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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 10/04/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
N.R.G. 622/2022
VERBALE DI UDIENZA DEL 10/04/2025
All'udienza di oggi, 10/04/2025, sono comparsi:
l'Avv. LAZZARI NICOLA per il;
Parte_1
l'Avv. GHIRARDI LUCA per e Controparte_1 CP_2
.
[...]
Entrambi i procuratori discutono la causa richiamando i propri atti e concludendo come in essi.
L'Avv. Ghirardi specifica in particolare che la richiesta di indennità avanzata dai propri assistiti deve essere valutata tenendo conto che i lavori si sono protratti dalla data di adozione del provvedimento cautelare nel dicembre 2021 sino a fine maggio
2022, per cinque mesi.
L'Avv. Lazzari rileva che il ponteggio da parte della ditta incaricata dal Condominio
è stato rimosso solo in data 28/11/2022 con l'intervento della forza pubblica e dell'ufficiale giudiziario a fronte delle resistenze del sig. a consentirne la CP_1 rimozione.
Entrambi i procuratori dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza.
Il Giudice, dato atto, alle ore 15:40, decide la causa con sentenza contestuale allegata al presente verbale, da intendersi resa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281 sexies c.p.c., di cui
è data formale lettura.
IL GIUDICE dott. Andrea Fiaschi
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
N. 622/2022 R.G.A.C.
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
a far parte integrante del verbale di udienza del 10/04/2025 nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 622 del Ruolo Generale dell'anno
2022, in decisione all'udienza del 10/04/2025 promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
LAZZARI NICOLA parte attrice contro
(C.F. ), e Controparte_1 C.F._1 CP_3
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GHIRARDI
[...] C.F._2
LUCA parte convenuta
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 700 c.p.c. il adiva l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere un ordine nei confronti di Controparte_4
[...
, , Controparte_2 Controparte_5 Controparte_6
, , Controparte_7 CP_8 CP_9 [...]
a consentire l'accesso nella loro proprietà comu- Per_1 CP_10
2 ne, ai sensi dell'art. 843 c.c., ai fini della installazione di ponteggi per la realizzazione di opere di manutenzione sulla facciata dell'edificio ricomprese nell'ambito del c.d.
Superbonus 110%, con condanna dei resistenti ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo.
Si costituivano nella fase cautelare i resistenti, i quali chiedevano il rigetto del ricorso, contestando la fondatezza della domanda e la sussistenza dei presupposti per la tute- la d'urgenza; in via subordinata, chiedevano che fosse autorizzato l'accesso alla loro area comune con l'adozione di specifiche cautele a tutela della proprietà.
Con ordinanza del 20/12/2021 il Tribunale accoglieva il ricorso cautelare, autoriz- zando parte ricorrente ad accedere alla proprietà comune dei resistenti per provvede- re all'installazione dei ponteggi e di quanto necessario per l'esecuzione dei lavori di manutenzione, specificando le modalità di accesso;
dava, quindi, termine di legge per la introduzione del giudizio di merito, riservando la decisione sulle spese alla defini- zione di tale ultimo giudizio.
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato il Parte_1 instaurava il giudizio di merito al fine di sentir confermare il provvedimento reso in fase cautelare con l'accertamento del proprio diritto ad accedere ex art. 843 c.c. alla proprietà di controparte per l'esecuzione delle opere già autorizzate dal Tribunale.
Si costituivano nel presente giudizio tutti i convenuti ribadendo le difese già spiegate, in via principale e subordinata, in fase cautelare.
All'udienza del 22/02/2023, il Giudice Istruttore, ritenuto che la causa attenesse alla materia dei diritti reali, disponeva, ai sensi dell'art. 5, co.
1-bis, del D.lgs. n. 28/2010,
l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.
Alla successiva udienza del 7/06/2023, i difensori di parte attrice e dei convenuti
, Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
, , e CP_11 CP_9 Persona_1 CP_10 davano atto del raggiungimento di un accordo in sede di mediazione per la defini-
3 zione in via conciliativa della controversia e il Giudice Istruttore, vista la rinuncia agli atti e la contestuale accettazione della stessa intervenuta nel corso della medesima udienza, dichiarava la parziale estinzione del giudizio limitatamente ai rapporti tra le parti indicate.
La causa proseguiva, quindi, esclusivamente tra il Parte_1 ed i convenuti e e veniva Controparte_1 Controparte_2 istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti.
All'odierna udienza essa è stata oggetto di discussione orale, all'esito della quale vie- ne pronunciata la presente sentenza.
* * *
2. In via preliminare, occorre rilevare che non sussistono contestazioni tra le parti sul fatto che, nelle more del giudizio, siano stati avviati e completati i lavori di manu- tenzione della facciata per la realizzazione dei quali il Tribunale, con ordinanza cau- telare del 20/12/2021 (doc. 3 parte convenuta), aveva autorizzato parte attrice ad accedere alla proprietà dei convenuti.
È evidente che la suddetta circostanza esaurisce l'interesse del ad otte- Parte_1 nere una pronuncia nel merito delle pretese già avanzate in sede cautelare, portando inevitabilmente al riscontro in questa sede di una cessazione della materia del con- tendere.
Né può dirsi che il suddetto riscontro sia escluso dal riferimento operato dai conve- nuti in sede di costituzione in giudizio alla necessità di prevedere l'indennità di cui al secondo comma dell'art. 843 c.c., in quanto, anche a prescindere dal fatto che non è data alcuna prova agli atti dei presupposti per ottenere tale indennità (non potendo ricondursi al mero protrarsi del tempo dell'accesso la sussistenza del pregiudizio in- dicato dalla norma), tale richiesta non è mai stata oggetto di una formale domanda riconvenzionale proposta nel presente giudizio.
4 È ben noto, peraltro, che, in assenza di un accordo tra le parti sulle spese di lite, la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve necessariamente accom- pagnarsi ad una valutazione sulla fondatezza o meno delle originarie pretese, ai fini della verifica della c.d. soccombenza virtuale (in argomento Cass. n. 30251/2023; n.
21757/2021; n. 11962/2005).
3. Nella prospettiva sopra delineata, deve riconoscersi come le domande originaria- mente formulate dal nel presente giudizio fossero Parte_1 fondate.
La documentazione agli atti, invero, consente di rilevare come l'accesso al fondo di proprietà dei convenuti fosse necessario per il Condominio al fine di realizzare i la- vori di manutenzione sulla facciata sud, già oggetto di contratto di appalto sottoscrit- to con l'impresa Buia S.r.l. (doc. 2 di parte attrice), essendo l'accesso a tale facciata intercluso alla pubblica via (doc.
3-4 di parte attrice), senza che fossero ravvisabili valide alternative a disposizione di parte attrice per l'esecuzione dei medesimi lavori
(si vedano a riguardo le considerazioni svolte in relazione al ricorso all'edilizia acro- batica con l'ordinanza cautelare del 20/12/2021).
La suddetta circostanza, del resto, non è neanche contestata dagli odierni convenuti,
i quali, nella propria comparsa di costituzione, si sono limitati a lamentare il mancato preventivo coinvolgimento nelle iniziative del Condominio e ad evidenziare la neces- sità che i lavori in questione venissero svolti offrendo determinate garanzie (cfr. pag.
2-5 della comparsa di risposta), non potendo, ovviamente, essere oggetto di appro- fondimento in questa sede le contestazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti specifici (con particolare riguardo al periculum in mora) che hanno portato all'adozione dell'ordinanza cautelare.
A fronte di tali rilievi, può quindi dirsi che sussistessero nel caso di specie i presup- posti di cui all'art. 843 c.c. al fine di consentire al Parte_1
l'accesso alla proprietà dei convenuti.
5 4. Ciò posto, ai fini della decisione sulle spese di lite, non può non evidenziarsi come l'interesse del ad agire nel presente giudizio non sia soltanto venuto Parte_1 meno a fronte delle sopravvenienze intervenute in corso di causa ma fosse anche so- stanzialmente insussistente ab origine.
Come giustamente ricordato dalla difesa dei convenuti, infatti, la L. n. 80/2005, in- troducendo il sesto comma dell'art. 669 octies c.p.c. (laddove si prevede che le norme contenute al primo comma della medesima disposizione e all'art. 669 novies c.p.c. non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'art. 700 c.p.c.), ha atte- nuato il vincolo di strumentalità che tradizionalmente condizionava l'efficacia dei provvedimenti d'urgenza all'istaurazione del successivo giudizio di merito nel termi- ne perentorio stabilito dalla legge.
In questo quadro normativo, quindi, il provvedimento d'urgenza, nel caso di specie, avrebbe mantenuto la propria efficacia indipendentemente dalla proposizione del giudizio di merito.
Ne segue che il , quale parte vittoriosa in fase cau- Parte_1 telare, non aveva alcun interesse alla instaurazione del presente giudizio di merito giacché l'ordinanza emessa nel procedimento ex art. 700 c.p.c. aveva già completa- mente soddisfatto i suoi interessi, consentendogli l'accesso al fondo di proprietà dei convenuti e l'esecuzione dei lavori di manutenzione (peraltro pacificamente realizzati a distanza di tempo dall'emissione del provvedimento cautelare).
Né può dirsi che un interesse di parte attrice possa ravvisarsi in relazione alla do- manda di condanna dei convenuti al pagamento delle spese della fase cautelare, sui cui, ai sensi del settimo comma dell'art. 669 octies c.p.c., avrebbe dovuto provvedere il giudice della cautela (se del caso in sede di reclamo sul punto), non potendo la rela- tiva omissione essere fatta valere in questa sede.
4.1. Alla luce di tutto quanto sopra, si ritiene sussistano nel caso di specie giustificate ragioni per disporre, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., un'integrale compensazione delle spe-
6 se del giudizio nei rapporti tra le odierne parti in causa, accompagnandosi così in di- spositivo tale statuizione al rilievo della cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
definitivamente decidendo sulla causa 622/2022, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
- dichiara la cessazione della materia del contendere tra le odierne parti in causa;
- compensa integralmente le spese del giudizio tra le suddette parti.
Parma, 10/04/2025
IL GIUDICE dott. Andrea Fiaschi
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SEZIONE PRIMA CIVILE
N.R.G. 622/2022
VERBALE DI UDIENZA DEL 10/04/2025
All'udienza di oggi, 10/04/2025, sono comparsi:
l'Avv. LAZZARI NICOLA per il;
Parte_1
l'Avv. GHIRARDI LUCA per e Controparte_1 CP_2
.
[...]
Entrambi i procuratori discutono la causa richiamando i propri atti e concludendo come in essi.
L'Avv. Ghirardi specifica in particolare che la richiesta di indennità avanzata dai propri assistiti deve essere valutata tenendo conto che i lavori si sono protratti dalla data di adozione del provvedimento cautelare nel dicembre 2021 sino a fine maggio
2022, per cinque mesi.
L'Avv. Lazzari rileva che il ponteggio da parte della ditta incaricata dal Condominio
è stato rimosso solo in data 28/11/2022 con l'intervento della forza pubblica e dell'ufficiale giudiziario a fronte delle resistenze del sig. a consentirne la CP_1 rimozione.
Entrambi i procuratori dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza.
Il Giudice, dato atto, alle ore 15:40, decide la causa con sentenza contestuale allegata al presente verbale, da intendersi resa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281 sexies c.p.c., di cui
è data formale lettura.
IL GIUDICE dott. Andrea Fiaschi
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
N. 622/2022 R.G.A.C.
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
a far parte integrante del verbale di udienza del 10/04/2025 nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 622 del Ruolo Generale dell'anno
2022, in decisione all'udienza del 10/04/2025 promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
LAZZARI NICOLA parte attrice contro
(C.F. ), e Controparte_1 C.F._1 CP_3
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GHIRARDI
[...] C.F._2
LUCA parte convenuta
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 700 c.p.c. il adiva l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere un ordine nei confronti di Controparte_4
[...
, , Controparte_2 Controparte_5 Controparte_6
, , Controparte_7 CP_8 CP_9 [...]
a consentire l'accesso nella loro proprietà comu- Per_1 CP_10
2 ne, ai sensi dell'art. 843 c.c., ai fini della installazione di ponteggi per la realizzazione di opere di manutenzione sulla facciata dell'edificio ricomprese nell'ambito del c.d.
Superbonus 110%, con condanna dei resistenti ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo.
Si costituivano nella fase cautelare i resistenti, i quali chiedevano il rigetto del ricorso, contestando la fondatezza della domanda e la sussistenza dei presupposti per la tute- la d'urgenza; in via subordinata, chiedevano che fosse autorizzato l'accesso alla loro area comune con l'adozione di specifiche cautele a tutela della proprietà.
Con ordinanza del 20/12/2021 il Tribunale accoglieva il ricorso cautelare, autoriz- zando parte ricorrente ad accedere alla proprietà comune dei resistenti per provvede- re all'installazione dei ponteggi e di quanto necessario per l'esecuzione dei lavori di manutenzione, specificando le modalità di accesso;
dava, quindi, termine di legge per la introduzione del giudizio di merito, riservando la decisione sulle spese alla defini- zione di tale ultimo giudizio.
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato il Parte_1 instaurava il giudizio di merito al fine di sentir confermare il provvedimento reso in fase cautelare con l'accertamento del proprio diritto ad accedere ex art. 843 c.c. alla proprietà di controparte per l'esecuzione delle opere già autorizzate dal Tribunale.
Si costituivano nel presente giudizio tutti i convenuti ribadendo le difese già spiegate, in via principale e subordinata, in fase cautelare.
All'udienza del 22/02/2023, il Giudice Istruttore, ritenuto che la causa attenesse alla materia dei diritti reali, disponeva, ai sensi dell'art. 5, co.
1-bis, del D.lgs. n. 28/2010,
l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.
Alla successiva udienza del 7/06/2023, i difensori di parte attrice e dei convenuti
, Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
, , e CP_11 CP_9 Persona_1 CP_10 davano atto del raggiungimento di un accordo in sede di mediazione per la defini-
3 zione in via conciliativa della controversia e il Giudice Istruttore, vista la rinuncia agli atti e la contestuale accettazione della stessa intervenuta nel corso della medesima udienza, dichiarava la parziale estinzione del giudizio limitatamente ai rapporti tra le parti indicate.
La causa proseguiva, quindi, esclusivamente tra il Parte_1 ed i convenuti e e veniva Controparte_1 Controparte_2 istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti.
All'odierna udienza essa è stata oggetto di discussione orale, all'esito della quale vie- ne pronunciata la presente sentenza.
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2. In via preliminare, occorre rilevare che non sussistono contestazioni tra le parti sul fatto che, nelle more del giudizio, siano stati avviati e completati i lavori di manu- tenzione della facciata per la realizzazione dei quali il Tribunale, con ordinanza cau- telare del 20/12/2021 (doc. 3 parte convenuta), aveva autorizzato parte attrice ad accedere alla proprietà dei convenuti.
È evidente che la suddetta circostanza esaurisce l'interesse del ad otte- Parte_1 nere una pronuncia nel merito delle pretese già avanzate in sede cautelare, portando inevitabilmente al riscontro in questa sede di una cessazione della materia del con- tendere.
Né può dirsi che il suddetto riscontro sia escluso dal riferimento operato dai conve- nuti in sede di costituzione in giudizio alla necessità di prevedere l'indennità di cui al secondo comma dell'art. 843 c.c., in quanto, anche a prescindere dal fatto che non è data alcuna prova agli atti dei presupposti per ottenere tale indennità (non potendo ricondursi al mero protrarsi del tempo dell'accesso la sussistenza del pregiudizio in- dicato dalla norma), tale richiesta non è mai stata oggetto di una formale domanda riconvenzionale proposta nel presente giudizio.
4 È ben noto, peraltro, che, in assenza di un accordo tra le parti sulle spese di lite, la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve necessariamente accom- pagnarsi ad una valutazione sulla fondatezza o meno delle originarie pretese, ai fini della verifica della c.d. soccombenza virtuale (in argomento Cass. n. 30251/2023; n.
21757/2021; n. 11962/2005).
3. Nella prospettiva sopra delineata, deve riconoscersi come le domande originaria- mente formulate dal nel presente giudizio fossero Parte_1 fondate.
La documentazione agli atti, invero, consente di rilevare come l'accesso al fondo di proprietà dei convenuti fosse necessario per il Condominio al fine di realizzare i la- vori di manutenzione sulla facciata sud, già oggetto di contratto di appalto sottoscrit- to con l'impresa Buia S.r.l. (doc. 2 di parte attrice), essendo l'accesso a tale facciata intercluso alla pubblica via (doc.
3-4 di parte attrice), senza che fossero ravvisabili valide alternative a disposizione di parte attrice per l'esecuzione dei medesimi lavori
(si vedano a riguardo le considerazioni svolte in relazione al ricorso all'edilizia acro- batica con l'ordinanza cautelare del 20/12/2021).
La suddetta circostanza, del resto, non è neanche contestata dagli odierni convenuti,
i quali, nella propria comparsa di costituzione, si sono limitati a lamentare il mancato preventivo coinvolgimento nelle iniziative del Condominio e ad evidenziare la neces- sità che i lavori in questione venissero svolti offrendo determinate garanzie (cfr. pag.
2-5 della comparsa di risposta), non potendo, ovviamente, essere oggetto di appro- fondimento in questa sede le contestazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti specifici (con particolare riguardo al periculum in mora) che hanno portato all'adozione dell'ordinanza cautelare.
A fronte di tali rilievi, può quindi dirsi che sussistessero nel caso di specie i presup- posti di cui all'art. 843 c.c. al fine di consentire al Parte_1
l'accesso alla proprietà dei convenuti.
5 4. Ciò posto, ai fini della decisione sulle spese di lite, non può non evidenziarsi come l'interesse del ad agire nel presente giudizio non sia soltanto venuto Parte_1 meno a fronte delle sopravvenienze intervenute in corso di causa ma fosse anche so- stanzialmente insussistente ab origine.
Come giustamente ricordato dalla difesa dei convenuti, infatti, la L. n. 80/2005, in- troducendo il sesto comma dell'art. 669 octies c.p.c. (laddove si prevede che le norme contenute al primo comma della medesima disposizione e all'art. 669 novies c.p.c. non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'art. 700 c.p.c.), ha atte- nuato il vincolo di strumentalità che tradizionalmente condizionava l'efficacia dei provvedimenti d'urgenza all'istaurazione del successivo giudizio di merito nel termi- ne perentorio stabilito dalla legge.
In questo quadro normativo, quindi, il provvedimento d'urgenza, nel caso di specie, avrebbe mantenuto la propria efficacia indipendentemente dalla proposizione del giudizio di merito.
Ne segue che il , quale parte vittoriosa in fase cau- Parte_1 telare, non aveva alcun interesse alla instaurazione del presente giudizio di merito giacché l'ordinanza emessa nel procedimento ex art. 700 c.p.c. aveva già completa- mente soddisfatto i suoi interessi, consentendogli l'accesso al fondo di proprietà dei convenuti e l'esecuzione dei lavori di manutenzione (peraltro pacificamente realizzati a distanza di tempo dall'emissione del provvedimento cautelare).
Né può dirsi che un interesse di parte attrice possa ravvisarsi in relazione alla do- manda di condanna dei convenuti al pagamento delle spese della fase cautelare, sui cui, ai sensi del settimo comma dell'art. 669 octies c.p.c., avrebbe dovuto provvedere il giudice della cautela (se del caso in sede di reclamo sul punto), non potendo la rela- tiva omissione essere fatta valere in questa sede.
4.1. Alla luce di tutto quanto sopra, si ritiene sussistano nel caso di specie giustificate ragioni per disporre, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., un'integrale compensazione delle spe-
6 se del giudizio nei rapporti tra le odierne parti in causa, accompagnandosi così in di- spositivo tale statuizione al rilievo della cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
definitivamente decidendo sulla causa 622/2022, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
- dichiara la cessazione della materia del contendere tra le odierne parti in causa;
- compensa integralmente le spese del giudizio tra le suddette parti.
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