quello che avrebbe conseguito se il rapporto di lavoro non fosse stato disconosciuto, e con condanna della Amministrazione convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di un'indennità pari alle retribuzioni che avrebbe percepito dal giorno della risoluzione anticipata sino alla scadenza del contratto. Nel ricorso di primo grado la ricorrente aveva esposto di essere inserita nelle graduatorie di istituto di III fascia degli aspiranti a supplenza per il personale ATA e di essere stata individuata quale destinataria di proposta di contratto a tempo determinato (prot. n. 3428 del 14.09.2021) dall'Istituto Comprensivo “De Filippo” di Morcone (BN), con decorrenza dal 14.09.2021 al
30.06.2022, per n. 36 ore settimanali, con profilo di collaboratore scolastico. Con decreto n. 3921 del 4.10.2021 il dirigente scolastico, ritenuto che il servizio svolto dalla ricorrente presso l'Istituto Paritario Babylandia s.r.l. con profilo professionale di collaboratore scolastico dall'1.09.2012 al
31.08.2014 e dall'1.09.2016 al 31.08.2018 non potesse essere riconosciuto ai fini della determinazione del punteggio poiché non risultava coperto da alcun versamento contributivo, aveva ridotto il suo punteggio da punti 21,90 a punti 9,90 per il profilo di collaboratore scolastico
(CS) e da 11,70 a 14,10 per il profilo di assistente amministrativo (AA). Con successivo decreto n. 4081 del 14.10.2021, inoltre, il medesimo dirigente aveva decretato la risoluzione anticipata del contratto a tempo determinato con l'I.C. De Filippo di Morcone, qualificando il servizio medio tempore prestato come di mero fatto e quindi non valido ai fini giuridici.
Si era costituito il impugnando e contestando il ricorso di controparte ed insistendo per il CP_1 rigetto del medesimo, stante la sua infondatezza in fatto e in diritto.
Il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda della ritenendo carente la prova, a Pt_1 carico della stessa, di aver effettivamente svolto il servizio presso l'istituto Babylandia s.r.l. come collaboratrice scolastica nei periodi dichiarati nella domanda di inserimento in graduatoria.
Il Tribunale ha condiviso l'impostazione della ricorrente che la mera mancanza di copertura contributiva non fosse sufficiente ad escludere l'assegnazione del punteggio per il servizio prestato presso la scuola paritaria, poiché l'unico elemento rilevante ai fini della valutabilità del servizio è l'effettività della prestazione, a prescindere dal corretto adempimento dell'obbligo contributivo da parte del datore di lavoro. Ha poi però osservato che, a fronte della rettifica del punteggio disposta in autotutela dall'amministrazione, gravava sulla ricorrente, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dare dimostrazione di avere effettivamente prestato il servizio presso la Babylandia s.r.l., trattandosi del fatto costitutivo del diritto al punteggio rivendicato, onere rimasto disatteso.
Avverso tale sentenza ha interposto gravame la lavoratrice, dolendosi dell'ingiusto rigetto, da parte del giudice di primo grado, delle sue richieste. Ha concluso per la riforma integrale della sentenza con accoglimento delle domande formulate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, vinte le spese con attribuzione.
Il Miur. si è costituito resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, all'esito della udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., la Corte ha riservato la causa in decisione.
Con atto depositato il 7.5.2025 l'appellante ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio. Il
costituito ha omesso di depositare le note di trattazione scritta e nulla ha osservato sulla CP_3 rinuncia espressa da controparte.
La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti od anche di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 1089 del 24/01/2003). Essa si ricollega a fatti “accaduti nel corso del giudizio … tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito” (cfr., ex multis, Cass. 10553/09; Cass. 22650/08). “La materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta, senza che sia, pertanto, a tal fine sufficiente il mero riconoscimento, ad opera del convenuto, del diritto vantato dall'attore, ove non risulti integralmente soddisfatta la domanda di quest'ultimo” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13217 del 28/05/2013).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass. 21/5/1987 n. 4630; Cass. 22/7/1981 n. 4719). Con riferimento a tali ipotesi è stata delineata la fattispecie della cessazione della materia del contendere, considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. Sez. lav. 6/5/1998 n. 4583; Cass. 9/4/1997 n. 3075; Cass.
8/6/1996 n. 5333).
Di regola “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio
e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale” (Cass. sez. 3, Sentenza n. 11962 del 08/06/2005).
Nella specie la parte appellata costituita ha omesso di depositare le note di trattazione scritta e nulla ha osservato sulla rinuncia agli atti del giudizio formulata dalla appellante. Ciò non costituisce un ostacolo, atteso che “Nel processo tributario, come nel processo civile … indipendentemente dalle conclusioni formulate dalle parti, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza” (Cass. sez. 5, Ordinanza n. 19568 del 04/08/2017).
Nella fattispecie in esame la rinuncia agli atti del giudizio intervenuta in corso di causa e l'inerzia della appellata che ha omesso di depositare le note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. denotano con evidenza il venir meno di ogni interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio e alla decisione, con conseguente venir meno della materia del contendere, di modo che si può emettere la relativa declaratoria.
Venuto meno l'interesse alla pronuncia, viene meno anche il dovere del giudice di appello di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v. Cass. S.U. n. 6226/1997). Effetto di tale decisione è la rimozione delle sentenze già pronunziate nel corso del giudizio (cfr.
Cass. civ., Sez. I, 9 aprile 1997, n. 3075; Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 3096 del 16/03/2000; Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 12887 del 04/06/2009).
Osserva la Corte che l'accertamento dell'intervenuta cessazione della materia del contendere in fase d'impugnazione non può tradursi in una mera pronuncia d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione medesima: se così fosse, la decisione di natura essenzialmente processuale avrebbe l'effetto di eliminare l'impugnazione ma non il provvedimento impugnato, essendo destinata, quanto agli aspetti sostanziali, non già a travolgere detto provvedimento, bensì a confermarlo nella sua (peraltro ormai inutile) definitività.
Dunque, la cessazione della materia del contendere che sopravvenga nel corso del processo d'impugnazione eliminando l'interesse alla decisione, lungi dal rendere inammissibile o improcedibile l'impugnazione proposta contro la sentenza resa prima che la materia del contendere fosse cessata, autorizza una pronuncia sull'impugnazione stessa che, senza entrare nel merito, rimuova la sentenza pronunciata nel corso del giudizio, eliminando la decisione sulla fondatezza della domanda (v. Cass. civ., sez. un., 11/04/2018, n. 8980; Cass. civ. sez. VI,
06/03/2019 n. 6444; Cass. civ., sez. I, 07/05/2009, n. 10553).
Tale declaratoria non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale (Cass. civ., sez. I, 09.04.1997, n. 3075), sempreché sul punto permanga il contrasto tra le parti (Cass. civ., sez. II,
27.03.1999, n. 2937).
Nel caso di specie, a fronte della richiesta della appellante di compensazione delle spese di lite, il nulla ha osservato, sicché anche sul punto non residua alcun contrasto. La Corte, nel CP_3 prendere atto, ne dichiara la compensazione in dispositivo.
Non ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17 della L. 24 dicembre 2012 n. 228, atteso che l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato è correlato unicamente alle ipotesi di integrale rigetto, inammissibilità e improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 3688 del
2016 e n. 23175 del 2015), nel caso di specie non sussistenti.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Napoli, 08/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 08/05/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3271/2022
T R A
, nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
Sannitica (CE) alla via Pantano n. 11, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Giuseppe Tescione e Gianluca Corriere ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Caserta alla via Roma n. 8;
Appellante
E
in persona del p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello CP_1 CP_2
Stato di Napoli, presso i cui uffici domicilia ex lege alla via A. Diaz, n. 11;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte territoriale in data 27.12.2022 ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 686/2022 pubblicata in data 27.6.2022, con cui il
Tribunale di Benevento, in funzione di Giudice del Lavoro, ha respinto la sua domanda volta ad accertare l'illegittimità dei decreto di rettifica del punteggio del 4.10.2021 e di risoluzione anticipata del contratto a tempo determinato in qualità di collaboratore scolastico del 14.10.2021, con l'ordine di ripristino del punteggio inizialmente attribuito nella graduatoria di istituto di terza fascia del personale ATA, incrementato di quello che avrebbe conseguito se il rapporto di lavoro non fosse stato disconosciuto, e con condanna della Amministrazione convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di un'indennità pari alle retribuzioni che avrebbe percepito dal giorno della risoluzione anticipata sino alla scadenza del contratto. Nel ricorso di primo grado la ricorrente aveva esposto di essere inserita nelle graduatorie di istituto di III fascia degli aspiranti a supplenza per il personale ATA e di essere stata individuata quale destinataria di proposta di contratto a tempo determinato (prot. n. 3428 del 14.09.2021) dall'Istituto Comprensivo “De Filippo” di Morcone (BN), con decorrenza dal 14.09.2021 al
30.06.2022, per n. 36 ore settimanali, con profilo di collaboratore scolastico. Con decreto n. 3921 del 4.10.2021 il dirigente scolastico, ritenuto che il servizio svolto dalla ricorrente presso l'Istituto Paritario Babylandia s.r.l. con profilo professionale di collaboratore scolastico dall'1.09.2012 al
31.08.2014 e dall'1.09.2016 al 31.08.2018 non potesse essere riconosciuto ai fini della determinazione del punteggio poiché non risultava coperto da alcun versamento contributivo, aveva ridotto il suo punteggio da punti 21,90 a punti 9,90 per il profilo di collaboratore scolastico
(CS) e da 11,70 a 14,10 per il profilo di assistente amministrativo (AA). Con successivo decreto n. 4081 del 14.10.2021, inoltre, il medesimo dirigente aveva decretato la risoluzione anticipata del contratto a tempo determinato con l'I.C. De Filippo di Morcone, qualificando il servizio medio tempore prestato come di mero fatto e quindi non valido ai fini giuridici.
Si era costituito il impugnando e contestando il ricorso di controparte ed insistendo per il CP_1 rigetto del medesimo, stante la sua infondatezza in fatto e in diritto.
Il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda della ritenendo carente la prova, a Pt_1 carico della stessa, di aver effettivamente svolto il servizio presso l'istituto Babylandia s.r.l. come collaboratrice scolastica nei periodi dichiarati nella domanda di inserimento in graduatoria.
Il Tribunale ha condiviso l'impostazione della ricorrente che la mera mancanza di copertura contributiva non fosse sufficiente ad escludere l'assegnazione del punteggio per il servizio prestato presso la scuola paritaria, poiché l'unico elemento rilevante ai fini della valutabilità del servizio è l'effettività della prestazione, a prescindere dal corretto adempimento dell'obbligo contributivo da parte del datore di lavoro. Ha poi però osservato che, a fronte della rettifica del punteggio disposta in autotutela dall'amministrazione, gravava sulla ricorrente, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dare dimostrazione di avere effettivamente prestato il servizio presso la Babylandia s.r.l., trattandosi del fatto costitutivo del diritto al punteggio rivendicato, onere rimasto disatteso.
Avverso tale sentenza ha interposto gravame la lavoratrice, dolendosi dell'ingiusto rigetto, da parte del giudice di primo grado, delle sue richieste. Ha concluso per la riforma integrale della sentenza con accoglimento delle domande formulate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, vinte le spese con attribuzione.
Il Miur. si è costituito resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, all'esito della udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., la Corte ha riservato la causa in decisione.
Con atto depositato il 7.5.2025 l'appellante ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio. Il
costituito ha omesso di depositare le note di trattazione scritta e nulla ha osservato sulla CP_3 rinuncia espressa da controparte.
La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti od anche di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 1089 del 24/01/2003). Essa si ricollega a fatti “accaduti nel corso del giudizio … tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito” (cfr., ex multis, Cass. 10553/09; Cass. 22650/08). “La materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta, senza che sia, pertanto, a tal fine sufficiente il mero riconoscimento, ad opera del convenuto, del diritto vantato dall'attore, ove non risulti integralmente soddisfatta la domanda di quest'ultimo” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13217 del 28/05/2013).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass. 21/5/1987 n. 4630; Cass. 22/7/1981 n. 4719). Con riferimento a tali ipotesi è stata delineata la fattispecie della cessazione della materia del contendere, considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. Sez. lav. 6/5/1998 n. 4583; Cass. 9/4/1997 n. 3075; Cass.
8/6/1996 n. 5333).
Di regola “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio
e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale” (Cass. sez. 3, Sentenza n. 11962 del 08/06/2005).
Nella specie la parte appellata costituita ha omesso di depositare le note di trattazione scritta e nulla ha osservato sulla rinuncia agli atti del giudizio formulata dalla appellante. Ciò non costituisce un ostacolo, atteso che “Nel processo tributario, come nel processo civile … indipendentemente dalle conclusioni formulate dalle parti, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza” (Cass. sez. 5, Ordinanza n. 19568 del 04/08/2017).
Nella fattispecie in esame la rinuncia agli atti del giudizio intervenuta in corso di causa e l'inerzia della appellata che ha omesso di depositare le note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. denotano con evidenza il venir meno di ogni interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio e alla decisione, con conseguente venir meno della materia del contendere, di modo che si può emettere la relativa declaratoria.
Venuto meno l'interesse alla pronuncia, viene meno anche il dovere del giudice di appello di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v. Cass. S.U. n. 6226/1997). Effetto di tale decisione è la rimozione delle sentenze già pronunziate nel corso del giudizio (cfr.
Cass. civ., Sez. I, 9 aprile 1997, n. 3075; Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 3096 del 16/03/2000; Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 12887 del 04/06/2009).
Osserva la Corte che l'accertamento dell'intervenuta cessazione della materia del contendere in fase d'impugnazione non può tradursi in una mera pronuncia d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione medesima: se così fosse, la decisione di natura essenzialmente processuale avrebbe l'effetto di eliminare l'impugnazione ma non il provvedimento impugnato, essendo destinata, quanto agli aspetti sostanziali, non già a travolgere detto provvedimento, bensì a confermarlo nella sua (peraltro ormai inutile) definitività.
Dunque, la cessazione della materia del contendere che sopravvenga nel corso del processo d'impugnazione eliminando l'interesse alla decisione, lungi dal rendere inammissibile o improcedibile l'impugnazione proposta contro la sentenza resa prima che la materia del contendere fosse cessata, autorizza una pronuncia sull'impugnazione stessa che, senza entrare nel merito, rimuova la sentenza pronunciata nel corso del giudizio, eliminando la decisione sulla fondatezza della domanda (v. Cass. civ., sez. un., 11/04/2018, n. 8980; Cass. civ. sez. VI,
06/03/2019 n. 6444; Cass. civ., sez. I, 07/05/2009, n. 10553).
Tale declaratoria non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale (Cass. civ., sez. I, 09.04.1997, n. 3075), sempreché sul punto permanga il contrasto tra le parti (Cass. civ., sez. II,
27.03.1999, n. 2937).
Nel caso di specie, a fronte della richiesta della appellante di compensazione delle spese di lite, il nulla ha osservato, sicché anche sul punto non residua alcun contrasto. La Corte, nel CP_3 prendere atto, ne dichiara la compensazione in dispositivo.
Non ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17 della L. 24 dicembre 2012 n. 228, atteso che l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato è correlato unicamente alle ipotesi di integrale rigetto, inammissibilità e improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 3688 del
2016 e n. 23175 del 2015), nel caso di specie non sussistenti.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Napoli, 08/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano