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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 19/02/2026, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 698/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ACCONCIA RENATO, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4686/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Emilia Romagna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240041972032000 TASSA AUTO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistenti/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, come rappresentata e difesa, con tempestivo ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e alla Regione Emilia Romagna ha impugnato la cartella di pagamento n. 02820240041972032000, notificata in data 29.07.2025 di euro 204,89 relativa al veicolo tg. Targa_1 e riferita alla tassa auto annualità 2022.
Al riguardo eccepisce la mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto nonché il difetto di legittimazione attiva della Regione Emilia Romagna ai sensi del d.P.R. 5 febbraio 1953 n. 39 che stabilisce che sono tenuti a pagare la tassa automobilistica alla Regione in cui hanno la residenza anagrafica, coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere proprietari del veicolo iscritto al
Pubblico Registro Automobilistico, in quanto è residente in [...] – Regione Campania dal
29.04.2011 a oggi.
L' Agenzia delle Entrate – Riscossione, regolarmente costituita in giudizio in data 18 dicembre 2025, eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva relativamente all'assunta omessa notifica dell'avviso di accertamento.
La Regione Emilia Romagna, regolarmente costituita in data 19 gennaio 2026 fa presente che una volta verificato, in base al certificato di residenza storico fornito da parte ricorrente che la Sig. ra Ricorrente_1 non è più residente in [...]dal 29/04/2011, ha provveduto ad aggiornare i propri archivi della tassa automobilistica regionale e ad accogliere la richiesta di annullamento dell'iscrizione a ruolo per incompetenza, ai sensi dell'art. 17 L. 27.12.1997 n. 449 e dell'art. 5 D.L. 30.12.1982 n. 953, giusta provvedimento n. 185/2026, acquisito al protocollo con PG/2026/28157 del 15 gennaio 2026, allegato in copia.
Chiede quindi la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con compensazione di spese, competenze e onorari di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tenuto conto del provvedimento di annullamento in autotutela adottato dalla Regione Emilia Romagna, il giudizio va dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
Motivi di opportunità ed equità legittimano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese di lite.
Così deciso in caserta in data 17 febbraio 2026.
Il Giudice monocratico dr CC AT
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ACCONCIA RENATO, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4686/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Emilia Romagna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240041972032000 TASSA AUTO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistenti/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, come rappresentata e difesa, con tempestivo ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e alla Regione Emilia Romagna ha impugnato la cartella di pagamento n. 02820240041972032000, notificata in data 29.07.2025 di euro 204,89 relativa al veicolo tg. Targa_1 e riferita alla tassa auto annualità 2022.
Al riguardo eccepisce la mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto nonché il difetto di legittimazione attiva della Regione Emilia Romagna ai sensi del d.P.R. 5 febbraio 1953 n. 39 che stabilisce che sono tenuti a pagare la tassa automobilistica alla Regione in cui hanno la residenza anagrafica, coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere proprietari del veicolo iscritto al
Pubblico Registro Automobilistico, in quanto è residente in [...] – Regione Campania dal
29.04.2011 a oggi.
L' Agenzia delle Entrate – Riscossione, regolarmente costituita in giudizio in data 18 dicembre 2025, eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva relativamente all'assunta omessa notifica dell'avviso di accertamento.
La Regione Emilia Romagna, regolarmente costituita in data 19 gennaio 2026 fa presente che una volta verificato, in base al certificato di residenza storico fornito da parte ricorrente che la Sig. ra Ricorrente_1 non è più residente in [...]dal 29/04/2011, ha provveduto ad aggiornare i propri archivi della tassa automobilistica regionale e ad accogliere la richiesta di annullamento dell'iscrizione a ruolo per incompetenza, ai sensi dell'art. 17 L. 27.12.1997 n. 449 e dell'art. 5 D.L. 30.12.1982 n. 953, giusta provvedimento n. 185/2026, acquisito al protocollo con PG/2026/28157 del 15 gennaio 2026, allegato in copia.
Chiede quindi la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con compensazione di spese, competenze e onorari di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tenuto conto del provvedimento di annullamento in autotutela adottato dalla Regione Emilia Romagna, il giudizio va dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
Motivi di opportunità ed equità legittimano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese di lite.
Così deciso in caserta in data 17 febbraio 2026.
Il Giudice monocratico dr CC AT