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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/05/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 85/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sez. Lavoro
Composta da: dott. Giovanni Picciau - Presidente dott. Susanna Mantovani - Consigliere dott. Paola Poli - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2962/2024, estensore dott. Porcelli, discussa all'udienza collegiale del 03/04/2025 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TEALDI ALBERTO e dell'avv. SARA' Parte_1 P.IVA_1 MARCO, elettivamente domiciliata in CORSO GALILEO FERRARIS, 46 TORINO presso i difensori
APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOFFOLI Controparte_1 C.F._1 MADDALENA, elettivamente domiciliato in CORSO VENEZIA, 12 MILANO presso il difensore
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Nel merito In via principale
- in accoglimento dell'appello proposto con il presente ricorso e in totale riforma della sentenza impugnata, revocare, dichiarare nullo, e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo emesso il 3/1/2024 dal Tribunale di Milano, sezione Lavoro, Giudice dott.ssa Eleonora De Carlo, n. 31/2024, R.G. 101/2024, notificato
a mezzo p.e.c. il 12/01/2024, dichiarando nulla essere dovuto al signor per le ragioni ivi indicate, Controparte_1 mandando da qualsiasi domanda avversaria. Controparte_2
- disporre la ripetizione di tutte le somme pagate in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
In via istruttoria
- ammettere le istanze istruttorie non ammesse in primo grado, ed in particolare ammettere le istanze istruttorie di cui al Motivo di appello n. 4, da intendersi qui trascritte, nonché disporre l'assunzione di ogni ulteriore mezzo di prova ex art. 421 c.p.c. Con vittoria di spese, diritti, onorari di causa, oltre IVA e CPA, per entrambi i gradi di giudizio.”
pagina 1 di 7 Per parte appellata: “Voglia l'On. Corte adita, contrariis rejectis, così giudicare: In via principale e nel merito:
Confermare la Sentenza del Tribunale di Milano – Sez. Lavoro n. 2962/2024 pubblicata il 26/07/2024 (RG n. 1034/2024) e, per l'effetto, rigettare tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi meglio specificati nella narrativa del presente atto e in primo grado;
e/o comunque in via preliminare e pregiudiziale: Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità delle avverse domande per tutti i motivi meglio esposti nella narrativa del presente atto. In via principale e nel merito Rigettare l'avverso ricorso in appello in quanto infondato in fatto e in diritto, per i motivi meglio specificati nella narrativa del presente atto. In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi di lite.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 2962/2024, il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione proposta da avverso Pt_1 il decreto ingiuntivo n. 31/2024 ottenuto da in ragione del mancato pagamento della somma di CP_1
€ 100.000 di cui al verbale di conciliazione in sede sindacale del 28/7/2022. In particolare, nell'accordo conciliativo era previsto che a fronte della revoca delle dimissioni da parte del lavoratore, la società versasse l'importo di € 15.000 a titolo di bonus arretrato già maturato e la somma di € 100.000 a titolo di bonus maturato al 31/12/2022. La conciliazione si svolgeva nello studio dell'avv. Guelfo, difensore di in cui erano presenti il Pt_1 conciliatore, il lavoratore e la traduttrice, mentre l'amministratore unico della società Konrad IL era collegato da remoto;
questi firmava la copia inviatagli via mail, che poi scansionava e ritrasmetteva allo studio Guelfo per le ulteriori sottoscrizioni. La con l'opposizione, ha disconosciuto la copia del verbale rispetto all'originale, contestando che Pt_1 esistesse un originale e dubitando dell'autenticità delle firme. Il primo giudice, a fronte del disconoscimento, ha disposto l'esibizione dell'originale; tuttavia, i difensori di hanno dichiarato di non esserne in possesso, così come il conciliatore. CP_1 Disposta la prova testimoniale, IL (non più A.U della al momento della deposizione) ha Pt_1 confermato le modalità di firma del verbale, riconoscendo che la copia del verbale prodotta in causa corrisponde a quella del verbale da lui sottoscritto. Il teste ha unicamente confermato che IL era collegato da remoto, ma non ha assistito alla Tes_1 riunione, avendo aspettato in un'altra stanza. Il conciliatore ha dichiarato di aver identificato le parti, che lui, e la traduttrice firmarono Pt_2 CP_1 il verbale in presenza, che fu poi inviato per mail a IL che lo restituì sempre per mail, firmato. Ha altresì dichiarato di aver visto IL firmare e che la copia agli atti è quella del verbale sottoscritto. Il teste ha confermato che vi è stato l'incontro e che IL era in videoconferenza. Tes_2 Ad avviso del primo giudice le testimonianze consentono di superare il disconoscimento della conformità all'originale sia della copia del verbale prodotta che dei messaggi mail di scambio del verbale prodotti da su ordine del giudice. CP_1 Analogamente può dirsi superata l'eccezione di falsità del documento con conseguente rigetto della istanza di autorizzazione alla presentazione di querela di falso proposta dalla in corso di causa. Pt_1 Anche le eccezioni di merito sono state respinte. Quanto all'assenza, in capo a IL, dei poteri di rappresentanza della società, è stato rilevato che l'ordinanza del Tribunale di Torino con cui era stata sospesa la delibera assembleare di rinnovo delle cariche sociali risultava pubblicata in data 29/7/2022 (e non il 27/7/2022 come sostenuto dalla , e Pt_1 comunque non aveva direttamente annullato la nomina di IL come amministratore. Inoltre, la società era consapevole della sottoscrizione del verbale, avvenuta presso il legale della stessa,
pagina 2 di 7 che, presumibilmente, aveva anche predisposto il testo dell'accordo; la ha poi dato parziale
Pt_1 esecuzione all'accordo, accettando la revoca delle dimissioni di , rispristinando il rapporto di CP_1 lavoro e corrispondendo la somma di € 15.000 a titolo di bonus arretrato. Ancora, le due mail invocate dalla società a dimostrazione della conoscenza, in capo al lavoratore, che IL non poteva rappresentare al sono state ritenute irrilevanti in quanto quella del 23/6/2022,
Pt_1 inviata dal Presidente di (socio unico di non contiene alcun riferimento ai poteri CP_3 Pt_1 di rappresentanza di IL;
quella del 15/4/2022 (rectius 15/7/2022) non è stata inviata ad . CP_1 Il lavoratore è quindi da ritenersi in buona fede per gli effetti di cui all'art. 2377 c.c. Irrilevante anche quanto affermato nella lettera di dimissioni, (“ho ricevuto direttamente e indirettamente inviti da parte di soggetti referenti della società controllante di a non fare riferimento per le
Pt_1 direttive di lavoro all'amministrazione e dirigenza di in quanto non legittimati”), stante la
Pt_1 genericità e considerato che il rapporto di lavoro intercorreva con unico soggetto interlocutore del
Pt_1 lavoratore.
Veniva poi respinta anche la domanda di risoluzione per inadempimento del verbale di conciliazione, proposta da fondandola sulla circostanza che il lavoratore aveva nuovamente rassegnato le Pt_1 dimissioni l'1/9/2022 con effetto dall'1/11/2022. In primo luogo, l'obbligazione assunta da con CP_1 il verbale era di ritirare le dimissioni dell'8/7/2022, e certamente non si estendeva anche alla facoltà di dimettersi in futuro. Del resto, la revoca delle dimissioni era prevista in ragione del trasferimento del suo rapporto di lavoro in esecuzione di un contratto di affitto di ramo d'azienda a partire dal 9/9/2022, affitto che poi non è avvenuto.
Infine, del tutto irrilevante è la eventuale mancanza dei presupposti previsti nel contratto di lavoro per l'erogazione del bonus di € 100.000, posto che l'obbligazione di corrispondere la somma deriva dal verbale di conciliazione.
Ha proposto appello con plurimi motivi. Pt_1 1) Difetto di potere di rappresentanza della società in capo a IL e mala fede di CP_1 Il Tribunale di Torino ha sospeso la delibera di rinnovo della nomina di IL come A.U., la mail del 15/7/2022 era indirizzata anche ad , che inoltre era consapevole di non aver maturato i requisiti CP_1 per il premio di produzione per cui è causa, sicchè non può invocare gli effetti di un contratto stipulato con un falsus procurator;
2) Invalidità del verbale di conciliazione ed errata valutazione circa la valenza probatoria, anche in relazione all'art. 20 co. 1 bis CAD. Il verbale è una copia informatica di un documento analogico disconosciuta dalla e non costituisce Pt_1 copia conforme e conseguentemente, ai sensi dell'art. 20 CAD il Giudice può liberamente valutarne il valore probatorio, tenendo conto delle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità del documento. I testi IL e hanno dichiarato il falso: l'ex a.u. ha in corso tre vertenze (di cui una azione di Pt_2 responsabilità per i fatti di causa, in relazione alla quale si rinnova la richiesta di produzione documentale non ammessa dal Tribunale) e nella propria deposizione ha dichiarato “nel documento che ho firmato non c'erano le firme degli altri. Ho fatto la scansione e ho inviato il documento all'ufficio dell'avvocato. Il documento è stato stampato e hanno firmato tutti quelli che erano presenti in ufficio, davanti a me in videoconferenza.”. Tuttavia, il verbale allegato alla mail che l'avv. Guelfo ha inviato a IL per la firma riporta già la firma di e dell'interprete. CP_1 Inoltre, la firma di IL risulta “incollata” in quanto esattamente identica ad altra presente nel doc. 15 del fascicolo . CP_1
(il sindacalista) è inattendibile perché non ha rispettato le prescrizioni normative sulla stipula di Pt_2
pagina 3 di 7 conciliazioni a distanza, non avendo invitato le parti a fornire prova dei propri poteri di rappresentanza, come prevede la circolare INL 25/9/2020, non ha fornito il verbale di conciliazione in originale, che non esiste, ha falsamente dichiarato di aver assistito alla apposizione della firma di IL.
3) Il bonus non è dovuto per carenza di prova e dei presupposti contrattuali. Le (seconde) dimissioni hanno vanificato il contenuto dell'accordo e dimostrano la volontà di eludere le pattuizioni, in quanto hanno reso inutile la concessione del bonus (che trova giustificazione sinallagmatica unicamente nella prosecuzione del rapporto di lavoro, non essendo stati raggiunti dal lavoratore i target per il suo riconoscimento). Peraltro, risulta dalla visura CCIAA che il contratto di affitto di azienda sia stato stipulato il 26/7/2022.
4) Errata valutazione della rilevanza delle prove dedotte in primo grado ed error in procedendo in relazione alla proposizione della querela di falso. Errata la mancata ammissione dei capitoli 5, 6, 25, 26, 27 volti a dimostrare la mala fede del lavoratore, la manca ammissione di prove documentali relative alla normativa di secondo livello e alla circolare che disciplinano le conciliazioni sindacali a distanza. Errata la mancata ammissione della querela di falso che può essere disposta anche in relazione ad una scrittura privata, ed errato il mancato interpello della parte che intende avvalersi del documento ex art. 222 c.p.c..
Ha resistito il lavoratore, sottolineando l'intento ritorsivo di considerato che il verbale è stata Pt_1 adempiuto quanto alle altre pattuizioni, difendendo la sentenza e rilevando in particolare, quanto ai motivi di gravame: 1) Il provvedimento di sospensione del Tribunale di Torino è stato pubblicato il giorno successivo a quello della firma del verbale;
l'iscrizione del cambio di amministratore alla CCIAA è del 22/8/2002; la mail del 23/6/2022 non fa alcun riferimento ai poteri di IL, esortando i dipendenti a non comunicare con una serie di nominativi tra cui non figura IL;
la mail del 15/7/2022 testualmente afferma di cui lei è A.u.”; il teste direttore generale di ha Pt_1 Tes_2 Pt_1 riconosciuto IL come A.U. in occasione della firma del verbale. 2) L'art. 12 bis co. 2 d.l. 76/2020 ha previsto che i verbali di conciliazione possano essere anche attraverso comunicazioni da remoto che consentano l'identificazione degli interessati e l'acquisizione della volontà espressa e in tal caso il verbale si perfeziona con la sola sottoscrizione del funzionario incaricato e la procedura è stata rispettata nel caso di specie.
All'udienza del 3 aprile 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
* * * L'appello non coglie nel segno e deve essere rigettato.
Quanto al primo motivo, rileva il Collegio che, in disparte la circostanza documentale che l'ordinanza del Tribunale di Torino è stata pubblicata il giorno successivo a quello della firma del verbale di conciliazione, in detta ordinanza viene chiaramente affermato che con la sospensione della efficacia della delibera assembleare che ha rinnovato la carica di IL come amministratore, la società non resta priva di legale rappresentante, in quanto permane efficace la precedente delibera di nomina, in regime di prorogatio (si veda pag. 12 dell'ordinanza). In palese contraddizione con l'evidenza documentale, l'appellante insiste nel sostenere che il Tribunale di Torino si era già pronunciato al momento della sottoscrizione del verbale di conciliazione da parte di IL, senza però spiegare come la Società o i suoi dipendenti potessero essere a conoscenza del contenuto di un provvedimento giudiziale non ancora pubblicato.
pagina 4 di 7 Analogamente la non offre alcuna spiegazione per fondare il proprio assunto secondo cui una volta Pt_1 sospesa la delibera di rinnovo delle cariche sociali, non trova applicazione il regime di proroga della validità della precedente nomina. Il giorno della firma del verbale di conciliazione la questione della sospensione della delibera assembleare che aveva riconfermato la carica sociale in capo a IL era sub iudice e pertanto tale delibera era ancora efficace, sicchè l'amministratore (riconfermato in virtù di detta delibera), era certamente titolare del potere di firma. Ma anche a voler ritenere che il giorno della firma della conciliazione il Tribunale di Torino avesse già disposto la sospensione della delibera, ugualmente IL deteneva il potere di firma in ragione della precedente nomina ad amministratore che continuava ad essere efficace in ragione della prorogatio. Chiarito che IL era comunque titolare del potere di rappresentare validamente la società, il tema della mala fede del lavoratore diviene irrilevante.
Il secondo e il quarto motivo possono esaminarsi congiuntamente. La Corte di Cassazione, in tema di efficacia e validità dei messaggi mail, ha recentemente affermato (sent. n. 14046/2024): “Il sistema della legge, in definitiva, all'epoca dei fatti - così come oggi - dettava un identico criterio di giudizio tanto per stabilire se un documento informatico fosse idoneo a soddisfare il requisito della forma scritta, tanto per stabilire se fosse una prova idonea: il criterio della "libera valutabilità" in base alle "caratteristiche oggettive" del documento. I principi desumibili dalla legge sono dunque pochi e semplici, e possono così riassumersi: (a) il messaggio di posta elettronica sottoscritto con firma "semplice" è un documento informatico ai sensi dell'art. 2712 c.c.; (b) se non ne sono contestati la provenienza od il contenuto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate (così già Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11606 del 14/05/2018, Rv. 648375 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 30186 del 27.10.2021 (in motivazione, pag. 4); Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3540 del 6.2.2019; una conferma a contrario di tali principi si ricava anche da Sez. 2 - , Ordinanza n. 22012 del 24/07/2023, la quale ha negato che una e-mail priva di firma elettronica avanzata soddisfi il requisito della forma scritta, ma solo se tale forma sia richiesta ad substantiam negotii); (c) se ne sono contestati la provenienza od il contenuto, il giudice non può espungere quel documento dal novero delle prove utilizzabili, ma deve valutarlo in una con tutti gli altri elementi disponibili e tenendo conto delle sue caratteristiche intrinseche di sicurezza, integrità, immodificabilità.”
L'art 20 co.
1-bis. CAD stabilisce: “Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida.”
Ad avviso del Collegio, i tre file .msg prodotti dal lavoratore su ordine del giudice (mail da avv. Guelfo a IL, mail da IL a avv. Guelfo e mail da avv. Guelfo a IL), considerati complessivamente e in uno con le dichiarazioni dei testi, comprovano la scansione temporale e la modalità con cui è avvenuta la sottoscrizione del verbale di conciliazione, vieppiù che non ha contestato la integrità delle tre Pt_1 comunicazioni.
pagina 5 di 7 Alla luce della disposizione normativa e dell'arresto di legittimità sopra richiamati deve ritenersi che il Tribunale abbia deciso correttamente non autorizzando la presentazione della querela di falso, dando rilievo al fatto che la società, validamente rappresentata al momento della firma, dopo aver dato parziale esecuzione al verbale di conciliazione, non possa vanificare la conciliazione conclusa dal proprio amministratore dopo che l'amministratore ha riconosciuto la propria firma. La querela di falso, nei termini proposti dalla individua la falsità nel fatto che la firma di IL non Pt_1 sia stata apposta in maniera autografa (cioè a penna) da lui sulla stampa del file del verbale ricevuto via mail dall'avv. Guelfo, ma mediante un copia e incolla di una propria firma scansionata in precedenza. Ora, è evidente che le modalità con cui è stato sottoscritto il verbale di conciliazione escludono ab origine che vi sia un unico originale del verbale con tutte le sottoscrizioni apposte a penna. Infatti, l'amministratore, una volta ricevuto il file di testo, averlo stampato e sottoscritto e poi scansionato lo ha inviato per mail allo studio dell'avv. Guelfo ove si trovavano il lavoratore e il conciliatore. E' intuitivo che il documento scansionato inviato da IL rappresenta una riproduzione informatica dell'originale cartaceo, e il suo valore probatorio, in mancanza di contestazioni sulla immodificabilità del documento, è liberamente apprezzabile dal giudice. Tenuto conto che con il ricorso di primo grado, la aveva unicamente contestato il disconoscimento Pt_1 della conformità della copia rispetto all'originale in quanto sottoscritto a distanza senza che il conciliatore avesse dato atto delle modalità con cui aveva accertato la certezza della sottoscrizione, contestazioni superate dall'esito delle prove orali, resta irrilevante, ai fini del giudizio, appurare se IL abbia apposto la firma mediante l'utilizzo di una penna o mediante l'inserimento di una immagine di una sua firma. Risulta, infatti, provato che la volontà della società di conciliare la vertenza nei termini contenuti nel verbale era stata validamente rappresentata dal suo amministratore dotato di poteri di firma e che il testo del verbale di conciliazione, per come risultante nel file prodotto in giudizio dal lavoratore, era quello voluto dalle parti e dalle stesse sottoscritto. Infine, non è stato dimostrato, e a ben vedere neppure allegato, che le mail (documentate agli atti con la produzione dei file .msg) siano state in qualche modo alterate, sicchè le stesse risultano idonee e sufficienti a provare la conclusione dell'accordo di conciliazione nei termini dalle stesse mail risultanti.
Infine, anche il terzo motivo di gravame è infondato. Il contratto di affitto di azienda è stato risolto il 24/8/2022 (cfr. visura CCIAA), quindi, anche a voler ritenere che si fosse impegnato non solo a revocare le proprie dimissioni, ma anche - in ragione CP_1 del trasferimento del ramo d'azienda - a non dimettersi in futuro, è evidente che, una volta venuto meno il trasferimento del ramo, è venuta a mancare anche la ragione per cui, secondo la stessa tesi della Pt_1 con le seconde dimissioni veniva ad essere violato un preciso impegno assunto dal lavoratore in sede di conciliazione.
Da ultimo, resta del tutto irrilevante la questione della non spettanza del bonus per il mancato raggiungimento degli obiettivi, poiché, come condivisibilmente rilevato dal primo giudice, la fonte dell'obbligazione del pagamento dei 100.000 euro è unicamente il verbale di conciliazione del 28/7/2022.
In conclusione, assorbita ogni altra questione, la sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante, liquidate in base al DM 10.3.2014 n.55, come modificato dal d.l. 147/2022, considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria nel presente grado di giudizio, come da dispositivo.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228. pagina 6 di 7
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 2962/2024 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante a rifondere le spese di lite del grado, che liquida in € 8.000 oltre a spese generali e accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
Milano, 03/04/2025
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente Paola Poli Giovanni Picciau
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sez. Lavoro
Composta da: dott. Giovanni Picciau - Presidente dott. Susanna Mantovani - Consigliere dott. Paola Poli - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2962/2024, estensore dott. Porcelli, discussa all'udienza collegiale del 03/04/2025 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TEALDI ALBERTO e dell'avv. SARA' Parte_1 P.IVA_1 MARCO, elettivamente domiciliata in CORSO GALILEO FERRARIS, 46 TORINO presso i difensori
APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOFFOLI Controparte_1 C.F._1 MADDALENA, elettivamente domiciliato in CORSO VENEZIA, 12 MILANO presso il difensore
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Nel merito In via principale
- in accoglimento dell'appello proposto con il presente ricorso e in totale riforma della sentenza impugnata, revocare, dichiarare nullo, e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo emesso il 3/1/2024 dal Tribunale di Milano, sezione Lavoro, Giudice dott.ssa Eleonora De Carlo, n. 31/2024, R.G. 101/2024, notificato
a mezzo p.e.c. il 12/01/2024, dichiarando nulla essere dovuto al signor per le ragioni ivi indicate, Controparte_1 mandando da qualsiasi domanda avversaria. Controparte_2
- disporre la ripetizione di tutte le somme pagate in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
In via istruttoria
- ammettere le istanze istruttorie non ammesse in primo grado, ed in particolare ammettere le istanze istruttorie di cui al Motivo di appello n. 4, da intendersi qui trascritte, nonché disporre l'assunzione di ogni ulteriore mezzo di prova ex art. 421 c.p.c. Con vittoria di spese, diritti, onorari di causa, oltre IVA e CPA, per entrambi i gradi di giudizio.”
pagina 1 di 7 Per parte appellata: “Voglia l'On. Corte adita, contrariis rejectis, così giudicare: In via principale e nel merito:
Confermare la Sentenza del Tribunale di Milano – Sez. Lavoro n. 2962/2024 pubblicata il 26/07/2024 (RG n. 1034/2024) e, per l'effetto, rigettare tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi meglio specificati nella narrativa del presente atto e in primo grado;
e/o comunque in via preliminare e pregiudiziale: Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità delle avverse domande per tutti i motivi meglio esposti nella narrativa del presente atto. In via principale e nel merito Rigettare l'avverso ricorso in appello in quanto infondato in fatto e in diritto, per i motivi meglio specificati nella narrativa del presente atto. In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi di lite.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 2962/2024, il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione proposta da avverso Pt_1 il decreto ingiuntivo n. 31/2024 ottenuto da in ragione del mancato pagamento della somma di CP_1
€ 100.000 di cui al verbale di conciliazione in sede sindacale del 28/7/2022. In particolare, nell'accordo conciliativo era previsto che a fronte della revoca delle dimissioni da parte del lavoratore, la società versasse l'importo di € 15.000 a titolo di bonus arretrato già maturato e la somma di € 100.000 a titolo di bonus maturato al 31/12/2022. La conciliazione si svolgeva nello studio dell'avv. Guelfo, difensore di in cui erano presenti il Pt_1 conciliatore, il lavoratore e la traduttrice, mentre l'amministratore unico della società Konrad IL era collegato da remoto;
questi firmava la copia inviatagli via mail, che poi scansionava e ritrasmetteva allo studio Guelfo per le ulteriori sottoscrizioni. La con l'opposizione, ha disconosciuto la copia del verbale rispetto all'originale, contestando che Pt_1 esistesse un originale e dubitando dell'autenticità delle firme. Il primo giudice, a fronte del disconoscimento, ha disposto l'esibizione dell'originale; tuttavia, i difensori di hanno dichiarato di non esserne in possesso, così come il conciliatore. CP_1 Disposta la prova testimoniale, IL (non più A.U della al momento della deposizione) ha Pt_1 confermato le modalità di firma del verbale, riconoscendo che la copia del verbale prodotta in causa corrisponde a quella del verbale da lui sottoscritto. Il teste ha unicamente confermato che IL era collegato da remoto, ma non ha assistito alla Tes_1 riunione, avendo aspettato in un'altra stanza. Il conciliatore ha dichiarato di aver identificato le parti, che lui, e la traduttrice firmarono Pt_2 CP_1 il verbale in presenza, che fu poi inviato per mail a IL che lo restituì sempre per mail, firmato. Ha altresì dichiarato di aver visto IL firmare e che la copia agli atti è quella del verbale sottoscritto. Il teste ha confermato che vi è stato l'incontro e che IL era in videoconferenza. Tes_2 Ad avviso del primo giudice le testimonianze consentono di superare il disconoscimento della conformità all'originale sia della copia del verbale prodotta che dei messaggi mail di scambio del verbale prodotti da su ordine del giudice. CP_1 Analogamente può dirsi superata l'eccezione di falsità del documento con conseguente rigetto della istanza di autorizzazione alla presentazione di querela di falso proposta dalla in corso di causa. Pt_1 Anche le eccezioni di merito sono state respinte. Quanto all'assenza, in capo a IL, dei poteri di rappresentanza della società, è stato rilevato che l'ordinanza del Tribunale di Torino con cui era stata sospesa la delibera assembleare di rinnovo delle cariche sociali risultava pubblicata in data 29/7/2022 (e non il 27/7/2022 come sostenuto dalla , e Pt_1 comunque non aveva direttamente annullato la nomina di IL come amministratore. Inoltre, la società era consapevole della sottoscrizione del verbale, avvenuta presso il legale della stessa,
pagina 2 di 7 che, presumibilmente, aveva anche predisposto il testo dell'accordo; la ha poi dato parziale
Pt_1 esecuzione all'accordo, accettando la revoca delle dimissioni di , rispristinando il rapporto di CP_1 lavoro e corrispondendo la somma di € 15.000 a titolo di bonus arretrato. Ancora, le due mail invocate dalla società a dimostrazione della conoscenza, in capo al lavoratore, che IL non poteva rappresentare al sono state ritenute irrilevanti in quanto quella del 23/6/2022,
Pt_1 inviata dal Presidente di (socio unico di non contiene alcun riferimento ai poteri CP_3 Pt_1 di rappresentanza di IL;
quella del 15/4/2022 (rectius 15/7/2022) non è stata inviata ad . CP_1 Il lavoratore è quindi da ritenersi in buona fede per gli effetti di cui all'art. 2377 c.c. Irrilevante anche quanto affermato nella lettera di dimissioni, (“ho ricevuto direttamente e indirettamente inviti da parte di soggetti referenti della società controllante di a non fare riferimento per le
Pt_1 direttive di lavoro all'amministrazione e dirigenza di in quanto non legittimati”), stante la
Pt_1 genericità e considerato che il rapporto di lavoro intercorreva con unico soggetto interlocutore del
Pt_1 lavoratore.
Veniva poi respinta anche la domanda di risoluzione per inadempimento del verbale di conciliazione, proposta da fondandola sulla circostanza che il lavoratore aveva nuovamente rassegnato le Pt_1 dimissioni l'1/9/2022 con effetto dall'1/11/2022. In primo luogo, l'obbligazione assunta da con CP_1 il verbale era di ritirare le dimissioni dell'8/7/2022, e certamente non si estendeva anche alla facoltà di dimettersi in futuro. Del resto, la revoca delle dimissioni era prevista in ragione del trasferimento del suo rapporto di lavoro in esecuzione di un contratto di affitto di ramo d'azienda a partire dal 9/9/2022, affitto che poi non è avvenuto.
Infine, del tutto irrilevante è la eventuale mancanza dei presupposti previsti nel contratto di lavoro per l'erogazione del bonus di € 100.000, posto che l'obbligazione di corrispondere la somma deriva dal verbale di conciliazione.
Ha proposto appello con plurimi motivi. Pt_1 1) Difetto di potere di rappresentanza della società in capo a IL e mala fede di CP_1 Il Tribunale di Torino ha sospeso la delibera di rinnovo della nomina di IL come A.U., la mail del 15/7/2022 era indirizzata anche ad , che inoltre era consapevole di non aver maturato i requisiti CP_1 per il premio di produzione per cui è causa, sicchè non può invocare gli effetti di un contratto stipulato con un falsus procurator;
2) Invalidità del verbale di conciliazione ed errata valutazione circa la valenza probatoria, anche in relazione all'art. 20 co. 1 bis CAD. Il verbale è una copia informatica di un documento analogico disconosciuta dalla e non costituisce Pt_1 copia conforme e conseguentemente, ai sensi dell'art. 20 CAD il Giudice può liberamente valutarne il valore probatorio, tenendo conto delle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità del documento. I testi IL e hanno dichiarato il falso: l'ex a.u. ha in corso tre vertenze (di cui una azione di Pt_2 responsabilità per i fatti di causa, in relazione alla quale si rinnova la richiesta di produzione documentale non ammessa dal Tribunale) e nella propria deposizione ha dichiarato “nel documento che ho firmato non c'erano le firme degli altri. Ho fatto la scansione e ho inviato il documento all'ufficio dell'avvocato. Il documento è stato stampato e hanno firmato tutti quelli che erano presenti in ufficio, davanti a me in videoconferenza.”. Tuttavia, il verbale allegato alla mail che l'avv. Guelfo ha inviato a IL per la firma riporta già la firma di e dell'interprete. CP_1 Inoltre, la firma di IL risulta “incollata” in quanto esattamente identica ad altra presente nel doc. 15 del fascicolo . CP_1
(il sindacalista) è inattendibile perché non ha rispettato le prescrizioni normative sulla stipula di Pt_2
pagina 3 di 7 conciliazioni a distanza, non avendo invitato le parti a fornire prova dei propri poteri di rappresentanza, come prevede la circolare INL 25/9/2020, non ha fornito il verbale di conciliazione in originale, che non esiste, ha falsamente dichiarato di aver assistito alla apposizione della firma di IL.
3) Il bonus non è dovuto per carenza di prova e dei presupposti contrattuali. Le (seconde) dimissioni hanno vanificato il contenuto dell'accordo e dimostrano la volontà di eludere le pattuizioni, in quanto hanno reso inutile la concessione del bonus (che trova giustificazione sinallagmatica unicamente nella prosecuzione del rapporto di lavoro, non essendo stati raggiunti dal lavoratore i target per il suo riconoscimento). Peraltro, risulta dalla visura CCIAA che il contratto di affitto di azienda sia stato stipulato il 26/7/2022.
4) Errata valutazione della rilevanza delle prove dedotte in primo grado ed error in procedendo in relazione alla proposizione della querela di falso. Errata la mancata ammissione dei capitoli 5, 6, 25, 26, 27 volti a dimostrare la mala fede del lavoratore, la manca ammissione di prove documentali relative alla normativa di secondo livello e alla circolare che disciplinano le conciliazioni sindacali a distanza. Errata la mancata ammissione della querela di falso che può essere disposta anche in relazione ad una scrittura privata, ed errato il mancato interpello della parte che intende avvalersi del documento ex art. 222 c.p.c..
Ha resistito il lavoratore, sottolineando l'intento ritorsivo di considerato che il verbale è stata Pt_1 adempiuto quanto alle altre pattuizioni, difendendo la sentenza e rilevando in particolare, quanto ai motivi di gravame: 1) Il provvedimento di sospensione del Tribunale di Torino è stato pubblicato il giorno successivo a quello della firma del verbale;
l'iscrizione del cambio di amministratore alla CCIAA è del 22/8/2002; la mail del 23/6/2022 non fa alcun riferimento ai poteri di IL, esortando i dipendenti a non comunicare con una serie di nominativi tra cui non figura IL;
la mail del 15/7/2022 testualmente afferma di cui lei è A.u.”; il teste direttore generale di ha Pt_1 Tes_2 Pt_1 riconosciuto IL come A.U. in occasione della firma del verbale. 2) L'art. 12 bis co. 2 d.l. 76/2020 ha previsto che i verbali di conciliazione possano essere anche attraverso comunicazioni da remoto che consentano l'identificazione degli interessati e l'acquisizione della volontà espressa e in tal caso il verbale si perfeziona con la sola sottoscrizione del funzionario incaricato e la procedura è stata rispettata nel caso di specie.
All'udienza del 3 aprile 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
* * * L'appello non coglie nel segno e deve essere rigettato.
Quanto al primo motivo, rileva il Collegio che, in disparte la circostanza documentale che l'ordinanza del Tribunale di Torino è stata pubblicata il giorno successivo a quello della firma del verbale di conciliazione, in detta ordinanza viene chiaramente affermato che con la sospensione della efficacia della delibera assembleare che ha rinnovato la carica di IL come amministratore, la società non resta priva di legale rappresentante, in quanto permane efficace la precedente delibera di nomina, in regime di prorogatio (si veda pag. 12 dell'ordinanza). In palese contraddizione con l'evidenza documentale, l'appellante insiste nel sostenere che il Tribunale di Torino si era già pronunciato al momento della sottoscrizione del verbale di conciliazione da parte di IL, senza però spiegare come la Società o i suoi dipendenti potessero essere a conoscenza del contenuto di un provvedimento giudiziale non ancora pubblicato.
pagina 4 di 7 Analogamente la non offre alcuna spiegazione per fondare il proprio assunto secondo cui una volta Pt_1 sospesa la delibera di rinnovo delle cariche sociali, non trova applicazione il regime di proroga della validità della precedente nomina. Il giorno della firma del verbale di conciliazione la questione della sospensione della delibera assembleare che aveva riconfermato la carica sociale in capo a IL era sub iudice e pertanto tale delibera era ancora efficace, sicchè l'amministratore (riconfermato in virtù di detta delibera), era certamente titolare del potere di firma. Ma anche a voler ritenere che il giorno della firma della conciliazione il Tribunale di Torino avesse già disposto la sospensione della delibera, ugualmente IL deteneva il potere di firma in ragione della precedente nomina ad amministratore che continuava ad essere efficace in ragione della prorogatio. Chiarito che IL era comunque titolare del potere di rappresentare validamente la società, il tema della mala fede del lavoratore diviene irrilevante.
Il secondo e il quarto motivo possono esaminarsi congiuntamente. La Corte di Cassazione, in tema di efficacia e validità dei messaggi mail, ha recentemente affermato (sent. n. 14046/2024): “Il sistema della legge, in definitiva, all'epoca dei fatti - così come oggi - dettava un identico criterio di giudizio tanto per stabilire se un documento informatico fosse idoneo a soddisfare il requisito della forma scritta, tanto per stabilire se fosse una prova idonea: il criterio della "libera valutabilità" in base alle "caratteristiche oggettive" del documento. I principi desumibili dalla legge sono dunque pochi e semplici, e possono così riassumersi: (a) il messaggio di posta elettronica sottoscritto con firma "semplice" è un documento informatico ai sensi dell'art. 2712 c.c.; (b) se non ne sono contestati la provenienza od il contenuto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate (così già Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11606 del 14/05/2018, Rv. 648375 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 30186 del 27.10.2021 (in motivazione, pag. 4); Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3540 del 6.2.2019; una conferma a contrario di tali principi si ricava anche da Sez. 2 - , Ordinanza n. 22012 del 24/07/2023, la quale ha negato che una e-mail priva di firma elettronica avanzata soddisfi il requisito della forma scritta, ma solo se tale forma sia richiesta ad substantiam negotii); (c) se ne sono contestati la provenienza od il contenuto, il giudice non può espungere quel documento dal novero delle prove utilizzabili, ma deve valutarlo in una con tutti gli altri elementi disponibili e tenendo conto delle sue caratteristiche intrinseche di sicurezza, integrità, immodificabilità.”
L'art 20 co.
1-bis. CAD stabilisce: “Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida.”
Ad avviso del Collegio, i tre file .msg prodotti dal lavoratore su ordine del giudice (mail da avv. Guelfo a IL, mail da IL a avv. Guelfo e mail da avv. Guelfo a IL), considerati complessivamente e in uno con le dichiarazioni dei testi, comprovano la scansione temporale e la modalità con cui è avvenuta la sottoscrizione del verbale di conciliazione, vieppiù che non ha contestato la integrità delle tre Pt_1 comunicazioni.
pagina 5 di 7 Alla luce della disposizione normativa e dell'arresto di legittimità sopra richiamati deve ritenersi che il Tribunale abbia deciso correttamente non autorizzando la presentazione della querela di falso, dando rilievo al fatto che la società, validamente rappresentata al momento della firma, dopo aver dato parziale esecuzione al verbale di conciliazione, non possa vanificare la conciliazione conclusa dal proprio amministratore dopo che l'amministratore ha riconosciuto la propria firma. La querela di falso, nei termini proposti dalla individua la falsità nel fatto che la firma di IL non Pt_1 sia stata apposta in maniera autografa (cioè a penna) da lui sulla stampa del file del verbale ricevuto via mail dall'avv. Guelfo, ma mediante un copia e incolla di una propria firma scansionata in precedenza. Ora, è evidente che le modalità con cui è stato sottoscritto il verbale di conciliazione escludono ab origine che vi sia un unico originale del verbale con tutte le sottoscrizioni apposte a penna. Infatti, l'amministratore, una volta ricevuto il file di testo, averlo stampato e sottoscritto e poi scansionato lo ha inviato per mail allo studio dell'avv. Guelfo ove si trovavano il lavoratore e il conciliatore. E' intuitivo che il documento scansionato inviato da IL rappresenta una riproduzione informatica dell'originale cartaceo, e il suo valore probatorio, in mancanza di contestazioni sulla immodificabilità del documento, è liberamente apprezzabile dal giudice. Tenuto conto che con il ricorso di primo grado, la aveva unicamente contestato il disconoscimento Pt_1 della conformità della copia rispetto all'originale in quanto sottoscritto a distanza senza che il conciliatore avesse dato atto delle modalità con cui aveva accertato la certezza della sottoscrizione, contestazioni superate dall'esito delle prove orali, resta irrilevante, ai fini del giudizio, appurare se IL abbia apposto la firma mediante l'utilizzo di una penna o mediante l'inserimento di una immagine di una sua firma. Risulta, infatti, provato che la volontà della società di conciliare la vertenza nei termini contenuti nel verbale era stata validamente rappresentata dal suo amministratore dotato di poteri di firma e che il testo del verbale di conciliazione, per come risultante nel file prodotto in giudizio dal lavoratore, era quello voluto dalle parti e dalle stesse sottoscritto. Infine, non è stato dimostrato, e a ben vedere neppure allegato, che le mail (documentate agli atti con la produzione dei file .msg) siano state in qualche modo alterate, sicchè le stesse risultano idonee e sufficienti a provare la conclusione dell'accordo di conciliazione nei termini dalle stesse mail risultanti.
Infine, anche il terzo motivo di gravame è infondato. Il contratto di affitto di azienda è stato risolto il 24/8/2022 (cfr. visura CCIAA), quindi, anche a voler ritenere che si fosse impegnato non solo a revocare le proprie dimissioni, ma anche - in ragione CP_1 del trasferimento del ramo d'azienda - a non dimettersi in futuro, è evidente che, una volta venuto meno il trasferimento del ramo, è venuta a mancare anche la ragione per cui, secondo la stessa tesi della Pt_1 con le seconde dimissioni veniva ad essere violato un preciso impegno assunto dal lavoratore in sede di conciliazione.
Da ultimo, resta del tutto irrilevante la questione della non spettanza del bonus per il mancato raggiungimento degli obiettivi, poiché, come condivisibilmente rilevato dal primo giudice, la fonte dell'obbligazione del pagamento dei 100.000 euro è unicamente il verbale di conciliazione del 28/7/2022.
In conclusione, assorbita ogni altra questione, la sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante, liquidate in base al DM 10.3.2014 n.55, come modificato dal d.l. 147/2022, considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria nel presente grado di giudizio, come da dispositivo.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228. pagina 6 di 7
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 2962/2024 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante a rifondere le spese di lite del grado, che liquida in € 8.000 oltre a spese generali e accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
Milano, 03/04/2025
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente Paola Poli Giovanni Picciau
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