Articolo 48 della Legge 8 giugno 1874, n. 1938
Articolo 47Articolo 49
Versione
30 giugno 1874
Art. 48.

I procuratori non possono ritenere gli atti della causa e le scritture ricevute dai clienti, per mancanza di pagamento degli onorari loro dovuti o di rimborso delle spese da essi anticipate. Ma i clienti non possono ritirare gli atti se non dopo l'accertamento del loro debito, mediante annotazione di esso negli atti medesimi, e con dichiarazione a parte consegnata al procuratore, salvo sempre il disposto dagli articoli 373 e 379 del Codice di procedura civile .

Entrata in vigore il 30 giugno 1874