Articolo 5 della Legge 18 febbraio 1999, n. 33
Articolo 4Articolo 6
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24 febbraio 1999
Art. 5. 1. Alla regolazione dei rapporti, derivanti dall'esecuzione della presente legge, fra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia, si provvede mediante convenzione da stipulare dal citato Ministero con detti istituti.
Entrata in vigore il 24 febbraio 1999
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