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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 229/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 17/01/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'IA IU, Presidente
MA FABIO, Relatore
DE ANGELIS PIERFRANCESCO, Giudice
in data 17/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1233/2024 depositato il 02/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. TKFCR1200086 2024 CREDITO IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 61/2025 depositato il 27/01/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 1233/2024 Ricorrente_1 s.r.l. ha adito questa Corte di giustizia per l'annullamento dell'atto di recupero n. TKFCR1200086/24, con la quale è stato disconosciuto integralmente il credito di imposta per gli anni
2019, 2020, 2021, 2022.
La ricorrente premette di aver ricevuto, in data 23 aprile 2024, una richiesta di produzione documentale inerente un progetto di formazione per dipendenti (4.0) relativo ai succitati anni, ad eccezione dell'annualità
2019, in quanto oggetto di procedimento penale e relativo sequestro documentale, impedimento questo peraltro rappresentato all'Agenzia delle entrate ed ampiamente dimostrato sul piano documentale.
Riferisce l'intervenuta notificazione, in data 12.7.2024, dell'atto di recupero odiernamente gravato, con cui
è stato integralmente disconosciuto il credito d'imposta per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022.
Avverso il predetto atto di recupero la società ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
1) Omessa notifica dello schema di atto di recupero e violazione dell'articolo 6 bis della legge 212 del 2000; violazione del principio del contraddittorio, non avendo ricevuto prima del provvedimento di recupero alcuna previa comunicazione, tale da consentire la estinzione del debito, con conseguente compromissione del principio del contraddittorio.
2) Omessa possibilità da parte della ricorrente di accedere prima dell'emanazione dell'atto di recupero al cosiddetto ravvedimento speciale, in quanto il mancato contraddittorio ha precluso alla ricorrente di beneficiare di tale misura e di comprendere le eventuali carenze sottese all'adozione dell'atto di recupero.
3) Omessa rappresentazione da parte dell'Agenzia delle entrate della mancata e carente produzione documentale relativa all'anno 2019, con conseguente violazione del principio del contraddittorio.
4) Illegittimità della presunzione in merito alla inammissibilità del corso di formazione rientrando i corsi di formazione in contestazione nel novero degli ambiti indicati dalla normativa di settore facente riferimento
“all'acquisizione di competenze conoscenze nelle tecnologie in quanto finalizzati al loro consolidamento……..”, indicando il decreto MISE del 4 maggio 2018 una serie di argomenti o ambiti e non di corsi finalizzati alla formazione del personale.
5) Presunzioni in merito al monte ore di formazione dei discenti, non essendo previsto dalla normativa di settore un monte ore predeterminato destinato alla formazione.
6) In relazione ai corsi relativi alle annualità 2020, 2021, 2022, richiamando precedenti favorevoli di questa
Corte, lamenta l'omessa acquisizione del parere del MIMIT nella prospettiva di controdedurre a fronte delle argomentazioni espresse dalla ricorrente medesima, essendo comunque i corsi svolti suscettibili di credito d'imposta, nonché l'irrilevanza delle ore di formazione essendo la società riuscita ad organizzare la propria attività lavorativa e la correttezza delle dichiarazioni strumentali alla compensazione del credito.
7) In relazione alla mancata produzione di documenti attestanti la presenza di licenze software e Hardware, deduce che, pur ricollegandosi il credito d'imposta formazione agli obiettivi del richiamato “Piano Nazionale
Impresa 4.0”, la sua applicazione è, comunque, INDIPENDENTE dalla circostanza che l'impresa fruisca anche delle agevolazioni previste dai commi 9 e 10 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 e che dalla documentazione in possesso dell'ADE era ben comprensibile come l'attività di formazione avvenisse anche mediante un tutor rappresentato da un dipendente interno.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate la quale chiede il rigetto del ricorso per infondatezza delle doglianze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è suscettibile di accoglimento nei sensi di seguito indicati.
Giova rilevare, al fine del decidere, che il provvedimento gravato tende al recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato dalla Società contribuente per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023.
Il primo ordine di censure con cui si lamenta la omessa attivazione della fase del contraddittorio non è suscettibile di accoglimento, avendo sostanzialmente l'ADE provveduto a operare una formale interlocuzione con il contribuente prodromica alla adozione della determinazione conclusiva rappresentata dall'atto di recupero in epigrafe indicato.
In tale fase la parte ricorrente è stata certamente posta nella condizione di rappresentare le proprie posizioni e, dunque, di fornire il proprio apporto partecipativo ai fini della conclusione del procedimento azionato nei propri riguardi.
In relazione all'atto oggetto della presente impugnativa occorre rilevare che lo stesso risulta esser stato assunto all'esito di un esame da parte dell'ADE della documentazione contabile relativa ai crediti d'imposta
“formazione 4.0” per gli anni 2019-2022 fornita dall'odierna istante sulla base di circostanziate richieste documentali alla medesima rivolte.
In particolare, l'ADE contesta la mancata produzione di documentazione relativa ai piani formativi 2019 a detta della contribuente interessati da attività di indagine preliminare nell'ambito di un procedimento che la
Società ha asserito costituire causa ostativa alla produzione di quanto richiesto, senza però procedere al deposito del decreto di sequestro adottato dall'autorità giudiziaria.
Osserva, a tale riguardo, il Collegio che dallo stesso atto di recupero emerge, per la documentazione relativa all'anno 2019, la rappresentazione di causa ostativa alla relativa esibizione, rinvenibile nella pendenza di un procedimento penale presso il Tribunale di Vallo della Lucania con indicazione del numero di ruolo del procedimento e della successiva indicazione dell'inoltro tramite pec /n. 90504 del 8.7.2024) da parte della
Società di copia di un avviso di garanzia.
Il Collegio, contrariamente a quanto asserito dalla resistente, ritiene in relazione a tale profilo sussistente un oggettivo impedimento alla presentazione nella sede amministrativa della documentazione contabile relativa all'anno 2019, in quanto oggetto di attività giudiziaria e d'indagine svolta nell'ambito di un formale procedimento penale, dovendosi ravvisare, dunque, già nella indicazione degli estremi del procedimento, nonché nella successiva adozione di un avviso di garanzia da parte della autorità giudiziaria di Vallo della
Lucania, elementi ostativi e, dunque, cause di giustificazione, alla produzione nella sede amministrativa di documentazione oggetto di esame da parte dell'autorità giudiziaria.
Con riferimento alle contestazioni rappresentate dall'ADE per le annualità (2020, 2021, 2022) in merito alla omessa esibizione delle licenze software in capo alla Società il Collegio rileva come l'assenza di tale documentazione non sia ostativa alla concessione del beneficio.
Suscettibili di accoglimento devono considerarsi, poi, le censure riguardanti la professionalità del tutor nonché quelle relative all'attività formativa, al tipo di insegnamento, al numero delle ore a ciò dedicate, in relazione alle esigenze della specifica impresa, trattandosi, stante l'effettivo e comprovato svolgimento dei corsi, di elementi che non è possibile sindacare nel merito sotto il profilo della congruità.
Trattasi, difatti, di fattori certamente esistenti e rinvenibili nel caso in esame, non rigidamente predeterminati dalla cornice normativa di riferimento, il cui svolgimento risulta adeguatamente comprovato dalla documentazione depositata in atti dalla ricorrente, configurandosi quali elementi rimessi alla scelta ed alla determinazione di colui che eserciti atttività d'impresa rispetto al proprio modello organizzativo e, dunque, formativo, ed in quanto tali non sindacabili da parte dell'Agenzia delle entrate.
Si osserva, in termini più generali, che le attività di formazione assumono rilievo ai fini della fruizione del beneficio fiscale tanto se finalizzate alla “acquisizione” di competenze e conoscenze, quanto se finalizzate al loro “consolidamento” e che le attività di formazione rilevano sia nel caso in cui siano rivolte al personale dipendente non in possesso di conoscenze e competenze nelle materie in questione, sia se rivolte al personale dipendente già in possesso a vario titolo e livello di tali conoscenze e competenze.
Occorre, altresì, evidenziare che sulla idonea preparazione del Tutor interno nulla è stato specificamente accertato, avendo l'ADE fatto ricorso a presunzioni, non rinvenendosi, peraltro, sia nella legge che nel DM nessuna specifica preparazione e che sulla riconducibilità dei corsi erogati a quelli ammissibili secondo il
“Piano Nazionale Impresa 4.0, si osserva che il DM è descrittivo delle attività e non degli specifici corsi - in senso né stringente, né assolutistico.
Suscettibili di accoglimento sono infine i profili di doglianza relativi alla quantificazione delle sanzioni applicabili nella misura indicata nell'atto di recupero in caso di inesistenza del credito d'imposta ma non in caso di non spettanza, tenuto conto dell'assenza nel caso in esame, di una condotta fraudolenta da parte della società.
Pertanto, il ricorso va accolto nei limiti sopra indicati, con compensazione, fra le parti in causa, delle spese e degli onorari di giudizio, tenuto conto della peculiarità della fattispecie in trattazione.
P.Q.M.
La Corte in accoglimento parziale dichiara il credito esistente ma non recuperabile respinge nel resto.
Spese compensate.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 17/01/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'IA IU, Presidente
MA FABIO, Relatore
DE ANGELIS PIERFRANCESCO, Giudice
in data 17/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1233/2024 depositato il 02/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. TKFCR1200086 2024 CREDITO IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 61/2025 depositato il 27/01/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 1233/2024 Ricorrente_1 s.r.l. ha adito questa Corte di giustizia per l'annullamento dell'atto di recupero n. TKFCR1200086/24, con la quale è stato disconosciuto integralmente il credito di imposta per gli anni
2019, 2020, 2021, 2022.
La ricorrente premette di aver ricevuto, in data 23 aprile 2024, una richiesta di produzione documentale inerente un progetto di formazione per dipendenti (4.0) relativo ai succitati anni, ad eccezione dell'annualità
2019, in quanto oggetto di procedimento penale e relativo sequestro documentale, impedimento questo peraltro rappresentato all'Agenzia delle entrate ed ampiamente dimostrato sul piano documentale.
Riferisce l'intervenuta notificazione, in data 12.7.2024, dell'atto di recupero odiernamente gravato, con cui
è stato integralmente disconosciuto il credito d'imposta per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022.
Avverso il predetto atto di recupero la società ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
1) Omessa notifica dello schema di atto di recupero e violazione dell'articolo 6 bis della legge 212 del 2000; violazione del principio del contraddittorio, non avendo ricevuto prima del provvedimento di recupero alcuna previa comunicazione, tale da consentire la estinzione del debito, con conseguente compromissione del principio del contraddittorio.
2) Omessa possibilità da parte della ricorrente di accedere prima dell'emanazione dell'atto di recupero al cosiddetto ravvedimento speciale, in quanto il mancato contraddittorio ha precluso alla ricorrente di beneficiare di tale misura e di comprendere le eventuali carenze sottese all'adozione dell'atto di recupero.
3) Omessa rappresentazione da parte dell'Agenzia delle entrate della mancata e carente produzione documentale relativa all'anno 2019, con conseguente violazione del principio del contraddittorio.
4) Illegittimità della presunzione in merito alla inammissibilità del corso di formazione rientrando i corsi di formazione in contestazione nel novero degli ambiti indicati dalla normativa di settore facente riferimento
“all'acquisizione di competenze conoscenze nelle tecnologie in quanto finalizzati al loro consolidamento……..”, indicando il decreto MISE del 4 maggio 2018 una serie di argomenti o ambiti e non di corsi finalizzati alla formazione del personale.
5) Presunzioni in merito al monte ore di formazione dei discenti, non essendo previsto dalla normativa di settore un monte ore predeterminato destinato alla formazione.
6) In relazione ai corsi relativi alle annualità 2020, 2021, 2022, richiamando precedenti favorevoli di questa
Corte, lamenta l'omessa acquisizione del parere del MIMIT nella prospettiva di controdedurre a fronte delle argomentazioni espresse dalla ricorrente medesima, essendo comunque i corsi svolti suscettibili di credito d'imposta, nonché l'irrilevanza delle ore di formazione essendo la società riuscita ad organizzare la propria attività lavorativa e la correttezza delle dichiarazioni strumentali alla compensazione del credito.
7) In relazione alla mancata produzione di documenti attestanti la presenza di licenze software e Hardware, deduce che, pur ricollegandosi il credito d'imposta formazione agli obiettivi del richiamato “Piano Nazionale
Impresa 4.0”, la sua applicazione è, comunque, INDIPENDENTE dalla circostanza che l'impresa fruisca anche delle agevolazioni previste dai commi 9 e 10 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 e che dalla documentazione in possesso dell'ADE era ben comprensibile come l'attività di formazione avvenisse anche mediante un tutor rappresentato da un dipendente interno.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate la quale chiede il rigetto del ricorso per infondatezza delle doglianze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è suscettibile di accoglimento nei sensi di seguito indicati.
Giova rilevare, al fine del decidere, che il provvedimento gravato tende al recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato dalla Società contribuente per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023.
Il primo ordine di censure con cui si lamenta la omessa attivazione della fase del contraddittorio non è suscettibile di accoglimento, avendo sostanzialmente l'ADE provveduto a operare una formale interlocuzione con il contribuente prodromica alla adozione della determinazione conclusiva rappresentata dall'atto di recupero in epigrafe indicato.
In tale fase la parte ricorrente è stata certamente posta nella condizione di rappresentare le proprie posizioni e, dunque, di fornire il proprio apporto partecipativo ai fini della conclusione del procedimento azionato nei propri riguardi.
In relazione all'atto oggetto della presente impugnativa occorre rilevare che lo stesso risulta esser stato assunto all'esito di un esame da parte dell'ADE della documentazione contabile relativa ai crediti d'imposta
“formazione 4.0” per gli anni 2019-2022 fornita dall'odierna istante sulla base di circostanziate richieste documentali alla medesima rivolte.
In particolare, l'ADE contesta la mancata produzione di documentazione relativa ai piani formativi 2019 a detta della contribuente interessati da attività di indagine preliminare nell'ambito di un procedimento che la
Società ha asserito costituire causa ostativa alla produzione di quanto richiesto, senza però procedere al deposito del decreto di sequestro adottato dall'autorità giudiziaria.
Osserva, a tale riguardo, il Collegio che dallo stesso atto di recupero emerge, per la documentazione relativa all'anno 2019, la rappresentazione di causa ostativa alla relativa esibizione, rinvenibile nella pendenza di un procedimento penale presso il Tribunale di Vallo della Lucania con indicazione del numero di ruolo del procedimento e della successiva indicazione dell'inoltro tramite pec /n. 90504 del 8.7.2024) da parte della
Società di copia di un avviso di garanzia.
Il Collegio, contrariamente a quanto asserito dalla resistente, ritiene in relazione a tale profilo sussistente un oggettivo impedimento alla presentazione nella sede amministrativa della documentazione contabile relativa all'anno 2019, in quanto oggetto di attività giudiziaria e d'indagine svolta nell'ambito di un formale procedimento penale, dovendosi ravvisare, dunque, già nella indicazione degli estremi del procedimento, nonché nella successiva adozione di un avviso di garanzia da parte della autorità giudiziaria di Vallo della
Lucania, elementi ostativi e, dunque, cause di giustificazione, alla produzione nella sede amministrativa di documentazione oggetto di esame da parte dell'autorità giudiziaria.
Con riferimento alle contestazioni rappresentate dall'ADE per le annualità (2020, 2021, 2022) in merito alla omessa esibizione delle licenze software in capo alla Società il Collegio rileva come l'assenza di tale documentazione non sia ostativa alla concessione del beneficio.
Suscettibili di accoglimento devono considerarsi, poi, le censure riguardanti la professionalità del tutor nonché quelle relative all'attività formativa, al tipo di insegnamento, al numero delle ore a ciò dedicate, in relazione alle esigenze della specifica impresa, trattandosi, stante l'effettivo e comprovato svolgimento dei corsi, di elementi che non è possibile sindacare nel merito sotto il profilo della congruità.
Trattasi, difatti, di fattori certamente esistenti e rinvenibili nel caso in esame, non rigidamente predeterminati dalla cornice normativa di riferimento, il cui svolgimento risulta adeguatamente comprovato dalla documentazione depositata in atti dalla ricorrente, configurandosi quali elementi rimessi alla scelta ed alla determinazione di colui che eserciti atttività d'impresa rispetto al proprio modello organizzativo e, dunque, formativo, ed in quanto tali non sindacabili da parte dell'Agenzia delle entrate.
Si osserva, in termini più generali, che le attività di formazione assumono rilievo ai fini della fruizione del beneficio fiscale tanto se finalizzate alla “acquisizione” di competenze e conoscenze, quanto se finalizzate al loro “consolidamento” e che le attività di formazione rilevano sia nel caso in cui siano rivolte al personale dipendente non in possesso di conoscenze e competenze nelle materie in questione, sia se rivolte al personale dipendente già in possesso a vario titolo e livello di tali conoscenze e competenze.
Occorre, altresì, evidenziare che sulla idonea preparazione del Tutor interno nulla è stato specificamente accertato, avendo l'ADE fatto ricorso a presunzioni, non rinvenendosi, peraltro, sia nella legge che nel DM nessuna specifica preparazione e che sulla riconducibilità dei corsi erogati a quelli ammissibili secondo il
“Piano Nazionale Impresa 4.0, si osserva che il DM è descrittivo delle attività e non degli specifici corsi - in senso né stringente, né assolutistico.
Suscettibili di accoglimento sono infine i profili di doglianza relativi alla quantificazione delle sanzioni applicabili nella misura indicata nell'atto di recupero in caso di inesistenza del credito d'imposta ma non in caso di non spettanza, tenuto conto dell'assenza nel caso in esame, di una condotta fraudolenta da parte della società.
Pertanto, il ricorso va accolto nei limiti sopra indicati, con compensazione, fra le parti in causa, delle spese e degli onorari di giudizio, tenuto conto della peculiarità della fattispecie in trattazione.
P.Q.M.
La Corte in accoglimento parziale dichiara il credito esistente ma non recuperabile respinge nel resto.
Spese compensate.