TRIB
Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/12/2024, n. 5980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5980 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Repubblica Italiana
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
composto dai magistrati dr Massimo Escher Presidente
dr. Cannata Baratta Ezio Giudice
dr.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n 11445/23 R.G., promossa
DA
nato a [...] il [...], cf. , rappr. e dif. per Parte_1 C.F._1
mandato a margine del ricorso introduttivo del giudizio dall'avv. Paola Palazzolo.
Ricorrente
CONTRO
, nata a [...] il [...], cf. CP_1 C.F._2
Resistente/Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero. Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 02/12/2024 sulle conclusioni precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20.10.2023, chiedeva a questo Tribunale la Parte_1
pronuncia della sua separazione personale da . CP_1
Esponeva parte ricorrente di aver contratto matrimonio con la resistente in YN (POLONIA) il
30/12/1989 e che dalla loro unione, in data 02.07.1985, nasceva la figlia . Persona_1
Deduceva, poi, che la loro unione era entrata in crisi diversi anni addietro e che i due coniugi vivono in stato di separazione di fatto sin dal 1997, da ciò derivando una irreversibile frattura del rapporto di coniugio.
Quanto agli aspetti patrimoniali dichiarava di trovarsi in stato di disoccupazione involontaria e di percepire il sussidio statale quale reddito di cittadinanza.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 22.05.2024 il tentativo di conciliazione dava esito negativo, stante anche la contumacia di controparte. Ed infatti, sentito personalmente il ricorrente, questi dichiarava << non ho notizie della resistente dal 1997. Non so dove abiti.>>.
Transitata la causa per le incombenze istruttorie, all'udienza del 02.12.2024, Parte_1
recisava le conclusioni, quindi il G.D. rimetteva la causa al Collegio.
[...]
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , la quale, seppur regolarmente CP_1
citata, non si costituiva in giudizio.
Ciò posto, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi , l'insuccesso Parte_1 CP_1
del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano il venir meno della comunione materiale e spirituale e la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Peraltro, per la pronuncia in tema di separazione dei coniugi non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti.
Nulla si dispone sulle condizioni economiche, essendo l'unica figlia maggiorenne ed autosufficiente, e difettando la relativa domanda per i coniugi.
Ricorrono i presupposti per dichiarare irripetibili le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio a Pzczyna, in data 30/09/1989, iscritto nei registri dello Stato Civile di CATANIA nell'anno 1990, numero 177, parte II, serie C;
Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Dispone che la presente sentenza sia trasmessa all' Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Catania per le relative annotazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale, il
6.12.2024
IL GIUDICE EST. Il PRESIDENTE
Mariaconcetta Gennaro Massimo Escher