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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 9423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9423 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice dott. Francesco Armato alla pubblica udienza del 18-12-2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 21851/25 del ruolo generale (cui è riunita la n. 9113/25), avente ad oggetto: invalidità civile
T R A nata a [...] il [...] ed ivi residente CF: Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Napoli alla P.zza G. Bovio n. 8 presso lo studio dell'Avv. Pasquale Lipardi, che la rappresenta e difende, come da procura in atti ricorrente
E
, in persona del Presidente pro-tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Napoli, in Via Alcide De Gasperi, 55 80133 NAPOLI presso l'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso dall'avv. Anna di Stefano CP_1
Convenuto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierna ricorrente presentava domanda amministrativa per l'accertamento dell'invalidità civile con assegno di invalidità. Con ricorso per accertamento tecnico preventivo, parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'assegno di invalidità.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, riconoscendo al ricorrente una percentuale di invalidità insufficiente al riconoscimento dei presupposti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni richieste (60%).
Parte ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 30-09-2025, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza del requisito sanitario e quindi concludendo per il rinnovo della consulenza tecnica e la condanna dell' al pagamento della CP_1 prestazione richiesta dalla data della verifica o da altra accertata in corso di giudizio.
L' si costituiva, resistendo alla domanda. CP_1
All'odierna udienza, verificata la regolarità del contraddittorio, sulle richieste e conclusioni formulate dalle parti, il Giudice decideva come da sentenza della quale dava lettura in udienza
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Va preliminarmente disposta la riunione al presente procedimento dell'ATPO, recante n. RG 9113/25. Nel merito, il ricorso non è meritevole di accoglimento. Le doglianze della parte ricorrente, infatti, sono incentrate esclusivamente sul mancato accertamento del requisito sanitario sul solo assunto che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATPO non avrebbe compiutamente valutato il quadro patologico da cui la stessa sarebbe affetta ed, in particolare, avrebbe sottostimato e sottovalutato le patologie da cui la ricorrente è affetta;
inoltre, lamenta il ricorrente, sarebbe stata omessa ogni considerazione in relazione alla patologia osteoarticolare. All'odierna udienza, in contraddittorio con le parti, alcune documentazione afferente la patologia da ultimo indicata che segnali criticità cliniche risulta prodotta. Le patologie documentate dalla certificazione prodotta risultano tutte prese in considerazione dall'ausiliario incaricato nella fase di ATP. In particolare, quanto alla “Rettocolite ulcerosa” su cui si incentrano le maggiori censure da parte attrice, il consulente della prima fase ha esaustivamente osservato che: “considerando quanto documentato e quanto rilevato clinicamente, considerando che la III classe comprende i casi in cui vi è una alterazione grave della funzione digestiva, con disturbi dolorosi molto frequenti, in cui è necessario un trattamento farmacologico continuativo associato a una dieta costante ed incui si riscontra una perdita di peso compresa tra il 10% e il 20% del valore convenzionale, con possibile anemia e disordini del transito intestinale clinicamente rilevabili, la menomazione può essere al più valutata con codice 6418”. Ne consegue che le doglianze espresse nell'opposizione che si sta esaminando si sostanziano in un mero dissenso diagnostico circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e le lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica (Cass. Lav. n. 11054/2003; Cass. Lav. n. 7341/2004). Ritiene, dunque, il giudicante che non si ravvisino, nel caso in esame, i presupposti per la rinnovazione dell'accertamento peritale (Cass. Lav. n. 2151/2004), ovvero per richieste di chiarimenti all'ausiliario, a fronte della esaustività della consulenza in atti e dalla mancata produzione, anche nella odierna sede della opposizione, di documentazione in astratto idonea a modificare le conclusioni espresse dal CTU con la relazione ora ricordata, ovvero di consulenza tecnica di parte, con osservazioni critiche pertinenti e relative alle patologie accertate ovvero non considerate dal CTU. Pertanto, la domanda deve essere rigettata per insussistenza del requisito sanitario. Spese compensate, attesa il contenuto della decisione, intervenuta senza ulteriori accertamenti peritali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, disposta preliminarmente la riunione al presente procedimento dell'ATPO, recante n. RG 9113/25, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Napoli, 18-12-2025 Il giudice dott. Francesco Armato
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