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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/02/2025, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente
dott. ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6782/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
, nata ad [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Venera RUSSO, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Pinuccia POLIZZI, giusta procura in atti;
RESISTENTE
posta in decisione all'esito del deposito di note scritte disposto in sostituzione dell'udienza del
29/01/2025, previa trasmissione degli atti al P.M., che non si è opposto;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente il 24/06/2024, ha chiesto a questo Tribunale Parte_1
pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il Controparte_1 07/09/1994, dal quale sono nati i figli in Acireale, il 27/07/1995) e (in Acireale, Per_1 Per_2
il 20/02/1999).
Ha esposto la ricorrente di essersi separata dal coniuge e che dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale (tenutasi il 05/05/2022) non si era più riconciliata con il marito, ed ha allegato copia della sentenza di separazione n. 2506/2023, resa dal Tribunale di Catania, su precisazione congiunta delle conclusioni, in data 25.05/09.06.2023
(nel procedimento recante n. R.G. 14866/2021).
Nessuna altra richiesta ha formulato la ricorrente, allegando che ciascun coniuge risulta munito di autonomo reddito da lavoro dipendente e che i figli sono già economicamente indipendenti.
Con memoria difensiva depositata il 23/10/2024 si è costituito , aderendo alla Controparte_1
domanda di divorzio, senza ulteriori statuizioni.
A seguito di istanza congiunta, depositata nelle more dell'udienza di comparizione, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo, intendendo addivenire alla pronuncia di divorzio in base alle condizioni concordate in seno alla predetta istanza (trasmessa telematicamente in duplice copia,
sottoscritta personalmente da ciascun coniuge e corredata della dichiarazione di non volersi riconciliare e di volersi avvalere del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione già fissata per il 29/01/2025), sicché, disposta la trattazione del procedimento secondo le forme del procedimento su domanda congiunta di cui all'art. 473 bis.51, c.p.c., all'esito del deposito di note, la causa è stata rimessa in decisione.
Tanto premesso, deve affermarsi nel merito la sussistenza di tutte le condizioni poste dall'art. 3 n.
2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898, così come modificata dalla legge n. 55 del 6 maggio 2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta, infatti, dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza di separazione n. 2506/2023 del Tribunale di
Catania, non essendone stata eccepita da alcuno la interruzione. L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti può, inoltre,
fondatamente presumersi in considerazione del periodo trascorso e delle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, tutti sintomi inequivoci della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti, senza altre statuizioni (cfr l'istanza congiunta con cui le parti hanno chiesto al
Tribunale quanto segue: “
1-accertare la sussistenza dei presupposti di legge e conseguentemente
pronunciare ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett.b della legge 1 dicembre 1970 n. 898 la cessazione degli
effetti civili del matrimonio contratto tra e in data 07 settembre Parte_1 Controparte_1
1994, con atto trascritto nei registri dell' Ufficio di Stato Civile del Comune di Acireale dell'anno
1994, parte II serie A n. 416, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del detto
Comune procedere alla annotazione della sentenza;
2-dare atto che i coniugi non vantano nessuna
pretesa economica l'uno verso l'altra;
3-dare atto che i due figli e sono Per_1 Per_2
maggiorenni ed autonomi economicamente;
4-Compensare le spese di lite del presente giudizio.”)
In considerazione dell'accordo raggiunto e della concorde richiesta delle parti in tal senso, le spese processuali vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 6782/2024 R.G.:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
il 07/09/1994, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato Controparte_1
civile del Comune di Acireale al n. 416, parte II, serie A, anno 1994;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Acireale di procedere all'annotazione della presente sentenza;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 21.02.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente