Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 229
CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notifica schema atto di recupero e violazione principio del contraddittorio

    Il giudice ritiene che l'Agenzia delle Entrate abbia effettuato una formale interlocuzione con il contribuente prima dell'adozione dell'atto di recupero, ponendo la parte nella condizione di rappresentare le proprie posizioni.

  • Rigettato
    Omessa possibilità di accesso al ravvedimento speciale

    La Corte ha ritenuto che la fase del contraddittorio sia stata attivata, sebbene in modo formale, escludendo che la mancata possibilità di ravvedimento speciale costituisca un vizio autonomo.

  • Accolto
    Omessa rappresentazione della mancata produzione documentale per l'anno 2019

    Il Collegio ritiene sussistente un oggettivo impedimento alla presentazione della documentazione relativa all'anno 2019, in quanto oggetto di procedimento penale, come dimostrato dall'avviso di garanzia notificato alla società.

  • Accolto
    Illegittimità della presunzione sulla inammissibilità del corso di formazione

    La Corte ritiene che gli elementi relativi alla professionalità del tutor, all'attività formativa, al tipo di insegnamento e al numero di ore non siano sindacabili nel merito sotto il profilo della congruità, purché l'attività formativa sia effettivamente comprovata e rientri nella discrezionalità dell'impresa.

  • Accolto
    Presunzioni sul monte ore di formazione

    La Corte ha ritenuto che il monte ore non sia un elemento rigidamente predeterminato dalla normativa e che la sua congruità sia rimessa alla discrezionalità dell'impresa, purché l'attività sia comprovata.

  • Accolto
    Omessa acquisizione parere MIMIT e irrilevanza ore di formazione

    La Corte ha considerato che gli elementi relativi all'attività formativa sono rimessi alla discrezionalità dell'impresa e non sindacabili dall'Agenzia delle Entrate se l'attività è comprovata. Ha inoltre affermato che le attività di formazione rilevano sia per acquisizione che per consolidamento di competenze.

  • Accolto
    Mancanza licenze software/hardware e indipendenza del credito d'imposta

    La Corte ha ritenuto che l'assenza di licenze software non sia ostativa alla concessione del beneficio e che la formazione possa avvenire anche tramite tutor interno, la cui professionalità non è stata specificamente accertata dall'Agenzia delle Entrate.

  • Accolto
    Quantificazione delle sanzioni

    La Corte ha ritenuto suscettibili di accoglimento i profili di doglianza relativi alla quantificazione delle sanzioni nella misura indicata nell'atto di recupero in caso di inesistenza del credito d'imposta ma non in caso di non spettanza, tenuto conto dell'assenza di condotta fraudolenta.

  • Rigettato
    Fondatezza delle doglianze della ricorrente

    La Corte ha accolto parzialmente il ricorso, dichiarando il credito esistente ma non recuperabile, e respingendo nel resto le doglianze.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 229
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina
    Numero : 229
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

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