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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 16/12/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1842/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Oggi 16 dicembre 2025, alle ore 11:07, innanzi al Giudice dott. Fabrizio Di Sano, sono comparsi:
Per l'avv. TORRE GIACOMO. Parte_1 Per , in proprio e nella qualità di rappresentante legale della , l'avv. FAZIO Parte_2 CP_1 ROSA, l'avv. Anna Dauccia. Per , l'avv. GIOVANNI DA CAMPO. Controparte_2 L'avv. Torre rappresenta di avere depositato il documento richiesto con la ordinanza del 10/12/2025 e insiste nelle conclusioni formulate. L'avv. Dauccia si riporta alla comparsa conclusionale e insiste nelle conclusioni formulate. L'avv. Da Campo si riporta ai propri atti e alle richieste e alle conclusioni formulate nei propri atti di causa.
Il Giudice
Si ritira in camera di conSIlio per la decisione contestuale. Il Giudice
dott. Fabrizio Di Sano
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, visto l'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della camera di conSIlio dell'udienza del 16/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1842/2021, promossa da:
, (cod. fisc. ), nata a [...] il [...] elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto via Bellinvia n. 113, presso il recapito professionale dell' Avv.
IA Torre, con studio in Messina, via Del Vespro n. 65, che la rappresenta e difende giusta procura in atti attrice
CONTRO
nata a [...] P.G. il 11.08.1976, ( cod. fisc. Controparte_2 [...]
), elettivamente domiciliata in Barcellona P.G. – Piazza Giudice Paolo Borsellino n. 10 – C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Da Campo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti convenuta
E NEI CONFRONTI DI
(cod. fisc. ), nato il 13. 08. 1 938 a Barcellona P.G. ed ivi res.te in Via Parte_2 C.F._3
DO 1/A , in proprio e nella qualità di Amministratore unico della con sede in Barcellona CP_1
P.G., Via Garibaldi n. 300 (P.IVA ), elettivamente domiciliato in Barcellona Via Statale S.Atonino P.IVA_1
n 351, rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Fazio, CF. C.F._4 convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha agito in giudizio nei confronti delle controparti al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia Parte_3 ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita del 25.05.2021, stipulato tra in qualità di amministratore Parte_2 unico della e sostenendo che detto negozio fosse pregiudizievole delle ragioni CP_1 Controparte_2 creditorie da essa vantate nei confronti del primo. In particolare, deduceva di avere stipulato con la una CP_1 scrittura privata di transazione in data 15/12/2018, con la quale le era stata riconosciuta la villetta sita in Terme
Vigliatore e identificata al Catasto al foglio 4, part. 753; che, tuttavia, con contratto “in notar del Per_1
pagina 2 di 7 25.05.2021, rep. 1577, raccolta 1239, la in persona dell'a.u. Geom. , trasferiva alla CP_1 Controparte_3 Co SI.ra , la piena proprietà dell'immobile suddetto, in Catasto Fabbricati Controparte_2 del comune di Terme Viglia-tore al fl. 4, part. 753, cat. A/4, cla. 5 vani 4, mq 77, escluse le aree scoperte mt. 68, rendita € 150,81, Via Marchesa p.T , per il corrispettivo di € 30.000,00” (pag. 7 citazione). Chiedeva, pertanto, in via principale la revoca del predetto contratto di compravendita in uno all'autenticità della transazione del
15/12/2018, sì da poter procedere alla relativa trascrizione;
in via subordinata, l'accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. al fine di ottenere coattivamente il trasferimento dell'immobile oggetto di transazione;
in via ulteriormente subordinata, il risarcimento del danno, quantificato “nella misura complessiva di € 100.000,00 o in quell'altra somma maggiore o minore che sarà riconosciuta, in corso di causa, e/o ritenuta di giustizia dall'On.le Tribunale adito, e/o liquidata in via equitativa” (pag. 15 memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c.).
Con comparsa del 23/6/2022 si costituiva in giudizio contestando le pretese attoree ed Controparte_2 eccependo l'infondatezza dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa del 6/12/2025 si costituiva , in proprio e quale rappresentante legale della Parte_2 CP_1 eccependo l'infondatezza dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto con vittoria di spese e compensi.
È, anzitutto, infondata la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta in via principale.
Giova, in diritto, ricordare che “L'azione revocatoria ordinaria ha solo la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore la cui consistenza, per effetto dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, si sia ridotta in guisa da pregiudicare il diritto del creditore con
l'azione espropriativa. In coerenza con tale sua unica funzione l'azione predetta, ove esperita vittoriosamente, non travolge l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma semplicemente determina l'inefficacia di esso nei soli confronti del creditore che l'abbia esperita per consentire allo stesso di esercitare sul bene oggetto dell'atto, l'azione esecutiva per la realizzazione del credito. Ne consegue che detta azione non può essere esercitata dal promissario acquirente per acquistare, poi, la proprietà della cosa con l'azione intesa ad ottenere ex art. 2932 c.c. esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo, avente ad oggetto il trasferimento della proprietà della cosa stessa alienata a terzi” (Cass. civ., sez. II, 25/05/2001, n.
7127). Inoltre, va ricordato altresì il principio per cui “Il promissario acquirente di un bene immobile può proporre l'azione revocatoria nei confronti del promittente venditore, ove quest'ultimo, prima della stipula del contratto definitivo, si spogli della proprietà dell'immobile promesso in vendita, con atto trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre. In tal caso, tuttavia, l'azione revocatoria non può avere per effetto di far acquistare all'attore la proprietà dell'immobile, come una sorta di risarcimento in forma specifica, ma solo la più limitata finalità di garantirgli il risarcimento del danno patito in conseguenza dell'inadempimento del promittente venditore”
(Cass. civ., sez. III, 10/10/2008, n. 25016).
Nella specie, l'infondatezza dell'azione revocatoria incoata poggia su una duplice motivazione: in primo luogo, essa non può essere esperita al fine di riacquistare il diritto di proprietà sul bene preteso dall'attore, atteso che l'azione de qua è posta a presidio del diritto di credito del primo e, precisamente, della garanzia patrimoniale pagina 3 di 7 offerta dal patrimonio del debitore, indebitamente pregiudicata dalla sua riduzione mediante l'atto dispositivo revocando;
in secondo luogo, l'interpretazione del contratto di transazione in questione non supporta l'allegazione attorea della attribuibilità allo stesso di un effetto traslativo, quanto piuttosto di un effetto meramente obbligatorio, ciò in particolare desumendosi dal riferimento ivi contenuto alla “facoltà di entrambi di riserva di nominare, ognuno per quanto di competenza, il soggetto o i soggetti beneficiari delle due unità immobiliari ut supra (villette)” (cfr. art. 3 transazione del 15/12/2018) e, inoltre, dall'espressa previsione del ricorso al procedimento di mediazione per l'intestazione delle villette mediante l'intervento del Notaio (cfr. art. 4), a riprova pertanto della determinazione delle parti di rimettere ad un accordo successivo l'identificazione dei beneficiari del trasferimento concordato.
In coerenza a ciò, dunque, la domanda principale di revocatoria – e la conseguente domanda di accertamento della “autenticità della scrittura privata di transazione del 15.12.2018, avente effetti traslativi, e delle relati-ve sottoscrizioni” (pag. 10 citazione) – è infondata e va respinta.
A pari conclusione deve, poi, pervenirsi con riferimento alla domanda subordinata ex art. 2932 c.c..
L'accoglimento della domanda de qua è, in particolare, ostacolata dal fatto che il contratto di compravendita controverso del 25/5/2021, stipulato tra la e , risulta trascritto in CP_1 Controparte_2 data 28/5/2021, come documentato da parte attrice con la nota dell'11/12/2025, mentre la domanda ex art. 2932
c.c. risulta trascritta in data 26/11/2021 (cfr. nota di trascrizione allegata alla nota di parte attrice dell'1/12/2021), quindi in data successiva alla trascrizione del titolo di acquisto del terzo, con la conseguenza che non torna nella specie applicabile quanto prescritto dall'art. 2652, co. 1, n. 2, c.c., secondo cui infatti “La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda”.
Ciò, peraltro, al netto del rilievo per cui l'art. 2932, co. 2, c.c. subordina l'accoglimento della domanda alla esecuzione della prestazione da parte dell'attore o alla relativa offerta nei modi di legge, ciò che sembra smentito nella specie – in cui il corrispettivo non era costituito da un prezzo, ma dalla rinuncia alle pretese coltivate nei giudizi pendenti richiamati (cfr. art. 2 transazione) – dalla deduzione ad opera dell'odierna attrice del fatto che
“L'attrice, in ogni caso, si riserva sin d'ora di riassumere il giudizio R.G. n. 498/2001 intrapreso contro la CP_1
[...
presso il Tribunale di Barcellona e tendente a far dichiarare la simulazione degli atti di compravendita delle suddette villette, intervenuti tra la suddetta società e e coniugi – , con tutte CP_4 Parte_4 Controparte_5 le conseguenze di legge e del caso Tale giudizio infatti, nelle more della formalizzazione della transazione so- pra indicata è stato cancellato dal ruolo in data 13.4.21, giusto provvedimento del G.I. dott.ssa Di Giovanni”.
Visto l'art. 2668, co. 1 e 2, c.c., va ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda, stante il rigetto disposto con la presente sentenza, da eseguirsi a seguito del passaggio in giudicato della stessa.
Residua, dunque, la domanda ulteriormente subordinata di risarcimento dei danni subiti da , la Parte_3 quale ha dedotto di avere “[…] diritto, nei confronti dei convenuti in solido o chi di ragione, all'integrale risarcimento dei danni di qualsiasi genere e natura, patrimoniali e non patrimoniali, morali, subiti e subendi per la violazione degli obblighi assunti in virtù della transazione stipulata il 15.12.2018, per la conseguente pagina 4 di 7 rinuncia alle azioni spiegate nei confronti delle controparti ed estinzione dei relativi procedimenti, nonché per il compimento di ogni altro atto eventualmente posto in essere a cagione del diritto di credito dalla stessa vantato”
(pag. 12 citazione).
La domanda è fondata e va accolta.
Torna, invero, nella specie applicabile il principio per cui “Nell'ipotesi in cui il promittente-venditore abbia alienato il bene oggetto del preliminare ad un terzo e il promissario acquirente non abbia in precedenza trascritto la domanda di cui all'art. 2932 c.c., il promittente venditore risponde a titolo di responsabilità contrattuale, con connessa presunzione di colpa ex art. 1218 c.c., per la violazione di un obbligo precedentemente assunto, mentre la responsabilità del terzo, rimasto estraneo al suddetto precedente contratto preliminare, può configurarsi soltanto sul piano extracontrattuale, ove trovi fondamento almeno in una condotta di cosciente cooperazione all'inadempimento dell'alienante, spettando al promissario-acquirente la relativa prova di tale stato psicologico giusta l'art. 2697 c.c.” (Cass. civ., sez. II, 07/10/2016, n. 20251).
L'obbligo di alienazione del bene assunto da , in proprio e nella qualità di amministratore della Parte_2 [...] CP_
è riscontrato dalla scrittura transattiva del 15/12/2018 e, in ogni caso, non è contestato dalle difese del convenuto, che ha espressamente riconosciuto la natura obbligatoria della transazione de qua. Ne viene che la vendita del medesimo immobile mediante il successivo contratto del 25/5/2021 costituisce senz'altro violazione dell'obbligazione assunta in sede transattiva, donde la prova dell'inadempimento contestato.
Non sono, di contro, accoglibili le ulteriori eccezioni sul punto sollevate: l'inefficacia della transazione per la mancata adesione delle parti interessate, invero, non inficia la validità degli impegni assunti, ma al più può rilevare sul piano dell'idoneità dell'accordo in questione a far venir meno la ragione del contendere nel giudizio transatto, in quanto non opponibile alle parti processuali non paciscenti. Parimenti infondata l'eccezione consistente nel “[…] fallimento complessivo del piano transattivo, dovuto al decorso del termine essenziale, all'inidoneità dell'accordo a comporre tutte le liti e alla stessa condotta non collaborativa dell'attrice, la quale non ha mai compiuto atti concreti volti a onorare i propri impegni, seppur condizionati, violando il canone di buona fede esecutiva” (pag. 7 comparsa di costituzione e risposta), dal momento che non v'è prova della essenzialità del termine convenuto (rimanendo a tal fine irrilevante la mera clausola di stile “entro e non oltre il termine perentorio ed essenziale di mesi tre da oggi”: art. 11 transazione;
cfr., inoltre, l'art. 12, il cui tenore letterale rimane parimenti insufficiente al fine di supportare l'allegazione attorea della essenzialità del termine convenuto) né, ove il ritenuto scioglimento del rapporto voglia farsi discendere dall'art. 12 della transazione agli effetti dell'art. 1456 c.c., l'odierno convenuto ha fornito prova della dichiarazione di volersi avvalere della clausola suddetta.
La prova, inoltre, del danno del quale l'odierna attrice ha chiesto il ristoro si desume dall'attività assertiva svolta.
La privazione della titolarità del diritto di proprietà sul cespite in questione integra senz'altro il pregiudizio che ha dedotto di avere sofferto, tanto più ove si consideri che il detto immobile era stato Parte_3 materialmente alla stessa restituito a seguito della transazione, a riprova dunque del riconoscimento ad opera delle parti della effettività della distribuzione predisposta in sede transattiva. pagina 5 di 7 A tale conseguenza risarcitoria, poi, non si sottrae nemmeno l'odierna convenuta Controparte_2
in capo alla quale deve ritenersi senz'altro nota la riferibilità dell'immobile all'attrice, come
[...] comprovato dal fatto (non specificamente contestato) che essa convenuta era parte dei giudizi transatti (al netto, quindi, dell'effettiva partecipazione all'accordo transattivo) e che, in ogni caso, ha proseguito il godimento dell'immobile condotto in locazione direttamente con (si legge a pag. 7 dell'atto di citazione che Parte_3
“Scaduto il suddetto contratto di locazione, i coniugi - , in attesa della instaurazione del Per_2 CP_2 procedimento di mediazione concordato tra le parti per la formale intestazione dell'immobile all'attrice da parte del SI. in proprio e n.q. – più volte posticipata, come sopra evidenziato, a causa Parte_2 dell'emergenza sanitaria causata dal Covid 19 - presero accordi con l'assegnataria dell'immobile SI.ra
, continuando ad occupare lo stesso dietro pagamento di un corrispettivo”), ciò da cui desumere il Pt_3 riconoscimento da parte della odierna convenuta della titolarità dell'immobile in capo alla controparte, tanto più ove si tenga conto della difesa per cui “Di tali spese straordinarie - migliorie e del relativo incremento di valore ottenuto dalla villetta di cui trattasi ne era ben a conoscenza la SI.ra , la quale anch'essa ne avrebbe Pt_3 dovuto tenere conto” (pag. 9 comparsa di costituzione di ). Controparte_2
Ne viene che è fondata la domanda di risarcimento del danno, consistente nella mancata acquisizione del cespite.
Il valore perduto, in mancanza di ulteriori prove in merito al maggior valore preteso (non è stata fornita prova scritta del prezzo concordato di € 75.000,00), va identificato nel prezzo (e quindi nel valore, in mancanza di ulteriori elementi di prova) della compravendita contestata effettuata in violazione dell'accordo transattivo convenuto con , in proprio e nella qualità, quindi nella misura di € 30.000,00 (cfr. contratto di Parte_2 compravendita del 25/5/2021, art. 8), oltre rivalutazione (trattandosi di credito risarcitorio, quindi di valore) ed interessi.
Le spese, tenuto conto dell'accoglimento soltanto parziale delle domande proposte (oltre che dell'accoglimento soltanto parziale della domanda risarcitoria), sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la domanda revocatoria e la domanda ex art. 2932 c.c. proposta da . Parte_3
Ordina la cancellazione della trascrizione della domanda, presentazione n. 23 del 26/11/2021, nn.
32021/25181.
Accoglie la domanda di risarcimento del danno proposta da e, per l'effetto, condanna Parte_3
, in proprio e nella qualità di amministratore della e Parte_2 CP_1 Controparte_2
in solido tra loro, al pagamento in favore di della somma, a titolo di risarcimento del
[...] Parte_3 danno, di € 30.000,00, nonché su tale importo, deflazionato al momento del fatto (25/5/2021) e rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, al pagamento degli interessi al tasso legale annuo fino alla data della presente sentenza, oltre gli interessi al tasso legale dalla presente pronuncia al saldo, entro i limiti della domanda. pagina 6 di 7 Compensa le spese del giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Barcellona Pozzo di Gotto, 16 dicembre 2025
Il Giudice dott. Fabrizio Di Sano
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Oggi 16 dicembre 2025, alle ore 11:07, innanzi al Giudice dott. Fabrizio Di Sano, sono comparsi:
Per l'avv. TORRE GIACOMO. Parte_1 Per , in proprio e nella qualità di rappresentante legale della , l'avv. FAZIO Parte_2 CP_1 ROSA, l'avv. Anna Dauccia. Per , l'avv. GIOVANNI DA CAMPO. Controparte_2 L'avv. Torre rappresenta di avere depositato il documento richiesto con la ordinanza del 10/12/2025 e insiste nelle conclusioni formulate. L'avv. Dauccia si riporta alla comparsa conclusionale e insiste nelle conclusioni formulate. L'avv. Da Campo si riporta ai propri atti e alle richieste e alle conclusioni formulate nei propri atti di causa.
Il Giudice
Si ritira in camera di conSIlio per la decisione contestuale. Il Giudice
dott. Fabrizio Di Sano
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, visto l'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della camera di conSIlio dell'udienza del 16/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1842/2021, promossa da:
, (cod. fisc. ), nata a [...] il [...] elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto via Bellinvia n. 113, presso il recapito professionale dell' Avv.
IA Torre, con studio in Messina, via Del Vespro n. 65, che la rappresenta e difende giusta procura in atti attrice
CONTRO
nata a [...] P.G. il 11.08.1976, ( cod. fisc. Controparte_2 [...]
), elettivamente domiciliata in Barcellona P.G. – Piazza Giudice Paolo Borsellino n. 10 – C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Da Campo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti convenuta
E NEI CONFRONTI DI
(cod. fisc. ), nato il 13. 08. 1 938 a Barcellona P.G. ed ivi res.te in Via Parte_2 C.F._3
DO 1/A , in proprio e nella qualità di Amministratore unico della con sede in Barcellona CP_1
P.G., Via Garibaldi n. 300 (P.IVA ), elettivamente domiciliato in Barcellona Via Statale S.Atonino P.IVA_1
n 351, rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Fazio, CF. C.F._4 convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha agito in giudizio nei confronti delle controparti al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia Parte_3 ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita del 25.05.2021, stipulato tra in qualità di amministratore Parte_2 unico della e sostenendo che detto negozio fosse pregiudizievole delle ragioni CP_1 Controparte_2 creditorie da essa vantate nei confronti del primo. In particolare, deduceva di avere stipulato con la una CP_1 scrittura privata di transazione in data 15/12/2018, con la quale le era stata riconosciuta la villetta sita in Terme
Vigliatore e identificata al Catasto al foglio 4, part. 753; che, tuttavia, con contratto “in notar del Per_1
pagina 2 di 7 25.05.2021, rep. 1577, raccolta 1239, la in persona dell'a.u. Geom. , trasferiva alla CP_1 Controparte_3 Co SI.ra , la piena proprietà dell'immobile suddetto, in Catasto Fabbricati Controparte_2 del comune di Terme Viglia-tore al fl. 4, part. 753, cat. A/4, cla. 5 vani 4, mq 77, escluse le aree scoperte mt. 68, rendita € 150,81, Via Marchesa p.T , per il corrispettivo di € 30.000,00” (pag. 7 citazione). Chiedeva, pertanto, in via principale la revoca del predetto contratto di compravendita in uno all'autenticità della transazione del
15/12/2018, sì da poter procedere alla relativa trascrizione;
in via subordinata, l'accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. al fine di ottenere coattivamente il trasferimento dell'immobile oggetto di transazione;
in via ulteriormente subordinata, il risarcimento del danno, quantificato “nella misura complessiva di € 100.000,00 o in quell'altra somma maggiore o minore che sarà riconosciuta, in corso di causa, e/o ritenuta di giustizia dall'On.le Tribunale adito, e/o liquidata in via equitativa” (pag. 15 memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c.).
Con comparsa del 23/6/2022 si costituiva in giudizio contestando le pretese attoree ed Controparte_2 eccependo l'infondatezza dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa del 6/12/2025 si costituiva , in proprio e quale rappresentante legale della Parte_2 CP_1 eccependo l'infondatezza dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto con vittoria di spese e compensi.
È, anzitutto, infondata la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta in via principale.
Giova, in diritto, ricordare che “L'azione revocatoria ordinaria ha solo la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore la cui consistenza, per effetto dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, si sia ridotta in guisa da pregiudicare il diritto del creditore con
l'azione espropriativa. In coerenza con tale sua unica funzione l'azione predetta, ove esperita vittoriosamente, non travolge l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma semplicemente determina l'inefficacia di esso nei soli confronti del creditore che l'abbia esperita per consentire allo stesso di esercitare sul bene oggetto dell'atto, l'azione esecutiva per la realizzazione del credito. Ne consegue che detta azione non può essere esercitata dal promissario acquirente per acquistare, poi, la proprietà della cosa con l'azione intesa ad ottenere ex art. 2932 c.c. esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo, avente ad oggetto il trasferimento della proprietà della cosa stessa alienata a terzi” (Cass. civ., sez. II, 25/05/2001, n.
7127). Inoltre, va ricordato altresì il principio per cui “Il promissario acquirente di un bene immobile può proporre l'azione revocatoria nei confronti del promittente venditore, ove quest'ultimo, prima della stipula del contratto definitivo, si spogli della proprietà dell'immobile promesso in vendita, con atto trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre. In tal caso, tuttavia, l'azione revocatoria non può avere per effetto di far acquistare all'attore la proprietà dell'immobile, come una sorta di risarcimento in forma specifica, ma solo la più limitata finalità di garantirgli il risarcimento del danno patito in conseguenza dell'inadempimento del promittente venditore”
(Cass. civ., sez. III, 10/10/2008, n. 25016).
Nella specie, l'infondatezza dell'azione revocatoria incoata poggia su una duplice motivazione: in primo luogo, essa non può essere esperita al fine di riacquistare il diritto di proprietà sul bene preteso dall'attore, atteso che l'azione de qua è posta a presidio del diritto di credito del primo e, precisamente, della garanzia patrimoniale pagina 3 di 7 offerta dal patrimonio del debitore, indebitamente pregiudicata dalla sua riduzione mediante l'atto dispositivo revocando;
in secondo luogo, l'interpretazione del contratto di transazione in questione non supporta l'allegazione attorea della attribuibilità allo stesso di un effetto traslativo, quanto piuttosto di un effetto meramente obbligatorio, ciò in particolare desumendosi dal riferimento ivi contenuto alla “facoltà di entrambi di riserva di nominare, ognuno per quanto di competenza, il soggetto o i soggetti beneficiari delle due unità immobiliari ut supra (villette)” (cfr. art. 3 transazione del 15/12/2018) e, inoltre, dall'espressa previsione del ricorso al procedimento di mediazione per l'intestazione delle villette mediante l'intervento del Notaio (cfr. art. 4), a riprova pertanto della determinazione delle parti di rimettere ad un accordo successivo l'identificazione dei beneficiari del trasferimento concordato.
In coerenza a ciò, dunque, la domanda principale di revocatoria – e la conseguente domanda di accertamento della “autenticità della scrittura privata di transazione del 15.12.2018, avente effetti traslativi, e delle relati-ve sottoscrizioni” (pag. 10 citazione) – è infondata e va respinta.
A pari conclusione deve, poi, pervenirsi con riferimento alla domanda subordinata ex art. 2932 c.c..
L'accoglimento della domanda de qua è, in particolare, ostacolata dal fatto che il contratto di compravendita controverso del 25/5/2021, stipulato tra la e , risulta trascritto in CP_1 Controparte_2 data 28/5/2021, come documentato da parte attrice con la nota dell'11/12/2025, mentre la domanda ex art. 2932
c.c. risulta trascritta in data 26/11/2021 (cfr. nota di trascrizione allegata alla nota di parte attrice dell'1/12/2021), quindi in data successiva alla trascrizione del titolo di acquisto del terzo, con la conseguenza che non torna nella specie applicabile quanto prescritto dall'art. 2652, co. 1, n. 2, c.c., secondo cui infatti “La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda”.
Ciò, peraltro, al netto del rilievo per cui l'art. 2932, co. 2, c.c. subordina l'accoglimento della domanda alla esecuzione della prestazione da parte dell'attore o alla relativa offerta nei modi di legge, ciò che sembra smentito nella specie – in cui il corrispettivo non era costituito da un prezzo, ma dalla rinuncia alle pretese coltivate nei giudizi pendenti richiamati (cfr. art. 2 transazione) – dalla deduzione ad opera dell'odierna attrice del fatto che
“L'attrice, in ogni caso, si riserva sin d'ora di riassumere il giudizio R.G. n. 498/2001 intrapreso contro la CP_1
[...
presso il Tribunale di Barcellona e tendente a far dichiarare la simulazione degli atti di compravendita delle suddette villette, intervenuti tra la suddetta società e e coniugi – , con tutte CP_4 Parte_4 Controparte_5 le conseguenze di legge e del caso Tale giudizio infatti, nelle more della formalizzazione della transazione so- pra indicata è stato cancellato dal ruolo in data 13.4.21, giusto provvedimento del G.I. dott.ssa Di Giovanni”.
Visto l'art. 2668, co. 1 e 2, c.c., va ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda, stante il rigetto disposto con la presente sentenza, da eseguirsi a seguito del passaggio in giudicato della stessa.
Residua, dunque, la domanda ulteriormente subordinata di risarcimento dei danni subiti da , la Parte_3 quale ha dedotto di avere “[…] diritto, nei confronti dei convenuti in solido o chi di ragione, all'integrale risarcimento dei danni di qualsiasi genere e natura, patrimoniali e non patrimoniali, morali, subiti e subendi per la violazione degli obblighi assunti in virtù della transazione stipulata il 15.12.2018, per la conseguente pagina 4 di 7 rinuncia alle azioni spiegate nei confronti delle controparti ed estinzione dei relativi procedimenti, nonché per il compimento di ogni altro atto eventualmente posto in essere a cagione del diritto di credito dalla stessa vantato”
(pag. 12 citazione).
La domanda è fondata e va accolta.
Torna, invero, nella specie applicabile il principio per cui “Nell'ipotesi in cui il promittente-venditore abbia alienato il bene oggetto del preliminare ad un terzo e il promissario acquirente non abbia in precedenza trascritto la domanda di cui all'art. 2932 c.c., il promittente venditore risponde a titolo di responsabilità contrattuale, con connessa presunzione di colpa ex art. 1218 c.c., per la violazione di un obbligo precedentemente assunto, mentre la responsabilità del terzo, rimasto estraneo al suddetto precedente contratto preliminare, può configurarsi soltanto sul piano extracontrattuale, ove trovi fondamento almeno in una condotta di cosciente cooperazione all'inadempimento dell'alienante, spettando al promissario-acquirente la relativa prova di tale stato psicologico giusta l'art. 2697 c.c.” (Cass. civ., sez. II, 07/10/2016, n. 20251).
L'obbligo di alienazione del bene assunto da , in proprio e nella qualità di amministratore della Parte_2 [...] CP_
è riscontrato dalla scrittura transattiva del 15/12/2018 e, in ogni caso, non è contestato dalle difese del convenuto, che ha espressamente riconosciuto la natura obbligatoria della transazione de qua. Ne viene che la vendita del medesimo immobile mediante il successivo contratto del 25/5/2021 costituisce senz'altro violazione dell'obbligazione assunta in sede transattiva, donde la prova dell'inadempimento contestato.
Non sono, di contro, accoglibili le ulteriori eccezioni sul punto sollevate: l'inefficacia della transazione per la mancata adesione delle parti interessate, invero, non inficia la validità degli impegni assunti, ma al più può rilevare sul piano dell'idoneità dell'accordo in questione a far venir meno la ragione del contendere nel giudizio transatto, in quanto non opponibile alle parti processuali non paciscenti. Parimenti infondata l'eccezione consistente nel “[…] fallimento complessivo del piano transattivo, dovuto al decorso del termine essenziale, all'inidoneità dell'accordo a comporre tutte le liti e alla stessa condotta non collaborativa dell'attrice, la quale non ha mai compiuto atti concreti volti a onorare i propri impegni, seppur condizionati, violando il canone di buona fede esecutiva” (pag. 7 comparsa di costituzione e risposta), dal momento che non v'è prova della essenzialità del termine convenuto (rimanendo a tal fine irrilevante la mera clausola di stile “entro e non oltre il termine perentorio ed essenziale di mesi tre da oggi”: art. 11 transazione;
cfr., inoltre, l'art. 12, il cui tenore letterale rimane parimenti insufficiente al fine di supportare l'allegazione attorea della essenzialità del termine convenuto) né, ove il ritenuto scioglimento del rapporto voglia farsi discendere dall'art. 12 della transazione agli effetti dell'art. 1456 c.c., l'odierno convenuto ha fornito prova della dichiarazione di volersi avvalere della clausola suddetta.
La prova, inoltre, del danno del quale l'odierna attrice ha chiesto il ristoro si desume dall'attività assertiva svolta.
La privazione della titolarità del diritto di proprietà sul cespite in questione integra senz'altro il pregiudizio che ha dedotto di avere sofferto, tanto più ove si consideri che il detto immobile era stato Parte_3 materialmente alla stessa restituito a seguito della transazione, a riprova dunque del riconoscimento ad opera delle parti della effettività della distribuzione predisposta in sede transattiva. pagina 5 di 7 A tale conseguenza risarcitoria, poi, non si sottrae nemmeno l'odierna convenuta Controparte_2
in capo alla quale deve ritenersi senz'altro nota la riferibilità dell'immobile all'attrice, come
[...] comprovato dal fatto (non specificamente contestato) che essa convenuta era parte dei giudizi transatti (al netto, quindi, dell'effettiva partecipazione all'accordo transattivo) e che, in ogni caso, ha proseguito il godimento dell'immobile condotto in locazione direttamente con (si legge a pag. 7 dell'atto di citazione che Parte_3
“Scaduto il suddetto contratto di locazione, i coniugi - , in attesa della instaurazione del Per_2 CP_2 procedimento di mediazione concordato tra le parti per la formale intestazione dell'immobile all'attrice da parte del SI. in proprio e n.q. – più volte posticipata, come sopra evidenziato, a causa Parte_2 dell'emergenza sanitaria causata dal Covid 19 - presero accordi con l'assegnataria dell'immobile SI.ra
, continuando ad occupare lo stesso dietro pagamento di un corrispettivo”), ciò da cui desumere il Pt_3 riconoscimento da parte della odierna convenuta della titolarità dell'immobile in capo alla controparte, tanto più ove si tenga conto della difesa per cui “Di tali spese straordinarie - migliorie e del relativo incremento di valore ottenuto dalla villetta di cui trattasi ne era ben a conoscenza la SI.ra , la quale anch'essa ne avrebbe Pt_3 dovuto tenere conto” (pag. 9 comparsa di costituzione di ). Controparte_2
Ne viene che è fondata la domanda di risarcimento del danno, consistente nella mancata acquisizione del cespite.
Il valore perduto, in mancanza di ulteriori prove in merito al maggior valore preteso (non è stata fornita prova scritta del prezzo concordato di € 75.000,00), va identificato nel prezzo (e quindi nel valore, in mancanza di ulteriori elementi di prova) della compravendita contestata effettuata in violazione dell'accordo transattivo convenuto con , in proprio e nella qualità, quindi nella misura di € 30.000,00 (cfr. contratto di Parte_2 compravendita del 25/5/2021, art. 8), oltre rivalutazione (trattandosi di credito risarcitorio, quindi di valore) ed interessi.
Le spese, tenuto conto dell'accoglimento soltanto parziale delle domande proposte (oltre che dell'accoglimento soltanto parziale della domanda risarcitoria), sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la domanda revocatoria e la domanda ex art. 2932 c.c. proposta da . Parte_3
Ordina la cancellazione della trascrizione della domanda, presentazione n. 23 del 26/11/2021, nn.
32021/25181.
Accoglie la domanda di risarcimento del danno proposta da e, per l'effetto, condanna Parte_3
, in proprio e nella qualità di amministratore della e Parte_2 CP_1 Controparte_2
in solido tra loro, al pagamento in favore di della somma, a titolo di risarcimento del
[...] Parte_3 danno, di € 30.000,00, nonché su tale importo, deflazionato al momento del fatto (25/5/2021) e rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, al pagamento degli interessi al tasso legale annuo fino alla data della presente sentenza, oltre gli interessi al tasso legale dalla presente pronuncia al saldo, entro i limiti della domanda. pagina 6 di 7 Compensa le spese del giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Barcellona Pozzo di Gotto, 16 dicembre 2025
Il Giudice dott. Fabrizio Di Sano
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