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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/12/2025, n. 2492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2492 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
RGL n. 9371/2024 + 3453/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 10/12/2025 nelle cause riunite n. 9371/2024 e 3453/2024 RGL, promosse da:
, c.f. , Parte_1 C.F._1
, c.f. Parte_2 C.F._2
assistite dagli avv.ti LUISA DELL'ORFANO e PAOLO ROSSATI
PARTI RICORRENTI
contro
:
L' , c.f. assistita dall'avv. GIULIO BINI CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: retribuzione
I. L'oggetto dei giudizi riuniti.
1. Con separati ricorsi successivamente riuniti, le sigg.re e Parte_1
espongono di essere alle dipendenze della convenuta dal Parte_2
01/04/2023 con qualifica di operaie di livello F2 CCNL della mobilità e delle attività ferroviarie ed orario part time di 30 ore settimanali, e di essere addette all'appalto Grandi riferiscono di essere in possesso Controparte_2 di abilitazione, a seguito della frequentazione di un corso e previo superamento di alcool test e droga test, per la guida di carrelli elettrici e motocarrelli, e di essere impiegate nell'utilizzo di macchinari (trattorino
1 RGL n. 9371/2024 + 3453/2024
elettrico con rimorchio, lavasciuga, motoscopa con uomo a bordo) per la pulizia delle aree delle stazioni in prossimità dei binari ed in mezzo al pubblico: rivendicano l'inquadramento nel superiore livello E con condanna della convenuta al pagamento delle conseguenti differenze retributive.
2. Le ricorrenti affermano inoltre di aver lavorato costantemente – nonostante il contratto part time di 30 ore settimanali – per un cospicuo ammontare di ore di lavoro supplementare e straordinario, talvolta superiore all'orario di lavoro di 38 ore settimanali previsto per i lavoratori a tempo pieno: agiscono per ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro part time di 30 ore settimanali in rapporto di lavoro a tempo pieno
(38 ore settimanali), od in subordine in rapporto part time di 36 ore settimanali.
3. La società convenuta si è costituita opponendosi alle domande, eccependo la carenza di allegazione e prova rispetto alla rivendicazione del superiore inquadramento, che ritiene non spettante, e contestando i presupposti per poter ritenere intervenuta per facta concludentia una trasformazione del contratto part time in contratto a tempo pieno.
4. Effettuato senza esito il tentativo di conciliazione, la causa giunge a decisione sulla base della sola documentazione prodotta ed acquisita.
II. La domanda di superiore inquadramento.
5. È massima giurisprudenziale consolidata che “nel procedimento logico- giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” ((Cass. civ. 27/5/2016,
n. 11017; Cass. civ. 22/6/2018 n. 16572; Cass. civ. 03/12/2020 n.
27748).
2 RGL n. 9371/2024 + 3453/2024
6. Nel presente giudizio non è stata svolta istruttoria testimoniale, in quanto deve valorizzarsi il mancato assolvimento dell'onere di specifica contestazione gravante su entrambe le parti in relazione ai fatti allegati dalla controparte, ai sensi dell'art. 115 c.p.c. La ricostruzione delle mansioni effettive svolte dalle ricorrenti è ricavabile, pertanto, dalle allegazioni in fatto contenute negli atti delle parti.
7. Dalla capitolazione dei due ricorsi – pressoché coincidenti – si rileva che le ricorrenti, alle dipendenze della convenuta dal 01/04/2023 e già in precedenza di altre società impiegate nell'appalto Gruppo Ferrovie dello
Stato, quando erano alle dipendenze della precedente appaltatrice avevano frequentato un corso per ottenere l'abilitazione alla Parte_3 guida di carrelli elettrici e motocarrelli nell'ambito delle stazioni ubicate nella giurisdizione della Direzione compartimentale movimento di Torino, superando l'accertamento di idoneità fisica e le prove pratiche di condotta;
che le ricorrenti vengono sottoposte con cadenza annuale a visita medica di idoneità alle mansioni comprensive di ECG, droga test e alcool test;
che le ricorrenti – in quanto in possesso dell'abilitazione – guidano trattorino elettrico con rimorchio, lavasciuga e motoscopa con uomo a bordo, macchinari raffigurati nella documentazione video fotografica prodotta;
che tali mezzi vengono utilizzati in prossimità dei binari e nelle aree della stazione in presenza di pubblico;
che i colleghi privi dell'abilitazione non possono condurre tali macchinari, non vengono sottoposti a droga test e alcool test e vengono inviati a visita di idoneità alle mansioni con cadenza biennale, anziché annuale.
8. La macchina lavasciuga è raffigurata nel video prodotto dalle ricorrenti quale doc. 7, che riprende un'operatrice alla guida del macchinario lungo la banchina del marciapiedi a lato di un binario della stazione di Torino
Porta Nuova;
il video prodotto quale doc. 8 raffigura un'operatrice che conduce il trattorino con rimorchio in un'area della medesima stazione.
9. Dalle memorie costitutive di parte convenuta emerge che le ricorrenti non sono impiegate unicamente nella pulizia con l'utilizzo dei mezzi lavasciuga, motoscopa e trattorino con rimorchio per trasporto rifiuti, in quanto
3 RGL n. 9371/2024 + 3453/2024
svolgono molteplici ulteriori attività con utilizzo di attrezzi manuali: svuotamento dei cestini rifiuti con un carrello a mano;
rimozione grossolana dei rifiuti con scopa, paletta e carrello;
pulizia e lavaggio dei bordi non raggiungibili con i macchinari utilizzando carrello con secchi, mop e strizzatore;
rimozione di adesivi, gomme da masticare e macchie con raschietto, panni e detergenti;
deragnatura con deragnatore manuale;
pulizie radicali e periodiche degli uffici;
lavaggio vetri con carrello a mano,
e pulizie approfondite manuali con secchi su carrello, mop e panni.
10. Parte convenuta specifica altresì che la richiesta di possesso del patentino per l'utilizzo dei mezzi in esame proviene dalla committente RFI, che ha rilasciato le abilitazioni alle ricorrenti dopo la frequenza di un corso di quattro ore, a cui deve seguire – decorso un quinquennio – un aggiornamento della durata di mezz'ora.
11. E' pertanto emerso con sufficiente chiarezza che le ricorrenti, nelle loro ordinarie mansioni presso le stazioni, oltre ad occuparsi di spazzamento e pulizia con attrezzature manuali (panni, scopa e paletta, mop e strizzatore, asta per deragnatura) sono addette all'utilizzo dei macchinari lavasciuga e motoscopa con uomo a bordo, e trattorino con rimorchio per il trasporto dei rifiuti, la cui guida necessita – per espressa richiesta della committente RFI, senza che siano emerse limitazioni di natura pubblicistica – di un'abilitazione conseguita a seguito della frequenza di un corso, che le ricorrenti possiedono;
è altresì emerso che le ricorrenti sono sottoposte ad una sorveglianza sanitaria più stringente rispetto ai colleghi che si occupano di pulizie solo con attrezzatura manuale, con effettuazione annuale di controlli anche sull'uso di sostanze d'abuso; è inoltre comprovato che le macchine pulitrici vengano utilizzate nelle aree della stazione aperte al pubblico anche in presenza degli utenti.
12. Nulla è dato sapere sulla frequenza di utilizzo dei macchinari rispetto alle attività di pulizia manuale, ma tale informazione non appare necessaria ai fini della decisione. In tema di mansioni promiscue e di prevalenza delle mansioni appartenenti a livello contrattuale superiore, deve farsi applicazione dell'insegnamento giurisprudenziale (cfr. Cass. civ.
4 RGL n. 9371/2024 + 3453/2024
08/02/2021 n. 2969, Cass. civ. 22/12/2009 n. 26978), secondo cui – ove non sia dettata, come nel presente caso, una disciplina specifica nel CCNL
– la prevalenza non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, ma tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale: posto che l'ordinaria attività di pulizia manuale evidenziata nella memoria di parte convenuta è certamente corrispondente all'inquadramento posseduto dalle lavoratrici, occorre verificare se l'attività che le stesse assumono come dotata di maggior rilevanza professionale, ovvero la pulizia meccanizzata con le apparecchiature sopra indicate, svolta in maniera non occasionale, sia idonea a fondare la rivendicazione dell'inquadramento superiore.
13. Il livello F, posseduto dalle ricorrenti, è riferito dalla declaratoria contenuta nell'art. 26 CCNL ai lavoratori complessivamente definiti come
“generici”, ovvero ai “lavoratori che svolgono attività manuali e/o generiche, anche di sorveglianza di impianti e/o strutture, per le quali occorrono conoscenze professionali elementari, sulla base di indicazioni ricevute, ovvero in applicazione di metodi operativi predefiniti e procedure codificate in relazione all'esperienza e alle abilitazioni conseguite”; tra le figure professionali esemplificative compare quella del pulitore impianti fissi e bordo treno, che riguarda i “lavoratori che, avvalendosi anche di mezzi e attrezzature meccaniche, provvedono alla pulizia, disinfezione e disinfestazione degli ambienti e delle carrozze ferroviarie, anche in corso di viaggio, nonché all'allestimento e disallestimento delle vetture”.
14. Nel livello E, oggetto di rivendicazione, sono compresi “i lavoratori che svolgono attività di carattere operativo tecniche e/o amministrative in applicazione di metodi operativi predefiniti e procedure codificate in relazione alle esperienze e alle abilitazioni conseguite […]”; la figura professionale invocata in ricorso è quella dell'operatore servizi ausiliari e/o di pulizia, riferita ai “lavoratori che svolgono attività di carattere operativo
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di limitata complessità nell'ambito dei rispettivi settori di attività a supporto della realizzazione del processo lavorativo”.
15. Nel corso del presente giudizio sono intervenute due pronunce della
Corte d'Appello di Torino rese in fattispecie del tutto sovrapponibili, che hanno confermato le sentenze di primo grado favorevoli alle parti ricorrenti: si tratta delle sentenze n. 412 del 17/10/2025 e n. 457 del
31/10/2025, alle cui condivisibili argomentazioni occorre conformarsi
(parte convenuta ha richiamato in suo favore gli argomenti di cui alla sentenza di questo Tribunale n. 1583 del 17/06/2025, che ha negato il diritto al superiore inquadramento ad altro soggetto operante nel medesimo appalto con analoghe mansioni, ma la pronuncia è stata resa in relazione ad una diversa prospettazione dei fatti costitutivi).
16. Ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. si riportano i passi motivazionali salienti della sentenza n. 412/2025 della Corte d'Appello territoriale, con riferimento al raffronto tra le declaratorie interessate e le – identiche – mansioni svolte dalla parte ricorrente:
“…dall'esame delle declaratorie contrattuali, si evince che la vera distinzione tra il livello F ed il livello E è data dalla contrapposizione dell'attività manuale, che presuppone conoscenze elementari del primo, all'attività tecnico operativa di limitata complessità del livello E, che supera quindi il livello basilare ovvero elementare dell'operaio di livello F.
Si sottolinea che il livello E non menziona più l'attività manuale nella declaratoria generale, non menziona più le conoscenze elementari e le apparecchiature di uso semplice, ma si riferisce ad 'attività di carattere operativo tecniche e/o amministrative' e nella declaratoria particolare specifica il riferimento ad 'attività di limitata complessità'. Invece la declaratoria parla di livello F per le attività generiche e per mezzi meccanici connessi ad attività manuali (es. un carrello con ruote a spinta – come rilevato dal primo giudice).
Diverso è l'utilizzo di macchine elettriche per la pulizia professionale che richiedono un'apposita formazione al fine di evitare incidenti (ribaltamenti,
6 RGL n. 9371/2024 + 3453/2024
schiacciamenti, urti con ostacoli o persone) la cui guida, pertanto, non può rientrare nelle operazioni generiche come quelle del livello F.
Quanto alla figura dell'addetto alla logistica nel livello F essa è intesa per attività di carico e scarico merci o rifornimenti e non prevede l'attività di pulizia che invece è quella svolta prevalentemente dall'appellato.
[…]
In realtà, come detto, la declaratoria del livello F si concentra su 'attività manuale e/o generiche', all'utilizzo di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso semplice', mentre quello del livello E si riferisce allo 'svolgimento di attività di carattere operativo' di limitata complessità.
Ora, è evidente che la guida di più macchinari elettrici (lavasciuga, motospazzola e trattorino con rimorchio), soprattutto in un ambiente peculiare e ad alto rischio come una stazione ferroviaria trafficata, in presenza di utenza pedonale e in prossimità di binari, esula dalla mera
'genericità' e 'semplicità' dell'attività attribuibile al livello F e ben si può definire attività di carattere operativo di limitata complessità”.
17. La richiamata pronuncia ha condiviso altresì la valutazione del primo giudice circa il supporto all'attività produttiva fornito dall'attività della parte ricorrente, considerando l'utilizzo dei macchinari spazzatrice e/o lavasciuga come complemento dell'attività di igienizzazione svolta dagli altri operatori, e l'uso del trattorino con rimorchio come funzionale al trasporto dei rifiuti raccolti con l'ordinaria attività di pulizia.
18. Ricorrono pertanto i presupposti per l'accoglimento della domanda di accertamento del diritto delle ricorrenti ad essere inquadrate nel livello
E a far data dal 01/07/2023, ovvero tre mesi dopo l'assunzione, ai sensi dell'art. 26 comma 1.3 secondo alinea CCNL.
19. Il ricorso appare contraddittorio con riferimento alla posizione retributiva richiesta (a pag. 1, a pag. 5 e a pag. 8 viene richiesta la posizione E3, a pag. 11 è richiesta la posizione E3 in via principale ovvero la E2, nelle conclusioni si richiede il livello E2 ovvero il livello E3. Il contratto collettivo prevede, per il livello professionale E – Operatori, tre posizioni retributive, precisando che “il passaggio dalla posizione
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retributiva 3 alla posizione retributiva 2 avviene a seguito del raggiungimento di due anni di anzianità nella posizione retributiva 3, purché il lavoratore sia in possesso delle competenze professionali e/o delle abilitazioni/patenti richieste a livello aziendale per lo svolgimento delle attività previste per ciascuna figura professionale. Il passaggio dalla posizione retributiva 2 alla posizione retributiva 1, purché il lavoratore sia in possesso delle competenze professionali e/o delle abilitazioni/patenti richieste a livello aziendale per lo svolgimento delle attività previste per ciascuna figura professionale, avviene a seguito del raggiungimento di tre anni di anzianità nella posizione retributiva 2”. La posizione retributiva inziale è pertanto la E3, e tale era alla data di deposito del ricorso
(14/11/2024 per Guerra, 18/11/2024 per ); il diritto al passaggio Pt_2 alla posizione retributiva E2 è maturato nel corso del giudizio, dal
01/07/2025 ovvero due anni dopo il riconoscimento del diritto all'inquadramento superiore, sul presupposto (implicito ma non smentito) che permangano le relative competenze professionali ed abilitazioni, e può essere accertato in quanto le conclusioni chiedono di tenere conto del
“minore o maggiore periodo accertando”, e la domanda di differenze retributive dei “passaggi di livello retributivo accertandi”.
III. La domanda di differenze retributive.
20. Le ricorrenti domandano, previo riconoscimento del diritto al superiore inquadramento, la condanna della convenuta “al pagamento in favore di parte ricorrente delle differenze retributive dirette e così nel dettaglio, secondo i minimi tabellari,
> dal 1^ luglio 2023 sino al 31 luglio 2023 in cui ha percepito € 1.428,14
> dal 1^ agosto 2023 sino al 30 novembre 2023 ove ha percepito €
1455,27 quale operaio di livello F2
> in caso di passaggio al livello E2 alla differenza mensile dei suddetti importi con Euro 1629,91
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> in caso di passaggio al livello E1 alla differenza mensile dei suddetti importi con 1600,79.
Ciò, oltre ad Euro 25,27 mensili quale risultante dalla differenza tra il salario professionale riconosciuto per gli operatori addetti ai servizi ausiliari e/o pulizia e quello riconosciuto per gli operai comuni ex art. 72
CCNL (€ 64,00 – € 38,73).
Il tutto con le incidenza dei suddetti importi sulla 13^ e 14^ mensilità, sul
TFR e su tutti gli altri istituti diretti e indiretti, compreso il calcolo dei contributi, fatti salvi veriori somme, periodi e altri passaggi di livello retributivo accertandi”.
21. La difesa delle ricorrenti ha chiarito all'odierna udienza che si tratta di domanda di condanna specifica in relazione agli importi previsti dalle tabelle retributive in atti, che non viene richiesta la disposizione di CTU contabile e che la domanda non è riferita al calcolo dei contributi. Non essendo stati allegati conteggi e non essendo stata richiesta la consulenza tecnica contabile, la domanda deve essere qualificata di condanna specifica al pagamento di un importo non determinato ma determinabile;
parte convenuta non ha contestato i parametri richiesti osservando tuttavia fondatamente come le conclusioni abbiano preso a riferimento le retribuzioni tabellari per il tempo pieno, con conseguente necessità di riparametrazione alla percentuale del part time delle ricorrenti, del 78,95%
(30 ore, rispetto ad un orario a tempo pieno di 38 ore); dovuta è la differenza di € 25,27 mensili sul salario professionale ex art. 72 CCNL, e l'incidenza delle differenze retributive sulle mensilità supplementari e su tutti gli istituti diretti ed indiretti. Va aggiunto che nel ricorso viene richiesta per la mensilità di luglio 2023 la differenza rispetto a trattamento retributivo decorrente dal 01/08/2023, in luogo del trattamento previgente;
nelle conclusioni infine non è indicato il trattamento retributivo per il livello E3, ricavabile tuttavia dalle tabelle retributive allegate.
Operate le necessarie rettifiche, la domanda di condanna può essere accolta nei limiti di cui in dispositivo, in relazione al periodo luglio – novembre 2023 come da domanda.
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IV. La domanda di trasformazione del rapporto da part time a tempo pieno.
22. Entrambe le ricorrenti hanno contratti di lavoro part time con orario di 30 ore settimanali, corrispondenti al 78,95% dell'orario a tempo pieno di 38 ore settimanali. Affermano tuttavia di non aver mai rispettato l'orario contrattuale, e producono i fogli presenza per dimostrare di aver lavorato molte ore in più del proprio orario, talvolta in misura maggiore dei colleghi assunti a tempo pieno, e chiedono la condanna della convenuta a trasformare i rapporti di lavoro in rapporti a tempo pieno. La società convenuta si oppone alla domanda affermando di aver rispettato il contratto collettivo, che ammette il ricorso al lavoro supplementare e straordinario, richiedendo alle lavoratrici prestazioni aggiuntive per legittima esigenza di copertura di assenze e mancanze di organico.
23. Le ricorrenti invocano l'insegnamento giurisprudenziale compendiato nella sentenza della Corte di Cassazione n. 4350 del 19/02/2024, così massimata: “Una volta accertato che, nonostante la stipulazione di un contratto di lavoro part time, le concrete modalità di svolgimento del rapporto sono state quelle tipiche del tempo pieno, la determinazione delle spettanze del lavoratore in relazione ai vari istituti retributivi non può che risultare conforme a questa realtà, atteso che la trasformazione da un contratto part time ad un ordinario rapporto di lavoro a tempo pieno non
è assoggettata a vincoli formali e procedimentali, avendo il legislatore reso palese, da un lato, l'indubbio favore verso il lavoro a tempo pieno, e, dall'altro, il rilievo determinante da riconoscere al criterio dell'effettività come fonte dell'individuazione del trattamento dovuto al lavoratore.
Sicché, nel rapporto di lavoro, ove sia accertato che la prestazione si è effettivamente svolta secondo determinate modalità, opera il principio di corrispondenza del trattamento del lavoratore all'effettiva consistenza del proprio impegno, allorquando si tratti di riconoscere i diritti del prestatore di lavoro per la propria attività, in quanto ciò che risulta decisivo non è il negozio costitutivo del rapporto, ma il rapporto nella concreta attuazione dalla quale sorgono siffatti diritti”.
10 RGL n. 9371/2024 + 3453/2024
24. Le ricorrenti in sostanza affermano che l'esecuzione del rapporto è stata tale da rivelare l'intento delle parti di trasformare tacitamente il rapporto a tempo parziale in rapporto a tempo pieno di cui chiedono l'accertamento, pur avendo impropriamente domandato la condanna della convenuta alla trasformazione del contratto.
25. Non pare tuttavia possibile ravvisare nelle modalità di effettivo svolgimento del rapporto – certamente caratterizzate da un frequente ed ampio ricorso al lavoro supplementare ed anche straordinario – l'emergere di un rapporto svoltosi di fatto con le concrete modalità tipiche del tempo pieno. I fogli presenza prodotti dalle ricorrenti non evidenziano una prestazione quantitativamente costante: il contratto di lavoro prevede una prestazione su turni di 6 ore per cinque giorni settimanali, e molto raramente nei fogli presenze compaiono turni di 6 ore;
la prestazione viene resa in gran parte con prestazioni di 6,30, 7 o 7,30 ore, ed eccezionalmente di 8 ore. La gran quantità di lavoro supplementare e straordinario prestato è caratterizzata da variabilità, non assume la costanza e la consistenza di un rapporto a tempo pieno, né può ritenersi che vi sia stata una implicita volontà di utilizzazione delle lavoratrici come se il loro contratto fosse a tempo pieno.
26. L'art. 20 CCNL consente espressamente la prestazione di lavoro supplementare oltre l'orario settimanale concordato con il datore di lavoro, sino al limite del tempo pieno e nel caso di specifiche esigenze tecniche, organizzative e produttive;
tali prestazioni ulteriori possono essere richieste annualmente nel limite del 20% della durata dell'orario di lavoro part time riferito all'anno, sono compensate con la maggiorazione del 10% della retribuzione comprensiva di dell'incidenza su tutti gli istituti. Nel caso di consenso del lavoratore, il limite del 20% può essere superato e le ore eccedenti sono retribuite con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario. Il CCNL prevede espressamente, inoltre, che nel rapporto di lavoro a tempo parziale possano essere rese prestazioni di lavoro straordinario.
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27. La società convenuta ha prodotto delle tabelle (non contestate dalle ricorrenti) riportanti le ore di assenza degli altri dipendenti addetti al medesimo servizio, evidenzianti un tasso annuale di assenteismo del
6,06% nel 2023 e del 9,31% nel 2024, così dimostrando le necessità organizzative sottese alla richiesta di maggiori prestazioni orarie, e le ragioni della variabilità della stessa: non vi sono elementi per ritenere che i rapporti di lavoro si siano svolti con effettive modalità sovrapponibili a quelle che caratterizzano il tempo pieno, con conseguente infondatezza della relativa domanda. Neppure è ipotizzabile la trasformazione, richiesta in via subordinata, in contratto part time di 36 ore settimanali, posto che le ragioni indicate dalla giurisprudenza richiamata in favore del c.d. consolidamento dell'orario sono riferite al rapporto a tempo pieno, e non appaiono applicabili ad un mero incremento dell'orario a tempo parziale.
V. Le spese del giudizio.
28. La reciproca soccombenza delle parti e la considerazione della esistenza di contrasti giurisprudenziali in relazione alla domanda di superiore inquadramento conducono alla compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accerta il diritto delle ricorrenti ad essere inquadrate nel livello E, posizione retributiva E3, a decorrere dal 01/07/2023, e nella posizione retributiva E2 dal
01/07/2025;
- condanna parte convenuta al pagamento in favore di ciascuna delle ricorrenti di somma corrispondente al 78,95% dei seguenti importi, maggiorati di interessi e rivalutazione come per legge, oltre all'incidenza su 13a e 14a mensilità, TFR e sugli istituti diretti ed indiretti:
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o per la mensilità di luglio 2023, la differenza tra € 1.570,95 ed € 1.428,14;
o per le mensilità da agosto 2023 a novembre 2023, la differenza tra €
1.600,79 ed € 1.455,27;
o per le mensilità da luglio a novembre 2023, l'importo di € 25,27 mensili a titolo di differenza sul salario professionale;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 10/12/2025 nelle cause riunite n. 9371/2024 e 3453/2024 RGL, promosse da:
, c.f. , Parte_1 C.F._1
, c.f. Parte_2 C.F._2
assistite dagli avv.ti LUISA DELL'ORFANO e PAOLO ROSSATI
PARTI RICORRENTI
contro
:
L' , c.f. assistita dall'avv. GIULIO BINI CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: retribuzione
I. L'oggetto dei giudizi riuniti.
1. Con separati ricorsi successivamente riuniti, le sigg.re e Parte_1
espongono di essere alle dipendenze della convenuta dal Parte_2
01/04/2023 con qualifica di operaie di livello F2 CCNL della mobilità e delle attività ferroviarie ed orario part time di 30 ore settimanali, e di essere addette all'appalto Grandi riferiscono di essere in possesso Controparte_2 di abilitazione, a seguito della frequentazione di un corso e previo superamento di alcool test e droga test, per la guida di carrelli elettrici e motocarrelli, e di essere impiegate nell'utilizzo di macchinari (trattorino
1 RGL n. 9371/2024 + 3453/2024
elettrico con rimorchio, lavasciuga, motoscopa con uomo a bordo) per la pulizia delle aree delle stazioni in prossimità dei binari ed in mezzo al pubblico: rivendicano l'inquadramento nel superiore livello E con condanna della convenuta al pagamento delle conseguenti differenze retributive.
2. Le ricorrenti affermano inoltre di aver lavorato costantemente – nonostante il contratto part time di 30 ore settimanali – per un cospicuo ammontare di ore di lavoro supplementare e straordinario, talvolta superiore all'orario di lavoro di 38 ore settimanali previsto per i lavoratori a tempo pieno: agiscono per ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro part time di 30 ore settimanali in rapporto di lavoro a tempo pieno
(38 ore settimanali), od in subordine in rapporto part time di 36 ore settimanali.
3. La società convenuta si è costituita opponendosi alle domande, eccependo la carenza di allegazione e prova rispetto alla rivendicazione del superiore inquadramento, che ritiene non spettante, e contestando i presupposti per poter ritenere intervenuta per facta concludentia una trasformazione del contratto part time in contratto a tempo pieno.
4. Effettuato senza esito il tentativo di conciliazione, la causa giunge a decisione sulla base della sola documentazione prodotta ed acquisita.
II. La domanda di superiore inquadramento.
5. È massima giurisprudenziale consolidata che “nel procedimento logico- giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” ((Cass. civ. 27/5/2016,
n. 11017; Cass. civ. 22/6/2018 n. 16572; Cass. civ. 03/12/2020 n.
27748).
2 RGL n. 9371/2024 + 3453/2024
6. Nel presente giudizio non è stata svolta istruttoria testimoniale, in quanto deve valorizzarsi il mancato assolvimento dell'onere di specifica contestazione gravante su entrambe le parti in relazione ai fatti allegati dalla controparte, ai sensi dell'art. 115 c.p.c. La ricostruzione delle mansioni effettive svolte dalle ricorrenti è ricavabile, pertanto, dalle allegazioni in fatto contenute negli atti delle parti.
7. Dalla capitolazione dei due ricorsi – pressoché coincidenti – si rileva che le ricorrenti, alle dipendenze della convenuta dal 01/04/2023 e già in precedenza di altre società impiegate nell'appalto Gruppo Ferrovie dello
Stato, quando erano alle dipendenze della precedente appaltatrice avevano frequentato un corso per ottenere l'abilitazione alla Parte_3 guida di carrelli elettrici e motocarrelli nell'ambito delle stazioni ubicate nella giurisdizione della Direzione compartimentale movimento di Torino, superando l'accertamento di idoneità fisica e le prove pratiche di condotta;
che le ricorrenti vengono sottoposte con cadenza annuale a visita medica di idoneità alle mansioni comprensive di ECG, droga test e alcool test;
che le ricorrenti – in quanto in possesso dell'abilitazione – guidano trattorino elettrico con rimorchio, lavasciuga e motoscopa con uomo a bordo, macchinari raffigurati nella documentazione video fotografica prodotta;
che tali mezzi vengono utilizzati in prossimità dei binari e nelle aree della stazione in presenza di pubblico;
che i colleghi privi dell'abilitazione non possono condurre tali macchinari, non vengono sottoposti a droga test e alcool test e vengono inviati a visita di idoneità alle mansioni con cadenza biennale, anziché annuale.
8. La macchina lavasciuga è raffigurata nel video prodotto dalle ricorrenti quale doc. 7, che riprende un'operatrice alla guida del macchinario lungo la banchina del marciapiedi a lato di un binario della stazione di Torino
Porta Nuova;
il video prodotto quale doc. 8 raffigura un'operatrice che conduce il trattorino con rimorchio in un'area della medesima stazione.
9. Dalle memorie costitutive di parte convenuta emerge che le ricorrenti non sono impiegate unicamente nella pulizia con l'utilizzo dei mezzi lavasciuga, motoscopa e trattorino con rimorchio per trasporto rifiuti, in quanto
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svolgono molteplici ulteriori attività con utilizzo di attrezzi manuali: svuotamento dei cestini rifiuti con un carrello a mano;
rimozione grossolana dei rifiuti con scopa, paletta e carrello;
pulizia e lavaggio dei bordi non raggiungibili con i macchinari utilizzando carrello con secchi, mop e strizzatore;
rimozione di adesivi, gomme da masticare e macchie con raschietto, panni e detergenti;
deragnatura con deragnatore manuale;
pulizie radicali e periodiche degli uffici;
lavaggio vetri con carrello a mano,
e pulizie approfondite manuali con secchi su carrello, mop e panni.
10. Parte convenuta specifica altresì che la richiesta di possesso del patentino per l'utilizzo dei mezzi in esame proviene dalla committente RFI, che ha rilasciato le abilitazioni alle ricorrenti dopo la frequenza di un corso di quattro ore, a cui deve seguire – decorso un quinquennio – un aggiornamento della durata di mezz'ora.
11. E' pertanto emerso con sufficiente chiarezza che le ricorrenti, nelle loro ordinarie mansioni presso le stazioni, oltre ad occuparsi di spazzamento e pulizia con attrezzature manuali (panni, scopa e paletta, mop e strizzatore, asta per deragnatura) sono addette all'utilizzo dei macchinari lavasciuga e motoscopa con uomo a bordo, e trattorino con rimorchio per il trasporto dei rifiuti, la cui guida necessita – per espressa richiesta della committente RFI, senza che siano emerse limitazioni di natura pubblicistica – di un'abilitazione conseguita a seguito della frequenza di un corso, che le ricorrenti possiedono;
è altresì emerso che le ricorrenti sono sottoposte ad una sorveglianza sanitaria più stringente rispetto ai colleghi che si occupano di pulizie solo con attrezzatura manuale, con effettuazione annuale di controlli anche sull'uso di sostanze d'abuso; è inoltre comprovato che le macchine pulitrici vengano utilizzate nelle aree della stazione aperte al pubblico anche in presenza degli utenti.
12. Nulla è dato sapere sulla frequenza di utilizzo dei macchinari rispetto alle attività di pulizia manuale, ma tale informazione non appare necessaria ai fini della decisione. In tema di mansioni promiscue e di prevalenza delle mansioni appartenenti a livello contrattuale superiore, deve farsi applicazione dell'insegnamento giurisprudenziale (cfr. Cass. civ.
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08/02/2021 n. 2969, Cass. civ. 22/12/2009 n. 26978), secondo cui – ove non sia dettata, come nel presente caso, una disciplina specifica nel CCNL
– la prevalenza non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, ma tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale: posto che l'ordinaria attività di pulizia manuale evidenziata nella memoria di parte convenuta è certamente corrispondente all'inquadramento posseduto dalle lavoratrici, occorre verificare se l'attività che le stesse assumono come dotata di maggior rilevanza professionale, ovvero la pulizia meccanizzata con le apparecchiature sopra indicate, svolta in maniera non occasionale, sia idonea a fondare la rivendicazione dell'inquadramento superiore.
13. Il livello F, posseduto dalle ricorrenti, è riferito dalla declaratoria contenuta nell'art. 26 CCNL ai lavoratori complessivamente definiti come
“generici”, ovvero ai “lavoratori che svolgono attività manuali e/o generiche, anche di sorveglianza di impianti e/o strutture, per le quali occorrono conoscenze professionali elementari, sulla base di indicazioni ricevute, ovvero in applicazione di metodi operativi predefiniti e procedure codificate in relazione all'esperienza e alle abilitazioni conseguite”; tra le figure professionali esemplificative compare quella del pulitore impianti fissi e bordo treno, che riguarda i “lavoratori che, avvalendosi anche di mezzi e attrezzature meccaniche, provvedono alla pulizia, disinfezione e disinfestazione degli ambienti e delle carrozze ferroviarie, anche in corso di viaggio, nonché all'allestimento e disallestimento delle vetture”.
14. Nel livello E, oggetto di rivendicazione, sono compresi “i lavoratori che svolgono attività di carattere operativo tecniche e/o amministrative in applicazione di metodi operativi predefiniti e procedure codificate in relazione alle esperienze e alle abilitazioni conseguite […]”; la figura professionale invocata in ricorso è quella dell'operatore servizi ausiliari e/o di pulizia, riferita ai “lavoratori che svolgono attività di carattere operativo
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di limitata complessità nell'ambito dei rispettivi settori di attività a supporto della realizzazione del processo lavorativo”.
15. Nel corso del presente giudizio sono intervenute due pronunce della
Corte d'Appello di Torino rese in fattispecie del tutto sovrapponibili, che hanno confermato le sentenze di primo grado favorevoli alle parti ricorrenti: si tratta delle sentenze n. 412 del 17/10/2025 e n. 457 del
31/10/2025, alle cui condivisibili argomentazioni occorre conformarsi
(parte convenuta ha richiamato in suo favore gli argomenti di cui alla sentenza di questo Tribunale n. 1583 del 17/06/2025, che ha negato il diritto al superiore inquadramento ad altro soggetto operante nel medesimo appalto con analoghe mansioni, ma la pronuncia è stata resa in relazione ad una diversa prospettazione dei fatti costitutivi).
16. Ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. si riportano i passi motivazionali salienti della sentenza n. 412/2025 della Corte d'Appello territoriale, con riferimento al raffronto tra le declaratorie interessate e le – identiche – mansioni svolte dalla parte ricorrente:
“…dall'esame delle declaratorie contrattuali, si evince che la vera distinzione tra il livello F ed il livello E è data dalla contrapposizione dell'attività manuale, che presuppone conoscenze elementari del primo, all'attività tecnico operativa di limitata complessità del livello E, che supera quindi il livello basilare ovvero elementare dell'operaio di livello F.
Si sottolinea che il livello E non menziona più l'attività manuale nella declaratoria generale, non menziona più le conoscenze elementari e le apparecchiature di uso semplice, ma si riferisce ad 'attività di carattere operativo tecniche e/o amministrative' e nella declaratoria particolare specifica il riferimento ad 'attività di limitata complessità'. Invece la declaratoria parla di livello F per le attività generiche e per mezzi meccanici connessi ad attività manuali (es. un carrello con ruote a spinta – come rilevato dal primo giudice).
Diverso è l'utilizzo di macchine elettriche per la pulizia professionale che richiedono un'apposita formazione al fine di evitare incidenti (ribaltamenti,
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schiacciamenti, urti con ostacoli o persone) la cui guida, pertanto, non può rientrare nelle operazioni generiche come quelle del livello F.
Quanto alla figura dell'addetto alla logistica nel livello F essa è intesa per attività di carico e scarico merci o rifornimenti e non prevede l'attività di pulizia che invece è quella svolta prevalentemente dall'appellato.
[…]
In realtà, come detto, la declaratoria del livello F si concentra su 'attività manuale e/o generiche', all'utilizzo di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso semplice', mentre quello del livello E si riferisce allo 'svolgimento di attività di carattere operativo' di limitata complessità.
Ora, è evidente che la guida di più macchinari elettrici (lavasciuga, motospazzola e trattorino con rimorchio), soprattutto in un ambiente peculiare e ad alto rischio come una stazione ferroviaria trafficata, in presenza di utenza pedonale e in prossimità di binari, esula dalla mera
'genericità' e 'semplicità' dell'attività attribuibile al livello F e ben si può definire attività di carattere operativo di limitata complessità”.
17. La richiamata pronuncia ha condiviso altresì la valutazione del primo giudice circa il supporto all'attività produttiva fornito dall'attività della parte ricorrente, considerando l'utilizzo dei macchinari spazzatrice e/o lavasciuga come complemento dell'attività di igienizzazione svolta dagli altri operatori, e l'uso del trattorino con rimorchio come funzionale al trasporto dei rifiuti raccolti con l'ordinaria attività di pulizia.
18. Ricorrono pertanto i presupposti per l'accoglimento della domanda di accertamento del diritto delle ricorrenti ad essere inquadrate nel livello
E a far data dal 01/07/2023, ovvero tre mesi dopo l'assunzione, ai sensi dell'art. 26 comma 1.3 secondo alinea CCNL.
19. Il ricorso appare contraddittorio con riferimento alla posizione retributiva richiesta (a pag. 1, a pag. 5 e a pag. 8 viene richiesta la posizione E3, a pag. 11 è richiesta la posizione E3 in via principale ovvero la E2, nelle conclusioni si richiede il livello E2 ovvero il livello E3. Il contratto collettivo prevede, per il livello professionale E – Operatori, tre posizioni retributive, precisando che “il passaggio dalla posizione
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retributiva 3 alla posizione retributiva 2 avviene a seguito del raggiungimento di due anni di anzianità nella posizione retributiva 3, purché il lavoratore sia in possesso delle competenze professionali e/o delle abilitazioni/patenti richieste a livello aziendale per lo svolgimento delle attività previste per ciascuna figura professionale. Il passaggio dalla posizione retributiva 2 alla posizione retributiva 1, purché il lavoratore sia in possesso delle competenze professionali e/o delle abilitazioni/patenti richieste a livello aziendale per lo svolgimento delle attività previste per ciascuna figura professionale, avviene a seguito del raggiungimento di tre anni di anzianità nella posizione retributiva 2”. La posizione retributiva inziale è pertanto la E3, e tale era alla data di deposito del ricorso
(14/11/2024 per Guerra, 18/11/2024 per ); il diritto al passaggio Pt_2 alla posizione retributiva E2 è maturato nel corso del giudizio, dal
01/07/2025 ovvero due anni dopo il riconoscimento del diritto all'inquadramento superiore, sul presupposto (implicito ma non smentito) che permangano le relative competenze professionali ed abilitazioni, e può essere accertato in quanto le conclusioni chiedono di tenere conto del
“minore o maggiore periodo accertando”, e la domanda di differenze retributive dei “passaggi di livello retributivo accertandi”.
III. La domanda di differenze retributive.
20. Le ricorrenti domandano, previo riconoscimento del diritto al superiore inquadramento, la condanna della convenuta “al pagamento in favore di parte ricorrente delle differenze retributive dirette e così nel dettaglio, secondo i minimi tabellari,
> dal 1^ luglio 2023 sino al 31 luglio 2023 in cui ha percepito € 1.428,14
> dal 1^ agosto 2023 sino al 30 novembre 2023 ove ha percepito €
1455,27 quale operaio di livello F2
> in caso di passaggio al livello E2 alla differenza mensile dei suddetti importi con Euro 1629,91
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> in caso di passaggio al livello E1 alla differenza mensile dei suddetti importi con 1600,79.
Ciò, oltre ad Euro 25,27 mensili quale risultante dalla differenza tra il salario professionale riconosciuto per gli operatori addetti ai servizi ausiliari e/o pulizia e quello riconosciuto per gli operai comuni ex art. 72
CCNL (€ 64,00 – € 38,73).
Il tutto con le incidenza dei suddetti importi sulla 13^ e 14^ mensilità, sul
TFR e su tutti gli altri istituti diretti e indiretti, compreso il calcolo dei contributi, fatti salvi veriori somme, periodi e altri passaggi di livello retributivo accertandi”.
21. La difesa delle ricorrenti ha chiarito all'odierna udienza che si tratta di domanda di condanna specifica in relazione agli importi previsti dalle tabelle retributive in atti, che non viene richiesta la disposizione di CTU contabile e che la domanda non è riferita al calcolo dei contributi. Non essendo stati allegati conteggi e non essendo stata richiesta la consulenza tecnica contabile, la domanda deve essere qualificata di condanna specifica al pagamento di un importo non determinato ma determinabile;
parte convenuta non ha contestato i parametri richiesti osservando tuttavia fondatamente come le conclusioni abbiano preso a riferimento le retribuzioni tabellari per il tempo pieno, con conseguente necessità di riparametrazione alla percentuale del part time delle ricorrenti, del 78,95%
(30 ore, rispetto ad un orario a tempo pieno di 38 ore); dovuta è la differenza di € 25,27 mensili sul salario professionale ex art. 72 CCNL, e l'incidenza delle differenze retributive sulle mensilità supplementari e su tutti gli istituti diretti ed indiretti. Va aggiunto che nel ricorso viene richiesta per la mensilità di luglio 2023 la differenza rispetto a trattamento retributivo decorrente dal 01/08/2023, in luogo del trattamento previgente;
nelle conclusioni infine non è indicato il trattamento retributivo per il livello E3, ricavabile tuttavia dalle tabelle retributive allegate.
Operate le necessarie rettifiche, la domanda di condanna può essere accolta nei limiti di cui in dispositivo, in relazione al periodo luglio – novembre 2023 come da domanda.
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IV. La domanda di trasformazione del rapporto da part time a tempo pieno.
22. Entrambe le ricorrenti hanno contratti di lavoro part time con orario di 30 ore settimanali, corrispondenti al 78,95% dell'orario a tempo pieno di 38 ore settimanali. Affermano tuttavia di non aver mai rispettato l'orario contrattuale, e producono i fogli presenza per dimostrare di aver lavorato molte ore in più del proprio orario, talvolta in misura maggiore dei colleghi assunti a tempo pieno, e chiedono la condanna della convenuta a trasformare i rapporti di lavoro in rapporti a tempo pieno. La società convenuta si oppone alla domanda affermando di aver rispettato il contratto collettivo, che ammette il ricorso al lavoro supplementare e straordinario, richiedendo alle lavoratrici prestazioni aggiuntive per legittima esigenza di copertura di assenze e mancanze di organico.
23. Le ricorrenti invocano l'insegnamento giurisprudenziale compendiato nella sentenza della Corte di Cassazione n. 4350 del 19/02/2024, così massimata: “Una volta accertato che, nonostante la stipulazione di un contratto di lavoro part time, le concrete modalità di svolgimento del rapporto sono state quelle tipiche del tempo pieno, la determinazione delle spettanze del lavoratore in relazione ai vari istituti retributivi non può che risultare conforme a questa realtà, atteso che la trasformazione da un contratto part time ad un ordinario rapporto di lavoro a tempo pieno non
è assoggettata a vincoli formali e procedimentali, avendo il legislatore reso palese, da un lato, l'indubbio favore verso il lavoro a tempo pieno, e, dall'altro, il rilievo determinante da riconoscere al criterio dell'effettività come fonte dell'individuazione del trattamento dovuto al lavoratore.
Sicché, nel rapporto di lavoro, ove sia accertato che la prestazione si è effettivamente svolta secondo determinate modalità, opera il principio di corrispondenza del trattamento del lavoratore all'effettiva consistenza del proprio impegno, allorquando si tratti di riconoscere i diritti del prestatore di lavoro per la propria attività, in quanto ciò che risulta decisivo non è il negozio costitutivo del rapporto, ma il rapporto nella concreta attuazione dalla quale sorgono siffatti diritti”.
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24. Le ricorrenti in sostanza affermano che l'esecuzione del rapporto è stata tale da rivelare l'intento delle parti di trasformare tacitamente il rapporto a tempo parziale in rapporto a tempo pieno di cui chiedono l'accertamento, pur avendo impropriamente domandato la condanna della convenuta alla trasformazione del contratto.
25. Non pare tuttavia possibile ravvisare nelle modalità di effettivo svolgimento del rapporto – certamente caratterizzate da un frequente ed ampio ricorso al lavoro supplementare ed anche straordinario – l'emergere di un rapporto svoltosi di fatto con le concrete modalità tipiche del tempo pieno. I fogli presenza prodotti dalle ricorrenti non evidenziano una prestazione quantitativamente costante: il contratto di lavoro prevede una prestazione su turni di 6 ore per cinque giorni settimanali, e molto raramente nei fogli presenze compaiono turni di 6 ore;
la prestazione viene resa in gran parte con prestazioni di 6,30, 7 o 7,30 ore, ed eccezionalmente di 8 ore. La gran quantità di lavoro supplementare e straordinario prestato è caratterizzata da variabilità, non assume la costanza e la consistenza di un rapporto a tempo pieno, né può ritenersi che vi sia stata una implicita volontà di utilizzazione delle lavoratrici come se il loro contratto fosse a tempo pieno.
26. L'art. 20 CCNL consente espressamente la prestazione di lavoro supplementare oltre l'orario settimanale concordato con il datore di lavoro, sino al limite del tempo pieno e nel caso di specifiche esigenze tecniche, organizzative e produttive;
tali prestazioni ulteriori possono essere richieste annualmente nel limite del 20% della durata dell'orario di lavoro part time riferito all'anno, sono compensate con la maggiorazione del 10% della retribuzione comprensiva di dell'incidenza su tutti gli istituti. Nel caso di consenso del lavoratore, il limite del 20% può essere superato e le ore eccedenti sono retribuite con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario. Il CCNL prevede espressamente, inoltre, che nel rapporto di lavoro a tempo parziale possano essere rese prestazioni di lavoro straordinario.
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27. La società convenuta ha prodotto delle tabelle (non contestate dalle ricorrenti) riportanti le ore di assenza degli altri dipendenti addetti al medesimo servizio, evidenzianti un tasso annuale di assenteismo del
6,06% nel 2023 e del 9,31% nel 2024, così dimostrando le necessità organizzative sottese alla richiesta di maggiori prestazioni orarie, e le ragioni della variabilità della stessa: non vi sono elementi per ritenere che i rapporti di lavoro si siano svolti con effettive modalità sovrapponibili a quelle che caratterizzano il tempo pieno, con conseguente infondatezza della relativa domanda. Neppure è ipotizzabile la trasformazione, richiesta in via subordinata, in contratto part time di 36 ore settimanali, posto che le ragioni indicate dalla giurisprudenza richiamata in favore del c.d. consolidamento dell'orario sono riferite al rapporto a tempo pieno, e non appaiono applicabili ad un mero incremento dell'orario a tempo parziale.
V. Le spese del giudizio.
28. La reciproca soccombenza delle parti e la considerazione della esistenza di contrasti giurisprudenziali in relazione alla domanda di superiore inquadramento conducono alla compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accerta il diritto delle ricorrenti ad essere inquadrate nel livello E, posizione retributiva E3, a decorrere dal 01/07/2023, e nella posizione retributiva E2 dal
01/07/2025;
- condanna parte convenuta al pagamento in favore di ciascuna delle ricorrenti di somma corrispondente al 78,95% dei seguenti importi, maggiorati di interessi e rivalutazione come per legge, oltre all'incidenza su 13a e 14a mensilità, TFR e sugli istituti diretti ed indiretti:
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o per la mensilità di luglio 2023, la differenza tra € 1.570,95 ed € 1.428,14;
o per le mensilità da agosto 2023 a novembre 2023, la differenza tra €
1.600,79 ed € 1.455,27;
o per le mensilità da luglio a novembre 2023, l'importo di € 25,27 mensili a titolo di differenza sul salario professionale;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
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