TRIB
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 24/09/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di L'Aquila
SEZIONE UNICA
UDIENZA 22/09/2025
Ex art. 127 cpc
N. R.G.1429/2022
Il giudice Anna Maria Mancini lette le “note in sostituzione di udienza” redatte e depositate OB PE lette le “note in sostituzione di udienza “ redatte e depositate EN TA lette le note di discussione depositate dalle parti;
Il Giudice dato atto, si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 18:00 dà lettura dell'allegata sentenza mediante invio della stessa tramite l'applicativo consolle del magistrato.
L'Aquila, lì 22/09/2025
Il giudice
Anna Maria Mancini REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E DI L ' A Q U I L A
Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Maria Mancini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado, iscritta al n. 1429/2022 R.G. decisa ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 22/09/2025 ex art. 127 ter c.p.c. vertente
T R A
OB PE elettivamente domiciliato in via Portella 1 Monticchio L'Aquila presso e nello studio dell'avv. BAFILE FRANCESCO dal quale è rappresentato e difeso
Attore
E
EN TA elettivamente domiciliato in viale Duca degli Abruzzi n. 115/12 Montorio al Vomano presso e nello studio dell' avv. DE DOMINICIS ALDO dal quale è rappresentato e difeso
Convenuto
OGGETTO: intimazione sfratto per morosità
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9-octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n.
2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie e i verbali di causa.
Appare tuttavia opportuno precisare l'oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini del decidere.
Con atto di citazione di sfratto, regolarmente notificato, OB RA premesso: di aver concesso in locazione a EN LI l' unità immobiliare in L'Aquila – Corso
Principe Umberto (San Benedetto di Bagno), riportata al N.C.E.U. di L'Aquila alla sezione urbana 005, foglio 19, particella 2384 sub 5, ammobiliato, con elettrodomestici funzionanti e mobili in buono stato di manutenzione, in forza di contratto ad uso abitativo di natura transitoria sottoscritto in data 16/09/2021 per la durata di anni 12 mesi, per un canone annuale di € 2.400,00 da corrispondersi in 12 rate mensili di €
200,00 ciascuna;
che EN LI si era reso moroso per il pagamento dei canoni di locazione dell'immobile fin dal mese di febbraio 2022, oltre i canoni successivi sino all'effettivo rilascio dell'immobile, nonché per il pagamento delle utenze, intimava lo sfratto per morosità chiedendone la convalida con l'adozione dei consequenziali provvedimenti e la condanna al pagamento dei canoni scaduti e da scadere fino all'esecuzione dello sfratto nonché al pagamento delle spese accessorie, con interessi legali.
All'udienza del 01.08.2022, svoltasi in contraddittorio con le parti, il Giudice adito pronunciava ordinanza provvisoria di rilascio, disponendo il mutamento di rito ex art. 667 c.p.c. e assegnava all'istante termine di trenta giorni e all' intimato termine di dieci giorni prima della udienza fissata al 24/10/2022 per l'integrazione degli atti introduttivi. Inoltre, ordinava che fosse esperito il procedimento di mediazione obbligatorio ex D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
Entrambe le parti depositavano memoria integrativa.
Parte attrice depositava il verbale di mediazione negativo per mancato raggiungimento di un accordo conciliativo.
Parte intimata EN LI eccepiva la inammissibilità della domanda principale di sfratto nonché quella accessoria di condanna al pagamento degli importi richiesti asserendo di aver riconsegnato le chiavi nel mese di marzo 2022.
Istruito il giudizio con produzioni documentali, la causa è stata decisa all'udienza odierna con termine sino a dieci giorni prima per il deposito di note difensive conclusionali.
Nel merito, è fondata e va accolta la domanda diretta alla pronuncia di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento contrattuale dell'intimato EN LI per le ragioni di seguito svolte.
Preliminarmente va evidenziato, che secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), nei contratti a prestazioni corrispettive, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione) (cfr. Cass. Sezioni Unite Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
Nel caso che ci occupa l'attore , proponendo l'ordinaria domanda ex art. 1453 cod.civ. con l'intimazione di sfratto per morosità, ha chiesto una sentenza costitutiva di risoluzione del contratto di locazione il cui fatto costitutivo è l'inadempimento grave e colpevole.
Ebbene, agendo in giudizio per l'inadempimento contrattuale, l' attore con la produzione in atti del contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria di data
16/09/2021 ha provato la fonte negoziale del proprio diritto e la gravità dell'inadempimento stabilito dall'art. 5 del citato contratto di locazione che recita espressamente “il mancato puntuale pagamento anche di una sola rata del canone
(nonché di quant'altro dovuto ove di importo pari ad una mensilità) costituisce in mora il conduttore” allegando il mancato pagamento del canone locatizio a far data dal marzo 2022 sino al momento del rilascio avvenuto in data 20/10/2022 per complessivi
€ 1.600,00 , oltre il mancato pagamento per la tassa sui rifiuti solidi urbani (T.A.R.I.), ammontante per €. 237,25 (€. 219,00 : 12 = €. 18,25 x 13 mensilità), per la fornitura di acqua corrente per il periodo dal 16.9 al 31.12.2021, pari ad €. 74,46 per la fornitura di acqua corrente per il periodo 15.11.2021/30.6.2022, pari ad €. 119,86 per un debito complessivo di €. 2.031,57.
Il conduttore , dall'altro canto, ha eccepito l'avvenuto rilascio dell'immobile nel marzo
2022 senza allegare alcuna traditio delle chiavi nè il relativo verbale di riconsegna dell'immobile. Senonché le risultanze istruttorie hanno dimostrato che la riconsegna dell'immobile è avvenuta soltanto in data 20/10/2022 come da relativo verbale di pari data sottoscritto dalle parti a mezzo dei rispettivi delegati. Né il conduttore ha dato prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituita dall'avvenuto adempimento, come da onere su di esso gravante. Pertanto, deve trovare accoglimento la domanda attorea di pagamento dei canoni di locazione e degli oneri contrattuali insoluti, essendo la domanda fondata su prova scritta, costituita dal contratto di locazione intercorso tra le parti e non avendo la conduttrice provato l'estinzione del debito. In relazione al quantum è dovuta a titolo di canoni di locazione insoluti e oneri contrattualmente pattuiti e maturati , la complessiva somma di €. 2.031,57 nonché gli interessi maturati dalle singole scadenze fino al saldo effettivo.
Quanto alla gravità dell'inadempimento richiesta in tema di risoluzione del contratto di locazione di immobili urbani, nel caso che ci occupa, l'inadempimento incide su una delle obbligazioni primarie scaturenti dal contratto stante il mancato pagamento da parte della conduttrice dei prefati canoni mensili ed il perdurare della morosità.
Va, dunque, dichiarata la risoluzione del contratto ex art. 1455 c.c., con conseguente accoglimento anche della domanda di restituzione del bene immobile, libero da persone, animali e cose. Alla risoluzione del contratto di locazione consegue l'obbligo del conduttore di provvedere alla riconsegna dell' immobile locato. Per il termine del rilascio va confermato la già resa ordinanza.
Quanto all' eccezione di compensazione del deposito cauzionale con il controcredito vantato dall' intimante, formulata dal conduttore, va osservato che in materia di locazione, l'obbligazione del locatore di restituire il deposito cauzionale versato dal conduttore a garanzia degli obblighi contrattuali sorge al termine della locazione non appena avvenuto il rilascio dell'immobile locato, con la conseguenza che, ove il locatore trattenga la somma anche dopo il rilascio dell'immobile da parte del conduttore, senza proporre domanda giudiziale per l'attribuzione, in tutto o in parte, della stessa a copertura di specifici danni subiti, il conduttore può esigerne la restituzione. Il locatore, pertanto, nel caso in cui voglia ritenere la somma a titolo di deposito cauzionale, ha l'onere di presentare domanda di attribuzione qualora il conduttore gli abbia cagionato un danno per l'ammontare del danno stesso o vanti nei confronti del medesimo dei crediti. Ebbene, nel caso in esame la suddetta eccezione di restituzione della somma di €
400,00 versata a titolo deposito cauzionale va accolta considerato che il locatore l' ha trattenuta senza domandarne l'attribuzione in tutto o in parte a copertura dei specifici danni subiti e lamentati.
Ogni altra questione resta nel merito assorbita.
Le spese, ivi comprese le spese della procedura di mediazione obbligatoria, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione delle tariffe minime di cui al D.M. n. 147/2022 stante la non complessità delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande in atti, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
-accoglie la domanda attorea nei confronti di EN LI e per l'effetto dichiara la risoluzione del contratto di locazione per cui è causa con conseguente conferma dell'ordinanza provvisoria di rilascio emessa ex art. 665 c.p.c. in data 01/08/2022;
- condanna di EN LI al pagamento, in favore di OB RA, della complessiva somma di € 2.031,57, per canoni e spese accessorie non pagati oltre interessi legali come in motivazione;
-condanna OB RA alla restituzione in favore di EN LI della complessiva somma di € 400,00 oltre interessi legali;
- condanna EN LI al pagamento, in favore di OB RA delle spese della procedura di mediazione che si liquidano in complessivi € 556,41 di cui € 130,41 per spese ed € 426,00 per compensi, oltre il rimborso forfettario spese generali, Cpaa ed
Iva;
- condanna EN LI al pagamento, in favore di OB RA delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 1.278,00 per compensi oltre il rimborso forfettario spese generali , Cpaa ed Iva e oltre c.u. e bolli.
Cosi deciso in L' Aquila il 22/09/2025
Il Giudice Dott.ssa Anna Maria Mancini
SEZIONE UNICA
UDIENZA 22/09/2025
Ex art. 127 cpc
N. R.G.1429/2022
Il giudice Anna Maria Mancini lette le “note in sostituzione di udienza” redatte e depositate OB PE lette le “note in sostituzione di udienza “ redatte e depositate EN TA lette le note di discussione depositate dalle parti;
Il Giudice dato atto, si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 18:00 dà lettura dell'allegata sentenza mediante invio della stessa tramite l'applicativo consolle del magistrato.
L'Aquila, lì 22/09/2025
Il giudice
Anna Maria Mancini REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E DI L ' A Q U I L A
Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Maria Mancini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado, iscritta al n. 1429/2022 R.G. decisa ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 22/09/2025 ex art. 127 ter c.p.c. vertente
T R A
OB PE elettivamente domiciliato in via Portella 1 Monticchio L'Aquila presso e nello studio dell'avv. BAFILE FRANCESCO dal quale è rappresentato e difeso
Attore
E
EN TA elettivamente domiciliato in viale Duca degli Abruzzi n. 115/12 Montorio al Vomano presso e nello studio dell' avv. DE DOMINICIS ALDO dal quale è rappresentato e difeso
Convenuto
OGGETTO: intimazione sfratto per morosità
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9-octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n.
2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie e i verbali di causa.
Appare tuttavia opportuno precisare l'oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini del decidere.
Con atto di citazione di sfratto, regolarmente notificato, OB RA premesso: di aver concesso in locazione a EN LI l' unità immobiliare in L'Aquila – Corso
Principe Umberto (San Benedetto di Bagno), riportata al N.C.E.U. di L'Aquila alla sezione urbana 005, foglio 19, particella 2384 sub 5, ammobiliato, con elettrodomestici funzionanti e mobili in buono stato di manutenzione, in forza di contratto ad uso abitativo di natura transitoria sottoscritto in data 16/09/2021 per la durata di anni 12 mesi, per un canone annuale di € 2.400,00 da corrispondersi in 12 rate mensili di €
200,00 ciascuna;
che EN LI si era reso moroso per il pagamento dei canoni di locazione dell'immobile fin dal mese di febbraio 2022, oltre i canoni successivi sino all'effettivo rilascio dell'immobile, nonché per il pagamento delle utenze, intimava lo sfratto per morosità chiedendone la convalida con l'adozione dei consequenziali provvedimenti e la condanna al pagamento dei canoni scaduti e da scadere fino all'esecuzione dello sfratto nonché al pagamento delle spese accessorie, con interessi legali.
All'udienza del 01.08.2022, svoltasi in contraddittorio con le parti, il Giudice adito pronunciava ordinanza provvisoria di rilascio, disponendo il mutamento di rito ex art. 667 c.p.c. e assegnava all'istante termine di trenta giorni e all' intimato termine di dieci giorni prima della udienza fissata al 24/10/2022 per l'integrazione degli atti introduttivi. Inoltre, ordinava che fosse esperito il procedimento di mediazione obbligatorio ex D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
Entrambe le parti depositavano memoria integrativa.
Parte attrice depositava il verbale di mediazione negativo per mancato raggiungimento di un accordo conciliativo.
Parte intimata EN LI eccepiva la inammissibilità della domanda principale di sfratto nonché quella accessoria di condanna al pagamento degli importi richiesti asserendo di aver riconsegnato le chiavi nel mese di marzo 2022.
Istruito il giudizio con produzioni documentali, la causa è stata decisa all'udienza odierna con termine sino a dieci giorni prima per il deposito di note difensive conclusionali.
Nel merito, è fondata e va accolta la domanda diretta alla pronuncia di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento contrattuale dell'intimato EN LI per le ragioni di seguito svolte.
Preliminarmente va evidenziato, che secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), nei contratti a prestazioni corrispettive, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione) (cfr. Cass. Sezioni Unite Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
Nel caso che ci occupa l'attore , proponendo l'ordinaria domanda ex art. 1453 cod.civ. con l'intimazione di sfratto per morosità, ha chiesto una sentenza costitutiva di risoluzione del contratto di locazione il cui fatto costitutivo è l'inadempimento grave e colpevole.
Ebbene, agendo in giudizio per l'inadempimento contrattuale, l' attore con la produzione in atti del contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria di data
16/09/2021 ha provato la fonte negoziale del proprio diritto e la gravità dell'inadempimento stabilito dall'art. 5 del citato contratto di locazione che recita espressamente “il mancato puntuale pagamento anche di una sola rata del canone
(nonché di quant'altro dovuto ove di importo pari ad una mensilità) costituisce in mora il conduttore” allegando il mancato pagamento del canone locatizio a far data dal marzo 2022 sino al momento del rilascio avvenuto in data 20/10/2022 per complessivi
€ 1.600,00 , oltre il mancato pagamento per la tassa sui rifiuti solidi urbani (T.A.R.I.), ammontante per €. 237,25 (€. 219,00 : 12 = €. 18,25 x 13 mensilità), per la fornitura di acqua corrente per il periodo dal 16.9 al 31.12.2021, pari ad €. 74,46 per la fornitura di acqua corrente per il periodo 15.11.2021/30.6.2022, pari ad €. 119,86 per un debito complessivo di €. 2.031,57.
Il conduttore , dall'altro canto, ha eccepito l'avvenuto rilascio dell'immobile nel marzo
2022 senza allegare alcuna traditio delle chiavi nè il relativo verbale di riconsegna dell'immobile. Senonché le risultanze istruttorie hanno dimostrato che la riconsegna dell'immobile è avvenuta soltanto in data 20/10/2022 come da relativo verbale di pari data sottoscritto dalle parti a mezzo dei rispettivi delegati. Né il conduttore ha dato prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituita dall'avvenuto adempimento, come da onere su di esso gravante. Pertanto, deve trovare accoglimento la domanda attorea di pagamento dei canoni di locazione e degli oneri contrattuali insoluti, essendo la domanda fondata su prova scritta, costituita dal contratto di locazione intercorso tra le parti e non avendo la conduttrice provato l'estinzione del debito. In relazione al quantum è dovuta a titolo di canoni di locazione insoluti e oneri contrattualmente pattuiti e maturati , la complessiva somma di €. 2.031,57 nonché gli interessi maturati dalle singole scadenze fino al saldo effettivo.
Quanto alla gravità dell'inadempimento richiesta in tema di risoluzione del contratto di locazione di immobili urbani, nel caso che ci occupa, l'inadempimento incide su una delle obbligazioni primarie scaturenti dal contratto stante il mancato pagamento da parte della conduttrice dei prefati canoni mensili ed il perdurare della morosità.
Va, dunque, dichiarata la risoluzione del contratto ex art. 1455 c.c., con conseguente accoglimento anche della domanda di restituzione del bene immobile, libero da persone, animali e cose. Alla risoluzione del contratto di locazione consegue l'obbligo del conduttore di provvedere alla riconsegna dell' immobile locato. Per il termine del rilascio va confermato la già resa ordinanza.
Quanto all' eccezione di compensazione del deposito cauzionale con il controcredito vantato dall' intimante, formulata dal conduttore, va osservato che in materia di locazione, l'obbligazione del locatore di restituire il deposito cauzionale versato dal conduttore a garanzia degli obblighi contrattuali sorge al termine della locazione non appena avvenuto il rilascio dell'immobile locato, con la conseguenza che, ove il locatore trattenga la somma anche dopo il rilascio dell'immobile da parte del conduttore, senza proporre domanda giudiziale per l'attribuzione, in tutto o in parte, della stessa a copertura di specifici danni subiti, il conduttore può esigerne la restituzione. Il locatore, pertanto, nel caso in cui voglia ritenere la somma a titolo di deposito cauzionale, ha l'onere di presentare domanda di attribuzione qualora il conduttore gli abbia cagionato un danno per l'ammontare del danno stesso o vanti nei confronti del medesimo dei crediti. Ebbene, nel caso in esame la suddetta eccezione di restituzione della somma di €
400,00 versata a titolo deposito cauzionale va accolta considerato che il locatore l' ha trattenuta senza domandarne l'attribuzione in tutto o in parte a copertura dei specifici danni subiti e lamentati.
Ogni altra questione resta nel merito assorbita.
Le spese, ivi comprese le spese della procedura di mediazione obbligatoria, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione delle tariffe minime di cui al D.M. n. 147/2022 stante la non complessità delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande in atti, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
-accoglie la domanda attorea nei confronti di EN LI e per l'effetto dichiara la risoluzione del contratto di locazione per cui è causa con conseguente conferma dell'ordinanza provvisoria di rilascio emessa ex art. 665 c.p.c. in data 01/08/2022;
- condanna di EN LI al pagamento, in favore di OB RA, della complessiva somma di € 2.031,57, per canoni e spese accessorie non pagati oltre interessi legali come in motivazione;
-condanna OB RA alla restituzione in favore di EN LI della complessiva somma di € 400,00 oltre interessi legali;
- condanna EN LI al pagamento, in favore di OB RA delle spese della procedura di mediazione che si liquidano in complessivi € 556,41 di cui € 130,41 per spese ed € 426,00 per compensi, oltre il rimborso forfettario spese generali, Cpaa ed
Iva;
- condanna EN LI al pagamento, in favore di OB RA delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 1.278,00 per compensi oltre il rimborso forfettario spese generali , Cpaa ed Iva e oltre c.u. e bolli.
Cosi deciso in L' Aquila il 22/09/2025
Il Giudice Dott.ssa Anna Maria Mancini