Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 04/04/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella procedura n. R.G. 1123/2023 avente per oggetto: REGOLAMENTAZIONE
DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI
DI GENITORI NON CONIUGATI
promossa da:
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. , Parte_1 C.F._1 assistita e difesa dall'avv. Valle
- RICORRENTE -
nei confronti di:
, nato alla Spezia il 09.10.1983 (cod. fisc. ), Controparte_1 C.F._2
assistito e difeso dagli avv.ti Montanari e Mari
- CONVENUTO -
e con l'intervento di:
, nata alla Spezia il 07.06.1955 (cod. fisc. , assistita e Controparte_2 C.F._3
difesa dagli avv.ti Montanari e Mari
- INTERVENUTA - nonché con quello necessario del Pubblico Ministero
***
CONCLUSIONI
“Voglia il Tribunale Ill.mo accogliere le seguenti conclusioni congiuntamente assunte tra le parti:
- sulla responsabilità genitoriale:
- disporre l'affidamento condiviso del figlio minore a favore di entrambi i genitori. Entrambi Persona_1
i genitori di conseguenza dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sul minore per le questioni di straordinaria amministrazione con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che lo riguardino, istruzione, educazione e salute. Ciascun genitore quando avrà con sé il figlio, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
- sulla casa famigliare:
- al momento i genitori di hanno ripreso a vivere, unitamente alla sig.ra nonna paterna nonché Per_1 CP_2 assegnataria della casa ARTE ove hanno ripreso la coabitazione) nella stessa abitazione di via Delle Pianazze
n.16 in La Spezia, pur non avendo, e ricostituito un'unione sentimentale;
Pt_1 CP_1
- entrambi i genitori di e la sig.ra concordano che sino a che la sig.ra non Persona_1 CP_2 Pt_1 avrà reperito alloggio (è in graduatoria c/o ARTE) o altro appartamento, ove trasferirsi con il minore, la sig.ra contribuirà, per la sola propria quota parte al pagamento del canone locatizio, sino ad oggi Pt_1 versato dalla sola CP_2
- i genitori e concordano che nell'immobile, casa familiare di via delle Controparte_1 Parte_1
Pianazze 16 in La Spezia, possa continuare a vivere il loro figlio minore beneficiando in tal modo Per_1 dell'habitat domestico nel quale è nato ed è tornato, unitamente ai genitori sino al trasferimento della diade
(madre-figlio) in altra casa. A tal fine anche la nonna paterna , assegnataria Controparte_2 dell'appartamento Arte di Via Delle Pianazze 16 in La Spezia, si impegna a mantenere, allo stesso modo dei genitori, la permanenza del nipote nel predetto immobile;
Per_1
- mantenimento del minore Per_1
a) diretto da parte dei genitori per tutta la durata della coabitazione in via Delle Pianazze 16 in La Spezia collaborando per il benessere del minore Per_1
b) prevedere a carico del padre , a far data dalla cessazione della coabitazione nella casa di Controparte_1
Via Delle Pianazze n.16 in La Spezia, l'obbligo di corrispondere alla signora a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento del figlio minore l'importo mensile di euro 150,00 entro il Persona_1 giorno 1 di ogni mese, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat relativi al costo della vita;
il tutto da corrispondersi mediante bonifico bancario sul conto corrente della signora ovvero sul Parte_1 libretto intestato al minore acceso presso Poste Italiane munito di codice Iban;
Persona_1
- spese straordinarie:
- saranno sostenute sempre al 50% da ciascun genitore con obbligo per il genitore che non sostiene la spesa di corrispondere il 50% di quelle sostenute dall'altro genitore secondo lo schema adottato dal protocollo del
Tribunale della Spezia che qui si intende integralmente richiamato;
- diritto di visita: sino a che le parti coabitano nella casa di Via delle Pianazze 16 in La Spezia le frequentazioni padre-figlio avranno grande elasticità considerati gli orari di lavoro del padre e gli impegni scolastici di così come quando la sig.ra sarà impegnata per lavoro;
Per_1 Pt_1
- a far data dalla cessazione della coabitazione in Via delle Pianazze n.16 in La Spezia, la collocazione di e la residenza dello stesso rimarrà presso la madre, mentre il padre potrà vedere il figlio secondo le Per_1 seguenti modalità di visita:
- il sabato e la domenica, a week-end alternati, dalle 9,00 del sabato alle 19,00 della domenica, con pernottamento presso la residenza paterna, prelevandolo e riaccompagnandolo presso l'abitazione della madre;
Assegno unico: CP_
- disporre che l'assegno unico corrisposto da attualmente percepito per intero dalla signora Pt_1
stante la disponibilità del , continui ad essere percepito interamente da per
[...] Controparte_1 Pt_1 essere destinato al mantenimento del figlio minore Per_1
Spese compensate”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE ha introdotto il presente giudizio con ricorso depositato in data 08.06.2023, deducendo: di aver Pt_1 intrattenuto una relazione more uxorio con l'odierno convenuto dalla quale è nato il giorno
17.10.2018 il figlio regolarmente riconosciuto da entrambi i genitori;
che la relazione Per_1
sentimentale si è interrotta nel 2021, per le ragioni specificate in atti;
che da allora il convenuto non avrebbe più contribuito al mantenimento del minore, limitandosi ad esercitare il suo diritto di visita il sabato e la domenica dalle 9.00 alle 19.00; di essere seguita dai Servizi Sociali per problematiche relative all'abitazione in quanto la casa familiare è di proprietà dell'ARTE (assegnata alla nonna paterna di;
di essere attualmente disoccupata, ma di percepire il reddito di Per_1 Controparte_2 cittadinanza, oltre all'assegno unico;
che il figlio è stato riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità e invalido civile (con difficolta persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età), essendogli stata riconosciuta una pensione di invalidità di euro 291,69 mensili.
La ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale di disporre: l'affidamento condiviso del minore, con collocazione dello stesso presso di sè; un calendario delle visite con il genitore non collocatario;
l'assegnazione della casa familiare in proprio favore;
un contributo per il mantenimento di Per_1
da porre a carico del padre di euro 300,00 al mese (oltre al 50% di tutte le spese straordinarie);
l'integrale assegnazione dell'assegno unico spettante per il nucleo.
Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge.
Il convenuto si è costituito in data 16.09.2023, contestando quanto dedotto dalla controparte e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
La ricorrente ha successivamente depositato la propria memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c.
In data 12.10.2023 (oltre il termine di cui all'art. 473 bis.20 c.p.c.) si è costituita madre di CP_2
richiedendo, tra le altre cose, il rilascio immediato dell'immobile occupato dalla ricorrente. CP_1
All'udienza del 18.10.2023 i coniugi sono comparsi personalmente davanti al Giudice delegato, il quale ha tentato la conciliazione, senza esito.
Con ordinanza in data 31.10.2023 emessa ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c., il Tribunale ha disposto:
l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori;
l'assegnazione della casa familiare in Per_1
favore di un calendario delle visite padre/figlio; un assegno per il mantenimento del minore a Pt_1
carico del padre di 150,00 euro (oltre al rimborso del 50% di tutte le spese straordinarie).
Con lo stesso provvedimento sono stati altresì incaricati i Servizi Sociali territorialmente competenti per effettuare un'indagine socio familiare e verificare le attuali condizioni del figlio minore delle parti. In data 22.01.2024 i Servizi hanno depositato la relazione richiesta: sono risultate l'assenza di conflittualità nei rapporti fra le parti, con una comunicazione incentrata sulla gestione e organizzazione del figlio e una buona relazione fra il minore ed entrambe le figure genitoriali.
A seguito di alcuni rinvii richiesi in particolare per risolvere la problematica abitativa, all'udienza del
27.03.2025 le parti hanno infine rappresentato il raggiungimento di un accordo, nei termini di cui al foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 25.03.2025.
Tanto premesso e venendo a decidere la causa, si prende atto delle condizioni di affidamento e mantenimento da ultimo concordate, che appaiono conformi a legge e rispondenti all'interesse economico, morale ed affettivo del figlio minore delle parti.
Si evidenzia come l'attuale coabitazione nell'immobile di Via della Pianazze n. 16, secondo quanto dedotto, rappresenta una situazione solo temporanea, dettata da esigenze di carattere economico;
le parti avendo già regolamentato il regime da attuare non appena riuscirà a reperire una nuova Pt_1
abitazione, dove trasferirsi unitamente al figlio.
Può, pertanto, disporsi in conformità.
Le spese di lite vanno compensate.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe: dispone sull'affidamento e mantenimento del figlio delle parti nei termini concordati, che si riportano di seguito:
- sulla responsabilità genitoriale:
- disporre l'affidamento condiviso del figlio minore a favore di entrambi i genitori. Persona_1
Entrambi i genitori di conseguenza dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sul minore per le questioni di straordinaria amministrazione con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che lo riguardino, istruzione, educazione e salute.
Ciascun genitore quando avrà con sé il figlio, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
- sulla casa famigliare:
- al momento i genitori di hanno ripreso a vivere, unitamente alla sig.ra (nonna Per_1 CP_2
paterna nonché assegnataria della casa ARTE ove hanno ripreso la coabitazione) nella stessa abitazione di via Delle Pianazze n.16 in La Spezia, pur non avendo, e ricostituito Pt_1 CP_1 un'unione sentimentale;
- entrambi i genitori di e la sig.ra concordano che sino a che la sig.ra Persona_1 CP_2
non avrà reperito alloggio (è in graduatoria c/o ARTE) o altro appartamento, ove trasferirsi Pt_1
con il minore, la sig.ra contribuirà, per la sola propria quota parte al pagamento del canone Pt_1
locatizio, sino ad oggi versato dalla sola CP_2
- i genitori e concordano che nell'immobile, casa familiare di via Controparte_1 Parte_1
delle Pianazze 16 in La Spezia, possa continuare a vivere il loro figlio minore beneficiando Per_1 in tal modo dell'habitat domestico nel quale è nato ed è tornato, unitamente ai genitori sino al trasferimento della diade (madre-figlio) in altra casa. A tal fine anche la nonna paterna
[...]
, assegnataria dell'appartamento Arte di Via Delle Pianazze 16 in La Spezia, si impegna a CP_2
mantenere, allo stesso modo dei genitori, la permanenza del nipote nel predetto immobile;
Per_1
- mantenimento del minore Per_1
a) diretto da parte dei genitori per tutta la durata della coabitazione in via Delle Pianazze 16 in La
Spezia collaborando per il benessere del minore Per_1
b) prevedere a carico del padre , a far data dalla cessazione della coabitazione nella Controparte_1 casa di Via Delle Pianazze n.16 in La Spezia, l'obbligo di corrispondere alla signora Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore l'importo mensile di euro Persona_1
150,00 entro il giorno 1 di ogni mese, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat relativi al costo della vita;
il tutto da corrispondersi mediante bonifico bancario sul conto corrente della signora ovvero sul libretto intestato al minore acceso presso Poste Parte_1 Persona_1
Italiane munito di codice Iban;
- spese straordinarie:
- saranno sostenute sempre al 50% da ciascun genitore con obbligo per il genitore che non sostiene la spesa di corrispondere il 50% di quelle sostenute dall'altro genitore secondo lo schema adottato dal protocollo del Tribunale della Spezia che qui si intende integralmente richiamato;
- diritto di visita: sino a che le parti coabitano nella casa di Via delle Pianazze 16 in La Spezia le frequentazioni padre-figlio avranno grande elasticità considerati gli orari di lavoro del padre e gli impegni scolastici di così come quando la sig.ra sarà impegnata per lavoro;
Per_1 Pt_1
- a far data dalla cessazione della coabitazione in Via delle Pianazze n.16 in La Spezia, la collocazione di e la residenza dello stesso rimarrà presso la madre, mentre il padre potrà Per_1
vedere il figlio secondo le seguenti modalità di visita:
- il sabato e la domenica, a week-end alternati, dalle 9,00 del sabato alle 19,00 della domenica, con pernottamento presso la residenza paterna, prelevandolo e riaccompagnandolo presso l'abitazione della madre;
Assegno unico: CP_
- disporre che l'assegno unico corrisposto da attualmente percepito per intero dalla signora
, stante la disponibilità del , continui ad essere percepito interamente Parte_1 Controparte_1
da per essere destinato al mantenimento del figlio minore Pt_1 Per_1
- dispone la compensazione delle spese di lite.
La Spezia, 27.03.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Ettore DI ROBERTO Lucia SEBASTIANI