Art. 5. 1. Alla regolazione dei rapporti, derivanti dall'esecuzione della presente legge, fra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia, si provvede mediante convenzione da stipulare dal citato Ministero con detti istituti.
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24 febbraio 1999
24 febbraio 1999
Giurisprudenza • 6
- 1. TAR Roma, sez. 2T, sentenza 17/11/2020, n. 12055Provvedimento: Pubblicato il 17/11/2020 N. 12055/2020 REG.PROV.COLL. N. 02511/2018 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2511 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da Dico S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Frascaroli, Ruggero Frascaroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Frascaroli in Roma, viale Regina Margherita 46; contro Roma Capitale, in persona del legale …Leggi di più...
- sospensione cautelare·
- violazione art. 241/90·
- principio di proporzionalità·
- determinazione dirigenziale·
- cessazione dell'attività commerciale·
- spese di lite·
- cessazione della materia del contendere·
- eccesso di potere·
- sospensione dell'efficacia del provvedimento·
- riesame del provvedimento·
- improcedibilità del ricorso·
- proporzionalità della misura sanzionatoria·
- fabbisogno di parcheggi·
- art. 84 d.l. 18/2020·
- art. 19 L.R. 33/1999