Ordinanza cautelare 24 marzo 2022
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 03/06/2025, n. 10725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10725 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10725/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02011/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2011 del 2022, proposto da
Partito della Rifondazione UN – Sinistra Europea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Brunella Ariganello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Commissione di Garanzia degli Statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, Camera dei Deputati, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento emesso dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, con deliberazione del 23 dicembre 2021, n 8/Ben. comunicata in data 27 dicembre 2021, con nota prot. n. 2021/0001408/CRP, a seguito della richiesta per l'ammissione ai benefici di cui agli artt. 11 e 12 del D.L. n 149/2013, convertito in legge 28 febbraio 2014, n. 13, con cui la Commissione respinge la richiesta del ricorrente di accesso ai benefici previsti all'art. 11 del D.L. 28 dicembre 2013, n. 149 “poiché né alla data di presentazione della domanda, né alla data di emanazione del provvedimento risulta il possesso del requisito dichiarato di cui al comma 2 lett a) del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, in uno dei due rami del parlamento”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Commissione di Garanzia degli Statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici e della Camera dei Deputati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso in epigrafe è stato impugnato il provvedimento emesso dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici con deliberazione del 23 dicembre 2021, con cui è stata respinta la richiesta del ricorrente di accesso ai benefici previsti all'art. 11 del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, “ poiché né alla data di presentazione della domanda, né alla data di emanazione del provvedimento risulta il possesso del requisito dichiarato di cui al comma 2 lett a) del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, in uno dei due rami del Parlamento ”.
Il ricorrente ha dedotto che in data 17 gennaio 2018 il proprio segretario nazionale, unitamente al segretario nazionale del Partito UN Italiano ed al capo politico del partito, ai sensi del comma 3, art. 14 bis, del d.P.R. 30/03/1957, n. 361, avevano dato congiuntamente mandato a depositare contrassegno, programma elettorale e candidature per la lista denominata “Potere al Popolo”, in vista delle elezioni del successivo 4.3.2018; nella lista il partito della Rifondazione UN – Sinistra Europea aveva partecipato alla tornata elettorale ottenendo 1,13% dei voti per la Camera e l'1,05% per il Senato; in data 18.2.2021 il senatore Matteo RO, già eletto nelle fila del Movimento 5 Stelle, aveva lasciato il proprio gruppo di appartenenza e chiesto ai sensi del regolamento del Senato il riconoscimento di componente politica per la lista Potere al Popolo.
In data 20 luglio 2021 era stato formalizzato il riconoscimento della componente politica "Potere al popolo", nell'ambito del Gruppo Misto del Senato della Repubblica.
In data 24.11.2021 il tesoriere legale rappresentante del Partito ricorrente aveva quindi presentato richiesta di ammissione ai benefici di cui alla d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, respinta con il provvedimento impugnato.
A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:
1.violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, eccesso di potere sotto vari profili.
La norma richiamata dalla Commissione a fondamento del diniego di accesso ai benefici, al comma 2, prevede che:
“2. Possono altresì essere ammessi, a richiesta, ai benefici di cui gli articoli 11 e 12 del presente decreto anche i partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4:
a) cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, ovvero una singola componente interna al Gruppo misto;
b) che abbiano depositato congiuntamente il contrassegno elettorale e partecipato in forma aggregata a una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati o di candidati comuni in occasione del rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati o delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, riportando almeno un candidato eletto, sempre che si tratti di partiti politici che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4 prima della data di deposito del contrassegno”.
Nel caso di specie non era contestata la partecipazione alla consultazione elettorale del Partito della Rifondazione UN in forma aggregata, nella lista denominata “Potere al Popolo”, di tal che doveva essere riconosciuto al partito il beneficio previsto.
Infatti, se pure il senatore RO fosse stato direttamente eletto nella lista partecipata dal ricorrente, sarebbe stato ugualmente formalizzato come componente di Potere al Popolo in seno al gruppo misto del Senato.
Una interpretazione restrittiva della norma renderebbe difficile comprendere perché la “componente” debba far riferimento ad uno specifico partito, quando poi la stessa norma riconosce il beneficio anche ai partiti presentatisi in forma aggregata.
Nel caso di specie, inoltre, tra tutte le componenti della lista Potere al Popolo, il Partito della Rifondazione UN sarebbe l’unico partito iscritto al registro di cui all’art. 4 d.l. 28/12/2013, n. 149, e, dunque, in ogni caso solo l’odierno ricorrente sarebbe legittimato a chiedere l’ammissione al riparto del 2 x 1000.
2.Violazione di legge e, in particolare, degli art. 2, 3, 48 e 49 della Costituzione - questione di legittimità costituzionale.
La normativa in esame presenterebbe connotati di dubbia costituzionalità.
Il partito della Rifondazione UN è un partito con migliaia di iscritti e circoli presenti su tutto il territorio nazionale, iscritto al registro previsto all’art. 4 del d.l. 28/12/2013, n. 149, dotato di uno statuto democratico pubblicato in Gazzetta Ufficiale e presenta regolarmente i propri bilanci.
Da anni risulta essere tra i partiti più opzionati nella destinazione del 2 x 1000 da parte dei contribuenti.
La preclusione del beneficio del 2 x 1000 a partiti democratici che, pur non riuscendo ad eleggere parlamentari, contano comunque migliaia di iscritti ed esprimono tanti amministratori locali, sarebbe di fatto limitativa del disposto costituzionale di cui all’articolo 49, secondo cui “Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”, poiché avvantaggerebbe le formazioni politiche meglio finanziate.
Peraltro il partito, pur risultando tra i primi nella scelta del 2 x mille, sarebbe destinatario di minori importi proprio in considerazione della peggior condizione economica che i contribuenti che destinano il finanziamento a detto partito presentano rispetto ad altri, comportando il meccanismo di legge già di per sé un’iniquità intrinseca.
Si sono costituite la Commissione di Garanzia degli Statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici e la Camera dei Deputati eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati e chiedendone, nel merito, il rigetto.
All’esito della camera di consiglio del 23 marzo 2022 questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza, tenuto conto del fatto che la riferibilità all’autonomo partito politico, cui dà rilievo l’art. 10, comma 2, lett. a), del d.l. n. 149/2013, non sembra coincidere con l’ipotesi di “lista comune”, di cui alla lett. b) della stessa disposizione, riguardante il caso del ricorrente.
All’udienza pubblica del 16 aprile 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Può prescindersi dall’esame dell’eccezione di inammissibilità, dovendo il ricorso essere respinto in quanto infondato.
Il decreto legge n. 149 del 2013, convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 2014, n. 13, ha delineato un nuovo sistema di assegnazione di risorse economiche ai partiti politici, fondato sulle libere scelte dei contribuenti e correlato ad un effettivo livello di rappresentatività.
L’articolo 4 del decreto citato istituisce, a tal fine, il registro nazionale dei partiti e regolamenta il procedimento di iscrizione; il successivo articolo 18 fornisce la nozione di partito politico ai fini dell’applicazione delle disposizioni con esso introdotte, precisando che si intendono tali i “partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che abbiano presentato candidati sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo di uno degli organi indicati dall’articolo 10, comma 1, lettera a), nonché i partiti e movimenti politici di cui al comma 2 del medesimo articolo 10”.
L’iscrizione nel registro di cui all’art. 4 consente poi l’accesso ai benefici di cui agli articoli 11 e/o 12 dello stesso decreto legge, al verificarsi di ulteriori condizioni, ivi precisate all’art. 10:
a) quanto al finanziamento privato in regime agevolato di cui all’art. 11, aver conseguito nell’ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo, anche ove integrato con il nome di un candidato, alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia o in uno dei consigli regionali o delle province autonome di NT e di BO, ovvero aver presentato nella medesima consultazione elettorale candidati in almeno tre circoscrizioni per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o in almeno tre regioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, o in un consiglio regionale o delle province autonome, o in almeno una circoscrizione per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia (comma 1, lett. a);
b) quanto alla ripartizione annuale delle risorse di cui all’art. 12, aver conseguito almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo, dei Consigli regionali o delle province autonome di NT e BO (comma 1, lett. b);
c) altresì, per entrambi gli ordini di benefici, essere destinatario di una dichiarazione di riferimento da parte di un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere ovvero da parte di una singola componente interna al Gruppo misto (comma 2, lett. a);
d) ancora, per entrambi gli ordini di benefici, aver depositato congiuntamente il contrassegno elettorale e partecipato in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati o di candidati comuni in occasione del rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati o delle elezioni dei membri del Parlamento europeo, riportando almeno un eletto (comma 2, lett. b).
Detti requisiti devono essere posseduti all’atto della presentazione della richiesta di iscrizione e, quanto all’accesso ai benefici, all’atto dell’apposita richiesta annuale prevista dall’art. 10, comma 3, del citato decreto legge.
La rappresentatività, in termini di presentazione di candidature o di elezione di un candidato comune o nelle liste comuni o di presenza di un gruppo parlamentare di riferimento, deve provenire dalle ultime consultazioni elettorali e sono esclusi dall’ammissione ai benefici di cui si tratta “i partiti che non hanno più una rappresentanza in parlamento” (art. 10, comma 1, primo alinea).
Ai fini dell’ammissione agli anzidetti benefici l’art. 10, comma 3, del decreto legge n. 149 del 2013 stabilisce che: “I partiti politici presentano apposita richiesta alla Commissione entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello per il quale richiedono l’accesso ai benefici. La commissione esamina la richiesta e la respinge o la accoglie, entro trenta giorni dal ricevimento, con atto scritto motivato”.
Nella specie, la deliberazione impugnata ha respinto la richiesta di ammissione ai benefici previsti dagli artt. 11 e 12 del d.l. n. 149/2013 presentata dal partito ricorrente rilevando l’assenza dei requisiti di cui all’art. 10, comma 2, lett. a), del d.l. medesimo, prima con riguardo alla “componente interna del gruppo misto denominata POTERE AL POPOLO presso Senato della Repubblica” (richiesta del 24 novembre 2021) e poi con riguardo alla “componente interna del gruppo misto denominata Partito della Rifondazione UN – Sinistra Europea presso Camera dei Deputati” (richiesta del 30 novembre 2021).
Il ricorrente ha lamentato, al riguardo, che il diniego di ammissione ai benefici non avrebbe potuto essere adottato a fronte del riferimento operato alla componente di Potere al Popolo da un parlamentare in seno al gruppo misto del Senato della Repubblica.
Tuttavia, la Commissione nel provvedimento di diniego ha precisato che il partito ricorrente, né alla data della domanda di accesso ai benefici, né alla data della pronuncia della Commissione stessa, era in possesso del requisito di cui all’art. 10, comma 2, lett. a) del decreto citato, non avendo conseguito nell’ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo, alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia o in uno dei consigli regionali o delle province autonome di NT e di BO.
Tale circostanza, non contestata, integra il difetto del requisito di rappresentatività previsto per l’ammissione ai benefici, come confermato anche dal Consiglio di Stato che, in sede di appello avverso l’ordinanza cautelare di questo Tar, ha affermato che “l’Amministrazione prima, ed il T.a.r. poi, hanno fatto buon governo della norma sancita dall’art. 10, comma 2, lett. a) d.l. n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 13 del 2014 in quanto il parlamentare che ha dichiarato all’interno del gruppo misto di denominare la componente interna al gruppo misto “Potere al popolo”, non è stato eletto nelle liste dell’omonimo raggruppamento che ha partecipato alle elezioni del 4 marzo 2018” (Cons. Stato, ord, n. 2296 del 20 maggio 2022).
Tale requisito non è, evidentemente, surrogabile dall’adesione dichiarata da un parlamentare eletto nelle file di altro movimento, poiché, in ogni caso, la formazione ricorrente non possiede la rappresentatività richiesta dalla disciplina sopra riportata.
Ciò posto, la tesi sostenuta dal ricorrente, secondo cui la partecipazione del partito ad una lista comune di candidati denominata “Potere al Popolo” alle elezioni del 4 marzo 2018 (lista che non ha riportato alcun candidato eletto) varrebbe ad integrare il possesso del requisito di “riferimento” di cui alla lett. a) dello stesso comma con riguardo alla componente “Potere al Popolo” costituita in seno al gruppo misto del Senato da un senatore eletto in diversa lista, risulta infondata, se si considera, come evidenziato dall’Amministrazione resistente, che una lista comune di candidati (quella cui fa riferimento la lettera b) citata), laddove non abbia riportato “almeno un candidato eletto”, assume, ai fini di cui si tratta, le caratteristiche di una aggregazione del tutto estemporanea ed episodica (essendo il suo rilievo limitato alla mera partecipazione alla competizione elettorale per la quale è stata costituita), sì che la successiva formazione, in sede parlamentare, di una componente del gruppo misto che di quella lista ripeta la denominazione non consente logicamente in alcun modo di ricondurre la componente stessa ad uno dei partiti, che di quell’aggregazione elettorale aveva fatto parte.
In sostanza, i requisiti, di cui alle lettere a) e b) del comma 2 in considerazione, sono e restano ben distinti, sì che la riferibilità all’autonomo partito politico, cui dà rilievo la lett. a), non può ritenersi estesa alla “lista comune”, di cui alla lett. b) e per essa ai partiti che ne facevano a suo tempo parte.
Né la scelta operata dal legislatore (di limitare, cioè, per entrambi i commi dell’art. 10, l’accesso ai benefici ai soli partiti che abbiano una rappresentanza nel Parlamento nazionale o in quello europeo), presenta i lamentati profili di irragionevolezza o di contrarietà a principi costituzionali, stante il logico collegamento, voluto dal sistema, tra ammissione e sussistenza di rilevanti indici di rappresentatività in capo ai beneficiari.
Da quanto sopra consegue, in definitiva, che il partito della Rifondazione UN – Sinistra Europea non risulta in possesso del preteso requisito di riferimento ad esso, di cui all’art. 10, comma 2, lett. a) del d.l. n. 149/2013, con conseguente legittimità del diniego della Commissione di riconoscere allo stesso i benefici previsti.
Né rileva, nella fattispecie, la prospettata questione di costituzionalità, che concerne non i requisiti per l’ammissione ai benefici di legge, ma proprio il sistema di finanziamento così come delineato dalla disciplina del d.l. n. 149/2013, non oggetto della presente controversia.
Il ricorso deve quindi essere respinto.
La novità e peculiarità della questione controversa giustificano, comunque, la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesca Petrucciani, Presidente FF, Estensore
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Matthias Viggiano, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Francesca Petrucciani |
IL SEGRETARIO