Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 07/03/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1493/2024 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. VINCENZO CILIBERTI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1493/2024 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio promossa da:
Parte_1
Con l'avv. CHIARA GLORIOSO e l'avv. GIULIANA GRIGOLON
e
AL AR
Con l'avv. CARLO BERMONE
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M.
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note per l'udienza di trattazione scritta ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 19/09/2024 per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 08/04/2024 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70
i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato il 03/06/2006 in Comune di Mirano e da cui sono nati i figli 16/01/2008) e Per_1
(17/03/2011), ad oggi entrambi minorenni. Per_2
1
il sig. RA ha già adempiuto a quanto previsto dal punto 6 del ricorso e parzialmente al punto 7” e la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di seguito riportate:
“1) e saranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento dei minori, anche ai fini della residenza anagrafica, presso l'abitazione materna. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente con riferimento alle questioni più importanti relative all'educazione, all'istruzione e alla salute dei figli, e separatamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza dei figli presso di sé, per le questioni di ordinaria amministrazione.
2) La casa coniugale di via Palazzone n. 5, int. 2, a Zianigo di Mirano, incluso il garage di pertinenza, di proprietà del IG. RA, rimane assegnata in godimento esclusivo, con tutto quanto l'arreda e con le suppellettili ivi contenute, alla sig.ra in qualità di genitore Pt_1
collocatario dei figli minori e , sino al 31.08.2024, quando la stessa la Per_1 Per_2
rilascerà, come da accordi. Tutte le utenze ordinarie della casa coniugale saranno a carico della IG.ra tranne quella dell'acqua, che sarà pagata dal IG. RA. Prima del Pt_1 rilascio dell'abitazione la sig.ra si impegna a comunicare al sig. RA la nuova Pt_1
residenza ove si trasferirà con i minori;
3) il padre vedrà e terrà con sé e : Per_1 Per_2
- a fine settimana alternati, dal venerdì dall'orario di uscita da scuola (o dalle ore 7.30 del mattino, se per qualunque motivo uno o entrambi non ci andassero) fino al lunedì mattina, con accompagnamento dei figli direttamente a scuola;
- ogni lunedì, dall'orario di uscita da scuola (o dalle ore 7.30 del mattino, se per qualunque motivo uno o entrambi non ci andassero) sino al martedì mattina successivo, con accompagnamento dei figli direttamente a scuola;
- ogni giovedì successivo al fine settimana trascorso con il padre, dalle 18.30/19.00 sino alle
21.30/22.00;
- per almeno due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive;
le rispettive settimane di ferie verranno concordate dai coniugi entro la fine di maggio di
2 ciascun anno. In caso di mancato accordo, il padre terrà i figli durante le prime due settimane di agosto, mentre la madre le ultime due settimane di agosto;
- per la metà delle vacanze scolastiche natalizie, comprendendo ad anni alterni il giorno di
Natale e il giorno di San Silvestro (primo periodo: dall'ultimo giorno di scuola al 30 dicembre, con rientro alle ore 20.00; secondo periodo: dal 30 dicembre al 6 gennaio, con rientro alle ore 20.00, indipendentemente dalla chiusura della scuola per le vacanze);
- durante le vacanze scolastiche pasquali, ad anni alterni dalla mattina del Giovedì Santo (o dal giorno di chiusura delle scuole) alla sera di Pasqua e dalla sera di Pasqua al mercoledì
(o comunque al giorno di rientro a scuola) con accompagnamento a scuola;
- sempre alternandosi con la madre nel corso dell'anno e negli anni successivi, per ogni ponte infrannuale che comporti sospensione della frequenza scolastica
(esemplificativamente: il 25 aprile, il 1 maggio, l' , il 1 novembre). Per_3 Per_4
4) Le parti, inoltre, concordano che, nell'eventualità che per un genitore emergano impegni lavorativi/viaggi di lavoro di più giorni, questi non si avvarrà dell'aiuto di altre persone, ma l'altro genitore sarà prioritario per sostituirlo e tenere con sé i figli. Nello specifico, nel caso in cui uno dei genitori non riuscisse, per problemi di lavoro, ad occuparsi dei figli nel proprio turno di responsabilità per più di tre ore e mezzo (a partire dal termine del turno di lavoro consueto), dovrà chiedere la collaborazione, in primo luogo, all'altro genitore e, solo in caso di impossibilità dello stesso, ad altre persone come nonni, compagni, baby-sitter.
In caso di impegni che richiedono meno di tre ore e mezza di lontananza (a partire dal termine dell'orario di lavoro consueto), il genitore di turno può appoggiarsi a terzi (nonni, zii, ecc.) senza richiedere l'intervento dell'altra figura genitoriale.
La notte, infine, i figli dovranno stare con il genitore che ha il turno di responsabilità e se questi non può essere presente, la trascorreranno con l'altro genitore.
5) Il IG. RA corrisponderà alla IG.ra a titolo di contributo al mantenimento Pt_1
dei due figli, entro il giorno cinque di ogni mese e con decorrenza dal deposito del presente ricorso, la somma di € 1.485,00 (millequattrocentottantacinque/00 euro), pari all'importo di
€ 1.300,00, concordato in sede di separazione quale somma riconosciuta a titolo di contribuzione ordinaria al mantenimento dei figli e rivalutato in base agli indici ISTAT alla data del presente ricorso;
detto importo di € 1.485,00 sarà a sua volta rivalutato annualmente secondo i medesimi indici. Il IG. RA consente, inoltre, che la IG.ra
3 a titolo di ulteriore contributo al mantenimento dei due figli, continui ad incassare Pt_1 le agevolazioni dei servizi energetici SGE dell'importo di € 200,00 mensili sino alla scadenza naturale del contratto intestato al IG. RA, nel 2031. A partire dal mese di gennaio
2032, o comunque dal momento in cui per qualsivoglia ragione la IG.ra non dovesse Pt_1 più incassare le suddette agevolazioni, l'importo mensile versato dal IG. RA a titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli sarà aumentato del corrispondente importo di
€ 200,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Il padre dovrà, inoltre, corrispondere il 70% delle spese straordinarie da sostenersi per i figli, secondo il seguente schema, che riproduce il Protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia: Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tickets sanitari, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco (rientranti tra le spese ordinarie), spese per interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private), spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche. Spese mediche che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: spese per interventi chirurgici a fini meramente estetici;
spese per apparecchi ortodontici che comportino una spesa superiore a
€ 500,00 annui;
spese per occhiali e/o lenti a contatto quando comportino una spesa superiore a € 300,00 annui (salvo diverso accordo tra i genitori); spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture di psicoterapia e logopedia, cure fisioterapiche, termali e simili presso strutture private. Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: libri scolastici, spese per dotazione informatica di base (pc/tablet) imposte dalla scuola ovvero connesse al programma di studio differenziato (per queste ultime varrà il limite di spesa di € 400,00), spese per la frequentazione di corsi scolastici pubblici o privati già concordati prima della separazione/divorzio. Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: spese per asilo nido e scuola d'infanzia in quanto non obbligatorie;
iscrizioni e rette di scuole private;
rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
corsi di specializzazione e master post universitari, corsi di recupero e lezioni private;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento;
frequenza del conservatorio o scuole di formazione;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi acquisto di libri, dispense, eventuali
4 pernottamenti fuori sede); viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio. Spese di natura ludica o parascolastica che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: spese relative ad un'unica attività sportiva o ricreativa extrascolastica comprensiva di abbigliamento e attrezzatura, per l'esborso che non superi il tetto annuo di
Euro 400,00. Spese di natura ludica o parascolastica che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: corsi per attività artistiche (musica, disegno, pittura, teatro etc); corsi di informatica con acquisto della relativa strumentazione;
corsi sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, ciclismo, scherma, nautica, vela, golf, subacquea, paracadutismo, surf, windsurf, kitesurf, corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti non potrà sottrarsi, a meno di una ragionevole giustificazione economica, dal partecipare a tutte le relative attività accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico dell'attrezzatura e strumenti musicali, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione allo studio;
centri ricreativi estivi (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) quando comportino una spesa complessiva settimanale superiore a € 60,00 oltre ad eventuali spese di vitto;
viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni), nonché di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto). Spese di custodia di prole minorenne che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: laddove l'esigenza nasca con la separazione o con il divorzio e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che vi fa ricorso e non sia possibile l'ausilio dell'altro non collocatario o non in turno di responsabilità o in caso di malattia del minore infra quattordicenne. Altre spese che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori, spese per il trasporto pubblico urbano /extraurbano se necessarie per la frequenza scolastica. Contributi, tassazione anche relativa alla frequenza scolastica e spese amministrative varie. Modalità con cui manifestare il dissenso ad una spesa straordinaria per la prole: il genitore obbligato,
a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 10 giorni), ovvero in un termine all'uopo
5 fissato, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria per la prole.
Tutte le spese straordinarie verranno rimborsate previa esibizione delle pezze giustificative.
6) Il IG. RA ha già corrisposto alla IG.ra che ne rilascia ampia quietanza, a Pt_1
titolo di assegno una tantum ex art. 5, comma VIII, legge n. 898/70, il complessivo importo di € 85.000,00 (ottantacinquemila//00 euro);
7) I coniugi dichiarano di aver regolato con separati accordi ogni questione economica e patrimoniale tra di loro pendente e, una volta adempiuto quanto indicato nei suddetti accordi nonché esser stata riconsegnata la casa (completa di arredi e suppellettili, nelle condizioni in cui si trovava prima della separazione) al sig. RA, di non aver più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione, titolo o causa in relazione all'intercorso rapporto di coniugio.
8) Le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti”.
Il P.M. concludeva in conformità, come da nota dep. 19.1.2025, dopo che il GI aveva rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dal 15/12/2021, data di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Venezia nella procedura di separazione personale, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite e corrispondendo quelle relative ai figli minori anche agli interessi morali e materiali degli stessi.
Il tutto come da note di trattazione dep. l'11/09/2024 per il sig. RA e il 13/09/2024 per la sig.ra Pt_1
6 È peraltro manifestamente superfluo l'ascolto della prole, ascolto che – per la coincidenza delle conclusioni delle parti sui provvedimenti che la riguardano – determinerebbe peraltro un ingiustificato allungamento dei tempi processuali.
Non vi sono condizioni tra le parti ulteriori rispetto alla corresponsione – già avvenuta – da parte del sig. RA in favore della moglie di totali € 85.000,00 (ottantacinquemila//00 euro)
a titolo di assegno una tantum ex art. 5, comma VIII, legge n. 898/70;
Spese legali compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Mirano il 03/06/2006 tra e AL AR e iscritto Parte_1
nei registri dello stato civile del Comune di Mirano nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2006, Parte 1, n. 13.
Sui provvedimenti accessori provvede come in motivazione, in conformità agli accordi dei coniugi, di cui alle note scritte autorizzate di discussione finale trattazione dep. l'11/09/2024 per il sig. RA e il 13/09/2024 per la sig.ra da intendersi qui integralmente Pt_1
riprodotti e ritrascritti.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Mirano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 6 marzo 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore dott.ssa Silvia Barison
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