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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 13/11/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AV
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 3090/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12.9.2025 da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio degli Avv.ti SPADA CLAUDIO e BELLINZONA FABIO e con domicilio eletto presso il loro studio sito in Pavia, Via A. Volta n. 29;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Belgioioso (PV), in data 16/05/2007,
(atto n. 3, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007) in regime di separazione dei beni;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
1.I coniugi e vivranno separati nel reciproco rispetto;
Parte_2 Parte_1
2.Il IG. provvederà a trasferire la propria residenza entro e non oltre 30 Parte_1 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso. La IG.ra utorizza il IG. Pt_2 Pt_1 ad abbandonare, sin da oggi, l'abitazione familiare;
3.Il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1 collocazione prevalente e residenza presso la madre, con esercizio condiviso della responsabilità parentale e con previsione che i genitori concordino tutte le decisioni di pag. 1 di 7 maggiore importanza riguardanti il figlio ed assumano in modo autonomo le sole decisioni concernenti l'ordinaria amministrazione nei periodi in cui ciascuno avrà
con sé; Per_1
4.In ordine al regime di vista genitori – figlio minorenne, trascorrerà con il Per_1 padre e la madre lo stesso numero di giorni durante ogni singolo mese dell'anno. In particolare, con il papà trascorrerà i seguenti periodi / giorni:
a.La prima e la terza settimana del mese, le giornate di martedì e mercoledì dall'uscita da scuola del martedì sino al giovedì mattina.
La seconda e quarta settimana del mese, le giornate di martedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica fino al lunedì mattina.
Ciascun genitore, al termine del periodo di sua spettanza, dovrà accompagnare il figlio minore presso l'abitazione dell'altro genitore, salvo diverso accordo e, Per_1 ovviamente, salvi gli impegni scolastici;
b.Le festività di Natale (dal 23 al 30 dicembre) e Capodanno (dal 31 dicembre al 07 gennaio) saranno trascorse dal figlio, ad anni alterni, rispettivamente, l'una con il padre e l'altra con la madre, salvo diverso accordo degli stessi da definire almeno 10 giorni prima.
Quanto sopra, ad eccezione del giorno di Natale quando trascorrerà dalle ore Per_1
8:00 alle ore 16:00 con la mamma e dalle ore 16:00 alla mattina successiva con il padre.
Ciò per l'anno 2025, ma sempre con alternanza di anno in anno, salvo diverso accordo, inter partes;
c.Durante le festività di Pasqua, il figlio trascorrerà, ad anni alterni, il giorno di Pasqua ed il giorno di UE rispettivamente con l'uno e l'altro genitore, salvo diverso accordo degli stessi da definire almeno 10 giorni prima;
la restante parte delle festività pasquali seguirà, invece, il calendario di visita. Nell'anno 2026, trascorrerà il Per_1 giorno di Pasqua con il padre e quello di UE con la madre;
d.Durante le vacanze estive (periodo giugno – settembre) ciascun genitore avrà il diritto di trascorrere con il figlio almeno due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 aprile di ogni anno;
l'organizzazione ed il costo della vacanza saranno a carico del singolo genitore;
pag. 2 di 7 e.Ciascun genitore, a prescindere dal calendario di visita, potrà assistere agli eventi scolastici e ludico-sportivi del figlio senza alcuna limitazione;
f.Il calendario di visita sopra indicato deve intendersi solamente indicativo. Infatti, esso potrà subire variazione, anche significative, in virtù, da un lato, del desiderio e della volontà espressi dal figlio minore e, dall'altro, delle di lui condizioni di salute e/o esigenze ludico - sportive;
g.Ciascun genitore si dovrà assumere l'onere di coltivare le relazioni personali del figlio con l'altro genitore nonché di conservare e tutelare il diritto del minore di mantenere rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun lato genitoriale;
h.I coniugi si impegnano a rendersi reciprocamente sempre reperibili per comunicazioni urgenti relative al figlio sia telefonicamente che tramite e-mail nonché, nell'ottica di un ottimale processo di formazione ed educazione di , a prendere concordemente Per_1 ogni decisione relativa e di maggiore importanza che riguardi il minore in ordine anche ai suoi particolari interessi, con potestà genitoriale invece disgiunta tra i medesimi per le questioni ordinarie e quotidiane, come stabilito al punto 3;
i.Durante i tempi di permanenza di presso il padre, nelle ore in cui egli si Per_1 troverà sul posto di lavoro, il minore verrà accudito dalla nonna paterna. Analogo discorso per la IG.ra che potrà sempre godere dell'aiuto della di lei madre, Pt_2 nonna materna di;
Per_1
5. Il IG. entro il giorno 15 di ogni mese, verserà alla IG.ra a titolo di Pt_1 Pt_2 concorso nel mantenimento del figlio , l'importo di € 150,00, rivalutabile ogni Per_1 anno secondo gli indici Istat. Ciascuna parte si impegna, sin d'ora, a comunicare all'altra ogni variazione di lavoro e/o di stipendio;
6. Le spese straordinarie riguardanti il figlio minore (scolastiche, mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e qualsiasi altra non rientrante nella categoria “spese ordinarie”) verranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore nel pieno rispetto del Protocollo su spese extra-assegno per mantenimento dei figli in vigore presso il Tribunale di Pavia;
7. Fino a quando avrà prevalente sistemazione abitativa presso la madre, Per_1
l'assegno unico per il figlio a carico, oggi pari a circa € 150,00 mensili, verrà percepito in via esclusiva dalla IG.ra Pt_2
pag. 3 di 7 8. il IG. si impegna a lasciare la casa coniugale entro e non oltre 30 giorni dalla Pt_1 sottoscrizione del presente ricorso, trasferendosi momentaneamente presso l'abitazione della madre, IG.ra , in Corteolona e NE (PV) Via Roma Parte_3
n. 41, quindi a pochi metri di distanza dall'attuale abitazione familiare. Il calendario di visita genitori – figlio di cui alla condizione n. 4 troverà immediata attuazione (sin dal momento in cui il ricorrente lascerà l'abitazione familiare) e non subirà, comunque, alcuna variazione neppure quando il IG. si traferirà (in affitto oppure a seguito Pt_1 di acquisto) in altro immobile diverso da quello summenzionato. Il IG. sin d'ora, Pt_1 si impegna a non trasferirsi ad una distanza superiore a 30 km dal Comune di Corteolona
e NE (PV). Dal momento in cui il IG. lascerà la casa coniugale, tutte le Pt_1 relative spese di manutenzione ordinaria graveranno in via esclusiva sulla sola IG.ra
Pt_2
9. La casa coniugale, con tutto quanto l'arreda (ad eccezione della televisione posta nell'attuale camera matrimoniale, di un'aspirapolvere Folletto Vorwerk, del p.c. di cui al punto L delle premesse e dei beni strettamente personali del IG. che verranno Pt_1 da quest'ultimo prelevati), rimarrà alla IG.ra Quest'ultima si impegna ad Pt_2 acquistare dal IG. la quota del 25% della casa coniugale, oggi appartenente al Pt_1 marito, nonché a rimborsare a quest'ultimo l'esborso sostenuto, tramite mutuo, per la ristrutturazione dell'immobile, mediante la corresponsione all'odierno ricorrente della somma omnicomprensiva di € 20.000,00 (ventimila/00). Detto importo verrà versato dalla IG.ra al IG. in sede di atto notarile, contestualmente alla Pt_2 Pt_1 sottoscrizione del relativo atto di pubblico di cessione. Il Notaio rogante verrà scelto e pagato in via esclusiva dalla IG.ra l'atto dovrà essere siglato entro e non oltre Pt_2 il 31.12.2025;
10. Il conto corrente acceso dai coniugi, in contitolarità, presso Controparte_1 verrà utilizzato dalle parti fino al 30 settembre 2025 per pagare le sole utenze e spese domestiche. Ciò, per dar modo alla IG.ra di volturare le utenze su un conto Pt_2 corrente personale che ella, sin d'ora, si impegna ad aprire. Scaduto tale termine, il residuo verrà suddiviso tra le parti al 50%. Anche il IG. si impegna ad aprire un Pt_1 conto corrente personale su cui verrà girata la quota in parola. Dal mese di settembre
2025 le parti avranno il diritto di accreditare il proprio stipendio su un conto corrente pag. 4 di 7 personale. Dal 1° ottobre le spese e le utenze domestiche graveranno solo sulla parte occupante il relativo immobile;
11. I buoni fruttiferi postali e il libretto di risparmio postale, entrambi già appartenenti al figlio minore, rimarranno intestati in via esclusiva al medesimo . Le Persona_1 parti si obbligano a non utilizzare né i buoni fruttiferi postali nè il libretto di risparmio postale e neppure ad incidere negativamente sugli stessi. All'opposto, i genitori avranno la possibilità di alimentarli con versamenti personali, anche in misura diversa, ma sempre considerandoli di esclusiva proprietà ed interesse del figlio. Quando Per_1 avrà raggiunto la maggiore età, egli potrà disporre autonomamente ed arbitrariamente delle somme che ivi saranno presenti;
12. La motocicletta, quad Polaris, cilindrata 330, già intestata al IG. rimarrà a Pt_1 quest'ultimo. Analogo discorso per l'automobile Opel Grandland X. Invece, la vettura
Peugeot 208 rimarrà alla IG.ra Pt_2
13. Il IG. vecchi si farà carico in via esclusiva delle rate di finanziamento / linea di credito acceso con Findomestic Banca Spa per l'acquisto del p.c. come da premessa punto L). Egli potrà asportare tale p.c. dalla casa coniugale e trasportarlo presso la di lui nuova dimora;
14. coniugi si dichiarano entrambi economicamente indipendenti e, per tale motivo, confermano di nulla avere a pretendere l'uno dall'altra a nessun titolo, ragione o causa neppure a titolo di contributo al mantenimento.
15. Le spese di giudizio saranno suddivise tra le parti al 50%”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12.9.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra estese.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c., rinunciando al deposito dell'ulteriore documentazione non prodotta.
pag. 5 di 7 Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la pag. 6 di 7 domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2 sposati in Belgioioso (PV), in data 16/05/2007, (atto n. 3, parte I, del
[...] registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007);
2. recepisce le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Laura Cortellaro.
Così deciso in Pavia, il 13.11.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AV
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 3090/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12.9.2025 da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio degli Avv.ti SPADA CLAUDIO e BELLINZONA FABIO e con domicilio eletto presso il loro studio sito in Pavia, Via A. Volta n. 29;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Belgioioso (PV), in data 16/05/2007,
(atto n. 3, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007) in regime di separazione dei beni;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
1.I coniugi e vivranno separati nel reciproco rispetto;
Parte_2 Parte_1
2.Il IG. provvederà a trasferire la propria residenza entro e non oltre 30 Parte_1 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso. La IG.ra utorizza il IG. Pt_2 Pt_1 ad abbandonare, sin da oggi, l'abitazione familiare;
3.Il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1 collocazione prevalente e residenza presso la madre, con esercizio condiviso della responsabilità parentale e con previsione che i genitori concordino tutte le decisioni di pag. 1 di 7 maggiore importanza riguardanti il figlio ed assumano in modo autonomo le sole decisioni concernenti l'ordinaria amministrazione nei periodi in cui ciascuno avrà
con sé; Per_1
4.In ordine al regime di vista genitori – figlio minorenne, trascorrerà con il Per_1 padre e la madre lo stesso numero di giorni durante ogni singolo mese dell'anno. In particolare, con il papà trascorrerà i seguenti periodi / giorni:
a.La prima e la terza settimana del mese, le giornate di martedì e mercoledì dall'uscita da scuola del martedì sino al giovedì mattina.
La seconda e quarta settimana del mese, le giornate di martedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica fino al lunedì mattina.
Ciascun genitore, al termine del periodo di sua spettanza, dovrà accompagnare il figlio minore presso l'abitazione dell'altro genitore, salvo diverso accordo e, Per_1 ovviamente, salvi gli impegni scolastici;
b.Le festività di Natale (dal 23 al 30 dicembre) e Capodanno (dal 31 dicembre al 07 gennaio) saranno trascorse dal figlio, ad anni alterni, rispettivamente, l'una con il padre e l'altra con la madre, salvo diverso accordo degli stessi da definire almeno 10 giorni prima.
Quanto sopra, ad eccezione del giorno di Natale quando trascorrerà dalle ore Per_1
8:00 alle ore 16:00 con la mamma e dalle ore 16:00 alla mattina successiva con il padre.
Ciò per l'anno 2025, ma sempre con alternanza di anno in anno, salvo diverso accordo, inter partes;
c.Durante le festività di Pasqua, il figlio trascorrerà, ad anni alterni, il giorno di Pasqua ed il giorno di UE rispettivamente con l'uno e l'altro genitore, salvo diverso accordo degli stessi da definire almeno 10 giorni prima;
la restante parte delle festività pasquali seguirà, invece, il calendario di visita. Nell'anno 2026, trascorrerà il Per_1 giorno di Pasqua con il padre e quello di UE con la madre;
d.Durante le vacanze estive (periodo giugno – settembre) ciascun genitore avrà il diritto di trascorrere con il figlio almeno due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 aprile di ogni anno;
l'organizzazione ed il costo della vacanza saranno a carico del singolo genitore;
pag. 2 di 7 e.Ciascun genitore, a prescindere dal calendario di visita, potrà assistere agli eventi scolastici e ludico-sportivi del figlio senza alcuna limitazione;
f.Il calendario di visita sopra indicato deve intendersi solamente indicativo. Infatti, esso potrà subire variazione, anche significative, in virtù, da un lato, del desiderio e della volontà espressi dal figlio minore e, dall'altro, delle di lui condizioni di salute e/o esigenze ludico - sportive;
g.Ciascun genitore si dovrà assumere l'onere di coltivare le relazioni personali del figlio con l'altro genitore nonché di conservare e tutelare il diritto del minore di mantenere rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun lato genitoriale;
h.I coniugi si impegnano a rendersi reciprocamente sempre reperibili per comunicazioni urgenti relative al figlio sia telefonicamente che tramite e-mail nonché, nell'ottica di un ottimale processo di formazione ed educazione di , a prendere concordemente Per_1 ogni decisione relativa e di maggiore importanza che riguardi il minore in ordine anche ai suoi particolari interessi, con potestà genitoriale invece disgiunta tra i medesimi per le questioni ordinarie e quotidiane, come stabilito al punto 3;
i.Durante i tempi di permanenza di presso il padre, nelle ore in cui egli si Per_1 troverà sul posto di lavoro, il minore verrà accudito dalla nonna paterna. Analogo discorso per la IG.ra che potrà sempre godere dell'aiuto della di lei madre, Pt_2 nonna materna di;
Per_1
5. Il IG. entro il giorno 15 di ogni mese, verserà alla IG.ra a titolo di Pt_1 Pt_2 concorso nel mantenimento del figlio , l'importo di € 150,00, rivalutabile ogni Per_1 anno secondo gli indici Istat. Ciascuna parte si impegna, sin d'ora, a comunicare all'altra ogni variazione di lavoro e/o di stipendio;
6. Le spese straordinarie riguardanti il figlio minore (scolastiche, mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e qualsiasi altra non rientrante nella categoria “spese ordinarie”) verranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore nel pieno rispetto del Protocollo su spese extra-assegno per mantenimento dei figli in vigore presso il Tribunale di Pavia;
7. Fino a quando avrà prevalente sistemazione abitativa presso la madre, Per_1
l'assegno unico per il figlio a carico, oggi pari a circa € 150,00 mensili, verrà percepito in via esclusiva dalla IG.ra Pt_2
pag. 3 di 7 8. il IG. si impegna a lasciare la casa coniugale entro e non oltre 30 giorni dalla Pt_1 sottoscrizione del presente ricorso, trasferendosi momentaneamente presso l'abitazione della madre, IG.ra , in Corteolona e NE (PV) Via Roma Parte_3
n. 41, quindi a pochi metri di distanza dall'attuale abitazione familiare. Il calendario di visita genitori – figlio di cui alla condizione n. 4 troverà immediata attuazione (sin dal momento in cui il ricorrente lascerà l'abitazione familiare) e non subirà, comunque, alcuna variazione neppure quando il IG. si traferirà (in affitto oppure a seguito Pt_1 di acquisto) in altro immobile diverso da quello summenzionato. Il IG. sin d'ora, Pt_1 si impegna a non trasferirsi ad una distanza superiore a 30 km dal Comune di Corteolona
e NE (PV). Dal momento in cui il IG. lascerà la casa coniugale, tutte le Pt_1 relative spese di manutenzione ordinaria graveranno in via esclusiva sulla sola IG.ra
Pt_2
9. La casa coniugale, con tutto quanto l'arreda (ad eccezione della televisione posta nell'attuale camera matrimoniale, di un'aspirapolvere Folletto Vorwerk, del p.c. di cui al punto L delle premesse e dei beni strettamente personali del IG. che verranno Pt_1 da quest'ultimo prelevati), rimarrà alla IG.ra Quest'ultima si impegna ad Pt_2 acquistare dal IG. la quota del 25% della casa coniugale, oggi appartenente al Pt_1 marito, nonché a rimborsare a quest'ultimo l'esborso sostenuto, tramite mutuo, per la ristrutturazione dell'immobile, mediante la corresponsione all'odierno ricorrente della somma omnicomprensiva di € 20.000,00 (ventimila/00). Detto importo verrà versato dalla IG.ra al IG. in sede di atto notarile, contestualmente alla Pt_2 Pt_1 sottoscrizione del relativo atto di pubblico di cessione. Il Notaio rogante verrà scelto e pagato in via esclusiva dalla IG.ra l'atto dovrà essere siglato entro e non oltre Pt_2 il 31.12.2025;
10. Il conto corrente acceso dai coniugi, in contitolarità, presso Controparte_1 verrà utilizzato dalle parti fino al 30 settembre 2025 per pagare le sole utenze e spese domestiche. Ciò, per dar modo alla IG.ra di volturare le utenze su un conto Pt_2 corrente personale che ella, sin d'ora, si impegna ad aprire. Scaduto tale termine, il residuo verrà suddiviso tra le parti al 50%. Anche il IG. si impegna ad aprire un Pt_1 conto corrente personale su cui verrà girata la quota in parola. Dal mese di settembre
2025 le parti avranno il diritto di accreditare il proprio stipendio su un conto corrente pag. 4 di 7 personale. Dal 1° ottobre le spese e le utenze domestiche graveranno solo sulla parte occupante il relativo immobile;
11. I buoni fruttiferi postali e il libretto di risparmio postale, entrambi già appartenenti al figlio minore, rimarranno intestati in via esclusiva al medesimo . Le Persona_1 parti si obbligano a non utilizzare né i buoni fruttiferi postali nè il libretto di risparmio postale e neppure ad incidere negativamente sugli stessi. All'opposto, i genitori avranno la possibilità di alimentarli con versamenti personali, anche in misura diversa, ma sempre considerandoli di esclusiva proprietà ed interesse del figlio. Quando Per_1 avrà raggiunto la maggiore età, egli potrà disporre autonomamente ed arbitrariamente delle somme che ivi saranno presenti;
12. La motocicletta, quad Polaris, cilindrata 330, già intestata al IG. rimarrà a Pt_1 quest'ultimo. Analogo discorso per l'automobile Opel Grandland X. Invece, la vettura
Peugeot 208 rimarrà alla IG.ra Pt_2
13. Il IG. vecchi si farà carico in via esclusiva delle rate di finanziamento / linea di credito acceso con Findomestic Banca Spa per l'acquisto del p.c. come da premessa punto L). Egli potrà asportare tale p.c. dalla casa coniugale e trasportarlo presso la di lui nuova dimora;
14. coniugi si dichiarano entrambi economicamente indipendenti e, per tale motivo, confermano di nulla avere a pretendere l'uno dall'altra a nessun titolo, ragione o causa neppure a titolo di contributo al mantenimento.
15. Le spese di giudizio saranno suddivise tra le parti al 50%”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12.9.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra estese.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c., rinunciando al deposito dell'ulteriore documentazione non prodotta.
pag. 5 di 7 Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la pag. 6 di 7 domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2 sposati in Belgioioso (PV), in data 16/05/2007, (atto n. 3, parte I, del
[...] registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007);
2. recepisce le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Laura Cortellaro.
Così deciso in Pavia, il 13.11.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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