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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/03/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
n. 3020/2023 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.3020/ 2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies co 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 , vertente
TRA
, C.F./P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1
rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. TOSI EMILIO, presso cui elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
C.F./P.I. e , C.F. Controparte_1 C.F._1 Parte_2
C.F._2
RESISTENTI CONTUMACI
Oggetto: accertamento accettazione tacita eredità
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
La nell'interesse di (già Parte_1 Controparte_2 [...]
agiva ai sensi dell'art 281 decies c.p.c. premettendo che la aveva Controparte_3 CP_2
concluso, in data 20.07.2018, tra le altre, con un contratto di Controparte_3
cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla
Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario;
che, della suddetta cessione, è stata data pubblicità mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 26 luglio 2018, Parte Seconda;
che, in virtù del contratto di cessione, ha acquistato pro soluto tutti i crediti per Controparte_2
capitale, interessi, anche di mora, spese ed altri accessori derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari e chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conti anticipi, meglio indicati nella suddetta Gazzetta Ufficiale e tra i crediti acquistati e relativi interessi maturati, inclusi quelli di mora, è compreso il credito per la tutela del quale si agiva in giudizio.
La società cessionaria ha conferito mandato alla di gestire e recuperare Parte_1
i suddetti crediti, consentendo alla medesima di porre in essere, in nome e per conto della predetta società, tutti gli atti ritenuti necessari o utili per la migliore realizzazione del predetto incarico.
In particolare, in virtù del suddetto atto, la era creditrice nei confronti dei Sigg.ri CP_2 Pt_3
(C.F. ), nato a [...] il [...], e
[...] C.F._3
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
23/02/1953, in forza di contratto di mutuo fondiario del 13/05/2011, Rep. 159519 - Racc. 24889, registrato ad Avellino il 17/05/2011 al n. 3341 Serie IT, con il quale veniva erogata la somma di Euro
195.000,00 munito di formula esecutiva in data 03 agosto 2011; - a garanzia del predetto contratto di mutuo veniva iscritta, in data 18/05/2011, presso l'Agenzia del Territorio di Avellino, ipoteca volontaria per l'importo pari ad € 390.000,00 = ai nn. Reg. Gen. 8753/ Reg. Part. 875, sugli immobili siti nel Comune di Solofra (AV), località Casino, frazione ANt'Andrea, Via S. Andrea Apostolo
(catastalmente Via ANt'Andrea n.9) di proprietà, per la quota di ½ ciascuno, e solidalmente per l'intero, del fu signor e della signora La parte mutuataria non Parte_3 Controparte_1
ha rispettato il piano di ammortamento previsto dal contratto di mutuo;
il signor Pt_3
decedeva a Sarno (SA) in data 15/10/2011. Lo stato di famiglia del signor
[...] Pt_3
certificato alla data della sua morte, era composto unicamente dallo stesso signor ,
[...] Pt_3 ed esperito il termine decennale per l'accettazione dell'eredità in morte del signor , Parte_3
alla data del 29/09/2021, la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione di Nocera Inferiore certificava che “non risulta iscritto alcun atto di rinuncia all'eredità né di accettazione dell'eredità con il beneficio dell'inventario”.
La creditrice incardinava quindi il procedimento R.G. n. 983/2022 V.G. avanti il Tribunale di Nocera
Inferiore, in persona del Dott.ssa nell'ambito del quale veniva nominato l'Avv. Ferdinando CP_4
Prevete quale curatore dell'eredità giacente;
nel corso delle operazioni di inventario, però, veniva accertato che la moglie del de cuius e la figlia erano state, a Controparte_1 Parte_2
decorrere dal decesso del de cuius, nel possesso dei beni ereditari.
Tanto premesso “sulla base di tutto quanto esposto, nonché documentato, dalla parte ricorrente, ritenuto applicabile il rito semplificato di cui all'art. 281-decies c.p.c. per le suesposte ragioni, accertare e dichiarare, ai sensi del combinato disposto degli art. 476 e 485 c.c., che le Signore
nata a [...] il [...], c.f. , ed ivi Controparte_1 C.F._1
residente a[...], coniuge del de cuius e , c.f. Parte_3 Parte_2
figlia del de cuius, nata il [...] a [...], e residente in C.F._2
Solofra (AV), alla via ANt'Andrea I Traversa n. 9, sono divenute eredi pure e semplici, per accettazione tacita di eredità, di , nato a [...] il [...] e Parte_3 deceduto a Sarno (SA) in data 15/10/2011; per l'effetto, ordinare la trascrizione nei competenti registri della sentenza che accerta tale qualità di eredi”
Le resistenti non si sono costituite, pur essendo regolare la notifica dell'atto introduttivo, e deve in questa sede dichiararsene la contumacia.
La domanda va accolta.
Quanto alla posizione di l'istituto di credito ricorrente ha dimostrato che la stessa Controparte_1 conserva la propria residenza anagrafica all'interno dell'immobile sito nel Comune di AN IN
RI (SA) in via Traversa Carlo Pisacane, già via Tuoro n. 74, censita nel N.C.E.U. al foglio 2 p.lla
1417 sub 5 (piano terra) e sub 6 (piano primo), ove ha inoltre ricevuto, a mani, la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio (si veda documentazione allegata alla copia del ricorso depositata).
Inoltre, nel corso del verbale di inventario redatto in data 26/01/2023 dal funzionario nominato nel corso della procedura di eredità giacente, alla presenza anche del curatore all'uopo designato, la ha dichiarato di essere moglie de cuius e di essere nel pieno possesso del suddetto bene, a CP_5
decorrere dalla data di decesso del coniuge;
tale dichiarazione risulta dalla stessa anche sottoscritta.
Quanto alla posizione di , l'istituto di credito ricorrente ha dimostrato che la Parte_2 Pt_3 conserva la propria residenza anagrafica all'interno dell'immobile di via ANt'Andrea I Traversa n.9 in Solofra (Av), ove ha inoltre ricevuto, a mani, la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio
(si veda documentazione allegata alla copia del ricorso depositata).
Inoltre, nel corso del verbale di inventario redatto in data 26/01/2023 dal funzionario nominato nel corso della procedura di eredità giacente, alla presenza anche del curatore all'uopo designato, la ha dichiarato di essere figlia del de cuius e di essere nel pieno possesso, unitamente al coniuge Pt_3
e ai figli, del suddetto bene, a decorrere dal 2011; tale dichiarazione risulta dalla stessa anche sottoscritta.
Entrambe le resistenti, dunque, sono state nel possesso dei beni ereditari senza aver eseguito l'inventario nel termine di legge di cui all'art. 485 c.c.
Ne consegue che può ritenersi integrata la fattispecie prevista dalla citata norma, con la conseguenza che e devono considerarsi eredi pure e semplici di Controparte_1 Parte_2 Pt_3
nella quota di legge.
[...]
Può di conseguenza essere autorizzata la trascrizione della presente ordinanza quale atto di accettazione dell'eredità in favore di e e contro . Controparte_1 Parte_2 Parte_3
Le spese di lite tra parte ricorrente e le resistenti seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022. Sul punto deve rilevarsi che la
Cassazione, con ordinanza n. 968 del 13/01/2022, ha chiarito che “in tema di liquidazione di compensi
a carico del soccombente, l'art. 5, comma 6, del D.M. 55 del 2014 - secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro 26.000 e non superiore ad euro 260.000 - non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto "all'oggetto e alla complessità della controversia"”.
Ebbene nel caso in esame va rilevato che il giudizio non è connotato da particolare complessità né nella ricostruzione in fatto, né quanto alle questioni di diritto sottoposte, per cui, considerando anche che lo stesso è stato risolto senza necessità di alcuna istruttoria, e tenuto conto della natura sommaria, può applicarsi lo scaglione fino ad euro 26.000,00.
P.Q.M.
- Dichiara la contumacia di e;
Controparte_1 Parte_2
- Accoglie la domanda nei confronti di e e per l'effetto Controparte_1 Parte_2
dichiara che le stesse deve considerarsi eredi pure e semplici del de cuius ; Parte_3 - Autorizza il Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione della presente ordinanza quale atto di accettazione di eredità a favore di e e contro Controparte_1 Parte_2
il de cuius , nelle quote di legge. Parte_3
- Condanna e al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_2 parte ricorrente, che liquida in € 400,00 per esborsi ed € 2.700,00 per compensi professionali, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%.
Depositato telematicamente in data 07/03/2025
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.3020/ 2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies co 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 , vertente
TRA
, C.F./P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1
rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. TOSI EMILIO, presso cui elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
C.F./P.I. e , C.F. Controparte_1 C.F._1 Parte_2
C.F._2
RESISTENTI CONTUMACI
Oggetto: accertamento accettazione tacita eredità
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
La nell'interesse di (già Parte_1 Controparte_2 [...]
agiva ai sensi dell'art 281 decies c.p.c. premettendo che la aveva Controparte_3 CP_2
concluso, in data 20.07.2018, tra le altre, con un contratto di Controparte_3
cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla
Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario;
che, della suddetta cessione, è stata data pubblicità mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 26 luglio 2018, Parte Seconda;
che, in virtù del contratto di cessione, ha acquistato pro soluto tutti i crediti per Controparte_2
capitale, interessi, anche di mora, spese ed altri accessori derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari e chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conti anticipi, meglio indicati nella suddetta Gazzetta Ufficiale e tra i crediti acquistati e relativi interessi maturati, inclusi quelli di mora, è compreso il credito per la tutela del quale si agiva in giudizio.
La società cessionaria ha conferito mandato alla di gestire e recuperare Parte_1
i suddetti crediti, consentendo alla medesima di porre in essere, in nome e per conto della predetta società, tutti gli atti ritenuti necessari o utili per la migliore realizzazione del predetto incarico.
In particolare, in virtù del suddetto atto, la era creditrice nei confronti dei Sigg.ri CP_2 Pt_3
(C.F. ), nato a [...] il [...], e
[...] C.F._3
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
23/02/1953, in forza di contratto di mutuo fondiario del 13/05/2011, Rep. 159519 - Racc. 24889, registrato ad Avellino il 17/05/2011 al n. 3341 Serie IT, con il quale veniva erogata la somma di Euro
195.000,00 munito di formula esecutiva in data 03 agosto 2011; - a garanzia del predetto contratto di mutuo veniva iscritta, in data 18/05/2011, presso l'Agenzia del Territorio di Avellino, ipoteca volontaria per l'importo pari ad € 390.000,00 = ai nn. Reg. Gen. 8753/ Reg. Part. 875, sugli immobili siti nel Comune di Solofra (AV), località Casino, frazione ANt'Andrea, Via S. Andrea Apostolo
(catastalmente Via ANt'Andrea n.9) di proprietà, per la quota di ½ ciascuno, e solidalmente per l'intero, del fu signor e della signora La parte mutuataria non Parte_3 Controparte_1
ha rispettato il piano di ammortamento previsto dal contratto di mutuo;
il signor Pt_3
decedeva a Sarno (SA) in data 15/10/2011. Lo stato di famiglia del signor
[...] Pt_3
certificato alla data della sua morte, era composto unicamente dallo stesso signor ,
[...] Pt_3 ed esperito il termine decennale per l'accettazione dell'eredità in morte del signor , Parte_3
alla data del 29/09/2021, la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione di Nocera Inferiore certificava che “non risulta iscritto alcun atto di rinuncia all'eredità né di accettazione dell'eredità con il beneficio dell'inventario”.
La creditrice incardinava quindi il procedimento R.G. n. 983/2022 V.G. avanti il Tribunale di Nocera
Inferiore, in persona del Dott.ssa nell'ambito del quale veniva nominato l'Avv. Ferdinando CP_4
Prevete quale curatore dell'eredità giacente;
nel corso delle operazioni di inventario, però, veniva accertato che la moglie del de cuius e la figlia erano state, a Controparte_1 Parte_2
decorrere dal decesso del de cuius, nel possesso dei beni ereditari.
Tanto premesso “sulla base di tutto quanto esposto, nonché documentato, dalla parte ricorrente, ritenuto applicabile il rito semplificato di cui all'art. 281-decies c.p.c. per le suesposte ragioni, accertare e dichiarare, ai sensi del combinato disposto degli art. 476 e 485 c.c., che le Signore
nata a [...] il [...], c.f. , ed ivi Controparte_1 C.F._1
residente a[...], coniuge del de cuius e , c.f. Parte_3 Parte_2
figlia del de cuius, nata il [...] a [...], e residente in C.F._2
Solofra (AV), alla via ANt'Andrea I Traversa n. 9, sono divenute eredi pure e semplici, per accettazione tacita di eredità, di , nato a [...] il [...] e Parte_3 deceduto a Sarno (SA) in data 15/10/2011; per l'effetto, ordinare la trascrizione nei competenti registri della sentenza che accerta tale qualità di eredi”
Le resistenti non si sono costituite, pur essendo regolare la notifica dell'atto introduttivo, e deve in questa sede dichiararsene la contumacia.
La domanda va accolta.
Quanto alla posizione di l'istituto di credito ricorrente ha dimostrato che la stessa Controparte_1 conserva la propria residenza anagrafica all'interno dell'immobile sito nel Comune di AN IN
RI (SA) in via Traversa Carlo Pisacane, già via Tuoro n. 74, censita nel N.C.E.U. al foglio 2 p.lla
1417 sub 5 (piano terra) e sub 6 (piano primo), ove ha inoltre ricevuto, a mani, la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio (si veda documentazione allegata alla copia del ricorso depositata).
Inoltre, nel corso del verbale di inventario redatto in data 26/01/2023 dal funzionario nominato nel corso della procedura di eredità giacente, alla presenza anche del curatore all'uopo designato, la ha dichiarato di essere moglie de cuius e di essere nel pieno possesso del suddetto bene, a CP_5
decorrere dalla data di decesso del coniuge;
tale dichiarazione risulta dalla stessa anche sottoscritta.
Quanto alla posizione di , l'istituto di credito ricorrente ha dimostrato che la Parte_2 Pt_3 conserva la propria residenza anagrafica all'interno dell'immobile di via ANt'Andrea I Traversa n.9 in Solofra (Av), ove ha inoltre ricevuto, a mani, la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio
(si veda documentazione allegata alla copia del ricorso depositata).
Inoltre, nel corso del verbale di inventario redatto in data 26/01/2023 dal funzionario nominato nel corso della procedura di eredità giacente, alla presenza anche del curatore all'uopo designato, la ha dichiarato di essere figlia del de cuius e di essere nel pieno possesso, unitamente al coniuge Pt_3
e ai figli, del suddetto bene, a decorrere dal 2011; tale dichiarazione risulta dalla stessa anche sottoscritta.
Entrambe le resistenti, dunque, sono state nel possesso dei beni ereditari senza aver eseguito l'inventario nel termine di legge di cui all'art. 485 c.c.
Ne consegue che può ritenersi integrata la fattispecie prevista dalla citata norma, con la conseguenza che e devono considerarsi eredi pure e semplici di Controparte_1 Parte_2 Pt_3
nella quota di legge.
[...]
Può di conseguenza essere autorizzata la trascrizione della presente ordinanza quale atto di accettazione dell'eredità in favore di e e contro . Controparte_1 Parte_2 Parte_3
Le spese di lite tra parte ricorrente e le resistenti seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022. Sul punto deve rilevarsi che la
Cassazione, con ordinanza n. 968 del 13/01/2022, ha chiarito che “in tema di liquidazione di compensi
a carico del soccombente, l'art. 5, comma 6, del D.M. 55 del 2014 - secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro 26.000 e non superiore ad euro 260.000 - non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto "all'oggetto e alla complessità della controversia"”.
Ebbene nel caso in esame va rilevato che il giudizio non è connotato da particolare complessità né nella ricostruzione in fatto, né quanto alle questioni di diritto sottoposte, per cui, considerando anche che lo stesso è stato risolto senza necessità di alcuna istruttoria, e tenuto conto della natura sommaria, può applicarsi lo scaglione fino ad euro 26.000,00.
P.Q.M.
- Dichiara la contumacia di e;
Controparte_1 Parte_2
- Accoglie la domanda nei confronti di e e per l'effetto Controparte_1 Parte_2
dichiara che le stesse deve considerarsi eredi pure e semplici del de cuius ; Parte_3 - Autorizza il Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione della presente ordinanza quale atto di accettazione di eredità a favore di e e contro Controparte_1 Parte_2
il de cuius , nelle quote di legge. Parte_3
- Condanna e al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_2 parte ricorrente, che liquida in € 400,00 per esborsi ed € 2.700,00 per compensi professionali, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%.
Depositato telematicamente in data 07/03/2025
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco