Articolo 1 della Legge 15 giugno 1877, n. 3880
Articolo 2
Versione
7 luglio 1877
Art. 1.

E' approvata la convenzione stipulata il 4 febbraio 1877 dallo Stato, e per esso dai Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici, coi commendatori Raffaele Rubattino ed Ignazio Florio, contraenti tanto a nome proprio, che delle Compagnie da loro rappresentate, modificata dalle annesse dichiarazioni A, B, C.

Il servizio marittimo tra Palermo e Tunisi, di cui all'art. 1, § H del quaderno d'oneri per la navigazione a vapore tra il continente e la Sicilia, dovra' essere settimanale.

Entrata in vigore il 7 luglio 1877