Articolo 1 della Legge 18 dicembre 1973, n. 856
Versione
17 gennaio 1974
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Versione
10 dicembre 1987
Art. 1. Articolo unico

Il comma settimo dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , e' sostituito dal seguente:
"L'Ente nazionale non puo' promuovere la costituzione di societa', ne' assumere partecipazioni. Tuttavia, nei casi in cui l'interesse nazionale per una collaborazione tecnica ed economica con enti o imprese di altri Paesi europei o le dimensioni o il carattere sperimentale degli impianti o la novita' delle tecniche ne rendano opportuna la partecipazione, l'Ente nazionale, con la preventiva autorizzazione del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sulla base delle direttive generali fissate dal CIPE e d'intesa con il CNEN per quanto di sua competenza, oltre a svolgere attivita' di consulenza per impianti esteri, puo' promuovere la costituzione di societa' con societa' o enti stranieri, o assumervi partecipazioni, che abbiano come oggetto:
a) l'attivita' di esportazione o importazione della energia elettrica con l'Italia;
b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 9 DICEMBRE 1987, N. 500 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE))
c) la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei relativi impianti di trasporto".

Entrata in vigore il 10 dicembre 1987
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