Versione
17 gennaio 1974
17 gennaio 1974
>
Versione
10 dicembre 1987
10 dicembre 1987
Art. 1. Articolo unico
Il comma settimo dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , e' sostituito dal seguente:
"L'Ente nazionale non puo' promuovere la costituzione di societa', ne' assumere partecipazioni. Tuttavia, nei casi in cui l'interesse nazionale per una collaborazione tecnica ed economica con enti o imprese di altri Paesi europei o le dimensioni o il carattere sperimentale degli impianti o la novita' delle tecniche ne rendano opportuna la partecipazione, l'Ente nazionale, con la preventiva autorizzazione del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sulla base delle direttive generali fissate dal CIPE e d'intesa con il CNEN per quanto di sua competenza, oltre a svolgere attivita' di consulenza per impianti esteri, puo' promuovere la costituzione di societa' con societa' o enti stranieri, o assumervi partecipazioni, che abbiano come oggetto:
a) l'attivita' di esportazione o importazione della energia elettrica con l'Italia;
b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 9 DICEMBRE 1987, N. 500 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE))
c) la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei relativi impianti di trasporto".
Il comma settimo dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , e' sostituito dal seguente:
"L'Ente nazionale non puo' promuovere la costituzione di societa', ne' assumere partecipazioni. Tuttavia, nei casi in cui l'interesse nazionale per una collaborazione tecnica ed economica con enti o imprese di altri Paesi europei o le dimensioni o il carattere sperimentale degli impianti o la novita' delle tecniche ne rendano opportuna la partecipazione, l'Ente nazionale, con la preventiva autorizzazione del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sulla base delle direttive generali fissate dal CIPE e d'intesa con il CNEN per quanto di sua competenza, oltre a svolgere attivita' di consulenza per impianti esteri, puo' promuovere la costituzione di societa' con societa' o enti stranieri, o assumervi partecipazioni, che abbiano come oggetto:
a) l'attivita' di esportazione o importazione della energia elettrica con l'Italia;
b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 9 DICEMBRE 1987, N. 500 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE))
c) la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei relativi impianti di trasporto".
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 03/02/1987, n. 25Provvedimento: N. 25 SENTENZA 16 GENNAIO 1987-3 FEBBRAIO 1987 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA; Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO; ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, comma primo, della l. cost. 11 marzo 1953 n. 1, delle richieste di referendum popolare per l'abrogazione …Leggi di più...
- ammissibilita' delle richieste di referendum.·
- erogazione·
- contributi da parte dell'enel e dell'enea·
- sent. 25/87. energia nucleare·
- procedura·
- costituzione di societa' con societa' o enti stranieri o assunzione di partecipazioni·
- mancato perfezionamento·
- b) localizzazione·
- centrali elettro nucleari·
- c) realizzazione o gestione·
- determinazione delle aree da parte del cipe·
- facolta' attribuita all'enel