Versione
6 giugno 1985
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12 agosto 2006
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Art. 4.
Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' istituita una commissione che provvede alle iscrizioni nel ruolo ed alla tenuta del medesimo. La commissione e' nominata con deliberazione della giunta camerale e dura in carica quattro anni.
Essa e' composta:
a) da un membro di giunta della camera di commercio;
b) da sette membri scelti fra gli agenti e rappresentanti di commercio, iscritti al ruolo su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria piu' rappresentative a livello nazionale;
c) da un rappresentante delle associazioni provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato firmatarie degli accordi economici collettivi degli agenti e rappresentanti di commercio o comunque piu' rappresentative a livello nazionale, scelto sulla base delle designazioni effettuate dalle categorie stesse;
d) da un rappresentante dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.
La commissione cosi' costituita nomina al suo interno il presidente ed un vicepresidente.
In caso di morte o di decadenza di un membro la commissione viene integrata dalla giunta camerale con le stesse modalita' della prima nomina.
Alla segreteria della commissione provinciale e' addetto un funzionario in servizio presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 , convertito con L. 4 agosto 2006, n. 248 , ha stabilito che "Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 8 della legge 3 maggio 1985, n. 204 . Le relative funzioni sono svolte rispettivamente dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dal Ministero dello sviluppo economico".
Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' istituita una commissione che provvede alle iscrizioni nel ruolo ed alla tenuta del medesimo. La commissione e' nominata con deliberazione della giunta camerale e dura in carica quattro anni.
Essa e' composta:
a) da un membro di giunta della camera di commercio;
b) da sette membri scelti fra gli agenti e rappresentanti di commercio, iscritti al ruolo su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria piu' rappresentative a livello nazionale;
c) da un rappresentante delle associazioni provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato firmatarie degli accordi economici collettivi degli agenti e rappresentanti di commercio o comunque piu' rappresentative a livello nazionale, scelto sulla base delle designazioni effettuate dalle categorie stesse;
d) da un rappresentante dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.
La commissione cosi' costituita nomina al suo interno il presidente ed un vicepresidente.
In caso di morte o di decadenza di un membro la commissione viene integrata dalla giunta camerale con le stesse modalita' della prima nomina.
Alla segreteria della commissione provinciale e' addetto un funzionario in servizio presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 , convertito con L. 4 agosto 2006, n. 248 , ha stabilito che "Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 8 della legge 3 maggio 1985, n. 204 . Le relative funzioni sono svolte rispettivamente dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dal Ministero dello sviluppo economico".
Commentari • 4
- 1. Il testo del Decreto Legge 223/2006 coordinato con la legge di conversione 248/2006Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 1 settembre 2006 · 0.705603
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Giurisprudenza • 2
- 1. Trib. Viterbo, sentenza 12/01/2023, n. 2Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa EL NU, ha pronunciato la seguente SENTENZA (Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) nella causa iscritta al n. 500 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2021 vertente TRA Parte_1 (C.F. = C.F._1 ), elettivamente domiciliato in Viterbo, via Monte Bianco, 14, presso lo studio dell'Avv. Lo- renzo Lepri, che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, agli Avv.ti Christiano Giustini e Mario Nargi giusta procura allegata al ricorso telematico. RICORRENTE E Controparte_1 …Leggi di più...
- prescrizione crediti·
- collaborazione occasionale·
- giudicato·
- procacciamento d'affari·
- art. 69 bis D.Lgs. 276/2003·
- subordinazione in executivis·
- art. 61 D.Lgs. 276/2003·
- art. 69 D.Lgs. 276/2003·
- decadenza art. 32 L. 183/2010·
- contratto a progetto·
- onere della prova·
- riconoscimento subordinazione