Inammissibile
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 21/05/2025, n. 4345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4345 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/05/2025
N. 04345/2025REG.PROV.COLL.
N. 05467/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5467 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato Davide Ascari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Modena, corso Duomo, 20,
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 7171/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 15 maggio 2025, il Cons. Antonio Massimo Marra e sentiti i difensori delle parti, come in atti.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, l’odierno appellante, cittadino pakistano, ha impugnato il decreto emesso in data 14 marzo 2018 (K10/500526) di reiezione della sua istanza, presentata in data 5 marzo 2015 e volta ad ottenere il rilascio della cittadinanza italiana.
2.1. Con l’impugnato atto è stata denegata tale richiesta, in quanto: “ il signor -OMISSIS-è stato sottoposto al procedimento penale n. -OMISSIS-/10 R.G.N.R. presso il Tribunale di Modena, con richiesta di rinvio a giudizio in data 19 novembre 2014 per il reato di favoreggiamento per permanenza di clandestino o irregolare in concorso (reato previsto e punti dall’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998) ”.
3. Con la sentenza n. 7171 del 27 gennaio 2023, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, ha respinto il ricorso, sull’assorbente presupposto che “ il diniego da parte del Ministero dell’Interno risulta fondato essenzialmente sui precedenti penali - ivi meglio indicati - che sono senz’altro idonei a sorreggere adeguatamente il giudizio di inaffidabilità e non compiuta integrazione del ricorrente nel tessuto sociale, con conseguente esito negativo sulla concessione della cittadinanza ”; ed ancora: “ la valutazione del Ministero dell’Interno è avvenuta sulla base di accertamenti il cui esito, in termini di prognosi di idoneità allo stabile inserimento nella comunità nazionale con il conferimento della cittadinanza, rientra negli apprezzamenti di merito non sindacabili dinanzi al giudice amministrativo, se non per evidente travisamento dei fatti ed illogicità, vizi che non risultano sussistere nel caso di specie ”.
4. La sentenza costituisce oggetto della domanda di riforma proposta, con l’appello in esame, dal signor -OMISSIS- con motivi sostanzialmente identici a quelli formulati in primo grado.
4.1. Questi ripropone la violazione dell’art. 9, comma 1, lettera f ), della legge n. 91 del 1992, oltre al vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti; erronea valutazione dei fatti; violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della legge n. 91 del 1992; sussistenza dei requisiti per la concessione della cittadinanza italiana.
5. Si è costituito il Ministero dell’Interno, per opporsi all’accoglimento dell’appello.
6. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 15 maggio 2025.
7. L’appello è inammissibile.
8. In limine litis il Collegio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. ha dato avviso a verbale di avere rilevato una questione d’inammissibilità, infra meglio indicata, da porre a fondamento della presente decisione.
8.1. In proposito si rileva che l’impugnazione è inammissibile per violazione del disposto di cui all’art. 101, comma 1, c.p.a., che prevede che l’atto d’appello debba contenere, tra l’altro, “ le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata ”.
8.2. A tal proposito va richiamata la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio secondo cui l’appello è inammissibile per genericità dei motivi se essi si sostanziano nella mera riproduzione delle censure già dedotte dinanzi al giudice di primo grado e da questo motivatamente disattese, atteso che le censure in esso contenute devono investire puntualmente il decisum di primo grado e precisare i motivi per i quali la decisione impugnata sarebbe erronea e da riformare (cfr. Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 9 gennaio 2023, n. 276).
8.3. Il giudizio d’appello, invero, non apre un nuovo giudizio, in cui i fatti già esaminati in primo grado vengono rivalutati ex novo , ma costituisce un rimedio contro eventuali errori logico-giuridici commessi in quest’ultimo giudizio (Consiglio Stato, sezione III, sentenze 10 agosto 2016, n. 3586).
8.4. In particolare, ai sensi dell’art. 101, comma 1, c.p.a., l’effetto devolutivo dell’appello non esclude l’obbligo dell’appellante di indicare nell’atto di appello le specifiche critiche rivolte alla sentenza impugnata e le ragioni per le quali le conclusioni cui il primo giudice è pervenuto non sono ritenute condivisibili.
8.5. Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, si rileva che - nel caso di specie - l’appello difetta di uno degli elementi richiesti dall’art. 101 c.p.a.; vale a dire delle censure specifiche contro i capi di sentenza gravati, non essendo stato pertanto devoluto ritualmente, in sede di appello, il punto controverso. L’appellante, invero, non ha criticato in modo puntuale le ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, ma si è limitato a rappresentare - con la sola eliminazione di qualche capoverso - le proprie tesi già svolte in primo grado avverso il decreto di reiezione della cittadinanza italiana.
8.6. In conclusione, risolvendosi, l’appello testualmente, in una mera riproposizione dei motivi di censura, articolati nel ricorso di primo grado, esso deve essere dichiarato inammissibile, poiché inidoneo - si ribadisce - ad assolvere al suindicato obbligo di specificazione delle censure espressamente richiamato dall’art. 101, comma 1, c.p.a..
9. La costituzione dell’Amministrazione, di mero stile, giustifica la compensazione delle spese del grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa le spese del grado di giudizio.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore
Raffaello Scarpato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio Massimo Marra | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.