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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/07/2025, n. 6124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6124 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42737/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE XV CIVILE – SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati
Dott. LO MA Presidente
Dott.ssa Guendalina Alessandra Virginia Pascale Giudice Dott. NI LA Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42737/2021 promossa da:
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dagli avv.ti Monica Iacoviello, Francesco Casamassa e Luca Guerini, presso il cui studio è elettivamente domiciliata a Milano in via Barozzi n. 1 E
(C.F. ), rappresentata Controparte_1 P.IVA_2 e difesa, giusta procura in calce al ricorso in riassunzione, dall'avv. Paola Pagini, presso il cui studio è elettivamente domiciliata a Milano in via Conservatorio n. 15 ATTRICI CONTRO
(C.F. ) e Controparte_2 C.F._1 Controparte_3 (C.F. ), rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla comparsa di C.F._2 costituzione e risposta, dagli avv.ti Paolo Marson e Manuela Persano ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Roberta Grondona a Milano in piazza Amendola n. 3 CONVENUTI
CONCLUSIONI pagina 1 di 22
PER : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni diversa domanda, eccezione ed istanza, anche istruttoria:
– nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità – in via solidale o, in subordine, di ciascuno per quanto di ragione – dell'Ing. e dell'Ing. nelle rispettive qualità per Controparte_2 Controparte_3 i fatti, le ragioni ed i titoli esposti in atti e, per l'effetto: (a) condannare l'Ing. e l'Ing. – in via solidale o in subordine Controparte_2 Controparte_3 ciascuno per quanto di ragione – a risarcire a tutti i danni subiti da Parte_2 quest'ultima in relazione: (i) ai rimborsi spese di carattere personale, illegittimamente percepiti dall'Ing. per Controparte_3 l'importo di 4.398,53, oppure per il diverso maggiore o minore importo che dovesse essere accertato, oltre interessi dalla data di ciascun pagamento di ciascun rimborso spese, anche con la maggiorazione prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale (12 ottobre 2021), oltre rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo;
(ii) ai premi pagati per polizza sanitaria n. 500015298, stipulata da a Parte_2 copertura dell'Ing. dell'Ing. e dei loro famigliari, per l'importo di Euro 23.093,50, CP_2 CP_3 oppure per il diverso maggiore o minore importo che dovesse essere accertato, oltre interessi dalla data del pagamento delle rate del premio, anche con la maggiorazione prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale (12 ottobre 2021), oltre rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo;
(iii) ai canoni pagati da alla società per il noleggio Parte_2 Controparte_4 dell'autovettura BMW X5, targata FR443JH, per l'importo di Euro 64.237,77 (di cui Euro 9.000 per l'accordo transattivo stipulato con ed Euro 55.237,77 per canoni di noleggio), Controparte_4 oppure per il diverso maggiore o minore importo che dovesse essere accertato, oltre interessi dalla data del pagamento di ciascun importo (corrispettivo della transazione o rate del canone), anche con la maggiorazione prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale (12 ottobre 2021), oltre rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo;
(iv) alla vicenda delle consulenze da parte dell'advisor per i seguenti importi: Controparte_5
- Euro 36.600,00 (comprensivi di IVA), relativi al “minimo garantito” pagato a con riguardo Pt_3 al Primo Contratto di Advisoring (ns. doc. 84);
- Euro 26.000,00, relativi in parte a pretesi anticipi sulla success fee prevista dal Primo Contratto di Advisoring sub ns. doc. 84 (Euro 12.000,00 ed Euro 11.000) e in altra parte a ipotetici rimborsi spese (per Euro 3.000,00);
- Euro 524.600,00 (comprensivi di IVA), relativi al corrispettivo per il Secondo Contratto di Advisoring (ns. doc. 91), oppure per il diverso maggiore o minore importo che dovesse essere accertato, oltre interessi dalla data del pagamento di ciascun importo, anche con la maggiorazione prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale (12 ottobre 2021), oltre rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo;
(b) condannare l'Ing. e l'Ing. – in via solidale o in subordine Controparte_2 Controparte_3 ciascuno per quanto di ragione – a risarcire a in solido con Parte_2 [...]
, o in subordine in via parziaria, a ciascuna per quanto di ragione, i Controparte_1 danni per la mancata emissione del bond cum warrant di Euro 8.000.000, consistenti in Euro 100.425.719,00 per la perdita di fatturato per gli esercizi 2017 2021 ed Euro 35.218.318,00 per la pagina 2 di 22 minore redditività per gli esercizi 2017 – 2021 ovvero la minore o maggiore somma che sarà ritenuta dimostrata (se del caso, mediante il ricorso alla liquidazione equitativa), oltre interessi, anche con la maggiorazione prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale (12 ottobre 2021), oltre rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo;
(i) accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia credito dell'Ing. e dell'Ing. Controparte_2 nei confronti di a titolo di compenso per l'attività di Controparte_3 Parte_2 amministratore (nonché rispettivamente di Presidente del C.d.A. e Amministratore Delegato) della stessa, nonché accertare e dichiarare che l'Ing. e l'Ing. sono tenuti a restituire, anche a CP_2 CP_3 titolo risarcitorio, i compensi dagli stessi percepiti in qualità di amministratori (nonché rispettivamente di Presidente del C.d.A. e Amministratore Delegato) di e, per Parte_2 l'effetto: (a) condannare l'Ing. a pagare a Euro 50.000; Controparte_2 Parte_2 (b) condannare l'Ing. a pagare a Euro 50.000, ovvero i Controparte_3 Parte_2 diversi maggiori o minori importi che dovessero essere accertati (se del caso mediante il ricorso alla liquidazione equitativa), oltre interessi dal pagamento di ciascuno dei predetti importi, anche con la maggiorazione prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale (12 ottobre 2021), oltre rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo;
– in via istruttoria: (i) previa revoca dell'ordinanza del 27 settembre 2023, ammettere le istanze istruttorie di Parte_2 non ammesse, ossia:
[...] (a) capitoli di prova testimoniale formulati nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. e nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c. con i testi ivi indicati;
(b) le consulenze tecniche richieste al § IV.C della memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., n. 2; (ii) confermare il rigetto delle istanze istruttorie dei convenuti e, nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova testimoniale avversarti, ammettere l'esponente a prova contraria diretta, nonché a prova contraria indiretta, come richiesto nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c..
– in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali”.
PER GIUDIZIALE: Controparte_1
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, (i) accertare e dichiarare la responsabilità – in via solidale o, in subordine, ciascuno per quanto di ragione – dell'Ing. e dell'Ing. nelle rispettive qualità, per i fatti, le ragioni ed i titoli CP_2 CP_3 esposti in atti;
e, per l'effetto: (a) condannare l'Ing. e l'Ing. – in via solidale o in subordine, ciascuno per quanto di CP_2 CP_3 ragione – a risarcire la tutti i danni subiti da Controparte_1 quest'ultima, per come individuati e quantificati nel § III.B della memoria ex art. 183 6 comma n. 1 c.p.c., per complessivi Euro 1.890.820,87 da intendersi qui integralmente ritrascritti, ovvero nella minore o maggiore misura che sarà accertata in corso di causa (se del caso, mediante ricorso a liquidazione equitativa), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
(b) condannare l'Ing. e l'Ing. – in via solidale o in subordine, ciascuno per quanto di CP_2 CP_3 Contr ragione – a risarcire la – in solidalo con o, in Controparte_1 Controparte_1 subordine, in via parziaria, per quanto di ragione – tutti i danni subiti, per come individuati e quantificati nel § III.C della memoria ex art. 183 6 comma n. 1 c.p.c. da intendersi qui integralmente ritrascritti, ovvero nella minore o maggiore misura che sarà accertata in corso di causa (se del caso,
pagina 3 di 22 mediante ricorso a liquidazione equitativa), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
(ii) accertare e dichiarare che l'Ing. e l'Ing. sono tenuti a restituire, anche a titolo CP_2 CP_3 risarcitorio, i compensi da essi percepiti in qualità di amministratori (e di Presidente e Amministratore Delegato) di in bonis, stante l'inesistenza di qualsivoglia loro credito nei confronti di in CP_7 CP_7 bonis a titolo di compenso per l'attività di amministratori (e di Presidente e Amministratore Delegato) da essi svolte nella predetta società attrice;
e per l'effetto: (a) condannare l'Ing a pagare a Euro 133.277,00; CP_2 CP_7 (b) condannare l'Ing. a pagare a Euro 127.956,94; ovvero le diverse maggiori o minori CP_3 CP_7 somme che saranno accertata in corso di causa (se del caso, mediante ricorso a liquidazione equitativa) oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
(iii) con vittoria di spese di lite, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.”
PER I CONVENUTI:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa ammissione di ogni istanza istruttoria o strumento e mezzo di prova degli odierni conchiudenti: a) respingere ogni domanda proposta nei loro confronti siccome inammissibile, improponibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto per le motivazioni di cui in atti;
b) in ogni caso, accertare e dichiarare la corretta, buona e fedele gestione da parte dell'ing. CP_2 e dell'ing. sia della che della
[...] Controparte_3 Controparte_8 CP_1
[...] c) in conseguenza di quanto accertato sub lett. b), accertare il diritto dell'ing. e Controparte_2 dell'ing. di percepire i compensi, rispettivamente, di presidente del c.d.a. e di Controparte_3 amministratore delegato sia della che dalla in bonis, Controparte_8 Controparte_1 nella misura già erogata loro;
d) in subordine rispetto a quanto sub c), rideterminare i compensi spettanti all'ing. e Controparte_2 all'ing. per le rispettive attività di presidente del c.d.a. e di amministratore delegato Controparte_3 sia della che dalla nell'importo che emergerà in Controparte_8 Controparte_1 corso di causa, anche determinato in via equitativa laddove più favorevole, condannando altresì
[...]
, e la Liquidazione giudiziale di (in via Controparte_8 Controparte_1 Controparte_1 solidale tra loro o come meglio ritenuto) a corrispondere le somme così determinate maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria;
e) in ogni caso, dichiarare tenute e condannare la , e la Controparte_8 Controparte_1
in via solidale tra loro o come meglio ritenuto, alla Controparte_9 Controparte_1 rifusione in favore dell'ing. e dell'ing. delle spese e delle Controparte_2 Controparte_3 competenze del presente giudizio, comprensive degli oneri fiscali e previdenziali di legge, anche del procedimento ex art. 671 c.p.c. per sequestro conservativo in corso di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione regolarmente notificato del 12 ottobre 2021, in Parte_2 Contro liquidazione volontaria1 (di seguito definita ) e la sua controllata totalitaria Controparte_1
Contro al tempo ancora in bonis (di seguito “ e, congiuntamente a le “TT” o le “Società”) CP_7 1 Lo scioglimento era stato deliberato dall'assemblea dei soci il 10 luglio 2020 (doc. 5 att.). pagina 4 di 22 hanno convenuto in giudizio l'ing. (di seguito solo “ ) e l'ing. Controparte_2 CP_2
(di seguito “ e, congiuntamente a , i “Convenuti”). Controparte_3 CP_3 CP_2
Entrambi soci di GMT2, i) aveva ricoperto il ruolo di Presidente del consiglio di CP_2
amministrazione delle Società con deleghe operative, mentre ii) era stato amministratore delegato CP_3 delle stesse;
i due Convenuti – in carica in GMT dal 22 marzo 2016 e in EVGB dal 28 settembre 2017
– avevano ricoperto il ruolo gestorio fino al 22 luglio 2020, data in cui erano divenute efficaci le loro dimissioni (doc. 22 att.).
Pur avendo dato copiosamente atto di condotte finalizzate a realizzare la spoliazione del patrimonio industriale delle Società, dirottandolo verso altre società concorrenti, agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili (docc. 55-73 att.), le TT hanno circoscritto il thema decidendum del giudizio a due azioni sociali di responsabilità, autorizzate dalle rispettive assemblee in data 15 dicembre 2020 (docc.
6-7 att.).
Le TT hanno quindi domandato:
a) la condanna dei Convenuti al risarcimento dei danni cagionati a ciascuna di esse, oltre rivalutazione monetaria e interessi;
b) la condanna dei Convenuti alla restituzione dei compensi percepiti nel periodo 2018-2020 per la loro attività di Presidente e Amministratore delegato, in quanto corrisposti sine titulo.
1).1 Con comparsa di risposta del 27 giugno 2022 si sono costituiti in giudizio e CP_2 CP_3 chiedendo il rigetto delle domande formulate dalle TT, in quanto aventi ad oggetto degli addebiti infondati.
In via riconvenzionale i Convenuti hanno domandato i) in principalità, l'accertamento del loro diritto a percepire i compensi in qualità di componenti del consiglio di amministrazione delle TT e ii) in subordine, la condanna di queste ultime alla corresponsione delle maggior somme dovute all'esito della relativa rideterminazione, oltre “…interessi legali e rivalutazione monetaria”.
1).2 Subito dopo la notifica dell'atto di citazione le TT hanno depositato un ricorso cautelare lite pendente per sequestro conservativo, rigettato con ordinanza del 15 luglio 2022.
1).3 Depositate le tre memorie di trattazione, all'esito dell'udienza ex art. 184 c.p.c. il giudice istruttore ha disposto una CTU grafologica sui docc. 76 e 82 prodotti dalle TT, in seguito al disconoscimento
CP_ Contr 2 al 27,16% e al 12.74%; il residuo capitale di era posseduto da , Fin-Omet CP_2 Controparte_10 S.r.l. e (doc. 1 att.). Controparte_11 pagina 5 di 22 della propria sottoscrizione da parte del convenuto . CP_2
1).4 Durante lo svolgimento delle operazioni peritali è intervenuta la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di che ha determinato l'interruzione del processo ai sensi CP_7 dell'art. 143, co. 3 CCII, dichiarata dal giudice con ordinanza del 23 febbraio 2024.
Riassunto tempestivamente il processo interrotto, la curatela si è costituita con l'assistenza di un nuovo difensore.
1).5 Depositata la consulenza tecnica d'ufficio in data 21 ottobre 2024, il giudice istruttore ha invitato le parti alla precisazione delle conclusioni e la causa, spirati in data 17 giugno 2025 i termini per il deposito delle memorie di replica, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2) In via principale il presente giudizio ha ad oggetto due azioni di responsabilità degli amministratori verso la società.
La c.d. azione sociale mira a far valere la responsabilità degli amministratori derivante dalla violazione degli obblighi imposti dalla legge o dallo statuto e oggetto del “rapporto di tipo societario”3 che li lega all'ente da essi gestito.
È pacifico in giurisprudenza e in dottrina che la responsabilità degli amministratori nei confronti della società abbia natura “contrattuale” e sia quindi sottoposta al regime dell'art. 1218 c.c., originando dall'inadempimento dei suddetti obblighi ovvero dall'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza e di intervento preventivo e successivo (la c.d. mala gestio)4.
La natura giuridica della responsabilità si riflette, tra le altre cose, sul riparto dell'onere della prova.
In conformità ai principi sanciti da Cass., Sez. Un. n. 13533 del 2001, la giurisprudenza prevalente afferma che:
- la società i) deve provare il titolo, ossia il rapporto societario e quindi la qualità di amministratore – di diritto o di fatto – del soggetto convenuto, ii) può limitarsi ad allegare l'inadempimento, deducendo i singoli atti gestori che si pongono in contrasto con gli obblighi imposti dalla legge o dallo statuto, mentre iii) deve provare i pregiudizi concretamente sofferti, consistenti nel depauperamento del patrimonio sociale (il c.d. danno-conseguenza) nonché il nesso di causalità (giuridica) tra l'inadempimento e il danno (art. 1223 c.c.);
- sull'amministratore convenuto, invece, incombe l'onere di provare, in via alternativa, i) l'esatto adempimento, dimostrando l'infondatezza degli addebiti contestati, ii) la non imputabilità della causa da cui è dipeso l'inadempimento, nel senso che l'addebito, benché sussistente, è causalmente riconducibile al caso fortuito o al fatto di un terzo (la c.d. causa esterna) o quantomeno che egli ha agito in conformità alla diligenza professionale qualificata richiesta dalla natura dell'incarico, iii)
l'insindacabilità della scelta gestoria ex post rivelatasi dannosa, invocando la c.d. business judgement rule, che processualmente assurge a fatto impeditivo del diritto della società al risarcimento del danno ovvero iv) l'inesistenza di un danno-conseguenza.
Se l'azione viene accolta, il credito risarcitorio spettante alla società, essendo un credito di valore, è soggetto a rivalutazione monetaria e sulla somma di volta in volta rivalutata decorreranno poi i c.d. interessi compensativi. Inoltre, a fronte di specifica domanda, la società ha diritto anche a percepire gli interessi di mora, calcolati al tasso legale, dalla data della sentenza di condanna fino al saldo effettivo del debito.
2).1 Nel caso di specie, dal momento che sono state promosse due azioni sociali di responsabilità e che ogni addebito integra un'autonoma domanda giudiziale di condanna, in quanto produttivo di uno specifico danno e come tale identificante un autonomo petitum, gli addebiti devono essere raggruppati in base alla società danneggiata e per ciascuna essi devono essere esaminati singolarmente, al fine di valutarne la fondatezza e, se del caso, l'effettiva dannosità. Contro
3) Gli illeciti nei confronti di Contro 3).1 Con il primo addebito ha contestato all'ing. il rimborso di spese di carattere personale CP_3
– che riguardano principalmente biglietti aerei, ristoranti, parcheggi e rifornimento carburante – mediante denaro della società (doc. 74 att.).
Il convenuto si è difeso affermando l'inerenza delle spese all'attività della società, trattandosi di costi inerenti ad attività finalizzate all'espansione di quest'ultima verso nuovi mercati.
Tuttavia, la gran parte di tali allegazioni non è stata supportata da adeguata documentazione, mentre per le residue allegazioni la documentazione depositata non è idonea a fungere da prova contraria dell'esatto adempimento. Parte convenuta, infatti, si è limitata a produrre soltanto i) un percorso estratto da Google Maps (doc. 149) nonché ii) una pagina Wikipedia di un potenziale partner commerciale (i.e. il gruppo cinese Cofco), in relazione al quale sarebbero state sostenute le spese contestate (doc. 150): è evidente come nessuno di questi due documenti sia idoneo a dimostrare l'inerenza delle spese rimborsate all'attività della società, conducendo pertanto a ritenere fondato pagina 7 di 22 l'addebito. Emblematica è poi la vicenda relativa all'acquisto di abiti presso il negozio di Boggi del 30 agosto 2017, che Stori ha tentato di giustificare affermando che il rappresentante del gruppo Cofco non disponesse di un abito adeguato ad una cena formale di lavoro: affermazione, questa, oltreché inverosimile, del tutto sfornita di prova. Contro Il danno subito da è pari all'importo complessivo delle spese rimborsate. Tuttavia, al riguardo va precisato che dal doc. 74 attoreo l'importo complessivo dei rimborsi risulta pari ad Euro 4.398,53, mentre la società in citazione ha quantificato il danno in Euro 4.364,53, confermato nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.; la somma di Euro 4.398,53 è stata menzionata per la prima volta solo nella memoria n. 2 (v. pag. 4) e pertanto non può essere presa in considerazione, perché la precisazione della domanda, essendo intervenuta oltre il limite delle preclusioni processuali, è inammissibile.
In conformità al principio della domanda (artt. 99 e 112 c.p.c.), dunque, il risarcimento dev'essere Contro limitato alla somma (ritualmente) domandata da che, all'esito della rivalutazione ammonta ad
Euro 5.215,61, oltre Euro 545,05 per interessi compensativi. Contro 3).2 Il secondo addebito formulato da ha ad oggetto la sottoscrizione, da parte dei Convenuti, di una polizza sanitaria in favore proprio e dei propri familiari, con premio pagato con denaro sociale pari ad Euro 11.546,50 per due anni (2019 e 2020), per un totale di Euro 23.093,00.
I Convenuti non hanno contestato l'esistenza della polizza né l'avvenuto pagamento dei premi da parte della società – circostanze, peraltro, entrambe documentalmente provate (doc. 78 e 266 att.) – ma si sono difesi deducendo che tutti i componenti del consiglio di amministrazione fossero a conoscenza della polizza e a tal fine hanno prodotto il doc. 158.
Orbene, tale difesa è del tutto inconferente, posto che la conoscenza di un fatto illecito da parte degli altri consiglieri non vale a giustificarlo e a renderlo quindi lecito ma costituisce al più un'aggravante per questi ultimi (benché estranei al presente giudizio). Inoltre, il pagamento, da parte della società, del premio di una polizza in cui assurgono a contraenti assicurati l'amministratore e i suoi familiari si qualifica come componente accessoria della retribuzione (c.d. fringe benefit), che dev'essere specificamente prevista dalla delibera assembleare attributiva del diritto al compenso: previsione che nel caso di specie non risulta sussistente. Contro Il danno risarcibile in favore di è pari all'importo complessivo dei premi pagati con denaro sociale e all'esito della rivalutazione è pari ad Euro 27.330,04, oltre Euro 2.690,27 per interessi compensativi.
pagina 8 di 22 3).3 Con il terzo addebito GMT contesta la stipula di contratti di noleggio di automobili, che venivano utilizzate dai Convenuti stessi per finalità personali ovvero da terzi, con canoni pagati dalla società
(docc. 79-83 att.): la concessione in uso a terzi risulterebbe priva di qualsiasi motivazione e quindi del tutto irrazionale, mentre la concessione in uso ai Convenuti si qualificherebbe come fringe benefit, riconosciuto – ancora una volta – in assenza di apposita previsione della delibera assembleare attributiva del diritto al compenso.
I Convenuti si sono difesi affermando che i) le auto da loro stessi utilizzate erano state impiegate per finalità professionali, mentre ii) le restanti auto avrebbero dovuto essere destinate ad alcuni agenti di commercio, con i quali essi intendevano instaurare rapporti al fine di sviluppare l'attività sociale nei settori della cosmesi, dell'ambiente e della zootecnia ma il progetto era fallito a causa dell'opposizione dell'altro socio Fin-Omet: la decisione di concedere le auto in uso a terzi era stata quindi assunta allo scopo di recuperare i costi dei noleggi delle auto.
L'addebito deve ritenersi fondato, perché le allegazioni difensive dei Convenuti – che peraltro non smentiscono quelle attoree – non sono accompagnate da alcun supporto documentale a prova contraria.
Il danno subito dalla società è pari ad Euro 64.237,77, corrispondenti alla somma complessiva pagata Contro da alla società , di cui i) Euro 9.000 in esecuzione dell'accordo transattivo concluso dal CP_4 liquidatore per sciogliersi da un contratto inutilmente stipulato5 (docc. 281 att.) e ii) Euro 55.237,77 a titolo di canone di noleggio della BMW X5 targata FR443JH (docc. 279-280 att.).
All'esito della rivalutazione il risarcimento ammonta ad Euro 75.350,90, oltre Euro 7.124,62 per interessi compensativi. Contro 3).4 Il quarto addebito formulato da ha ad oggetto la stipula di due distinti contratti di consulenza con l'advisor Console & Partners S.r.l. (di seguito solo “Console”), il primo del 14 marzo 2017 (doc.
84 att.) e il secondo del 26 settembre 2017 (doc. 91 att.): tali contratti, secondo prospettazione attorea, risulterebbero privi di giustificazione causale e comunque economicamente irrazionali, perché in forza degli stessi la società avrebbe sostenuto dei costi esorbitanti, pari a complessivi Euro 587.200, di cui i)
Euro 36.600 a titolo di compenso lordo per il primo contratto (risultanti dall'estratto conto Credit
Agricole allegato sub doc. 206 att.), ii) Euro 26.000,00 a titolo di rimborso spese (attestati dalla comunicazione dell'advisor prodotta sub doc. 86 att. e risultanti dall'estratto conto allegato sub CP_12 5 Corrisposti in tre rate da Euro 3.000 ciascuna, pagate rispettivamente il 30 dicembre 2020, il 24 febbraio 2021 e il 12 marzo 2021 (doc. 185 att.). pagina 9 di 22 doc. 85 att.) e iii) Euro 524.600 a titolo di ulteriore corrispettivo pagato all'advisor (risultanti dai diversi estratti conto prodotti sub docc. 207-211 att.). Peraltro, parte di questo corrispettivo sarebbe stato retrocesso da in accordo coi Convenuti, a delle diverse società agli stessi riferibili. Pt_3
Il risarcimento è stato quindi quantificato dall'attrice in misura pari ai costi sostenuti in virtù dei due contratti ovvero, in subordine, nella misura di Euro 52.186,18, pari alla porzione del corrispettivo asseritamente riversata dai due amministratori sulle altre società agli stessi riferibili.
Le difese dei Convenuti s'incentrano – oltreché sul tentativo di fornire una diversa ricostruzione della vicenda – sul fatto che le pretese restitutorie/risarcitorie sarebbero state già fatte valere dalla società dinanzi al Tribunale di Torino.
Ed è proprio questa l'eccezione che, cogliendo nel segno, determina l'infondatezza dell'addebito.
Preliminarmente, il Collegio osserva l'infondatezza del rilievo mosso dalla società attrice circa l'assenza di giustificazione causale dei negozi coinvolti, avendo essi ad oggetto delle prestazioni differenti e consequenziali. Di fatti, con il primo contratto si è obbligata a ricercare un Pt_3
Contro potenziale investitore, che avrebbe dovuto sottoscrivere un aumento di capitale di da Euro 4 milioni e un prestito obbligazionario convertibile (c.d. obbligazioni cum warrant) da Euro 8 milioni, Contro emesso dalla stessa La prestazione è stata correttamente eseguita dall'advisor, che aveva individuato in Asia il potenziale investitore, con il quale, all'esito delle trattative, era stato CP_13 definito anche un term sheet (docc. 87 e 89 att.). Solo a questo punto è intervenuta la stipula del secondo contratto, con cui il consulente si è obbligato a prestare la propria assistenza ai fini della predisposizione del prospetto informativo e della documentazione funzionale all'emissione del bond.
Questa prestazione non è stata esattamente eseguita da parte di perché nel prospetto realizzato Pt_3 da quest'ultima l'operazione era strutturata in modo diverso, in quanto si prevedeva l'emissione del Contro bond da parte di un soggetto terzo, che poi avrebbe riversato in favore di sottoforma di puro finanziamento, solo la cifra effettivamente incassata all'esito della sottoscrizione.
La società ha contestato l'inadempimento di dinanzi al Tribunale di Torino, che, all'esito del Pt_3 giudizio, ha risolto il contratto ex art. 1453 c.c. e ha condannato l'advisor alla ripetizione dell'indebito, Contro pari alle somme versate da (doc. 278 conv.). Tuttavia, il credito derivante dallo scioglimento del contratto non è stato recuperato, a causa dell'intervenuta dichiarazione di liquidazione giudiziale nei confronti di Pertanto, la società, di fatto, intende ora recuperare il credito dai propri Pt_3 amministratori, i quali, però, nei confronti della stessa non hanno realizzato alcun illecito, avendo pagina 10 di 22 stipulato dei contratti-tipo nell'ambito di operazioni analoghe a quella che s'intendeva realizzare e che si sono rivelati pregiudizievoli solo ex post.
Ne consegue che questa domanda di condanna è infondata e dev'essere perciò rigettata. Contro Alla luce di tutto quanto sopra, risulta complessivamente creditrice della somma rivalutata di
Euro 107.895,74 e di Euro 10.359,94 per interessi compensativi, di cui i) Euro 102.680,13 (per capitale) ed Euro 9.814,89 (per interessi) a carico solidale dei Convenuti ed ii) Euro 5.215,61 (per capitale) ed Euro 545,05 (per interessi) a carico esclusivo di A tali somme devono essere aggiunti CP_3 gli interessi di mora, dovuti dai Convenuti dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
4) Gli illeciti nei confronti di CP_7
4).1 Anche ha contestato a l'illecito rimborso di spese personali mediante denaro CP_7 CP_2 sociale, per un totale di Euro 17.174,82 (doc. 75 att.).
E anche per quanto concerne , la giustificazione dell'inerenza delle spese all'attività della CP_2 società i) non è stata supportata da prova documentale ovvero ii) è stata supportata da documentazione inidonea a fungere da prova contraria dell'esatto adempimento.
Parte convenuta, infatti, ha prodotto soltanto degli estratti di pagine Wikipedia o di siti internet e delle visure camerali dei potenziali partner per i quali sarebbero state sostenute le spese contestate (docc.
151-156): è evidente come nessuno di questi documenti consenta di dimostrare l'inerenza delle spese rimborsate all'attività sociale e, pertanto, l'addebito deve ritenersi fondato.
Il danno subito da è pari all'importo complessivo delle spese rimborsate, che, all'esito della CP_7 rivalutazione è pari ad Euro 20.352,16, oltre Euro 1.924,34 per interessi compensativi.
4).2 Il secondo addebito contestato da concerne la sottoscrizione, da parte del , di una CP_7 CP_2 polizza assicurativa della responsabilità civile dei componenti degli organi sociali di amministrazione e controllo (c.d. polizza directors and officers o polizza D&O): il contratto era stato stipulato quando il convenuto aveva già rassegnato le proprie dimissioni e operava quindi in regime di prorogatio, mentre il premio di Euro 1.436,06 era stato pagato con denaro sociale (docc. 76-77 att.).
, nel costituirsi in giudizio, ha disconosciuto l'autenticità della propria sottoscrizione apposta CP_2 sulla polizza. Alla luce della volontà della società attrice di avvalersi del documento prodotto, è stata disposta CTU grafologica, all'esito della quale è emerso che la sottoscrizione appartiene al ma CP_2 non è stata apposta di pugno, perché è stato effettuato un copia e incolla mediante modifica del file in formato pdf, con la conseguenza che il documento è falso.
pagina 11 di 22 Tuttavia, ha prodotto in giudizio un'e-mail inviata a BNL con cui il , dopo aver ricevuto CP_7 CP_2 in via stragiudiziale la contestazione degli addebiti (doc. 8 att.), ha richiesto copia della polizza (doc.
174 att.): tale circostanza si pone in contrasto col disconoscimento e conferma inequivocabilmente come il convenuto fosse a conoscenza della polizza, perché era intenzionato ad avvalersene, rendendo pertanto fondato l'addebito.
Il danno risarcibile in favore di è pari all'importo del premio pagato dalla società e all'esito CP_7 della rivalutazione ammonta ad Euro 1.701,73, oltre Euro 160,91 per interessi compensativi. Contro 4).3 Il terzo addebito mosso da è identico a quello contestato da rispetto ai contratti di CP_7 noleggio delle auto concesse in uso ai Convenuti o a soggetti terzi (docc. 81, 82, 126, 128, 130, 177,
178, 180 e 182 att.). Ci sono tuttavia due peculiarità:
- la prima è il disconoscimento, da parte del , della propria sottoscrizione apposta al contratto CP_2 di noleggio dell'Audi Q8 50TDI, concluso con la società (doc. 82 att.); CP_14
- la seconda è l'inclusione, nell'ammontare del risarcimento richiesto, degli importi dei canoni di noleggio ulteriori dovuti ma non ancora pagati (docc. 294-295 att.) nonché delle sanzioni amministrative pagate dalla società (doc. 286 att.).
Peraltro, in comparsa conclusionale non è stato riprodotto il riferimento ai canoni dovuti ma non pagati e, pertanto, la domanda deve in tal senso intendersi parzialmente rinunciata.
Secondo la società attrice, dunque, il danno subito sarebbe pari complessivamente ad Euro 378.260,48, da suddividersi in tre gruppi sulla base dell'impresa noleggiatrice, oltre agli importi delle sanzioni amministrative:
a) con riferimento a , i) Euro 45.000,00 corrisposti in esecuzione dell'accordo transattivo CP_4
(doc. 285)6 e ii) Euro 146.983,07 corrisposti a titoli di canoni di noleggio delle autovetture (docc. 282-
284);
b) con riferimento a Euro 139.812,08 a titoli di canoni di noleggio delle autovetture (docc. 291- CP_14
293 att.);
c) con riferimento ad Alphabet, Euro 20.850,39 corrisposti a titolo di canoni di noleggio dell'autovettura concessa da quest'ultima (docc. 296-298 att.)
d) Euro 25.614,94 pari all'importo complessivo delle sanzioni amministrative (doc. 286 att.).
L'addebito è fondato ma dall'ammontare dei canoni corrisposti a devono essere sottratti Euro CP_14 6 Corrisposti in tre rate, pari rispettivamente a Euro 10.000, Euro 15.000 ed Euro 20.000 (doc. 187 att.). pagina 12 di 22 78.978,90, pari ai canoni corrisposti per il noleggio dell'Audi 50 TDI oggetto del contratto disconosciuto. All'esito della CTU è infatti emerso che la sottoscrizione non è stata apposta di pugno dal ma si tratta di un copia e incolla della sua firma mediante una modifica del file pdf, CP_2 analogamente a quanto stabilito per la polizza D&O. Tuttavia, manca in questo caso un ulteriore riscontro probatorio idoneo a superare il disconoscimento e, pertanto, gli importi relativi a quell'auto non possono essere considerati.
Il danno è pari ad Euro 299.281,58 e all'esito della rivalutazione il risarcimento ammonta ad Euro
350.159,45, oltre Euro 33.009,31 per interessi compensativi.
4).4 Il quarto addebito contestato ai Convenuti ha ad oggetto la stipula da parte di dei contratti CP_7 di fornitura di prodotti con i clienti cinesi e GR (docc. 114, 115 e 119 att.), conclusi senza Pt_4 effettuare verifiche sulla solidità degli acquirenti e senza prevedere precise tempistiche dei pagamenti né meccanismi di tutela per il mancato pagamento (quali forme di garanzia ecc.).
Tali contratti hanno generato dei crediti irrealizzabili, pari a complessivi Euro 1.210.150,88, di cui i)
Euro 393.800,28 nei confronti di GR, pari al valore dei prodotti acquistati e non pagati da quest'ultima (doc. 120 att.), ii) Euro 681.350,60 nei confronti di pari al valore dei prodotti Pt_4 acquistati e non pagati da quest'ultima (doc. 116 att.) e iii) ulteriori Euro 135.000 pari al rimborso delle spese sostenute da GR per la registrazione dei prodotti, necessaria ai fini della vendita degli stessi in Cina (doc. 122).
I Convenuti si sono difesi replicando che i) la stipula dei suddetti contratti era stata oggetto di diverse informative in consiglio (docc. 185-187 conv.), ii) non v'era stata alcuna carenza nell'assunzione di informazioni circa i partner cinesi, dato che la società intratteneva rapporti commerciali con questi ultimi da lungo tempo e iii) in ogni caso, la solidità delle due società cinesi era stata confermata dalla due diligence effettuata da Ernst&Young per conto di che le aveva classificate come clienti con CP_7 rating di rischio basso (doc. 44 att.).
Premesso che la fornitura dei prodotti e quindi l'insorgenza dei crediti deve considerarsi pacifica, non essendo stata contestata di Convenuti, va evidenziato che il credito di cui è titolare una società si trasforma in un danno risarcibile da parte degli amministratori quando questi concludono un contratto con un debitore già insolvente ovvero omettono di attivarsi per il relativo recupero e il diritto diventa poi irrealizzabile a causa della sopravvenuta insolvenza del debitore.
In questi casi, infatti, non può operare la business judgement rule, perché, secondo consolidata pagina 13 di 22 giurisprudenza, l'insindacabilità del merito delle decisioni degli amministratori incontra un limite nell'assunzione di scelte irragionevoli o arbitrarie, come nel caso di operazioni particolarmente avventate, irrazionali, improntate a leggerezza o imprudenza7: stipulare un contratto attivo con un soggetto già insolvente può certamente ritenersi un'operazione irrazionale.
Ebbene, nel caso di specie, dalla stessa relazione prodotta dalle TT (doc. 117 att.) risulta che
GR fosse un soggetto già insolvente, quale società riconducibile al c.d. schema della “scatola vuota”, mentre il credito verso avrebbe potuto essere ancora soddisfatto e quindi la società ben Pt_4 avrebbe potuto e dovuto provare a recuperarlo. Ne consegue che la domanda risarcitoria è fondata e va accolta esclusivamente in relazione al credito sorto verso GR.
Tali considerazioni valgono per i crediti derivanti dalla fornitura dei prodotti. Quanto ai residui Euro
135.000, invece, preliminarmente va evidenziato che il pagamento, benché venga prospettato GR quale beneficiario, è stato eseguito in favore di , come risulta dall'estratto conto prodotto in atti. Pt_4
Ciò posto, la domanda risarcitoria è infondata, perché il pagamento deve ritenersi certamente giustificato, trattandosi del rimborso delle spese di registrazione necessarie alla vendita dei prodotti in
Cina.
Il danno risarcibile è pari, dunque, al solo credito sorto nei confronti di GR e all'esito della rivalutazione ammonta ad Euro 466.259,53, oltre Euro 44.974,30 per interessi compensativi.
4).5 Con il quinto addebito contesta ai Convenuti l'assunzione del sig. che CP_7 Parte_5 non avrebbe svolto alcuna prestazione lavorativa in favore della società, essendo residente in provincia di Cagliari.
I Convenuti si sono difesi affermando che il sig. era un agente di commercio sardo, incaricato Pt_5 di curare lo sviluppo dell'attività di nella regione, peraltro proficuamente, in quanto la sua CP_7 attività aveva determinato un notevole aumento del fatturato prodotto in Sardegna.
Le deduzioni difensive sono infondate, in quanto documentalmente smentite: il doc. 136 attoreo, infatti, disvela che il sig. i) non era un agente ma era stato assunto come dipendente (inquadrato come Pt_5 impiegato di livello B1, con qualifica di tecnico commerciale) e ii) avrebbe dovuto svolgere le proprie mansioni non in Sardegna ma a AS (PV) in via Tromello n. 88/90.
Il danno risarcibile è commisurato ai costi inutilmente sostenuti dalla società in virtù del rapporto di lavoro, pari ad Euro 37.800,00 annui (corrispondenti alla RAL risultante dal contratto di assunzione) 7 V. Tribunale di Napoli del 19 settembre 2022, su giurisprudenzadelleimprese.it. pagina 14 di 22 dal gennaio 2019 al settembre 2021 (doc. 315 att.). Dalla proporzione tra il costo del lavoro annuo e il costo parametrato ai mesi in cui si è effettivamente svolto il rapporto emerge una cifra pari a circa
100mila Euro;
tuttavia, la società attrice ha chiesto un risarcimento di Euro 83.799,03, che risulterebbero dalle certificazioni uniche e dai cedolini che attestano l'avvenuto versamento di stipendi e contributi in favore del sig. (docc. 137, 230 e 314 att.). Ne consegue che la condanna Pt_5 dev'essere limitata a questa cifra, in conformità al principio della domanda e al suo corollario del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. All'esito della rivalutazione l'importo del risarcimento è pari ad Euro 97.206,87, oltre Euro 9.168,16 per interessi compensativi.
4).6 Il sesto addebito contestato da ha ad oggetto la stipula di due contratti preliminari aventi ad CP_7 oggetto l'acquisto di un capannone e del terreno contiguo, siti nel comune di Trivolzio, per un valore complessivo di Euro 3,40 milioni, di cui Euro 1,55 mln per l'acquisto del capannone, Euro 950.000 quale corrispettivo dei lavori di ultimazione dell'immobile ed Euro 900.000 per l'acquisto del terreno
(docc. 138 e 139 att.). Nello specifico, la società contesta ai Convenuti i) la violazione dell'art. 16.vii dello statuto, che, annoverando la stipula di contratti rilevanti tra le materie riservate alla competenza dell'organo gestorio, implica che tali operazioni non potrebbero essere delegate a singoli consiglieri nonché ii) l'eccessiva onerosità di tali contratti, non essendo in grado di farvi fronte alla luce CP_7 della propria situazione economico-finanziaria. Il risarcimento richiesto viene commisurato dalla società attrice all'importo delle caparre confirmatorie di cui i contratti prevedevano il versamento, pari a complessivi Euro 200.000,00, di cui Euro 150.000 per il primo contratto ed Euro 50.000 per il secondo.
L'addebito è infondato.
In primo luogo – per come prospettato dalla stessa attrice – si tratta di un danno meramente ipotetico, perché l'avvenuta dazione degli importi delle caparre non è stata dimostrata né, invero, allegata.
Peraltro, quand'anche la somma fosse stata corrisposta, non avrebbe potuto di per sé configurarsi un illecito imputabile agli amministratori: a tal fine, infatti, sarebbe stato necessario allegare un inadempimento della società-promittente acquirente, che avesse comportato per quest'ultima i) la perdita della caparra, in seguito al diritto di recesso esercitato della controparte contrattuale ovvero ii)
l'obbligo di risarcire il danno da risoluzione, allorché la parte non inadempiente avesse optato per il rimedio generale anziché per quello di autotutela, ai sensi dell'art. 1385, co. 3 c.c. Tuttavia, nessuna di queste circostanze è stata anche solo allegata da ne consegue che la corrispondente domanda di CP_7
pagina 15 di 22 condanna è infondata e dev'essere rigettata.
4).7 Alla luce di tutto quanto sopra, risulta complessivamente creditrice della somma rivalutata CP_7 di Euro 935.679,74 e di Euro 89.237,02 per interessi compensativi, di cui i) Euro 915.327,58 (per capitale) ed Euro 87.312,68 (per interessi) a carico solidale dei Convenuti ed ii) Euro 20.352,16 (per capitale) ed Euro 1.924,34 (per interessi) a carico esclusivo di . A tali somme devono essere CP_2 aggiunti gli interessi di mora, dovuti dai Convenuti dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
5) Le TT hanno contestato ai Convenuti ulteriori addebiti, rispetto ai quali il risarcimento è stato però richiesto quali creditrici in solido: per tale ragione, essi devono essere esaminati separatamente e riferiti ad entrambe le Società.
5).1 La prima voce di danno si ricollega alla sopracitata vicenda dell'advisor secondo le Pt_3
Società, la mancata emissione del prestito obbligazionario avrebbe determinato una mancata iniezione di liquidità, che avrebbe causato complessivamente ad entrambe i) una perdita di fatturato pari ad Euro
100.425.719 e ii) una minor redditività della partecipazione per Euro 35.218.318 (che si evincerebbero dai bilanci prodotti sub docc. 108-111 att.).
La domanda è infondata e dev'essere perciò rigettata.
In primo luogo, quand'anche l'addebito fosse fondato, difetterebbe comunque il nesso di causalità giuridica ai sensi dell'art. 1223 c.c., perché il risarcimento richiesto non costituisce una conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento: l'emissione di un bond, infatti, non coincide con la sottoscrizione dello stesso e la mancata iniezione di liquidità discende direttamente dall'omessa sottoscrizione piuttosto che dalla relativa mancata emissione, determinando quest'ultima, al più, una perdita di chance. Inoltre, è quantomeno dubbia la sussistenza di un danno-conseguenza: l'eventuale sottoscrizione di obbligazioni societarie, pur consentendo alla società di reperire risorse da capitale di debito, comporterebbe pur sempre l'obbligo di restituire le somme prese a mutuo, unitamente agli interessi corrispettivi. Ancora – e in ogni caso – l'aumento di capitale di 4 milioni è stato comunque sottoscritto e liberato e le risorse così reperite sono state utilizzate per rimborsare il finanziamento soci di Fin-Omet.
5).2 Gli altri addebiti mossi dalle TT consistono i) nella sostanziale modifica dell'oggetto sociale di Contro
trasformata in una holding senza l'approvazione dell'assemblea, ii) nell'omessa Contro pubblicizzazione dell'attività di direzione e coordinamento svolta da su iii) nel CP_7 finanziamento concesso a da iv) nella predisposizione di un business plan irrealizzabile CP_7 CP_15
pagina 16 di 22 Contro e v) nella ritardata presentazione del progetto di bilancio di Rispetto a tali fatti hanno le Società hanno chiesto la liquidazione del risarcimento in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.
Secondo consolidata giurisprudenza, vero è che il potere di liquidazione del danno in via equitativa può essere esercitato anche d'ufficio dal giudice e quindi indipendentemente da un'istanza di parte ma tale circostanza non dispensa il creditore-danneggiato dall'onere di provare l'esistenza e l'entità materiale del pregiudizio subito, essendo l'esercizio del potere subordinato alla condizione che la prova del danno nel suo preciso ammontare risulti impossibile o particolarmente difficile8. L'esercizio del potere di liquidazione equitativa del danno, dunque, i) non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno e ii) non esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali il giudice possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno9. Dalle considerazioni che precedono si evince come nessuna di queste domande possa essere accolta, dal momento che le TT
i) non hanno fornito alcuna prova in relazione all'esistenza del danno e ii) non hanno neppure allegato i criteri che dovrebbero consentire al giudice di liquidare in via equitativa il risarcimento ai sensi dell'art. 1226 c.c.
6) A questo punto, devono essere esaminate le domande accessorie formulate dalle TT, che hanno chiesto la restituzione dei compensi percepiti dai Convenuti, pari a i) Euro 183.277 per , di cui CP_2
Contro Euro 50.000 quale amministratore di ed Euro 133.277 quale amministratore di e ii) Euro CP_7
Contro 177.956,94 per di cui Euro 50.000 quale amministratore di ed Euro 127.956,94 quale CP_3 amministratore di I compensi pagati da si riferiscono al periodo 2018-2020, mentre CP_7 CP_7
Contro quelli pagati da si riferiscono solo all'anno 2018 (docc. 144-145 att.), considerato che per l'anno
2019 è stato instaurato un autonomo procedimento monitorio (docc. 146-151 att.). In particolare, i compensi sarebbero indebiti i) per GMT, in quanto corrisposti in assenza di apposita delibera assembleare attributiva del relativo diritto e ii) per EVGB in quanto la relativa delibera, pur sussistente
(doc. 146 att.), sarebbe invalida in quanto assunta in conflitto di interessi. Inoltre – e in ogni caso – tali compensi sono comunque divenuti sine titulo, dal momento che le prestazioni professionali non sono state eseguite dai Convenuti o quantomeno non sono state correttamente eseguite, a fronte degli atti di mala gestio da essi perpetrati a danno delle due Società.
La giurisprudenza di questo Tribunale10– partendo dalla natura giuridica del rapporto tra una società di capitali e il suo amministratore, ricondotto da Cass., Sez. Un. n. 1545 del 2017 al c.d. rapporto di amministrazione, quale rapporto contrattuale riconducibile al genus dei rapporti societari e come tale non assimilabile al contratto di lavoro subordinato o para-subordinato né al contratto di lavoro autonomo – ha ricostruito la disciplina del diritto al compenso, attribuendo alla volontà dei soci e in prima battuta allo statuto il compito di individuarne l'an e il quantum, dal momento che non si tratta di un contratto necessariamente oneroso. Pertanto, lo statuto potrebbe i) escludere il diritto al compenso e stabilire la gratuità dell'incarico ovvero ii) attribuire al diritto al compenso, se del caso rimettendo ad un'apposita delibera assembleare la determinazione della misura concreta. In tutte le ipotesi in cui si accerti che l'amministratore ha diritto al compenso ma né lo statuto né l'assemblea ne abbiano determinato l'ammontare, questo può essere stabilito dal giudice in via equitativa, sulla base di alcuni parametri di riferimento, che è onere dell'amministratore che agisce in giudizio allegare e provare.
Costituisce dunque questione pregiudiziale l'accertamento dell'esistenza del diritto dei Convenuti a percepire il compenso quali amministratori delle due Società. Contro Partendo da l'art. 28 dello statuto (v. doc. 24 att.) attribuisce il diritto al compenso ma non ne determina l'ammontare, rimettendone la concreta individuazione ad un'apposita delibera assembleare.
Le TT hanno invocato l'inesistenza di una tale delibera ma in verità quest'ultima è stata ritualmente Contro prodotta dai Convenuti: il doc. 54, infatti, è una delibera dell'assemblea dei soci di del 6 dicembre 2018, che annovera come primo punto all'ordine del giorno la “approvazione compensi per gli amministratori”, all'esito del quale proprio per l'esercizio 2018 è stato attribuito un compenso pari ad Euro 50.000,00 ciascuno in favore del presidente e dell'amministratore delegato.
Per quanto concerne EVGB, invece, la delibera attributiva del compenso è stata prodotta dalle stesse
TT, le quali ne hanno però dedotto l'invalidità, sul presupposto che essa sarebbe stata adottata in conflitto di interessi, avendo espresso il voto in qualità di rappresentante del socio unico CP_2
Contro
In altre parole, le TT invocano un accertamento incidenter tantum dell'annullabilità della delibera, quale fatto costitutivo del diritto alla restituzione dei compensi, che diventerebbero così indebitamente percepiti. 10 V. su tutte Tribunale di Milano n. 8927 del 3 novembre 2021, pubblicata su giurisprudenzadelleimprese.it. pagina 18 di 22 La deduzione attorea non è condivisibile.
Vero è che l'art. 2373 c.c. prevede quale autonoma causa di annullabilità delle delibere assembleari l'ipotesi in cui un socio sia portatore, per conto proprio o di terzi, di un interesse confliggente con quello della società, a condizione che la delibera i) sia stata approvata col voto determinante del suddetto socio (c.d. prova di resistenza) e ii) sia fonte di danno, anche solo potenziale, per la società.
Tuttavia, l'annullabilità di una delibera assembleare dev'essere necessariamente fatta valere in via di azione e dev'essere quindi accertata con efficacia di giudicato ai sensi dell'art. 2909 c.c., con la conseguenza che non è possibile invocare una disapplicazione in via incidentale della stessa. In primo luogo, se così non fosse, verrebbe agevolmente eluso il termine di impugnazione previsto dall'art. 2377
c.c. a pena di decadenza. Inoltre, tale conclusione è coerente con la natura degli atti annullabili, i quali restano pienamente efficaci se non vengono tempestivamente caducati per effetto di una sentenza costitutiva di annullamento. Ancora, essa è coerente anche con le esigenze di stabilità degli atti societari e di certezza dei traffici in generale, non dissimilmente da quanto avviene nel diritto amministrativo per i provvedimenti autoritativi, che – non a caso – non possono essere disapplicati da parte del giudice amministrativo. A nulla varrebbe, peraltro, invocare la possibilità di un accertamento incidentale delle cause di invalidità del contratto e, in particolare, la previsione dell'art. 1442, co. 4 c.c., che espressamente contempla l'eccezione di annullabilità, attribuendole carattere perpetuo: questo perché – com'è noto – nel diritto dei contratti il rapporto tra le due forme di invalidità è inverso rispetto al diritto societario, dove l'annullabilità è la regola e non già l'eccezione, ciò giustificando la previsione di un regime (anche processuale) differente, pur trattandosi – a livello di teoria generale – della medesima fattispecie di invalidità.
Nel caso di specie, la delibera adottata dall'assemblea di il 21 giugno 2018 non è stata CP_7 impugnata e, pertanto, gli eventuali vizi di invalidità non possono più essere messi in discussione attraverso un accertamento degli stessi privo di efficacia vincolante e la conseguente disapplicazione incidentale dell'atto. Ne consegue che le domande di ripetizione dell'indebito fondate, rispettivamente, sull'insussistenza e sull'invalidità della delibera sono infondate e devono perciò essere rigettate
Parimenti infondata è la domanda restitutoria secondo cui il carattere indebito dei compensi sarebbe conseguenza automatica degli atti di mala gestio compiuti dai due amministratori convenuti.
Benché la possibilità per una società di sollevare l'eccezione di inadempimento nei confronti del proprio amministratore sia dibattuta, nella specie il riferimento all'art. 1460 c.c. è inconferente. Tale
pagina 19 di 22 disposizione, infatti, contempla un particolare rimedio di autotutela privata, che entra in gioco prima dell'adempimento, essendo finalizzato ad evitare che la prestazione venga inutilmente eseguita da un contraente, allorché l'altro non esegua né si accinga ad eseguire la propria.
Nel caso di specie, invece, i compensi sono già stati pacificamente corrisposti: in situazioni del genere, il riequilibrio delle prestazioni reciproche delle parti del rapporto (i.e. l'attività gestoria eseguita dall'amministratore e il compenso pagato dalla società) è affidato allo strumento del risarcimento del danno da mala gestio, che consente alla società di recuperare, dal punto di vista economico-sostanziale, parte della prestazione pecuniaria eseguita in favore dell'amministratore, a fronte del non corretto funzionamento del sinallagma oggetto del rapporto societario di amministrazione.
Al rigetto delle domande attoree di ripetizione dell'indebito consegue la fondatezza della domanda riconvenzionale formulata dai Convenuti, avente ad oggetto il mero accertamento dell'esistenza del loro credito a percepire i compensi.
7) In conclusione, devono essere liquidate le spese, che si articolano come segue.
7).1 Quanto alle spese del giudizio di merito, queste, seguendo il criterio della soccombenza, devono essere poste a carico dei Convenuti.
Ai fini della relativa liquidazione occorre peraltro tener conto del fatto che nel caso di specie le due
TT sono state assistite dai medesimi difensori fino all'interruzione del processo, intervenuta quasi al termine dell'istruttoria, mentre all'esito della riassunzione del processo interrotto la curatela si è costituita con l'assistenza di un nuovo difensore. Per tali motivi, le spese i) per la fase di studio, la fase introduttiva e la fase di trattazione/istruzione devono essere liquidate in favore di entrambe le TT in solido tra loro, mentre ii) per la fase decisoria devono essere liquidate separatamente a favore di ciascuna di esse.
Conseguentemente, il Tribunale condanna i Convenuti, in solido tra loro atteso l'interesse comune degli stessi (art. 97 c.p.c.): Contro
- a rifondere a e in solidarietà attiva tra loro, le spese di lite sostenute per le prime tre fasi CP_7 del presente giudizio, che si liquidano in Euro 3.399,00 per anticipazioni non imponibili ed Euro
27.534,00 per compensi (applicazione dello scaglione da Euro 1.000.001 ad Euro 2.000.000: per la fase di studio il compenso medio di Euro 5.989, per la fase introduttiva il compenso medio di Euro 3.951, per la fase di trattazione e istruzione il compenso medio di Euro 17.594);
pagina 20 di 22 Contro
- a rifondere a le spese di lite sostenute per la fase decisoria del presente giudizio, che si liquidano in Euro 10.417,00;
- a rifondere a le spese di lite sostenute per la fase decisoria del presente giudizio, che si CP_7 liquidano in Euro 10.417,00; il tutto oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge.
7).2 All'esito del giudizio di merito devono essere liquidate, in via autonoma11, anche le spese del procedimento cautelare in corso di causa. Queste, sempre in applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico delle TT, le quali devono essere condannate, in solido tra loro, al pagamento di Euro 19.800, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge.
7).3 Infine, le spese della CTU, come liquidate dal giudice istruttore con decreto del 23 ottobre 2024, devono essere poste i) per 2/3 i capo ai Convenuti soccombenti, in solido tra loro e ii) per 1/3 in capo alle TT, sempre a carico solidale, alla luce della peculiarità degli esiti delle indagini peritali di cui si
è dato atto in motivazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita,
1. NN i convenuti e in Controparte_2 Controparte_3 solido tra loro, a pagare a la Controparte_16 somma rivalutata di Euro 102.680,13, oltre Euro 9.814,89 per interessi compensativi e oltre interessi di mora sulla somma rivalutata dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo;
2. NN il convenuto a pagare a Controparte_3 Controparte_16
la somma rivalutata di Euro 5.215,61, oltre Euro 545,05 per
[...] interessi compensativi e oltre interessi di mora sulla somma rivalutata dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo;
3. NN i convenuti e in Controparte_2 Controparte_3 solido tra loro, a pagare a la somma Controparte_1 rivalutata di Euro 915.327,58, oltre Euro 87.312,68 per interessi compensativi e oltre interessi di mora sulla somma rivalutata dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo;
4. NN il convenuto a pagare a Controparte_2 CP_1 11 V. Cass. n. 3180 del 2025. pagina 21 di 22 la somma rivalutata di Euro 20.352,16, oltre Euro 1.924,34 Controparte_1 per interessi compensativi e oltre interessi di mora sulla somma rivalutata dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo;
5. ACCERTA l'esistenza del diritto di e Controparte_2 CP_3
a percepire i compensi in qualità di amministratori e per l'effetto, RIGETTA le domande di
[...] restituzione dei suddetti compensi a titolo di indebito formulate dalle attrici
[...]
ed Controparte_16 Controparte_1
;
[...]
6. RIGETTA ogni altra domanda formulata dalle parti nel presente giudizio;
7. NN i convenuti e in Controparte_2 Controparte_3 solido tra loro, a rifondere:
- alle attrici ed Controparte_16
, in solidarietà attiva tra loro, le spese Controparte_1 di lite sostenute per le prime tre fasi del presente giudizio, che si liquidano in Euro 3.399,00 per anticipazioni non imponibili ed Euro 27.534,00 per compensi;
- a le spese di lite sostenute per Controparte_16 la fase decisoria del presente giudizio, che si liquidano in Euro 10.417,00;
- a le spese di lite sostenute per la fase Controparte_1 decisoria del presente giudizio, che si liquidano in Euro 10.417,00; il tutto oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge
8. NN le attrici ed Controparte_16
, in solido tra loro, a rifondere ai CP_1 Controparte_1 convenuti e le spese di lite sostenute Controparte_2 Controparte_3 per il procedimento cautelare in corso di causa, che si liquidano in Euro 19.800,00 oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge;
9 PONE definitivamente le spese della CTU, come liquidate con decreto del 23 ottobre 2024, per 2/3 a carico dei Convenuti in solido tra loro e per 1/3 a carico delle TT in solido tra loro.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 26 giugno 2025.
Il giudice relatore ed estensore Il Presidente
NI LA LO MA
pagina 22 di 22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 V. Cass. Sez. Un. n 1545 del 2017. 4 V., ex multis, Tribunale di Milano del 6 dicembre 2023 su www.giurisprudenzadelleimprese.it. pagina 6 di 22 8 V. ex multis Cass. n. 27447 del 2011, Cass. n. 25943 del 2007, Cass. n. 17492 del 2007 e Cass. n. 22895 del 2005. 9 Cfr. Cass. n. 10607 del 2010 e Cass. n. 13288 del 2007. pagina 17 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE XV CIVILE – SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati
Dott. LO MA Presidente
Dott.ssa Guendalina Alessandra Virginia Pascale Giudice Dott. NI LA Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42737/2021 promossa da:
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dagli avv.ti Monica Iacoviello, Francesco Casamassa e Luca Guerini, presso il cui studio è elettivamente domiciliata a Milano in via Barozzi n. 1 E
(C.F. ), rappresentata Controparte_1 P.IVA_2 e difesa, giusta procura in calce al ricorso in riassunzione, dall'avv. Paola Pagini, presso il cui studio è elettivamente domiciliata a Milano in via Conservatorio n. 15 ATTRICI CONTRO
(C.F. ) e Controparte_2 C.F._1 Controparte_3 (C.F. ), rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla comparsa di C.F._2 costituzione e risposta, dagli avv.ti Paolo Marson e Manuela Persano ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Roberta Grondona a Milano in piazza Amendola n. 3 CONVENUTI
CONCLUSIONI pagina 1 di 22
PER : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni diversa domanda, eccezione ed istanza, anche istruttoria:
– nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità – in via solidale o, in subordine, di ciascuno per quanto di ragione – dell'Ing. e dell'Ing. nelle rispettive qualità per Controparte_2 Controparte_3 i fatti, le ragioni ed i titoli esposti in atti e, per l'effetto: (a) condannare l'Ing. e l'Ing. – in via solidale o in subordine Controparte_2 Controparte_3 ciascuno per quanto di ragione – a risarcire a tutti i danni subiti da Parte_2 quest'ultima in relazione: (i) ai rimborsi spese di carattere personale, illegittimamente percepiti dall'Ing. per Controparte_3 l'importo di 4.398,53, oppure per il diverso maggiore o minore importo che dovesse essere accertato, oltre interessi dalla data di ciascun pagamento di ciascun rimborso spese, anche con la maggiorazione prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale (12 ottobre 2021), oltre rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo;
(ii) ai premi pagati per polizza sanitaria n. 500015298, stipulata da a Parte_2 copertura dell'Ing. dell'Ing. e dei loro famigliari, per l'importo di Euro 23.093,50, CP_2 CP_3 oppure per il diverso maggiore o minore importo che dovesse essere accertato, oltre interessi dalla data del pagamento delle rate del premio, anche con la maggiorazione prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale (12 ottobre 2021), oltre rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo;
(iii) ai canoni pagati da alla società per il noleggio Parte_2 Controparte_4 dell'autovettura BMW X5, targata FR443JH, per l'importo di Euro 64.237,77 (di cui Euro 9.000 per l'accordo transattivo stipulato con ed Euro 55.237,77 per canoni di noleggio), Controparte_4 oppure per il diverso maggiore o minore importo che dovesse essere accertato, oltre interessi dalla data del pagamento di ciascun importo (corrispettivo della transazione o rate del canone), anche con la maggiorazione prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale (12 ottobre 2021), oltre rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo;
(iv) alla vicenda delle consulenze da parte dell'advisor per i seguenti importi: Controparte_5
- Euro 36.600,00 (comprensivi di IVA), relativi al “minimo garantito” pagato a con riguardo Pt_3 al Primo Contratto di Advisoring (ns. doc. 84);
- Euro 26.000,00, relativi in parte a pretesi anticipi sulla success fee prevista dal Primo Contratto di Advisoring sub ns. doc. 84 (Euro 12.000,00 ed Euro 11.000) e in altra parte a ipotetici rimborsi spese (per Euro 3.000,00);
- Euro 524.600,00 (comprensivi di IVA), relativi al corrispettivo per il Secondo Contratto di Advisoring (ns. doc. 91), oppure per il diverso maggiore o minore importo che dovesse essere accertato, oltre interessi dalla data del pagamento di ciascun importo, anche con la maggiorazione prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale (12 ottobre 2021), oltre rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo;
(b) condannare l'Ing. e l'Ing. – in via solidale o in subordine Controparte_2 Controparte_3 ciascuno per quanto di ragione – a risarcire a in solido con Parte_2 [...]
, o in subordine in via parziaria, a ciascuna per quanto di ragione, i Controparte_1 danni per la mancata emissione del bond cum warrant di Euro 8.000.000, consistenti in Euro 100.425.719,00 per la perdita di fatturato per gli esercizi 2017 2021 ed Euro 35.218.318,00 per la pagina 2 di 22 minore redditività per gli esercizi 2017 – 2021 ovvero la minore o maggiore somma che sarà ritenuta dimostrata (se del caso, mediante il ricorso alla liquidazione equitativa), oltre interessi, anche con la maggiorazione prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale (12 ottobre 2021), oltre rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo;
(i) accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia credito dell'Ing. e dell'Ing. Controparte_2 nei confronti di a titolo di compenso per l'attività di Controparte_3 Parte_2 amministratore (nonché rispettivamente di Presidente del C.d.A. e Amministratore Delegato) della stessa, nonché accertare e dichiarare che l'Ing. e l'Ing. sono tenuti a restituire, anche a CP_2 CP_3 titolo risarcitorio, i compensi dagli stessi percepiti in qualità di amministratori (nonché rispettivamente di Presidente del C.d.A. e Amministratore Delegato) di e, per Parte_2 l'effetto: (a) condannare l'Ing. a pagare a Euro 50.000; Controparte_2 Parte_2 (b) condannare l'Ing. a pagare a Euro 50.000, ovvero i Controparte_3 Parte_2 diversi maggiori o minori importi che dovessero essere accertati (se del caso mediante il ricorso alla liquidazione equitativa), oltre interessi dal pagamento di ciascuno dei predetti importi, anche con la maggiorazione prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale (12 ottobre 2021), oltre rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo;
– in via istruttoria: (i) previa revoca dell'ordinanza del 27 settembre 2023, ammettere le istanze istruttorie di Parte_2 non ammesse, ossia:
[...] (a) capitoli di prova testimoniale formulati nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. e nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c. con i testi ivi indicati;
(b) le consulenze tecniche richieste al § IV.C della memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., n. 2; (ii) confermare il rigetto delle istanze istruttorie dei convenuti e, nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova testimoniale avversarti, ammettere l'esponente a prova contraria diretta, nonché a prova contraria indiretta, come richiesto nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c..
– in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali”.
PER GIUDIZIALE: Controparte_1
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, (i) accertare e dichiarare la responsabilità – in via solidale o, in subordine, ciascuno per quanto di ragione – dell'Ing. e dell'Ing. nelle rispettive qualità, per i fatti, le ragioni ed i titoli CP_2 CP_3 esposti in atti;
e, per l'effetto: (a) condannare l'Ing. e l'Ing. – in via solidale o in subordine, ciascuno per quanto di CP_2 CP_3 ragione – a risarcire la tutti i danni subiti da Controparte_1 quest'ultima, per come individuati e quantificati nel § III.B della memoria ex art. 183 6 comma n. 1 c.p.c., per complessivi Euro 1.890.820,87 da intendersi qui integralmente ritrascritti, ovvero nella minore o maggiore misura che sarà accertata in corso di causa (se del caso, mediante ricorso a liquidazione equitativa), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
(b) condannare l'Ing. e l'Ing. – in via solidale o in subordine, ciascuno per quanto di CP_2 CP_3 Contr ragione – a risarcire la – in solidalo con o, in Controparte_1 Controparte_1 subordine, in via parziaria, per quanto di ragione – tutti i danni subiti, per come individuati e quantificati nel § III.C della memoria ex art. 183 6 comma n. 1 c.p.c. da intendersi qui integralmente ritrascritti, ovvero nella minore o maggiore misura che sarà accertata in corso di causa (se del caso,
pagina 3 di 22 mediante ricorso a liquidazione equitativa), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
(ii) accertare e dichiarare che l'Ing. e l'Ing. sono tenuti a restituire, anche a titolo CP_2 CP_3 risarcitorio, i compensi da essi percepiti in qualità di amministratori (e di Presidente e Amministratore Delegato) di in bonis, stante l'inesistenza di qualsivoglia loro credito nei confronti di in CP_7 CP_7 bonis a titolo di compenso per l'attività di amministratori (e di Presidente e Amministratore Delegato) da essi svolte nella predetta società attrice;
e per l'effetto: (a) condannare l'Ing a pagare a Euro 133.277,00; CP_2 CP_7 (b) condannare l'Ing. a pagare a Euro 127.956,94; ovvero le diverse maggiori o minori CP_3 CP_7 somme che saranno accertata in corso di causa (se del caso, mediante ricorso a liquidazione equitativa) oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
(iii) con vittoria di spese di lite, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.”
PER I CONVENUTI:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa ammissione di ogni istanza istruttoria o strumento e mezzo di prova degli odierni conchiudenti: a) respingere ogni domanda proposta nei loro confronti siccome inammissibile, improponibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto per le motivazioni di cui in atti;
b) in ogni caso, accertare e dichiarare la corretta, buona e fedele gestione da parte dell'ing. CP_2 e dell'ing. sia della che della
[...] Controparte_3 Controparte_8 CP_1
[...] c) in conseguenza di quanto accertato sub lett. b), accertare il diritto dell'ing. e Controparte_2 dell'ing. di percepire i compensi, rispettivamente, di presidente del c.d.a. e di Controparte_3 amministratore delegato sia della che dalla in bonis, Controparte_8 Controparte_1 nella misura già erogata loro;
d) in subordine rispetto a quanto sub c), rideterminare i compensi spettanti all'ing. e Controparte_2 all'ing. per le rispettive attività di presidente del c.d.a. e di amministratore delegato Controparte_3 sia della che dalla nell'importo che emergerà in Controparte_8 Controparte_1 corso di causa, anche determinato in via equitativa laddove più favorevole, condannando altresì
[...]
, e la Liquidazione giudiziale di (in via Controparte_8 Controparte_1 Controparte_1 solidale tra loro o come meglio ritenuto) a corrispondere le somme così determinate maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria;
e) in ogni caso, dichiarare tenute e condannare la , e la Controparte_8 Controparte_1
in via solidale tra loro o come meglio ritenuto, alla Controparte_9 Controparte_1 rifusione in favore dell'ing. e dell'ing. delle spese e delle Controparte_2 Controparte_3 competenze del presente giudizio, comprensive degli oneri fiscali e previdenziali di legge, anche del procedimento ex art. 671 c.p.c. per sequestro conservativo in corso di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione regolarmente notificato del 12 ottobre 2021, in Parte_2 Contro liquidazione volontaria1 (di seguito definita ) e la sua controllata totalitaria Controparte_1
Contro al tempo ancora in bonis (di seguito “ e, congiuntamente a le “TT” o le “Società”) CP_7 1 Lo scioglimento era stato deliberato dall'assemblea dei soci il 10 luglio 2020 (doc. 5 att.). pagina 4 di 22 hanno convenuto in giudizio l'ing. (di seguito solo “ ) e l'ing. Controparte_2 CP_2
(di seguito “ e, congiuntamente a , i “Convenuti”). Controparte_3 CP_3 CP_2
Entrambi soci di GMT2, i) aveva ricoperto il ruolo di Presidente del consiglio di CP_2
amministrazione delle Società con deleghe operative, mentre ii) era stato amministratore delegato CP_3 delle stesse;
i due Convenuti – in carica in GMT dal 22 marzo 2016 e in EVGB dal 28 settembre 2017
– avevano ricoperto il ruolo gestorio fino al 22 luglio 2020, data in cui erano divenute efficaci le loro dimissioni (doc. 22 att.).
Pur avendo dato copiosamente atto di condotte finalizzate a realizzare la spoliazione del patrimonio industriale delle Società, dirottandolo verso altre società concorrenti, agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili (docc. 55-73 att.), le TT hanno circoscritto il thema decidendum del giudizio a due azioni sociali di responsabilità, autorizzate dalle rispettive assemblee in data 15 dicembre 2020 (docc.
6-7 att.).
Le TT hanno quindi domandato:
a) la condanna dei Convenuti al risarcimento dei danni cagionati a ciascuna di esse, oltre rivalutazione monetaria e interessi;
b) la condanna dei Convenuti alla restituzione dei compensi percepiti nel periodo 2018-2020 per la loro attività di Presidente e Amministratore delegato, in quanto corrisposti sine titulo.
1).1 Con comparsa di risposta del 27 giugno 2022 si sono costituiti in giudizio e CP_2 CP_3 chiedendo il rigetto delle domande formulate dalle TT, in quanto aventi ad oggetto degli addebiti infondati.
In via riconvenzionale i Convenuti hanno domandato i) in principalità, l'accertamento del loro diritto a percepire i compensi in qualità di componenti del consiglio di amministrazione delle TT e ii) in subordine, la condanna di queste ultime alla corresponsione delle maggior somme dovute all'esito della relativa rideterminazione, oltre “…interessi legali e rivalutazione monetaria”.
1).2 Subito dopo la notifica dell'atto di citazione le TT hanno depositato un ricorso cautelare lite pendente per sequestro conservativo, rigettato con ordinanza del 15 luglio 2022.
1).3 Depositate le tre memorie di trattazione, all'esito dell'udienza ex art. 184 c.p.c. il giudice istruttore ha disposto una CTU grafologica sui docc. 76 e 82 prodotti dalle TT, in seguito al disconoscimento
CP_ Contr 2 al 27,16% e al 12.74%; il residuo capitale di era posseduto da , Fin-Omet CP_2 Controparte_10 S.r.l. e (doc. 1 att.). Controparte_11 pagina 5 di 22 della propria sottoscrizione da parte del convenuto . CP_2
1).4 Durante lo svolgimento delle operazioni peritali è intervenuta la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di che ha determinato l'interruzione del processo ai sensi CP_7 dell'art. 143, co. 3 CCII, dichiarata dal giudice con ordinanza del 23 febbraio 2024.
Riassunto tempestivamente il processo interrotto, la curatela si è costituita con l'assistenza di un nuovo difensore.
1).5 Depositata la consulenza tecnica d'ufficio in data 21 ottobre 2024, il giudice istruttore ha invitato le parti alla precisazione delle conclusioni e la causa, spirati in data 17 giugno 2025 i termini per il deposito delle memorie di replica, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2) In via principale il presente giudizio ha ad oggetto due azioni di responsabilità degli amministratori verso la società.
La c.d. azione sociale mira a far valere la responsabilità degli amministratori derivante dalla violazione degli obblighi imposti dalla legge o dallo statuto e oggetto del “rapporto di tipo societario”3 che li lega all'ente da essi gestito.
È pacifico in giurisprudenza e in dottrina che la responsabilità degli amministratori nei confronti della società abbia natura “contrattuale” e sia quindi sottoposta al regime dell'art. 1218 c.c., originando dall'inadempimento dei suddetti obblighi ovvero dall'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza e di intervento preventivo e successivo (la c.d. mala gestio)4.
La natura giuridica della responsabilità si riflette, tra le altre cose, sul riparto dell'onere della prova.
In conformità ai principi sanciti da Cass., Sez. Un. n. 13533 del 2001, la giurisprudenza prevalente afferma che:
- la società i) deve provare il titolo, ossia il rapporto societario e quindi la qualità di amministratore – di diritto o di fatto – del soggetto convenuto, ii) può limitarsi ad allegare l'inadempimento, deducendo i singoli atti gestori che si pongono in contrasto con gli obblighi imposti dalla legge o dallo statuto, mentre iii) deve provare i pregiudizi concretamente sofferti, consistenti nel depauperamento del patrimonio sociale (il c.d. danno-conseguenza) nonché il nesso di causalità (giuridica) tra l'inadempimento e il danno (art. 1223 c.c.);
- sull'amministratore convenuto, invece, incombe l'onere di provare, in via alternativa, i) l'esatto adempimento, dimostrando l'infondatezza degli addebiti contestati, ii) la non imputabilità della causa da cui è dipeso l'inadempimento, nel senso che l'addebito, benché sussistente, è causalmente riconducibile al caso fortuito o al fatto di un terzo (la c.d. causa esterna) o quantomeno che egli ha agito in conformità alla diligenza professionale qualificata richiesta dalla natura dell'incarico, iii)
l'insindacabilità della scelta gestoria ex post rivelatasi dannosa, invocando la c.d. business judgement rule, che processualmente assurge a fatto impeditivo del diritto della società al risarcimento del danno ovvero iv) l'inesistenza di un danno-conseguenza.
Se l'azione viene accolta, il credito risarcitorio spettante alla società, essendo un credito di valore, è soggetto a rivalutazione monetaria e sulla somma di volta in volta rivalutata decorreranno poi i c.d. interessi compensativi. Inoltre, a fronte di specifica domanda, la società ha diritto anche a percepire gli interessi di mora, calcolati al tasso legale, dalla data della sentenza di condanna fino al saldo effettivo del debito.
2).1 Nel caso di specie, dal momento che sono state promosse due azioni sociali di responsabilità e che ogni addebito integra un'autonoma domanda giudiziale di condanna, in quanto produttivo di uno specifico danno e come tale identificante un autonomo petitum, gli addebiti devono essere raggruppati in base alla società danneggiata e per ciascuna essi devono essere esaminati singolarmente, al fine di valutarne la fondatezza e, se del caso, l'effettiva dannosità. Contro
3) Gli illeciti nei confronti di Contro 3).1 Con il primo addebito ha contestato all'ing. il rimborso di spese di carattere personale CP_3
– che riguardano principalmente biglietti aerei, ristoranti, parcheggi e rifornimento carburante – mediante denaro della società (doc. 74 att.).
Il convenuto si è difeso affermando l'inerenza delle spese all'attività della società, trattandosi di costi inerenti ad attività finalizzate all'espansione di quest'ultima verso nuovi mercati.
Tuttavia, la gran parte di tali allegazioni non è stata supportata da adeguata documentazione, mentre per le residue allegazioni la documentazione depositata non è idonea a fungere da prova contraria dell'esatto adempimento. Parte convenuta, infatti, si è limitata a produrre soltanto i) un percorso estratto da Google Maps (doc. 149) nonché ii) una pagina Wikipedia di un potenziale partner commerciale (i.e. il gruppo cinese Cofco), in relazione al quale sarebbero state sostenute le spese contestate (doc. 150): è evidente come nessuno di questi due documenti sia idoneo a dimostrare l'inerenza delle spese rimborsate all'attività della società, conducendo pertanto a ritenere fondato pagina 7 di 22 l'addebito. Emblematica è poi la vicenda relativa all'acquisto di abiti presso il negozio di Boggi del 30 agosto 2017, che Stori ha tentato di giustificare affermando che il rappresentante del gruppo Cofco non disponesse di un abito adeguato ad una cena formale di lavoro: affermazione, questa, oltreché inverosimile, del tutto sfornita di prova. Contro Il danno subito da è pari all'importo complessivo delle spese rimborsate. Tuttavia, al riguardo va precisato che dal doc. 74 attoreo l'importo complessivo dei rimborsi risulta pari ad Euro 4.398,53, mentre la società in citazione ha quantificato il danno in Euro 4.364,53, confermato nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.; la somma di Euro 4.398,53 è stata menzionata per la prima volta solo nella memoria n. 2 (v. pag. 4) e pertanto non può essere presa in considerazione, perché la precisazione della domanda, essendo intervenuta oltre il limite delle preclusioni processuali, è inammissibile.
In conformità al principio della domanda (artt. 99 e 112 c.p.c.), dunque, il risarcimento dev'essere Contro limitato alla somma (ritualmente) domandata da che, all'esito della rivalutazione ammonta ad
Euro 5.215,61, oltre Euro 545,05 per interessi compensativi. Contro 3).2 Il secondo addebito formulato da ha ad oggetto la sottoscrizione, da parte dei Convenuti, di una polizza sanitaria in favore proprio e dei propri familiari, con premio pagato con denaro sociale pari ad Euro 11.546,50 per due anni (2019 e 2020), per un totale di Euro 23.093,00.
I Convenuti non hanno contestato l'esistenza della polizza né l'avvenuto pagamento dei premi da parte della società – circostanze, peraltro, entrambe documentalmente provate (doc. 78 e 266 att.) – ma si sono difesi deducendo che tutti i componenti del consiglio di amministrazione fossero a conoscenza della polizza e a tal fine hanno prodotto il doc. 158.
Orbene, tale difesa è del tutto inconferente, posto che la conoscenza di un fatto illecito da parte degli altri consiglieri non vale a giustificarlo e a renderlo quindi lecito ma costituisce al più un'aggravante per questi ultimi (benché estranei al presente giudizio). Inoltre, il pagamento, da parte della società, del premio di una polizza in cui assurgono a contraenti assicurati l'amministratore e i suoi familiari si qualifica come componente accessoria della retribuzione (c.d. fringe benefit), che dev'essere specificamente prevista dalla delibera assembleare attributiva del diritto al compenso: previsione che nel caso di specie non risulta sussistente. Contro Il danno risarcibile in favore di è pari all'importo complessivo dei premi pagati con denaro sociale e all'esito della rivalutazione è pari ad Euro 27.330,04, oltre Euro 2.690,27 per interessi compensativi.
pagina 8 di 22 3).3 Con il terzo addebito GMT contesta la stipula di contratti di noleggio di automobili, che venivano utilizzate dai Convenuti stessi per finalità personali ovvero da terzi, con canoni pagati dalla società
(docc. 79-83 att.): la concessione in uso a terzi risulterebbe priva di qualsiasi motivazione e quindi del tutto irrazionale, mentre la concessione in uso ai Convenuti si qualificherebbe come fringe benefit, riconosciuto – ancora una volta – in assenza di apposita previsione della delibera assembleare attributiva del diritto al compenso.
I Convenuti si sono difesi affermando che i) le auto da loro stessi utilizzate erano state impiegate per finalità professionali, mentre ii) le restanti auto avrebbero dovuto essere destinate ad alcuni agenti di commercio, con i quali essi intendevano instaurare rapporti al fine di sviluppare l'attività sociale nei settori della cosmesi, dell'ambiente e della zootecnia ma il progetto era fallito a causa dell'opposizione dell'altro socio Fin-Omet: la decisione di concedere le auto in uso a terzi era stata quindi assunta allo scopo di recuperare i costi dei noleggi delle auto.
L'addebito deve ritenersi fondato, perché le allegazioni difensive dei Convenuti – che peraltro non smentiscono quelle attoree – non sono accompagnate da alcun supporto documentale a prova contraria.
Il danno subito dalla società è pari ad Euro 64.237,77, corrispondenti alla somma complessiva pagata Contro da alla società , di cui i) Euro 9.000 in esecuzione dell'accordo transattivo concluso dal CP_4 liquidatore per sciogliersi da un contratto inutilmente stipulato5 (docc. 281 att.) e ii) Euro 55.237,77 a titolo di canone di noleggio della BMW X5 targata FR443JH (docc. 279-280 att.).
All'esito della rivalutazione il risarcimento ammonta ad Euro 75.350,90, oltre Euro 7.124,62 per interessi compensativi. Contro 3).4 Il quarto addebito formulato da ha ad oggetto la stipula di due distinti contratti di consulenza con l'advisor Console & Partners S.r.l. (di seguito solo “Console”), il primo del 14 marzo 2017 (doc.
84 att.) e il secondo del 26 settembre 2017 (doc. 91 att.): tali contratti, secondo prospettazione attorea, risulterebbero privi di giustificazione causale e comunque economicamente irrazionali, perché in forza degli stessi la società avrebbe sostenuto dei costi esorbitanti, pari a complessivi Euro 587.200, di cui i)
Euro 36.600 a titolo di compenso lordo per il primo contratto (risultanti dall'estratto conto Credit
Agricole allegato sub doc. 206 att.), ii) Euro 26.000,00 a titolo di rimborso spese (attestati dalla comunicazione dell'advisor prodotta sub doc. 86 att. e risultanti dall'estratto conto allegato sub CP_12 5 Corrisposti in tre rate da Euro 3.000 ciascuna, pagate rispettivamente il 30 dicembre 2020, il 24 febbraio 2021 e il 12 marzo 2021 (doc. 185 att.). pagina 9 di 22 doc. 85 att.) e iii) Euro 524.600 a titolo di ulteriore corrispettivo pagato all'advisor (risultanti dai diversi estratti conto prodotti sub docc. 207-211 att.). Peraltro, parte di questo corrispettivo sarebbe stato retrocesso da in accordo coi Convenuti, a delle diverse società agli stessi riferibili. Pt_3
Il risarcimento è stato quindi quantificato dall'attrice in misura pari ai costi sostenuti in virtù dei due contratti ovvero, in subordine, nella misura di Euro 52.186,18, pari alla porzione del corrispettivo asseritamente riversata dai due amministratori sulle altre società agli stessi riferibili.
Le difese dei Convenuti s'incentrano – oltreché sul tentativo di fornire una diversa ricostruzione della vicenda – sul fatto che le pretese restitutorie/risarcitorie sarebbero state già fatte valere dalla società dinanzi al Tribunale di Torino.
Ed è proprio questa l'eccezione che, cogliendo nel segno, determina l'infondatezza dell'addebito.
Preliminarmente, il Collegio osserva l'infondatezza del rilievo mosso dalla società attrice circa l'assenza di giustificazione causale dei negozi coinvolti, avendo essi ad oggetto delle prestazioni differenti e consequenziali. Di fatti, con il primo contratto si è obbligata a ricercare un Pt_3
Contro potenziale investitore, che avrebbe dovuto sottoscrivere un aumento di capitale di da Euro 4 milioni e un prestito obbligazionario convertibile (c.d. obbligazioni cum warrant) da Euro 8 milioni, Contro emesso dalla stessa La prestazione è stata correttamente eseguita dall'advisor, che aveva individuato in Asia il potenziale investitore, con il quale, all'esito delle trattative, era stato CP_13 definito anche un term sheet (docc. 87 e 89 att.). Solo a questo punto è intervenuta la stipula del secondo contratto, con cui il consulente si è obbligato a prestare la propria assistenza ai fini della predisposizione del prospetto informativo e della documentazione funzionale all'emissione del bond.
Questa prestazione non è stata esattamente eseguita da parte di perché nel prospetto realizzato Pt_3 da quest'ultima l'operazione era strutturata in modo diverso, in quanto si prevedeva l'emissione del Contro bond da parte di un soggetto terzo, che poi avrebbe riversato in favore di sottoforma di puro finanziamento, solo la cifra effettivamente incassata all'esito della sottoscrizione.
La società ha contestato l'inadempimento di dinanzi al Tribunale di Torino, che, all'esito del Pt_3 giudizio, ha risolto il contratto ex art. 1453 c.c. e ha condannato l'advisor alla ripetizione dell'indebito, Contro pari alle somme versate da (doc. 278 conv.). Tuttavia, il credito derivante dallo scioglimento del contratto non è stato recuperato, a causa dell'intervenuta dichiarazione di liquidazione giudiziale nei confronti di Pertanto, la società, di fatto, intende ora recuperare il credito dai propri Pt_3 amministratori, i quali, però, nei confronti della stessa non hanno realizzato alcun illecito, avendo pagina 10 di 22 stipulato dei contratti-tipo nell'ambito di operazioni analoghe a quella che s'intendeva realizzare e che si sono rivelati pregiudizievoli solo ex post.
Ne consegue che questa domanda di condanna è infondata e dev'essere perciò rigettata. Contro Alla luce di tutto quanto sopra, risulta complessivamente creditrice della somma rivalutata di
Euro 107.895,74 e di Euro 10.359,94 per interessi compensativi, di cui i) Euro 102.680,13 (per capitale) ed Euro 9.814,89 (per interessi) a carico solidale dei Convenuti ed ii) Euro 5.215,61 (per capitale) ed Euro 545,05 (per interessi) a carico esclusivo di A tali somme devono essere aggiunti CP_3 gli interessi di mora, dovuti dai Convenuti dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
4) Gli illeciti nei confronti di CP_7
4).1 Anche ha contestato a l'illecito rimborso di spese personali mediante denaro CP_7 CP_2 sociale, per un totale di Euro 17.174,82 (doc. 75 att.).
E anche per quanto concerne , la giustificazione dell'inerenza delle spese all'attività della CP_2 società i) non è stata supportata da prova documentale ovvero ii) è stata supportata da documentazione inidonea a fungere da prova contraria dell'esatto adempimento.
Parte convenuta, infatti, ha prodotto soltanto degli estratti di pagine Wikipedia o di siti internet e delle visure camerali dei potenziali partner per i quali sarebbero state sostenute le spese contestate (docc.
151-156): è evidente come nessuno di questi documenti consenta di dimostrare l'inerenza delle spese rimborsate all'attività sociale e, pertanto, l'addebito deve ritenersi fondato.
Il danno subito da è pari all'importo complessivo delle spese rimborsate, che, all'esito della CP_7 rivalutazione è pari ad Euro 20.352,16, oltre Euro 1.924,34 per interessi compensativi.
4).2 Il secondo addebito contestato da concerne la sottoscrizione, da parte del , di una CP_7 CP_2 polizza assicurativa della responsabilità civile dei componenti degli organi sociali di amministrazione e controllo (c.d. polizza directors and officers o polizza D&O): il contratto era stato stipulato quando il convenuto aveva già rassegnato le proprie dimissioni e operava quindi in regime di prorogatio, mentre il premio di Euro 1.436,06 era stato pagato con denaro sociale (docc. 76-77 att.).
, nel costituirsi in giudizio, ha disconosciuto l'autenticità della propria sottoscrizione apposta CP_2 sulla polizza. Alla luce della volontà della società attrice di avvalersi del documento prodotto, è stata disposta CTU grafologica, all'esito della quale è emerso che la sottoscrizione appartiene al ma CP_2 non è stata apposta di pugno, perché è stato effettuato un copia e incolla mediante modifica del file in formato pdf, con la conseguenza che il documento è falso.
pagina 11 di 22 Tuttavia, ha prodotto in giudizio un'e-mail inviata a BNL con cui il , dopo aver ricevuto CP_7 CP_2 in via stragiudiziale la contestazione degli addebiti (doc. 8 att.), ha richiesto copia della polizza (doc.
174 att.): tale circostanza si pone in contrasto col disconoscimento e conferma inequivocabilmente come il convenuto fosse a conoscenza della polizza, perché era intenzionato ad avvalersene, rendendo pertanto fondato l'addebito.
Il danno risarcibile in favore di è pari all'importo del premio pagato dalla società e all'esito CP_7 della rivalutazione ammonta ad Euro 1.701,73, oltre Euro 160,91 per interessi compensativi. Contro 4).3 Il terzo addebito mosso da è identico a quello contestato da rispetto ai contratti di CP_7 noleggio delle auto concesse in uso ai Convenuti o a soggetti terzi (docc. 81, 82, 126, 128, 130, 177,
178, 180 e 182 att.). Ci sono tuttavia due peculiarità:
- la prima è il disconoscimento, da parte del , della propria sottoscrizione apposta al contratto CP_2 di noleggio dell'Audi Q8 50TDI, concluso con la società (doc. 82 att.); CP_14
- la seconda è l'inclusione, nell'ammontare del risarcimento richiesto, degli importi dei canoni di noleggio ulteriori dovuti ma non ancora pagati (docc. 294-295 att.) nonché delle sanzioni amministrative pagate dalla società (doc. 286 att.).
Peraltro, in comparsa conclusionale non è stato riprodotto il riferimento ai canoni dovuti ma non pagati e, pertanto, la domanda deve in tal senso intendersi parzialmente rinunciata.
Secondo la società attrice, dunque, il danno subito sarebbe pari complessivamente ad Euro 378.260,48, da suddividersi in tre gruppi sulla base dell'impresa noleggiatrice, oltre agli importi delle sanzioni amministrative:
a) con riferimento a , i) Euro 45.000,00 corrisposti in esecuzione dell'accordo transattivo CP_4
(doc. 285)6 e ii) Euro 146.983,07 corrisposti a titoli di canoni di noleggio delle autovetture (docc. 282-
284);
b) con riferimento a Euro 139.812,08 a titoli di canoni di noleggio delle autovetture (docc. 291- CP_14
293 att.);
c) con riferimento ad Alphabet, Euro 20.850,39 corrisposti a titolo di canoni di noleggio dell'autovettura concessa da quest'ultima (docc. 296-298 att.)
d) Euro 25.614,94 pari all'importo complessivo delle sanzioni amministrative (doc. 286 att.).
L'addebito è fondato ma dall'ammontare dei canoni corrisposti a devono essere sottratti Euro CP_14 6 Corrisposti in tre rate, pari rispettivamente a Euro 10.000, Euro 15.000 ed Euro 20.000 (doc. 187 att.). pagina 12 di 22 78.978,90, pari ai canoni corrisposti per il noleggio dell'Audi 50 TDI oggetto del contratto disconosciuto. All'esito della CTU è infatti emerso che la sottoscrizione non è stata apposta di pugno dal ma si tratta di un copia e incolla della sua firma mediante una modifica del file pdf, CP_2 analogamente a quanto stabilito per la polizza D&O. Tuttavia, manca in questo caso un ulteriore riscontro probatorio idoneo a superare il disconoscimento e, pertanto, gli importi relativi a quell'auto non possono essere considerati.
Il danno è pari ad Euro 299.281,58 e all'esito della rivalutazione il risarcimento ammonta ad Euro
350.159,45, oltre Euro 33.009,31 per interessi compensativi.
4).4 Il quarto addebito contestato ai Convenuti ha ad oggetto la stipula da parte di dei contratti CP_7 di fornitura di prodotti con i clienti cinesi e GR (docc. 114, 115 e 119 att.), conclusi senza Pt_4 effettuare verifiche sulla solidità degli acquirenti e senza prevedere precise tempistiche dei pagamenti né meccanismi di tutela per il mancato pagamento (quali forme di garanzia ecc.).
Tali contratti hanno generato dei crediti irrealizzabili, pari a complessivi Euro 1.210.150,88, di cui i)
Euro 393.800,28 nei confronti di GR, pari al valore dei prodotti acquistati e non pagati da quest'ultima (doc. 120 att.), ii) Euro 681.350,60 nei confronti di pari al valore dei prodotti Pt_4 acquistati e non pagati da quest'ultima (doc. 116 att.) e iii) ulteriori Euro 135.000 pari al rimborso delle spese sostenute da GR per la registrazione dei prodotti, necessaria ai fini della vendita degli stessi in Cina (doc. 122).
I Convenuti si sono difesi replicando che i) la stipula dei suddetti contratti era stata oggetto di diverse informative in consiglio (docc. 185-187 conv.), ii) non v'era stata alcuna carenza nell'assunzione di informazioni circa i partner cinesi, dato che la società intratteneva rapporti commerciali con questi ultimi da lungo tempo e iii) in ogni caso, la solidità delle due società cinesi era stata confermata dalla due diligence effettuata da Ernst&Young per conto di che le aveva classificate come clienti con CP_7 rating di rischio basso (doc. 44 att.).
Premesso che la fornitura dei prodotti e quindi l'insorgenza dei crediti deve considerarsi pacifica, non essendo stata contestata di Convenuti, va evidenziato che il credito di cui è titolare una società si trasforma in un danno risarcibile da parte degli amministratori quando questi concludono un contratto con un debitore già insolvente ovvero omettono di attivarsi per il relativo recupero e il diritto diventa poi irrealizzabile a causa della sopravvenuta insolvenza del debitore.
In questi casi, infatti, non può operare la business judgement rule, perché, secondo consolidata pagina 13 di 22 giurisprudenza, l'insindacabilità del merito delle decisioni degli amministratori incontra un limite nell'assunzione di scelte irragionevoli o arbitrarie, come nel caso di operazioni particolarmente avventate, irrazionali, improntate a leggerezza o imprudenza7: stipulare un contratto attivo con un soggetto già insolvente può certamente ritenersi un'operazione irrazionale.
Ebbene, nel caso di specie, dalla stessa relazione prodotta dalle TT (doc. 117 att.) risulta che
GR fosse un soggetto già insolvente, quale società riconducibile al c.d. schema della “scatola vuota”, mentre il credito verso avrebbe potuto essere ancora soddisfatto e quindi la società ben Pt_4 avrebbe potuto e dovuto provare a recuperarlo. Ne consegue che la domanda risarcitoria è fondata e va accolta esclusivamente in relazione al credito sorto verso GR.
Tali considerazioni valgono per i crediti derivanti dalla fornitura dei prodotti. Quanto ai residui Euro
135.000, invece, preliminarmente va evidenziato che il pagamento, benché venga prospettato GR quale beneficiario, è stato eseguito in favore di , come risulta dall'estratto conto prodotto in atti. Pt_4
Ciò posto, la domanda risarcitoria è infondata, perché il pagamento deve ritenersi certamente giustificato, trattandosi del rimborso delle spese di registrazione necessarie alla vendita dei prodotti in
Cina.
Il danno risarcibile è pari, dunque, al solo credito sorto nei confronti di GR e all'esito della rivalutazione ammonta ad Euro 466.259,53, oltre Euro 44.974,30 per interessi compensativi.
4).5 Con il quinto addebito contesta ai Convenuti l'assunzione del sig. che CP_7 Parte_5 non avrebbe svolto alcuna prestazione lavorativa in favore della società, essendo residente in provincia di Cagliari.
I Convenuti si sono difesi affermando che il sig. era un agente di commercio sardo, incaricato Pt_5 di curare lo sviluppo dell'attività di nella regione, peraltro proficuamente, in quanto la sua CP_7 attività aveva determinato un notevole aumento del fatturato prodotto in Sardegna.
Le deduzioni difensive sono infondate, in quanto documentalmente smentite: il doc. 136 attoreo, infatti, disvela che il sig. i) non era un agente ma era stato assunto come dipendente (inquadrato come Pt_5 impiegato di livello B1, con qualifica di tecnico commerciale) e ii) avrebbe dovuto svolgere le proprie mansioni non in Sardegna ma a AS (PV) in via Tromello n. 88/90.
Il danno risarcibile è commisurato ai costi inutilmente sostenuti dalla società in virtù del rapporto di lavoro, pari ad Euro 37.800,00 annui (corrispondenti alla RAL risultante dal contratto di assunzione) 7 V. Tribunale di Napoli del 19 settembre 2022, su giurisprudenzadelleimprese.it. pagina 14 di 22 dal gennaio 2019 al settembre 2021 (doc. 315 att.). Dalla proporzione tra il costo del lavoro annuo e il costo parametrato ai mesi in cui si è effettivamente svolto il rapporto emerge una cifra pari a circa
100mila Euro;
tuttavia, la società attrice ha chiesto un risarcimento di Euro 83.799,03, che risulterebbero dalle certificazioni uniche e dai cedolini che attestano l'avvenuto versamento di stipendi e contributi in favore del sig. (docc. 137, 230 e 314 att.). Ne consegue che la condanna Pt_5 dev'essere limitata a questa cifra, in conformità al principio della domanda e al suo corollario del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. All'esito della rivalutazione l'importo del risarcimento è pari ad Euro 97.206,87, oltre Euro 9.168,16 per interessi compensativi.
4).6 Il sesto addebito contestato da ha ad oggetto la stipula di due contratti preliminari aventi ad CP_7 oggetto l'acquisto di un capannone e del terreno contiguo, siti nel comune di Trivolzio, per un valore complessivo di Euro 3,40 milioni, di cui Euro 1,55 mln per l'acquisto del capannone, Euro 950.000 quale corrispettivo dei lavori di ultimazione dell'immobile ed Euro 900.000 per l'acquisto del terreno
(docc. 138 e 139 att.). Nello specifico, la società contesta ai Convenuti i) la violazione dell'art. 16.vii dello statuto, che, annoverando la stipula di contratti rilevanti tra le materie riservate alla competenza dell'organo gestorio, implica che tali operazioni non potrebbero essere delegate a singoli consiglieri nonché ii) l'eccessiva onerosità di tali contratti, non essendo in grado di farvi fronte alla luce CP_7 della propria situazione economico-finanziaria. Il risarcimento richiesto viene commisurato dalla società attrice all'importo delle caparre confirmatorie di cui i contratti prevedevano il versamento, pari a complessivi Euro 200.000,00, di cui Euro 150.000 per il primo contratto ed Euro 50.000 per il secondo.
L'addebito è infondato.
In primo luogo – per come prospettato dalla stessa attrice – si tratta di un danno meramente ipotetico, perché l'avvenuta dazione degli importi delle caparre non è stata dimostrata né, invero, allegata.
Peraltro, quand'anche la somma fosse stata corrisposta, non avrebbe potuto di per sé configurarsi un illecito imputabile agli amministratori: a tal fine, infatti, sarebbe stato necessario allegare un inadempimento della società-promittente acquirente, che avesse comportato per quest'ultima i) la perdita della caparra, in seguito al diritto di recesso esercitato della controparte contrattuale ovvero ii)
l'obbligo di risarcire il danno da risoluzione, allorché la parte non inadempiente avesse optato per il rimedio generale anziché per quello di autotutela, ai sensi dell'art. 1385, co. 3 c.c. Tuttavia, nessuna di queste circostanze è stata anche solo allegata da ne consegue che la corrispondente domanda di CP_7
pagina 15 di 22 condanna è infondata e dev'essere rigettata.
4).7 Alla luce di tutto quanto sopra, risulta complessivamente creditrice della somma rivalutata CP_7 di Euro 935.679,74 e di Euro 89.237,02 per interessi compensativi, di cui i) Euro 915.327,58 (per capitale) ed Euro 87.312,68 (per interessi) a carico solidale dei Convenuti ed ii) Euro 20.352,16 (per capitale) ed Euro 1.924,34 (per interessi) a carico esclusivo di . A tali somme devono essere CP_2 aggiunti gli interessi di mora, dovuti dai Convenuti dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
5) Le TT hanno contestato ai Convenuti ulteriori addebiti, rispetto ai quali il risarcimento è stato però richiesto quali creditrici in solido: per tale ragione, essi devono essere esaminati separatamente e riferiti ad entrambe le Società.
5).1 La prima voce di danno si ricollega alla sopracitata vicenda dell'advisor secondo le Pt_3
Società, la mancata emissione del prestito obbligazionario avrebbe determinato una mancata iniezione di liquidità, che avrebbe causato complessivamente ad entrambe i) una perdita di fatturato pari ad Euro
100.425.719 e ii) una minor redditività della partecipazione per Euro 35.218.318 (che si evincerebbero dai bilanci prodotti sub docc. 108-111 att.).
La domanda è infondata e dev'essere perciò rigettata.
In primo luogo, quand'anche l'addebito fosse fondato, difetterebbe comunque il nesso di causalità giuridica ai sensi dell'art. 1223 c.c., perché il risarcimento richiesto non costituisce una conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento: l'emissione di un bond, infatti, non coincide con la sottoscrizione dello stesso e la mancata iniezione di liquidità discende direttamente dall'omessa sottoscrizione piuttosto che dalla relativa mancata emissione, determinando quest'ultima, al più, una perdita di chance. Inoltre, è quantomeno dubbia la sussistenza di un danno-conseguenza: l'eventuale sottoscrizione di obbligazioni societarie, pur consentendo alla società di reperire risorse da capitale di debito, comporterebbe pur sempre l'obbligo di restituire le somme prese a mutuo, unitamente agli interessi corrispettivi. Ancora – e in ogni caso – l'aumento di capitale di 4 milioni è stato comunque sottoscritto e liberato e le risorse così reperite sono state utilizzate per rimborsare il finanziamento soci di Fin-Omet.
5).2 Gli altri addebiti mossi dalle TT consistono i) nella sostanziale modifica dell'oggetto sociale di Contro
trasformata in una holding senza l'approvazione dell'assemblea, ii) nell'omessa Contro pubblicizzazione dell'attività di direzione e coordinamento svolta da su iii) nel CP_7 finanziamento concesso a da iv) nella predisposizione di un business plan irrealizzabile CP_7 CP_15
pagina 16 di 22 Contro e v) nella ritardata presentazione del progetto di bilancio di Rispetto a tali fatti hanno le Società hanno chiesto la liquidazione del risarcimento in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.
Secondo consolidata giurisprudenza, vero è che il potere di liquidazione del danno in via equitativa può essere esercitato anche d'ufficio dal giudice e quindi indipendentemente da un'istanza di parte ma tale circostanza non dispensa il creditore-danneggiato dall'onere di provare l'esistenza e l'entità materiale del pregiudizio subito, essendo l'esercizio del potere subordinato alla condizione che la prova del danno nel suo preciso ammontare risulti impossibile o particolarmente difficile8. L'esercizio del potere di liquidazione equitativa del danno, dunque, i) non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno e ii) non esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali il giudice possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno9. Dalle considerazioni che precedono si evince come nessuna di queste domande possa essere accolta, dal momento che le TT
i) non hanno fornito alcuna prova in relazione all'esistenza del danno e ii) non hanno neppure allegato i criteri che dovrebbero consentire al giudice di liquidare in via equitativa il risarcimento ai sensi dell'art. 1226 c.c.
6) A questo punto, devono essere esaminate le domande accessorie formulate dalle TT, che hanno chiesto la restituzione dei compensi percepiti dai Convenuti, pari a i) Euro 183.277 per , di cui CP_2
Contro Euro 50.000 quale amministratore di ed Euro 133.277 quale amministratore di e ii) Euro CP_7
Contro 177.956,94 per di cui Euro 50.000 quale amministratore di ed Euro 127.956,94 quale CP_3 amministratore di I compensi pagati da si riferiscono al periodo 2018-2020, mentre CP_7 CP_7
Contro quelli pagati da si riferiscono solo all'anno 2018 (docc. 144-145 att.), considerato che per l'anno
2019 è stato instaurato un autonomo procedimento monitorio (docc. 146-151 att.). In particolare, i compensi sarebbero indebiti i) per GMT, in quanto corrisposti in assenza di apposita delibera assembleare attributiva del relativo diritto e ii) per EVGB in quanto la relativa delibera, pur sussistente
(doc. 146 att.), sarebbe invalida in quanto assunta in conflitto di interessi. Inoltre – e in ogni caso – tali compensi sono comunque divenuti sine titulo, dal momento che le prestazioni professionali non sono state eseguite dai Convenuti o quantomeno non sono state correttamente eseguite, a fronte degli atti di mala gestio da essi perpetrati a danno delle due Società.
La giurisprudenza di questo Tribunale10– partendo dalla natura giuridica del rapporto tra una società di capitali e il suo amministratore, ricondotto da Cass., Sez. Un. n. 1545 del 2017 al c.d. rapporto di amministrazione, quale rapporto contrattuale riconducibile al genus dei rapporti societari e come tale non assimilabile al contratto di lavoro subordinato o para-subordinato né al contratto di lavoro autonomo – ha ricostruito la disciplina del diritto al compenso, attribuendo alla volontà dei soci e in prima battuta allo statuto il compito di individuarne l'an e il quantum, dal momento che non si tratta di un contratto necessariamente oneroso. Pertanto, lo statuto potrebbe i) escludere il diritto al compenso e stabilire la gratuità dell'incarico ovvero ii) attribuire al diritto al compenso, se del caso rimettendo ad un'apposita delibera assembleare la determinazione della misura concreta. In tutte le ipotesi in cui si accerti che l'amministratore ha diritto al compenso ma né lo statuto né l'assemblea ne abbiano determinato l'ammontare, questo può essere stabilito dal giudice in via equitativa, sulla base di alcuni parametri di riferimento, che è onere dell'amministratore che agisce in giudizio allegare e provare.
Costituisce dunque questione pregiudiziale l'accertamento dell'esistenza del diritto dei Convenuti a percepire il compenso quali amministratori delle due Società. Contro Partendo da l'art. 28 dello statuto (v. doc. 24 att.) attribuisce il diritto al compenso ma non ne determina l'ammontare, rimettendone la concreta individuazione ad un'apposita delibera assembleare.
Le TT hanno invocato l'inesistenza di una tale delibera ma in verità quest'ultima è stata ritualmente Contro prodotta dai Convenuti: il doc. 54, infatti, è una delibera dell'assemblea dei soci di del 6 dicembre 2018, che annovera come primo punto all'ordine del giorno la “approvazione compensi per gli amministratori”, all'esito del quale proprio per l'esercizio 2018 è stato attribuito un compenso pari ad Euro 50.000,00 ciascuno in favore del presidente e dell'amministratore delegato.
Per quanto concerne EVGB, invece, la delibera attributiva del compenso è stata prodotta dalle stesse
TT, le quali ne hanno però dedotto l'invalidità, sul presupposto che essa sarebbe stata adottata in conflitto di interessi, avendo espresso il voto in qualità di rappresentante del socio unico CP_2
Contro
In altre parole, le TT invocano un accertamento incidenter tantum dell'annullabilità della delibera, quale fatto costitutivo del diritto alla restituzione dei compensi, che diventerebbero così indebitamente percepiti. 10 V. su tutte Tribunale di Milano n. 8927 del 3 novembre 2021, pubblicata su giurisprudenzadelleimprese.it. pagina 18 di 22 La deduzione attorea non è condivisibile.
Vero è che l'art. 2373 c.c. prevede quale autonoma causa di annullabilità delle delibere assembleari l'ipotesi in cui un socio sia portatore, per conto proprio o di terzi, di un interesse confliggente con quello della società, a condizione che la delibera i) sia stata approvata col voto determinante del suddetto socio (c.d. prova di resistenza) e ii) sia fonte di danno, anche solo potenziale, per la società.
Tuttavia, l'annullabilità di una delibera assembleare dev'essere necessariamente fatta valere in via di azione e dev'essere quindi accertata con efficacia di giudicato ai sensi dell'art. 2909 c.c., con la conseguenza che non è possibile invocare una disapplicazione in via incidentale della stessa. In primo luogo, se così non fosse, verrebbe agevolmente eluso il termine di impugnazione previsto dall'art. 2377
c.c. a pena di decadenza. Inoltre, tale conclusione è coerente con la natura degli atti annullabili, i quali restano pienamente efficaci se non vengono tempestivamente caducati per effetto di una sentenza costitutiva di annullamento. Ancora, essa è coerente anche con le esigenze di stabilità degli atti societari e di certezza dei traffici in generale, non dissimilmente da quanto avviene nel diritto amministrativo per i provvedimenti autoritativi, che – non a caso – non possono essere disapplicati da parte del giudice amministrativo. A nulla varrebbe, peraltro, invocare la possibilità di un accertamento incidentale delle cause di invalidità del contratto e, in particolare, la previsione dell'art. 1442, co. 4 c.c., che espressamente contempla l'eccezione di annullabilità, attribuendole carattere perpetuo: questo perché – com'è noto – nel diritto dei contratti il rapporto tra le due forme di invalidità è inverso rispetto al diritto societario, dove l'annullabilità è la regola e non già l'eccezione, ciò giustificando la previsione di un regime (anche processuale) differente, pur trattandosi – a livello di teoria generale – della medesima fattispecie di invalidità.
Nel caso di specie, la delibera adottata dall'assemblea di il 21 giugno 2018 non è stata CP_7 impugnata e, pertanto, gli eventuali vizi di invalidità non possono più essere messi in discussione attraverso un accertamento degli stessi privo di efficacia vincolante e la conseguente disapplicazione incidentale dell'atto. Ne consegue che le domande di ripetizione dell'indebito fondate, rispettivamente, sull'insussistenza e sull'invalidità della delibera sono infondate e devono perciò essere rigettate
Parimenti infondata è la domanda restitutoria secondo cui il carattere indebito dei compensi sarebbe conseguenza automatica degli atti di mala gestio compiuti dai due amministratori convenuti.
Benché la possibilità per una società di sollevare l'eccezione di inadempimento nei confronti del proprio amministratore sia dibattuta, nella specie il riferimento all'art. 1460 c.c. è inconferente. Tale
pagina 19 di 22 disposizione, infatti, contempla un particolare rimedio di autotutela privata, che entra in gioco prima dell'adempimento, essendo finalizzato ad evitare che la prestazione venga inutilmente eseguita da un contraente, allorché l'altro non esegua né si accinga ad eseguire la propria.
Nel caso di specie, invece, i compensi sono già stati pacificamente corrisposti: in situazioni del genere, il riequilibrio delle prestazioni reciproche delle parti del rapporto (i.e. l'attività gestoria eseguita dall'amministratore e il compenso pagato dalla società) è affidato allo strumento del risarcimento del danno da mala gestio, che consente alla società di recuperare, dal punto di vista economico-sostanziale, parte della prestazione pecuniaria eseguita in favore dell'amministratore, a fronte del non corretto funzionamento del sinallagma oggetto del rapporto societario di amministrazione.
Al rigetto delle domande attoree di ripetizione dell'indebito consegue la fondatezza della domanda riconvenzionale formulata dai Convenuti, avente ad oggetto il mero accertamento dell'esistenza del loro credito a percepire i compensi.
7) In conclusione, devono essere liquidate le spese, che si articolano come segue.
7).1 Quanto alle spese del giudizio di merito, queste, seguendo il criterio della soccombenza, devono essere poste a carico dei Convenuti.
Ai fini della relativa liquidazione occorre peraltro tener conto del fatto che nel caso di specie le due
TT sono state assistite dai medesimi difensori fino all'interruzione del processo, intervenuta quasi al termine dell'istruttoria, mentre all'esito della riassunzione del processo interrotto la curatela si è costituita con l'assistenza di un nuovo difensore. Per tali motivi, le spese i) per la fase di studio, la fase introduttiva e la fase di trattazione/istruzione devono essere liquidate in favore di entrambe le TT in solido tra loro, mentre ii) per la fase decisoria devono essere liquidate separatamente a favore di ciascuna di esse.
Conseguentemente, il Tribunale condanna i Convenuti, in solido tra loro atteso l'interesse comune degli stessi (art. 97 c.p.c.): Contro
- a rifondere a e in solidarietà attiva tra loro, le spese di lite sostenute per le prime tre fasi CP_7 del presente giudizio, che si liquidano in Euro 3.399,00 per anticipazioni non imponibili ed Euro
27.534,00 per compensi (applicazione dello scaglione da Euro 1.000.001 ad Euro 2.000.000: per la fase di studio il compenso medio di Euro 5.989, per la fase introduttiva il compenso medio di Euro 3.951, per la fase di trattazione e istruzione il compenso medio di Euro 17.594);
pagina 20 di 22 Contro
- a rifondere a le spese di lite sostenute per la fase decisoria del presente giudizio, che si liquidano in Euro 10.417,00;
- a rifondere a le spese di lite sostenute per la fase decisoria del presente giudizio, che si CP_7 liquidano in Euro 10.417,00; il tutto oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge.
7).2 All'esito del giudizio di merito devono essere liquidate, in via autonoma11, anche le spese del procedimento cautelare in corso di causa. Queste, sempre in applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico delle TT, le quali devono essere condannate, in solido tra loro, al pagamento di Euro 19.800, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge.
7).3 Infine, le spese della CTU, come liquidate dal giudice istruttore con decreto del 23 ottobre 2024, devono essere poste i) per 2/3 i capo ai Convenuti soccombenti, in solido tra loro e ii) per 1/3 in capo alle TT, sempre a carico solidale, alla luce della peculiarità degli esiti delle indagini peritali di cui si
è dato atto in motivazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita,
1. NN i convenuti e in Controparte_2 Controparte_3 solido tra loro, a pagare a la Controparte_16 somma rivalutata di Euro 102.680,13, oltre Euro 9.814,89 per interessi compensativi e oltre interessi di mora sulla somma rivalutata dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo;
2. NN il convenuto a pagare a Controparte_3 Controparte_16
la somma rivalutata di Euro 5.215,61, oltre Euro 545,05 per
[...] interessi compensativi e oltre interessi di mora sulla somma rivalutata dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo;
3. NN i convenuti e in Controparte_2 Controparte_3 solido tra loro, a pagare a la somma Controparte_1 rivalutata di Euro 915.327,58, oltre Euro 87.312,68 per interessi compensativi e oltre interessi di mora sulla somma rivalutata dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo;
4. NN il convenuto a pagare a Controparte_2 CP_1 11 V. Cass. n. 3180 del 2025. pagina 21 di 22 la somma rivalutata di Euro 20.352,16, oltre Euro 1.924,34 Controparte_1 per interessi compensativi e oltre interessi di mora sulla somma rivalutata dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo;
5. ACCERTA l'esistenza del diritto di e Controparte_2 CP_3
a percepire i compensi in qualità di amministratori e per l'effetto, RIGETTA le domande di
[...] restituzione dei suddetti compensi a titolo di indebito formulate dalle attrici
[...]
ed Controparte_16 Controparte_1
;
[...]
6. RIGETTA ogni altra domanda formulata dalle parti nel presente giudizio;
7. NN i convenuti e in Controparte_2 Controparte_3 solido tra loro, a rifondere:
- alle attrici ed Controparte_16
, in solidarietà attiva tra loro, le spese Controparte_1 di lite sostenute per le prime tre fasi del presente giudizio, che si liquidano in Euro 3.399,00 per anticipazioni non imponibili ed Euro 27.534,00 per compensi;
- a le spese di lite sostenute per Controparte_16 la fase decisoria del presente giudizio, che si liquidano in Euro 10.417,00;
- a le spese di lite sostenute per la fase Controparte_1 decisoria del presente giudizio, che si liquidano in Euro 10.417,00; il tutto oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge
8. NN le attrici ed Controparte_16
, in solido tra loro, a rifondere ai CP_1 Controparte_1 convenuti e le spese di lite sostenute Controparte_2 Controparte_3 per il procedimento cautelare in corso di causa, che si liquidano in Euro 19.800,00 oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge;
9 PONE definitivamente le spese della CTU, come liquidate con decreto del 23 ottobre 2024, per 2/3 a carico dei Convenuti in solido tra loro e per 1/3 a carico delle TT in solido tra loro.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 26 giugno 2025.
Il giudice relatore ed estensore Il Presidente
NI LA LO MA
pagina 22 di 22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 V. Cass. Sez. Un. n 1545 del 2017. 4 V., ex multis, Tribunale di Milano del 6 dicembre 2023 su www.giurisprudenzadelleimprese.it. pagina 6 di 22 8 V. ex multis Cass. n. 27447 del 2011, Cass. n. 25943 del 2007, Cass. n. 17492 del 2007 e Cass. n. 22895 del 2005. 9 Cfr. Cass. n. 10607 del 2010 e Cass. n. 13288 del 2007. pagina 17 di 22