TRIB
Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/08/2025, n. 1767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1767 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
N. 3456/2025 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/1970 con ricorso depositato in data
13/03/2025
DA
, nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara PULICA del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio;
, nato a [...] il [...], Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Elisabetta BALDO del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio.
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
, celebrato il 31/07/2005 a Gheraesti (Romania) e trascritto nel Registro Pt_2 degli atti di matrimonio del Comune di Verona (atto n. 413 - parte II - serie C - anno
2019), ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
2) Condizioni di affidamento e collocamento dei figli minori
1 - Affidare i figli minori e ad Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera condivisa, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per gli stessi, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute;
i minori coabiteranno stabilmente con la madre ed il padre avrà il diritto-dovere di vederli e tenerli con sé, tenuto conto della volontà e degli impegni degli stessi, secondo il seguente calendario, salvo diverso accordo dei genitori:
• nel corso della settimana il padre preleverà i figli dall'abitazione della madre nella giornata di mercoledì alle ore 18.00 circa, trascorrerà con loro la serata di mercoledì e li riaccompagnerà presso l'abitazione materna indicativamente entro le ore 21.00 o comunque dopo cena;
• il padre trascorrerà con i figli anche due fine settimana al mese dal sabato alle ore
13.00 circa sino alla domenica alle ore 21.00 circa o comunque dopo cena, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
• le modalità e le tempistiche delle ferie estive ed invernali dei figli minori verranno regolamentate direttamente di anno in anno da e;
Parte_1 Parte_2
• il padre, inoltre, trascorrerà con i figli le vacanze natalizie, ad anni alterni dalle ore
10.00 del 23 dicembre sino alle ore 22.00 del 30 dicembre ovvero dalle 22.00 del
30 dicembre sino alle ore 20.00 del giorno 6 gennaio, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
durante le vacanze di Pasqua, i figli trascorreranno l'intero periodo con un solo genitore che si alternerà di anno in anno;
in ogni caso i figli minori, per lo stesso anno, dovranno trascorrere con ciascun genitore, in modo alternato, la giornata di Natale e quella di Pasqua.
- e si impegnano a far scorrere tra loro una civile Parte_1 Parte_2 comunicazione e collaborazione nell'interesse dei figli e ad accordarsi tra loro per derogare al suddetto calendario ordinario, laddove ve ne fosse la necessità, per impegni lavorativi o personali improrogabili di ciascuno.
- , nel caso in cui trascorra periodi di lavoro all'estero, autorizza Parte_2 Pt_1
a sottoscrivere tutte le iniziative che riguardano l'ordinaria amministrazione
[...] nella gestione del figlio minore.
3) Assegnazione della casa coniugale ad sino al raggiungimento Parte_1 dell'indipendenza economica dei figli.
- Il rustico sito a Mezzane (VR), di proprietà dei ricorrenti, seppur non abitabile, resta nella disponibilità degli stessi che continueranno a sostenere il mutuo al 50% tra loro.
4) Contributo al mantenimento dei figli da parte di di € 200,00 mensili Parte_2 per ciascun figlio, rivalutabili annualmente, a decorrere dalla data di notifica del ricorso per separazione, da versarsi entro il 5 di ogni mese alla ricorrente, oltre al contributo alle
2 spese straordinarie così come indicate nel Protocollo del Tribunale di Verona nella misura del 50%.
5) Attribuzione dell'Assegno Unico Universale nella misura del 50% a ciascuna delle parti.
6) Spese legali compensate tra le parti.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data di deposito del ricorso. Risulta, altresì, che dal momento della separazione la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole. Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può venire trasfusa nella sentenza, atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e delle visite del genitore non collocatario, si ritiene superfluo procedere all'ascolto del minore.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 07/08/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
4
N. 3456/2025 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/1970 con ricorso depositato in data
13/03/2025
DA
, nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara PULICA del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio;
, nato a [...] il [...], Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Elisabetta BALDO del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio.
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
, celebrato il 31/07/2005 a Gheraesti (Romania) e trascritto nel Registro Pt_2 degli atti di matrimonio del Comune di Verona (atto n. 413 - parte II - serie C - anno
2019), ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
2) Condizioni di affidamento e collocamento dei figli minori
1 - Affidare i figli minori e ad Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera condivisa, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per gli stessi, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute;
i minori coabiteranno stabilmente con la madre ed il padre avrà il diritto-dovere di vederli e tenerli con sé, tenuto conto della volontà e degli impegni degli stessi, secondo il seguente calendario, salvo diverso accordo dei genitori:
• nel corso della settimana il padre preleverà i figli dall'abitazione della madre nella giornata di mercoledì alle ore 18.00 circa, trascorrerà con loro la serata di mercoledì e li riaccompagnerà presso l'abitazione materna indicativamente entro le ore 21.00 o comunque dopo cena;
• il padre trascorrerà con i figli anche due fine settimana al mese dal sabato alle ore
13.00 circa sino alla domenica alle ore 21.00 circa o comunque dopo cena, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
• le modalità e le tempistiche delle ferie estive ed invernali dei figli minori verranno regolamentate direttamente di anno in anno da e;
Parte_1 Parte_2
• il padre, inoltre, trascorrerà con i figli le vacanze natalizie, ad anni alterni dalle ore
10.00 del 23 dicembre sino alle ore 22.00 del 30 dicembre ovvero dalle 22.00 del
30 dicembre sino alle ore 20.00 del giorno 6 gennaio, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
durante le vacanze di Pasqua, i figli trascorreranno l'intero periodo con un solo genitore che si alternerà di anno in anno;
in ogni caso i figli minori, per lo stesso anno, dovranno trascorrere con ciascun genitore, in modo alternato, la giornata di Natale e quella di Pasqua.
- e si impegnano a far scorrere tra loro una civile Parte_1 Parte_2 comunicazione e collaborazione nell'interesse dei figli e ad accordarsi tra loro per derogare al suddetto calendario ordinario, laddove ve ne fosse la necessità, per impegni lavorativi o personali improrogabili di ciascuno.
- , nel caso in cui trascorra periodi di lavoro all'estero, autorizza Parte_2 Pt_1
a sottoscrivere tutte le iniziative che riguardano l'ordinaria amministrazione
[...] nella gestione del figlio minore.
3) Assegnazione della casa coniugale ad sino al raggiungimento Parte_1 dell'indipendenza economica dei figli.
- Il rustico sito a Mezzane (VR), di proprietà dei ricorrenti, seppur non abitabile, resta nella disponibilità degli stessi che continueranno a sostenere il mutuo al 50% tra loro.
4) Contributo al mantenimento dei figli da parte di di € 200,00 mensili Parte_2 per ciascun figlio, rivalutabili annualmente, a decorrere dalla data di notifica del ricorso per separazione, da versarsi entro il 5 di ogni mese alla ricorrente, oltre al contributo alle
2 spese straordinarie così come indicate nel Protocollo del Tribunale di Verona nella misura del 50%.
5) Attribuzione dell'Assegno Unico Universale nella misura del 50% a ciascuna delle parti.
6) Spese legali compensate tra le parti.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data di deposito del ricorso. Risulta, altresì, che dal momento della separazione la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole. Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può venire trasfusa nella sentenza, atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e delle visite del genitore non collocatario, si ritiene superfluo procedere all'ascolto del minore.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 07/08/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
4