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Decreto 25 marzo 2025
Decreto 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, decreto 25/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 660/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
rilevato innanzitutto che, esaminata la documentazione depositata e ritenuta la natura di “persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta” dell'ingiunto, in assenza di ulteriori elementi contrari, il contratto posto alla base del ricorso monitorio rientra nell'ambito di applicazione della disciplina consumeristica di cui al d.lgs. n. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo); vista la Direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5.04.1993, come interpretata dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nonché i principi di diritto contenuti nella pronuncia delle Sezioni Unite di Cassazione n. 9479 del 6.04.2023, in base alla quale il giudice della fase monitoria è tenuto a svolgere d'ufficio il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto, stipulato fra professionista e consumatore, in relazione all'oggetto della controversia;
rilevato, innanzitutto, che in ragione delle specifiche allegazioni assertive e probatorie di parte ricorrente, sussiste la competenza del Tribunale adito in base al criterio del foro del consumatore;
rilevato che, dall'analisi dalla documentazione in atti e tenuto conto dell'importo oggetto di domanda di ingiunzione, non appaiono risultare allo stato ravvisabili profili di abusività, ai sensi dell'art. 33 del d. lgs. n. 206/2005, delle clausole contrattuali connesse all'oggetto del ricorso monitorio – contratto di prestito personale;
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.; considerato, altresì, che la parte ricorrente non ha richiesto la concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 642 c.p.c.;
INGIUNGE A
C.F. , Controparte_1 C.F._1
di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di euro 15.095,25;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in euro 500,00 per compensi, oltre il quindici per cento per spese generali, in euro 145,50 per spese specifiche, IVA e CPA ed oltre alle successive occorrende;
AVVERTE il debitore ingiunto che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica, che in mancanza il decreto diverrà definitivo e che, laddove la parte ingiunta non proponga opposizione entro il termine perentorio di cui all'art. 641 c.p.c., la stessa decadrà dalla possibilità di fare valere l'eventuale carattere abusivo delle predette clausole contenute nel contratto azionato da parte ricorrente davanti a nessun'altra autorità giudiziaria e che il decreto ingiuntivo non opposto diverrà irrevocabile (cfr. Cass. SS.UU. n. 9479 del 6.04.2023; CGUE del 17 maggio 2022 “causa C-600/19 Ibercaja Banco”).
Forlì, 21 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
rilevato innanzitutto che, esaminata la documentazione depositata e ritenuta la natura di “persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta” dell'ingiunto, in assenza di ulteriori elementi contrari, il contratto posto alla base del ricorso monitorio rientra nell'ambito di applicazione della disciplina consumeristica di cui al d.lgs. n. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo); vista la Direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5.04.1993, come interpretata dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nonché i principi di diritto contenuti nella pronuncia delle Sezioni Unite di Cassazione n. 9479 del 6.04.2023, in base alla quale il giudice della fase monitoria è tenuto a svolgere d'ufficio il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto, stipulato fra professionista e consumatore, in relazione all'oggetto della controversia;
rilevato, innanzitutto, che in ragione delle specifiche allegazioni assertive e probatorie di parte ricorrente, sussiste la competenza del Tribunale adito in base al criterio del foro del consumatore;
rilevato che, dall'analisi dalla documentazione in atti e tenuto conto dell'importo oggetto di domanda di ingiunzione, non appaiono risultare allo stato ravvisabili profili di abusività, ai sensi dell'art. 33 del d. lgs. n. 206/2005, delle clausole contrattuali connesse all'oggetto del ricorso monitorio – contratto di prestito personale;
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.; considerato, altresì, che la parte ricorrente non ha richiesto la concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 642 c.p.c.;
INGIUNGE A
C.F. , Controparte_1 C.F._1
di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di euro 15.095,25;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in euro 500,00 per compensi, oltre il quindici per cento per spese generali, in euro 145,50 per spese specifiche, IVA e CPA ed oltre alle successive occorrende;
AVVERTE il debitore ingiunto che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica, che in mancanza il decreto diverrà definitivo e che, laddove la parte ingiunta non proponga opposizione entro il termine perentorio di cui all'art. 641 c.p.c., la stessa decadrà dalla possibilità di fare valere l'eventuale carattere abusivo delle predette clausole contenute nel contratto azionato da parte ricorrente davanti a nessun'altra autorità giudiziaria e che il decreto ingiuntivo non opposto diverrà irrevocabile (cfr. Cass. SS.UU. n. 9479 del 6.04.2023; CGUE del 17 maggio 2022 “causa C-600/19 Ibercaja Banco”).
Forlì, 21 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni