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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/11/2025, n. 4273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4273 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione 1^ Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
1. dott. Giuseppe Disabato - Presidente
2. dott.ssa Laura Cantore - Giudice
3. dott.ssa Valeria Guaragnella - Giudice relatore ha pronunciato, con l'intervento del P.M., -ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c., come novellato dall'art. 45 l. 18-6-2009, n. 69- la seguente definitiva
SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari civili e contenziosi per l'anno 2022 sotto il numero d'ordine 13505, vertente tra
(avv. T. Romito), Parte_1
-ricorrente-
e
(avv.ti R. Verna e A. Iacobellis) Controparte_1
-resistente-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
premesso che aveva contratto matrimonio celebrato con rito Parte_1 civile con il resistente;
che dall'unione erano nati due figli, minorenni;
che, entrato in crisi il rapporto, era stata pronunciata da questo Tribunale la separazione dei coniugi con decreto di omologa n. 12173/2021 del 20.05.2021, non reclamato;
ciò premesso, e deducendo vari profili sopravvenuti ha chiesto, previa comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio con ogni ulteriore p rovvedimento consequenziale.
Nel contraddittorio con il resistente, ritualmente costituitosi, il Presidente, emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole, designava il G.I.
Questi autorizzava, in corso di causa, a precisare le conclusioni sulla questione di stato, talché, in data 14.06.2023 era resa sentenza di scioglimento del matrimonio (sent. n. 2353/2023), con rimessione sul ruolo istruttorio della causa per la risoluzione delle restanti questioni. Indi, all'udienza a “trattazione scritta” del 03.11.2025, le parti riferivano di aver raggiunto una complessiva intesa conciliativa, così come formulata nell'atto di transazione e conciliazione depositato telematicamente, sicché la causa è stata rimessa nuovamente al Collegio, previa trasmissione degli atti al P.M., che ha rassegnato le sue conclusioni in data 11.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come detto, dopo l'emanazione della sentenza sulla questione di stato di cui alla narrativa in fatto, all'udienza “a trattazione scritta” del 03.11.2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa complessiva, il tutto come da convenzione depositata telematicamente il 23.10.2025 qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta.
In particolare, col suddetto accordo i figli minorenni e sono Per_1 Per_2 affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
Il padre incontrerà i figli nel rispetto del calendario concordato dalle parti, con la possibilità di mantenere un rapporto continuativo con la prole anche a mezzo telefono ed altri strumenti informatici nei momenti in cui i figli sono presso la madre. Il si è impegnato a corrispondere alla la somma di € 700,00 CP_1 Pt_1 mensili a titolo di mantenimento dei figli (nella misura di € 350,00 ciascuno), oltre ad aggiornamento ISTAT annuale a decorrere dall'anno 2027 e al 50% delle spese straordinarie. L'AUU sarà percepito, come già avviene, in parti uguali dal CP_1
e dalla . Infine, le parti si sono impegnate ad abbandonare il giudizio Pt_1 pendente presso il Giudice di Pace e hanno rinunciato reciprocamente a percepire una quota del TFR dell'altro coniuge.
Trattasi di accordo (si noti) debitamente sottoscritto, in relazione al quale non emerge alcun vizio o impedimento legale ostativo;
talché esso ben può essere recepito in questa sede.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo inter partes di cui alla convenzione depositata telematicamente il 23.10.2025, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta;
spese compensate;
sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile del
Tribunale, il giorno 18.11.2025.
Il Giudice est. Il Presidente Dott.ssa Valeria Guaragnella
Dott. Giuseppe Disabato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione 1^ Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
1. dott. Giuseppe Disabato - Presidente
2. dott.ssa Laura Cantore - Giudice
3. dott.ssa Valeria Guaragnella - Giudice relatore ha pronunciato, con l'intervento del P.M., -ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c., come novellato dall'art. 45 l. 18-6-2009, n. 69- la seguente definitiva
SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari civili e contenziosi per l'anno 2022 sotto il numero d'ordine 13505, vertente tra
(avv. T. Romito), Parte_1
-ricorrente-
e
(avv.ti R. Verna e A. Iacobellis) Controparte_1
-resistente-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
premesso che aveva contratto matrimonio celebrato con rito Parte_1 civile con il resistente;
che dall'unione erano nati due figli, minorenni;
che, entrato in crisi il rapporto, era stata pronunciata da questo Tribunale la separazione dei coniugi con decreto di omologa n. 12173/2021 del 20.05.2021, non reclamato;
ciò premesso, e deducendo vari profili sopravvenuti ha chiesto, previa comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio con ogni ulteriore p rovvedimento consequenziale.
Nel contraddittorio con il resistente, ritualmente costituitosi, il Presidente, emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole, designava il G.I.
Questi autorizzava, in corso di causa, a precisare le conclusioni sulla questione di stato, talché, in data 14.06.2023 era resa sentenza di scioglimento del matrimonio (sent. n. 2353/2023), con rimessione sul ruolo istruttorio della causa per la risoluzione delle restanti questioni. Indi, all'udienza a “trattazione scritta” del 03.11.2025, le parti riferivano di aver raggiunto una complessiva intesa conciliativa, così come formulata nell'atto di transazione e conciliazione depositato telematicamente, sicché la causa è stata rimessa nuovamente al Collegio, previa trasmissione degli atti al P.M., che ha rassegnato le sue conclusioni in data 11.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come detto, dopo l'emanazione della sentenza sulla questione di stato di cui alla narrativa in fatto, all'udienza “a trattazione scritta” del 03.11.2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa complessiva, il tutto come da convenzione depositata telematicamente il 23.10.2025 qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta.
In particolare, col suddetto accordo i figli minorenni e sono Per_1 Per_2 affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
Il padre incontrerà i figli nel rispetto del calendario concordato dalle parti, con la possibilità di mantenere un rapporto continuativo con la prole anche a mezzo telefono ed altri strumenti informatici nei momenti in cui i figli sono presso la madre. Il si è impegnato a corrispondere alla la somma di € 700,00 CP_1 Pt_1 mensili a titolo di mantenimento dei figli (nella misura di € 350,00 ciascuno), oltre ad aggiornamento ISTAT annuale a decorrere dall'anno 2027 e al 50% delle spese straordinarie. L'AUU sarà percepito, come già avviene, in parti uguali dal CP_1
e dalla . Infine, le parti si sono impegnate ad abbandonare il giudizio Pt_1 pendente presso il Giudice di Pace e hanno rinunciato reciprocamente a percepire una quota del TFR dell'altro coniuge.
Trattasi di accordo (si noti) debitamente sottoscritto, in relazione al quale non emerge alcun vizio o impedimento legale ostativo;
talché esso ben può essere recepito in questa sede.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo inter partes di cui alla convenzione depositata telematicamente il 23.10.2025, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta;
spese compensate;
sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile del
Tribunale, il giorno 18.11.2025.
Il Giudice est. Il Presidente Dott.ssa Valeria Guaragnella
Dott. Giuseppe Disabato