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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/11/2025, n. 3011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3011 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7191/2023
TRIBUNALE NA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 07/11/2025 ad ore 9.30 innanzi alla dott.ssa Anna Rita Ippolito, è comparsa:
L'avv. Helem DO la quale dichiara di precisare le conclusioni come da ricorso introduttivo chiedendone l'accoglimento. Ad ore 10.30 nessuno è presente per il , né è comparso il PM. Controparte_1
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per deliberare e fissa per le ore 12.00 la lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Rita Ippolito
Ad ore 12.00 nessuno è presente Viene data lettura della sentenza emessa ex art. 281 sexies c.p.c. di cui all'allegato foglio, da considerarsi parte integrante del presente verbale che viene chiuso alle ore 12.10
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Rita Ippolito
pagina 1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Rita Ippolito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 7191/2023 RG. promossa da:
, nato a [...] - Brasile) il 16/08/1963, codice fiscale Parte_1 brasiliano (CPF) C.F._1
, nato a [...] - Brasile) in data 03/06/1992, codice fiscale Controparte_2 brasiliano (CPF) C.F._2
, nata a [...] - Brasile) in data 21/08/1995, codice fiscale Parte_2 brasiliano (CPF) C.F._3
, nato a [...] - Brasile) il 22/07/1984, Controparte_3 codice fiscale brasiliano (CPF) C.F._4
nata a [...] - Brasile) il 01/09/1966, Parte_3 codice fiscale brasiliano (CPF) C.F._5
, nato a [...] - Brasile) il 11/07/2004 codice Parte_4 fiscale brasiliano (CPF) 115. 927.916-03
, nata a [...] - Brasile) il Parte_5 26/12/1969, codice fiscale brasiliano (CPF) C.F._6
, nato a [...] - Brasile) il 02/10/1998, codice Controparte_4 fiscale brasiliano (CPF) C.F._7
RICORRENTI tutti rappresentati e difesi dall'avv. RICARDO HELEM CRISTINA con domicilio eletto in VIA UMBERTO I 37 45100 ROVIGO contro
Controparte_1
RESISTENTE/CONTUMACE pagina 2 di 7 e con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
* * *
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:
“accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani di , Parte_1 Controparte_2
, ,
[...] Parte_2 Controparte_3 Parte_3
, e
[...] Parte_4 Parte_5
, come sopra generalizzati, e per l'effetto ordinare al Controparte_4 [...]
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, CP_1 trascrizioni e annotazioni di legge nei Registri dello Stato Civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti.
Con vittoria di spese e competenze di causa oltre accessori di legge”.
CONCLUSIONI per parte resistente – non depositate
CONCLUSIONI per il Pubblico Ministero – non depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c., depositato il 24/05/2023, i ricorrenti tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano nato a [...] il [...] (doc.n.1) Persona_1 emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi brasiliano (doc.n.4).
Il ricorso e il successivo decreto di fissazione udienza venivano regolarmente notificati a parte resistente in data 28/02/2025 che, in assenza di costituzione, deve dichiararsi contumace.
Gli atti sono stati regolarmente comunicati dalla cancelleria anche al P.M., in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna, sia in data 10/02/2025 che in data 05/11/2025, che non ha precisato le conclusioni.
All'udienza del 18/11/2025 parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo, insistendo per l'accoglimento della domanda.
Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Altrettanto pacifica la natura monocratica della controversia ai sensi dell'art. 3 comma 4 d, decreto- legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica».
pagina 3 di 7 Le procure alle liti appaiono regolari.
In via sempre preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Corte di Cassazione, SS. UU., Sentenza n.25317 del 2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha, infatti, natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente atteso che gli attori hanno documentato di aver inoltrato, per alcuni, i moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente d'Italia di San Paolo, per altri, di avere più volte tentato di accedere CP_5 al sito prenot@mi, deducendo altresì il ritardo pressoché ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti.
Più in generale è ormai noto che presso i consolati - quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela - le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Esaminando il merito, dalla documentazione riversata telematicamente in atti, è possibile ricostruire la genealogia dei ricorrenti come segue:
“I ricorrenti sono tutti discendenti del sig. nato a [...], il Persona_1 20/09/1879, figlio di e di (doc. 1), coniugato con la sig.ra Persona_2 Persona_3 [...] il 29/10/1899 a S. LO do AH (MG - Brasile) (doc. 2) e deceduto a S. LO do CP_6 AH (MG - Brasile) il 25/11/1955 (doc. 03).
…dall'unione tra e in data 28/06/1909 a S. LO do Persona_1 Controparte_6 Co AH (MG - Brasile) nasceva (doc. 05), che si univa in matrimonio con Persona_4 pagina 4 di 7 in data 24/05/1936 a S. LO do AH (MG - Brasile) la quale, aggiungeva Persona_5 al proprio il cognome del marito, passando a chiamarsi doc. 06); Persona_6 dall'unione tra e nascevano: a) e Persona_4 Persona_6 Per_3 Parte_6 b) Parte_7
a). nasceva in data 21/04/1937 a S. LO do AH (MG - Brasile) Parte_8 (doc. 07), coniugata con il sig. in data 30/12/1961 a S. LO do AH (MG - Parte_1 Brasile), la quale, aggiungendo il cognome del marito al suo, passava a chiamarsi
[...]
(doc. 08). Persona_7
Dalla predetta unione nascevano due figli: a.1) e a.2) DO Parte_1 Per_7
[...]
a.1) il ricorrente , nasceva a S. LO do AH (MG - Brasile) il Parte_1 16/08/1963 (doc. 09), ivi coniugato con la sig.ra in data 17/12/1988, la Persona_8 quale aggiungendo il cognome del marito al suo, passava a chiamarsi Persona_9
(doc. 10).
[...]
Dalla predetta unione nascevano i ricorrenti:
a.1.1) , nato a [...] - Brasile) in data 03/06/1992 (doc. 11); e Controparte_2
a.1.2) , nata a [...] - Brasile) in data 21/08/1995 (doc. 12); Parte_2
a.2) , nasceva a S. LO do AH (MG - Brasile) il 28/04/1967 Parte_9 (doc. 13) ivi coniugato con in data 22/07/1985, che passava a chiamarsi Persona_10
(doc. 14). Persona_11
Da questa unione nasceva il ricorrente:
a.2.1) , a S. LO do AH (MG - Brasile) in data Controparte_3 22/07/1984 (doc. 15), unitosi in matrimonio in data 20/06/2003 con , dalla Persona_12 quale ha divorziato il 24/09/2008 (doc. 16 - 16a e 16b);
b) nasceva a Piquete (SPBrasile)il 25/06/1938 (doc. 17), il quale si Parte_7 univa in matrimonio con la sig.ra in data 04/09/1965 a S. LO do Persona_13 AH (MG - Brasile) che, adottando il cognome del marito, passava a chiamarsi
[...] (doc. 18). Persona_14
Dalla loro unione nascevano le ricorrenti:
b.1) e b.2) Parte_3 Parte_5
b.1)la ricorrente nasceva a S. LO do AH (MG - Parte_3 Brasile) il giorno 01/09/1966 (doc. 19) ivi coniugandosi in data 04/05/1985 con dal Persona_15 quale ha divorziato in data 14/01/1997(doc. 20 - 20a e 20b); successivamente coniugata con
[...] in data 11/07/2006 a Belo Horizonte (MG - Brasile) (doc. 21); CP_8 dall'unione di e nasceva il ricorrente: Parte_3 CP_8 Parte_4
b.
1.1 a Belo Horizonte (MG - Brasile)il 11/07/2004 (doc. 22); Parte_4
b.2) la ricorrente nasceva a S. LO do AH (MG - Parte_5 Brasile) il 26/12/1969 (doc. 23); ivi coniugata con il sig. in data 22/04/1995, la Persona_16 sposava aggiungendo il cognome del marito al suo, passava a chiamarsi Parte_5
(doc. 24);
[...] dalla loro unione nasceva il ricorrente:
pagina 5 di 7 b.2.1 , il 02/10/1998 a São LO do Sapucaì (MG-Brasile)(doc. 25)”. Controparte_4
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti, in linea paterna, dell'avo italiano il quale, senza mai Persona_1 naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato alla cittadinanza italiana - come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti - ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti.
Peraltro, dall'esame della documentazione in atti non figurano passaggi per linea femminile intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale e, pertanto, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dalle successive pronunce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata sopra trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni.
Irrilevanti le lievi modificazioni apportate alle generalità dell'avo, a seguito della traduzione in lingua portoghese o spagnola, e della presumibile scarsa alfabetizzazione del dichiarante e del ricevente, nonché dei metodi di trascrizione delle certificazioni di identità personale: queste lievi divergenze non precludono di riconoscere chiaramente la discendenza dei ricorrenti dal loro capostipite.
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta dai ricorrenti che devono essere dichiarati cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti.
Del resto, il non si è costituito e non ha allegato fatti estintivi del diritto fatto valere in CP_1 giudizio.
Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva.
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano
[...]
Persona_1
Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente (convenuto solo “formale”, che non ha dato causa alla lite, dal momento che i ritardi nella trattazione dei procedimenti di cittadinanza pendenti presso i Pt_10 sono ascrivibili ad altra amministrazione estranea a questo processo), sussistono giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/18) per compensare integralmente le spese di lite. Va, del resto, preso atto che il ritardo dell'amministrazione discende dall'oggettiva impossibilità di far fronte, in tempi adeguati, a un esorbitante numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la contumacia del . Controparte_1
pagina 6 di 7 ACCOGLIE la domanda dei ricorrenti e, per l'effetto, dichiara che:
, nato a [...] - Brasile) il 16/08/1963, codice fiscale Parte_1 brasiliano (CPF) C.F._1
, nato a [...] - Brasile) in data 03/06/1992, codice fiscale Controparte_2 brasiliano (CPF) C.F._2
, nata a [...] - Brasile) in data 21/08/1995, codice fiscale Parte_2 brasiliano (CPF) C.F._3
, nato a [...] - Brasile) il 22/07/1984, Controparte_3 codice fiscale brasiliano (CPF) C.F._4
nata a [...] - Brasile) il 01/09/1966, Parte_3 codice fiscale brasiliano (CPF) C.F._5
, nato a [...] - Brasile) il 11/07/2004 codice Parte_4 fiscale brasiliano (CPF) 115. C.F._8
, nata a [...] - Brasile) il Parte_5
26/12/1969, codice fiscale brasiliano (CPF) C.F._6
, nato a [...] - Brasile) il 02/10/1998, codice Controparte_4 fiscale brasiliano (CPF) C.F._7 sono cittadini italiani iure sanguinis.
ORDINA al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Bologna, lì 18/11/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Rita Ippolito
pagina 7 di 7
TRIBUNALE NA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 07/11/2025 ad ore 9.30 innanzi alla dott.ssa Anna Rita Ippolito, è comparsa:
L'avv. Helem DO la quale dichiara di precisare le conclusioni come da ricorso introduttivo chiedendone l'accoglimento. Ad ore 10.30 nessuno è presente per il , né è comparso il PM. Controparte_1
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per deliberare e fissa per le ore 12.00 la lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Rita Ippolito
Ad ore 12.00 nessuno è presente Viene data lettura della sentenza emessa ex art. 281 sexies c.p.c. di cui all'allegato foglio, da considerarsi parte integrante del presente verbale che viene chiuso alle ore 12.10
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Rita Ippolito
pagina 1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Rita Ippolito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 7191/2023 RG. promossa da:
, nato a [...] - Brasile) il 16/08/1963, codice fiscale Parte_1 brasiliano (CPF) C.F._1
, nato a [...] - Brasile) in data 03/06/1992, codice fiscale Controparte_2 brasiliano (CPF) C.F._2
, nata a [...] - Brasile) in data 21/08/1995, codice fiscale Parte_2 brasiliano (CPF) C.F._3
, nato a [...] - Brasile) il 22/07/1984, Controparte_3 codice fiscale brasiliano (CPF) C.F._4
nata a [...] - Brasile) il 01/09/1966, Parte_3 codice fiscale brasiliano (CPF) C.F._5
, nato a [...] - Brasile) il 11/07/2004 codice Parte_4 fiscale brasiliano (CPF) 115. 927.916-03
, nata a [...] - Brasile) il Parte_5 26/12/1969, codice fiscale brasiliano (CPF) C.F._6
, nato a [...] - Brasile) il 02/10/1998, codice Controparte_4 fiscale brasiliano (CPF) C.F._7
RICORRENTI tutti rappresentati e difesi dall'avv. RICARDO HELEM CRISTINA con domicilio eletto in VIA UMBERTO I 37 45100 ROVIGO contro
Controparte_1
RESISTENTE/CONTUMACE pagina 2 di 7 e con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
* * *
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:
“accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani di , Parte_1 Controparte_2
, ,
[...] Parte_2 Controparte_3 Parte_3
, e
[...] Parte_4 Parte_5
, come sopra generalizzati, e per l'effetto ordinare al Controparte_4 [...]
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, CP_1 trascrizioni e annotazioni di legge nei Registri dello Stato Civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti.
Con vittoria di spese e competenze di causa oltre accessori di legge”.
CONCLUSIONI per parte resistente – non depositate
CONCLUSIONI per il Pubblico Ministero – non depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c., depositato il 24/05/2023, i ricorrenti tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano nato a [...] il [...] (doc.n.1) Persona_1 emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi brasiliano (doc.n.4).
Il ricorso e il successivo decreto di fissazione udienza venivano regolarmente notificati a parte resistente in data 28/02/2025 che, in assenza di costituzione, deve dichiararsi contumace.
Gli atti sono stati regolarmente comunicati dalla cancelleria anche al P.M., in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna, sia in data 10/02/2025 che in data 05/11/2025, che non ha precisato le conclusioni.
All'udienza del 18/11/2025 parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo, insistendo per l'accoglimento della domanda.
Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Altrettanto pacifica la natura monocratica della controversia ai sensi dell'art. 3 comma 4 d, decreto- legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica».
pagina 3 di 7 Le procure alle liti appaiono regolari.
In via sempre preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Corte di Cassazione, SS. UU., Sentenza n.25317 del 2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha, infatti, natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente atteso che gli attori hanno documentato di aver inoltrato, per alcuni, i moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente d'Italia di San Paolo, per altri, di avere più volte tentato di accedere CP_5 al sito prenot@mi, deducendo altresì il ritardo pressoché ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti.
Più in generale è ormai noto che presso i consolati - quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela - le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Esaminando il merito, dalla documentazione riversata telematicamente in atti, è possibile ricostruire la genealogia dei ricorrenti come segue:
“I ricorrenti sono tutti discendenti del sig. nato a [...], il Persona_1 20/09/1879, figlio di e di (doc. 1), coniugato con la sig.ra Persona_2 Persona_3 [...] il 29/10/1899 a S. LO do AH (MG - Brasile) (doc. 2) e deceduto a S. LO do CP_6 AH (MG - Brasile) il 25/11/1955 (doc. 03).
…dall'unione tra e in data 28/06/1909 a S. LO do Persona_1 Controparte_6 Co AH (MG - Brasile) nasceva (doc. 05), che si univa in matrimonio con Persona_4 pagina 4 di 7 in data 24/05/1936 a S. LO do AH (MG - Brasile) la quale, aggiungeva Persona_5 al proprio il cognome del marito, passando a chiamarsi doc. 06); Persona_6 dall'unione tra e nascevano: a) e Persona_4 Persona_6 Per_3 Parte_6 b) Parte_7
a). nasceva in data 21/04/1937 a S. LO do AH (MG - Brasile) Parte_8 (doc. 07), coniugata con il sig. in data 30/12/1961 a S. LO do AH (MG - Parte_1 Brasile), la quale, aggiungendo il cognome del marito al suo, passava a chiamarsi
[...]
(doc. 08). Persona_7
Dalla predetta unione nascevano due figli: a.1) e a.2) DO Parte_1 Per_7
[...]
a.1) il ricorrente , nasceva a S. LO do AH (MG - Brasile) il Parte_1 16/08/1963 (doc. 09), ivi coniugato con la sig.ra in data 17/12/1988, la Persona_8 quale aggiungendo il cognome del marito al suo, passava a chiamarsi Persona_9
(doc. 10).
[...]
Dalla predetta unione nascevano i ricorrenti:
a.1.1) , nato a [...] - Brasile) in data 03/06/1992 (doc. 11); e Controparte_2
a.1.2) , nata a [...] - Brasile) in data 21/08/1995 (doc. 12); Parte_2
a.2) , nasceva a S. LO do AH (MG - Brasile) il 28/04/1967 Parte_9 (doc. 13) ivi coniugato con in data 22/07/1985, che passava a chiamarsi Persona_10
(doc. 14). Persona_11
Da questa unione nasceva il ricorrente:
a.2.1) , a S. LO do AH (MG - Brasile) in data Controparte_3 22/07/1984 (doc. 15), unitosi in matrimonio in data 20/06/2003 con , dalla Persona_12 quale ha divorziato il 24/09/2008 (doc. 16 - 16a e 16b);
b) nasceva a Piquete (SPBrasile)il 25/06/1938 (doc. 17), il quale si Parte_7 univa in matrimonio con la sig.ra in data 04/09/1965 a S. LO do Persona_13 AH (MG - Brasile) che, adottando il cognome del marito, passava a chiamarsi
[...] (doc. 18). Persona_14
Dalla loro unione nascevano le ricorrenti:
b.1) e b.2) Parte_3 Parte_5
b.1)la ricorrente nasceva a S. LO do AH (MG - Parte_3 Brasile) il giorno 01/09/1966 (doc. 19) ivi coniugandosi in data 04/05/1985 con dal Persona_15 quale ha divorziato in data 14/01/1997(doc. 20 - 20a e 20b); successivamente coniugata con
[...] in data 11/07/2006 a Belo Horizonte (MG - Brasile) (doc. 21); CP_8 dall'unione di e nasceva il ricorrente: Parte_3 CP_8 Parte_4
b.
1.1 a Belo Horizonte (MG - Brasile)il 11/07/2004 (doc. 22); Parte_4
b.2) la ricorrente nasceva a S. LO do AH (MG - Parte_5 Brasile) il 26/12/1969 (doc. 23); ivi coniugata con il sig. in data 22/04/1995, la Persona_16 sposava aggiungendo il cognome del marito al suo, passava a chiamarsi Parte_5
(doc. 24);
[...] dalla loro unione nasceva il ricorrente:
pagina 5 di 7 b.2.1 , il 02/10/1998 a São LO do Sapucaì (MG-Brasile)(doc. 25)”. Controparte_4
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti, in linea paterna, dell'avo italiano il quale, senza mai Persona_1 naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato alla cittadinanza italiana - come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti - ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti.
Peraltro, dall'esame della documentazione in atti non figurano passaggi per linea femminile intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale e, pertanto, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dalle successive pronunce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata sopra trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni.
Irrilevanti le lievi modificazioni apportate alle generalità dell'avo, a seguito della traduzione in lingua portoghese o spagnola, e della presumibile scarsa alfabetizzazione del dichiarante e del ricevente, nonché dei metodi di trascrizione delle certificazioni di identità personale: queste lievi divergenze non precludono di riconoscere chiaramente la discendenza dei ricorrenti dal loro capostipite.
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta dai ricorrenti che devono essere dichiarati cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti.
Del resto, il non si è costituito e non ha allegato fatti estintivi del diritto fatto valere in CP_1 giudizio.
Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva.
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano
[...]
Persona_1
Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente (convenuto solo “formale”, che non ha dato causa alla lite, dal momento che i ritardi nella trattazione dei procedimenti di cittadinanza pendenti presso i Pt_10 sono ascrivibili ad altra amministrazione estranea a questo processo), sussistono giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/18) per compensare integralmente le spese di lite. Va, del resto, preso atto che il ritardo dell'amministrazione discende dall'oggettiva impossibilità di far fronte, in tempi adeguati, a un esorbitante numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la contumacia del . Controparte_1
pagina 6 di 7 ACCOGLIE la domanda dei ricorrenti e, per l'effetto, dichiara che:
, nato a [...] - Brasile) il 16/08/1963, codice fiscale Parte_1 brasiliano (CPF) C.F._1
, nato a [...] - Brasile) in data 03/06/1992, codice fiscale Controparte_2 brasiliano (CPF) C.F._2
, nata a [...] - Brasile) in data 21/08/1995, codice fiscale Parte_2 brasiliano (CPF) C.F._3
, nato a [...] - Brasile) il 22/07/1984, Controparte_3 codice fiscale brasiliano (CPF) C.F._4
nata a [...] - Brasile) il 01/09/1966, Parte_3 codice fiscale brasiliano (CPF) C.F._5
, nato a [...] - Brasile) il 11/07/2004 codice Parte_4 fiscale brasiliano (CPF) 115. C.F._8
, nata a [...] - Brasile) il Parte_5
26/12/1969, codice fiscale brasiliano (CPF) C.F._6
, nato a [...] - Brasile) il 02/10/1998, codice Controparte_4 fiscale brasiliano (CPF) C.F._7 sono cittadini italiani iure sanguinis.
ORDINA al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Bologna, lì 18/11/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Rita Ippolito
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