TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 03/12/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
proc. n. 46/2024 R.G. sub1
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
TRIBUNALE DI BRINDISI
SETTORE ESECUZIONI CONCORSUALI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Sergio Memmo - Presidente
dott. Francesco Giliberti - Giudice
dott. Antonio Ivan NATALI - Giudice relatore ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento unitario per l'apertura della liquidazione giudiziale iscritto al numero d'ordine
46/2024, vertente tra:
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), residente in Parte_1 C.F._1
Brindisi alla via Passante, n. 19, agli effetti del presente atto elettivamente domiciliato in Brindisi, al viale Commenda n. 2, presso la persona e nello studio dell'avv. Mario L. Maci (p.e.c.:
- CF: - fax: 0831568676), che Email_1 C.F._2 lo rappresenta e difende giusta procura.
-RICORRENTE-
CONTRO
”, con sede in Brindisi al Corso Garibaldi n. 27 Controparte_1
(CF/PI: ); L'avv. Vita Lofino (C.F. ) pec: P.IVA_1 CodiceFiscale_3
e avv. Marilena Poddi c.f. pec: Email_2 CodiceFiscale_4
entrambe con studio in Brindisi, alla via Bezzecca, 23, Email_3 nell'interesse del dr. , liquidatore della società CP_2 Controparte_1
, che rappresentano e difendono in virtù di mandato, nel quale viene eletto domicilio
[...] presso le predette procuratrici.
-RESISTENTE –
IN FATTO
In data 05.04.2024 si costituiva che, nel proprio ricorso, rappresentava quanto Parte_1 segue
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 345/2023, pronunciato in data
06/06/2023, questo Tribunale - Sezione Civile - Ufficio Lavoro, nella persona della Giudice
Designata dott.ssa Maria Forastiere, ingiungeva la società “ Controparte_1
”, con sede in Brindisi al Corso Garibaldi n. 27, CF/PI: di pagare in
[...] P.IVA_1 favore del ricorrente , a titolo di TFR maturato in costanza di rapporto e mai Parte_1
1 erogato, senza dilazione, la somma complessiva di € 94.393,46, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino al soddisfo, nonché spese e compensi relativi a tale atto, liquidati in complessivi € 1.679,00, di cui € 379,00 per spese ed € 1300,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15%, iva e cpa.
Il decreto ingiuntivo veniva notificato a mezzo pec alla debitrice società Controparte_1
e, per essa, al suo liquidatore e legale rappresentante pro-tempore dott.
[...] [...]
in data 12 giugno 2023. CP_2
Avverso il predetto decreto ingiuntivo non veniva formulata opposizione;
pertanto, veniva dichiarato definitivamente esecutivo in data 07.09.2023.
Il 28.11.2023 veniva notificato a mezzo pec atto di precetto contenente l'intimazione al pagamento della somma di euro 74.205,37= oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino al soddisfo, come riconosciuti in decreto (al netto di euro 22.517,77= versati ed imputati a titolo di acconto come per legge sul maggior importo dovuto);
Pertanto, allo stato, era ancora creditore della società “ Parte_1 Controparte_1
”, con sede in Brindisi al Corso Garibaldi n. 27, CF/PI: della
[...] P.IVA_1 somma di € 74.205,37= oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino al soddisfo, come riconosciuti nel decreto sopra menzionato;
Questo Giudice, delegato alla trattazione, fissava la prima udienza dinanzi a sé per il 18.06.2024.
Si costituiva in giudizio in data 13.06.2024 il dr. , liquidatore della società CP_2
, il quale chiedeva un congruo rinvio della prefissata udienza del Controparte_1
18/06 p.v. onde consentire alla parte debitrice il rituale adempimento di tutte le incombenze in capo ad essa gravanti.
L'udienza veniva rinviata al 19.11.2024.
Il dott. faceva presente l'esistenza di una proposta di acquisto immobiliare del CP_2 cespite di proprietà della liquidazione, inviata al predetto liquidatore dal Controparte_1
Gruppo Immobiliare Provenzano & Proto Property. Rappresentava a questo G.D. che il prezzo di acquisto offerto, in ragione di €135.000,00, avrebbe consentito di soddisfare non solo la pretesa del creditore istante nella presente procedura, ma anche, sia pure in percentuale, altri debiti: il che avrebbe scongiurato la pronunzia pregiudizievole sollecitata dal ricorrente sig. . Pt_1
Pertanto, questo Giudice letta l'istanza rimetteva la causa sul ruolo e fissava l'udienza dell'08.04.2025.
All'udienza dell'08.04.2025 la società, chiedeva un ulteriore rinvio al fine di completare l'iter procedurale propedeutico alla vendita dell'immobile di proprietà della , in quanto la CP_1 conclusione della compravendita aveva subito una battuta di arresto determinata dalla necessità di procedere alla cancellazione di una trascrizione e di una iscrizione pregiudizievoli (come da istanza di rinvio depositata l'08.04.2025).
L'udienza veniva rinviata al 10.06.2025.
L'udienza veniva differita d'ufficio al 01.07.2025.
All'udienza del 01.07.2025 il liquidatore dott. riassumeva, a verbale, l'attivo della CP_2 società in euro 181.923,00 e il passivo come segue: debiti privilegiati euro 187.283,00; debiti
2 chirografari euro 78.279,00 (si veda verbale 01.07.2025) e si rimetteva al tribunale per le determinazioni consequenziali.
L' istante insisteva per la dichiarazione di liquidazione giudiziale della società Parte_1 debitrice. Questo Giudice si riservava di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ritiene che l'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale della prefata società debba essere accolta per le ragioni che si vanno a precisare.
Dagli atti dell'istruttoria espletata, dalla relazione della Guardia di Finanza del 17/06/2024 si evince che, con riferimento al bilancio di esercizio del 2021, la predetta società supera la soglia di fallibilità ex art. 2 comma 1 lett d) d.l.gs. 12 gennaio 2019, n. 14.
Ciò e' quanto si evince dalla voce “Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni” di importo pari ad euro
243.116,00, nonché dalla voce “Totale Attivo” pari ad € 376.423,00.
Invero, in forza dell'art. 1 C.C.I.I., grava sul creditore istante unicamente fornire la prova che il debitore sia un imprenditore commerciale, spettando invece a quest'ultimo, qualora intenda sottrarsi all'apertura della dichiarazione giudiziale, dimostrare di non aver superato nessuno dei limiti ivi previsti in alcuno dei tre esercizi precedenti. In effetti, perché l'imprenditore commerciale sia assoggettato a liquidazione giudiziale, è sufficiente che il superamento riguardi anche soltanto uno dei limiti e anche se ciò sia avvenuto per un solo esercizio.
Nel sistema del Codice della Crisi d'Impresa, che in ciò mutua la logica della legge fallimentare,
l'imprenditore commerciale, ricorrendone i requisiti dimensionali, è, dunque, deputato di norma a essere soggetto a tale procedura e la sottrazione a tale principio viene a configurarsi quale eccezione in senso tecnico da formularsi da parte del debitore interessato. Costui è tenuto, pertanto, a provare gli elementi fondativi della situazione esimente eccepita, con la conseguenza che l'attività di indagine del Giudice non può prestarsi a supplire l'onere gravante sull'interessato.
1. Lo stato di insolvenza tra vecchia e nuova disciplina
Quanto alla sussistenza del presupposto oggettivo, ai sensi dell'art. 121 C.C.I.I., la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale presuppone che l'imprenditore commerciale che ne è destinatario versi «in stato di insolvenza». In virtù della definizione di cui alla lett. b) dell'art. 2
C.C.I.I. – dal tenore analogo al previgente art. 5 l. fall. –, tale condizione dell'impresa si manifesta con «inadempimenti od altri fatti esteriori», dai quali è possibile desumere l'impossibilità del debitore di adempiere con regolarità le proprie obbligazioni. Tale ricostruzione riconduce l'essenza del requisito di fallibilità al novero delle eccezioni in senso stretto, con conseguente configurabilità di più ampi poteri istruttori al Giudice delegato, anche in funzione “ortopedica” degli elementi probatori offerti dalle parti (v. ex multis Cass., sentenza n. 2810 del 2018, secondo cui «va innanzitutto ricordato che lo stato d'insolvenza richiesto ai fini della pronunzia dichiarativa del fallimento dell'imprenditore, non è escluso dalla circostanza che l'attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili. In particolare, il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti della L. Fall., art. 5, deriva da una valutazione circa le condizioni circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a
3 soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio»).
Ai fini della formulazione del predetto giudizio, rimane priva di rilievo ogni indagine sull'imputabilità, o non, all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti (cfr. Cass., sentenza n. 4789 del 2005).
L'insolvenza rileva, dunque, nella sua obiettiva essenza e consistenza, al di là della sua genesi e dell'eventuale riconducibilità causale, in tutto o in parte, alle scelte gestionali e, in genere, imprenditoriali.
Ciò, per quanto, specie valorizzando norme di carattere settoriale, come quelle in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento, si sia accreditata, nel pensiero dottrinale,
l'opinione – rimasta minoritaria – per cui l'insolvenza non imputabile all'imprenditore, perché ingenerata da circostanze estranee alla sua sfera di controllo, non sarebbe sanzionabile con la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, anche per i suoi effetti di particolare limitazione della sfera personale e patrimoniale del soggetto sottoposto alla procedura.
Con la riforma introdotta in materia di sovraindebitamento, prima con il d.l. n. 137 del 2020
(c.d. decreto Ristori), successivamente con l'adozione del Codice della Crisi, è stata effettuata, invero, una progressiva devalutazione (rectius attenuazione del rigore applicativo) del principio di meritevolezza (e, dunque, di non imputabilità della situazione di dissesto delle finanze dell'istante), come criterio di giudizio per procedere all'omologa del piano del consumatore. Ciò, anche sulla scorta del parere fornito dall'O.C.C., nonché delle contestazioni mosse in contraddittorio. Per contro, specularmente, è stato valorizzato il criterio della convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria di cui al comma 4 dell'art. 12-bis1.
Orbene, volgendo lo sguardo alla novella, il concetto di insolvenza, definito all'art. 2 del Codice della Crisi d'Impresa, risulta identico sul piano letterale a quello richiamato e definito all'art. 5 della legge fallimentare del 1942. Ciò, per quanto, nel contesto della nuova disciplina – applicabile ratione temporis alla fattispecie concreta – lo stesso concetto vada comparato con quello di crisi.
Tal ultima riguarda il probabile inadempimento futuro delle obbligazioni assunte (scadute o a scadere), quindi, uno stato di insolvenza prospettico e potenziale, perché riferito al prossimo futuro dell'attività di impresa;
l'insolvenza, viceversa, è un concetto relazionale che va rapportato all'inadempimento delle obbligazioni correnti. Come autorevolmente sostenuto, essa, per il
Legislatore del Codice della Crisi, viene a coincidere con uno stato di inadempienza che deriva dall'esistenza di un disequilibrio economico e finanziario dell'area caratteristica del business che mina il regolare adempimento delle obbligazioni contratte. A tale anticipazione della valutazione dello stato economico dell'impresa, consegue che l'insolvenza dovrà essere intesa e accertata con particolare rigore, onde evitare che una dilatazione del suo operare ne determini la sovrapposizione con il diverso stato di crisi, svilendo la portata operativa di quest'ultimo e le conseguenze giuridiche che il Legislatore speciale vi ha riconnesso, in un'ottica di salvaguardia del valore impresa quale bene di rilievo costituzionale e comunitario.
Nel caso di specie, nel senso dell'insolvenza depongono le seguenti circostanze cui deve riconoscersi valenza indiziaria e idonee a designare un quadro probatorio sufficientemente univoco di una non reversibile impotenza operativa e finanziaria:
a) per quanto concerne i debiti d'impresa, dalla relazione della GdF risulta un ammontare complessivo pari ad € 176.717.
L'insieme dei dati suddetti non possono che essere interpretati come sintomatici di una situazione di impotenza della Società avente natura strutturale e non soltanto transitoria;
cioè di incapacità a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessaria alla relativa attività (ex multis Cass. civ., sez. VI, 29.10.2021, n. 30952).
D'altronde, la società resistente è in liquidazione e costituisce principio interpretativo consolidato quello per cui, quando un soggetto societario sia in liquidazione, il giudizio richiesto per l'accertamento dell'eventuale insolvenza conosce un'apprezzabile semplificazione. Semplificazione che - sostanziandosi in un micrositema regolatario per le società in tale particolare condizione giuridica - consiste nella possibilità di desumere la stessa insolvenza dal mero squilibrio finanziario fra entrate e uscite;
circostanza, come noto, di norma non sufficiente (cfr. Cassazione
Civile, Sez. I, 17 ottobre 2022, n. 30435 – Pres. Scaldaferri, Rel. Campese, secondo cui, “ove la società sia in liquidazione, l'accertamento del requisito di cui all'art. 5 l.fall. deve essere basato sulla nozione di insolvenza cd. patrimoniale, vale a dire sulla mera circostanza che, alla data della sentenza di fallimento, la situazione patrimoniale esistente sia tale da far ritenere che gli elementi attivi del patrimonio non siano sufficienti ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori”.
Tale accertamento, continua la Suprema Corte, «non può prescindere dalla valutazione della concretezza ed attualità di tali elementi» e «la difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria».
Peraltro, la condizione di liquidazione volontaria, per sua stessa natura, sotto il profilo esperenziale e logico, presuppone, talvolta, la volontà di non perseguire più le finalità economiche dedotte nell'oggetto sociale, ma molto più spesso una vera e propria impossibilità materiale ed economica di dare attuazione allo stesso. Ciò per le mutate condizioni di mercato e, in generale, per l'esistenza di una situazione di impotenza finanziaria ed economica.
5 Come noto, sotto il profilo funzionale, la liquidazione e' tipicamente preordinata non alla continuità dell'impresa ma all'uscita del soggetto imprenditoriale del mercato;
essendo ammissibili solo gli atti gestori assolutamente imprescindibili ai fini della stessa liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 1, 2, 41, 49, 121 C.C.I.I.,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di , Controparte_1
NOMINA quale Giudice delegato il dott. Antonio Ivan NATALI;
quale Curatore, la dott.ssa ai sensi degli artt. 49 comma 3 lett. a), 125 Persona_1
C.C.I.I.;
ORDINA al soggetto sottoposto alla procedura di liquidazione giudiziale di depositare in Cancelleria entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
STABILISCE che il giorno 24 Marzo 2026, ore 10.30 col seguito abbia luogo l'adunanza per l'esame dello stato passivo nella sezione commerciale del Tribunale di Brindisi;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del soggetto sottoposto alla procedura di liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima dell'adunanza di cui sopra per il deposito in Cancelleria delle domande di insinuazione;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Brindisi, nella camera di consiglio dell'Ufficio Esecuzioni Concorsuali del Tribunale, in data 27 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Antonio Ivan NATALI dott. Sergio MEMMO
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Prima di tale novella, infatti, l'art. 12-bis della legge n. 3 del 2012 elevava il requisito della meritevolezza principale criterio valutativo ai fini dell'omologa del piano del consumatore, consentendo al Giudice di sindacare la colpevolezza o meno dell'indebitamento e di valorizzare in questo senso la diligenza osservata dal consumatore nell'assunzione delle obbligazioni. Invece, con la riforma introdotta dall'articolo 4-ter comma 1 lettera g) numero 1) del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il riferimento alla meritevolezza come criterio per l'omologa del piano è stato espunto, prevedendosi semplicemente che «il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità […] Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento
o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo I24-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore». Contestualmente è stato novellato l'art. 7 comma 2, che alla lett. d-ter) stabilisce tra i presupposti di accesso al piano del consumatore che la proposta non è ammissibile quando il consumatore «ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode».
4
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
TRIBUNALE DI BRINDISI
SETTORE ESECUZIONI CONCORSUALI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Sergio Memmo - Presidente
dott. Francesco Giliberti - Giudice
dott. Antonio Ivan NATALI - Giudice relatore ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento unitario per l'apertura della liquidazione giudiziale iscritto al numero d'ordine
46/2024, vertente tra:
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), residente in Parte_1 C.F._1
Brindisi alla via Passante, n. 19, agli effetti del presente atto elettivamente domiciliato in Brindisi, al viale Commenda n. 2, presso la persona e nello studio dell'avv. Mario L. Maci (p.e.c.:
- CF: - fax: 0831568676), che Email_1 C.F._2 lo rappresenta e difende giusta procura.
-RICORRENTE-
CONTRO
”, con sede in Brindisi al Corso Garibaldi n. 27 Controparte_1
(CF/PI: ); L'avv. Vita Lofino (C.F. ) pec: P.IVA_1 CodiceFiscale_3
e avv. Marilena Poddi c.f. pec: Email_2 CodiceFiscale_4
entrambe con studio in Brindisi, alla via Bezzecca, 23, Email_3 nell'interesse del dr. , liquidatore della società CP_2 Controparte_1
, che rappresentano e difendono in virtù di mandato, nel quale viene eletto domicilio
[...] presso le predette procuratrici.
-RESISTENTE –
IN FATTO
In data 05.04.2024 si costituiva che, nel proprio ricorso, rappresentava quanto Parte_1 segue
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 345/2023, pronunciato in data
06/06/2023, questo Tribunale - Sezione Civile - Ufficio Lavoro, nella persona della Giudice
Designata dott.ssa Maria Forastiere, ingiungeva la società “ Controparte_1
”, con sede in Brindisi al Corso Garibaldi n. 27, CF/PI: di pagare in
[...] P.IVA_1 favore del ricorrente , a titolo di TFR maturato in costanza di rapporto e mai Parte_1
1 erogato, senza dilazione, la somma complessiva di € 94.393,46, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino al soddisfo, nonché spese e compensi relativi a tale atto, liquidati in complessivi € 1.679,00, di cui € 379,00 per spese ed € 1300,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15%, iva e cpa.
Il decreto ingiuntivo veniva notificato a mezzo pec alla debitrice società Controparte_1
e, per essa, al suo liquidatore e legale rappresentante pro-tempore dott.
[...] [...]
in data 12 giugno 2023. CP_2
Avverso il predetto decreto ingiuntivo non veniva formulata opposizione;
pertanto, veniva dichiarato definitivamente esecutivo in data 07.09.2023.
Il 28.11.2023 veniva notificato a mezzo pec atto di precetto contenente l'intimazione al pagamento della somma di euro 74.205,37= oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino al soddisfo, come riconosciuti in decreto (al netto di euro 22.517,77= versati ed imputati a titolo di acconto come per legge sul maggior importo dovuto);
Pertanto, allo stato, era ancora creditore della società “ Parte_1 Controparte_1
”, con sede in Brindisi al Corso Garibaldi n. 27, CF/PI: della
[...] P.IVA_1 somma di € 74.205,37= oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino al soddisfo, come riconosciuti nel decreto sopra menzionato;
Questo Giudice, delegato alla trattazione, fissava la prima udienza dinanzi a sé per il 18.06.2024.
Si costituiva in giudizio in data 13.06.2024 il dr. , liquidatore della società CP_2
, il quale chiedeva un congruo rinvio della prefissata udienza del Controparte_1
18/06 p.v. onde consentire alla parte debitrice il rituale adempimento di tutte le incombenze in capo ad essa gravanti.
L'udienza veniva rinviata al 19.11.2024.
Il dott. faceva presente l'esistenza di una proposta di acquisto immobiliare del CP_2 cespite di proprietà della liquidazione, inviata al predetto liquidatore dal Controparte_1
Gruppo Immobiliare Provenzano & Proto Property. Rappresentava a questo G.D. che il prezzo di acquisto offerto, in ragione di €135.000,00, avrebbe consentito di soddisfare non solo la pretesa del creditore istante nella presente procedura, ma anche, sia pure in percentuale, altri debiti: il che avrebbe scongiurato la pronunzia pregiudizievole sollecitata dal ricorrente sig. . Pt_1
Pertanto, questo Giudice letta l'istanza rimetteva la causa sul ruolo e fissava l'udienza dell'08.04.2025.
All'udienza dell'08.04.2025 la società, chiedeva un ulteriore rinvio al fine di completare l'iter procedurale propedeutico alla vendita dell'immobile di proprietà della , in quanto la CP_1 conclusione della compravendita aveva subito una battuta di arresto determinata dalla necessità di procedere alla cancellazione di una trascrizione e di una iscrizione pregiudizievoli (come da istanza di rinvio depositata l'08.04.2025).
L'udienza veniva rinviata al 10.06.2025.
L'udienza veniva differita d'ufficio al 01.07.2025.
All'udienza del 01.07.2025 il liquidatore dott. riassumeva, a verbale, l'attivo della CP_2 società in euro 181.923,00 e il passivo come segue: debiti privilegiati euro 187.283,00; debiti
2 chirografari euro 78.279,00 (si veda verbale 01.07.2025) e si rimetteva al tribunale per le determinazioni consequenziali.
L' istante insisteva per la dichiarazione di liquidazione giudiziale della società Parte_1 debitrice. Questo Giudice si riservava di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ritiene che l'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale della prefata società debba essere accolta per le ragioni che si vanno a precisare.
Dagli atti dell'istruttoria espletata, dalla relazione della Guardia di Finanza del 17/06/2024 si evince che, con riferimento al bilancio di esercizio del 2021, la predetta società supera la soglia di fallibilità ex art. 2 comma 1 lett d) d.l.gs. 12 gennaio 2019, n. 14.
Ciò e' quanto si evince dalla voce “Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni” di importo pari ad euro
243.116,00, nonché dalla voce “Totale Attivo” pari ad € 376.423,00.
Invero, in forza dell'art. 1 C.C.I.I., grava sul creditore istante unicamente fornire la prova che il debitore sia un imprenditore commerciale, spettando invece a quest'ultimo, qualora intenda sottrarsi all'apertura della dichiarazione giudiziale, dimostrare di non aver superato nessuno dei limiti ivi previsti in alcuno dei tre esercizi precedenti. In effetti, perché l'imprenditore commerciale sia assoggettato a liquidazione giudiziale, è sufficiente che il superamento riguardi anche soltanto uno dei limiti e anche se ciò sia avvenuto per un solo esercizio.
Nel sistema del Codice della Crisi d'Impresa, che in ciò mutua la logica della legge fallimentare,
l'imprenditore commerciale, ricorrendone i requisiti dimensionali, è, dunque, deputato di norma a essere soggetto a tale procedura e la sottrazione a tale principio viene a configurarsi quale eccezione in senso tecnico da formularsi da parte del debitore interessato. Costui è tenuto, pertanto, a provare gli elementi fondativi della situazione esimente eccepita, con la conseguenza che l'attività di indagine del Giudice non può prestarsi a supplire l'onere gravante sull'interessato.
1. Lo stato di insolvenza tra vecchia e nuova disciplina
Quanto alla sussistenza del presupposto oggettivo, ai sensi dell'art. 121 C.C.I.I., la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale presuppone che l'imprenditore commerciale che ne è destinatario versi «in stato di insolvenza». In virtù della definizione di cui alla lett. b) dell'art. 2
C.C.I.I. – dal tenore analogo al previgente art. 5 l. fall. –, tale condizione dell'impresa si manifesta con «inadempimenti od altri fatti esteriori», dai quali è possibile desumere l'impossibilità del debitore di adempiere con regolarità le proprie obbligazioni. Tale ricostruzione riconduce l'essenza del requisito di fallibilità al novero delle eccezioni in senso stretto, con conseguente configurabilità di più ampi poteri istruttori al Giudice delegato, anche in funzione “ortopedica” degli elementi probatori offerti dalle parti (v. ex multis Cass., sentenza n. 2810 del 2018, secondo cui «va innanzitutto ricordato che lo stato d'insolvenza richiesto ai fini della pronunzia dichiarativa del fallimento dell'imprenditore, non è escluso dalla circostanza che l'attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili. In particolare, il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti della L. Fall., art. 5, deriva da una valutazione circa le condizioni circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a
3 soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio»).
Ai fini della formulazione del predetto giudizio, rimane priva di rilievo ogni indagine sull'imputabilità, o non, all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti (cfr. Cass., sentenza n. 4789 del 2005).
L'insolvenza rileva, dunque, nella sua obiettiva essenza e consistenza, al di là della sua genesi e dell'eventuale riconducibilità causale, in tutto o in parte, alle scelte gestionali e, in genere, imprenditoriali.
Ciò, per quanto, specie valorizzando norme di carattere settoriale, come quelle in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento, si sia accreditata, nel pensiero dottrinale,
l'opinione – rimasta minoritaria – per cui l'insolvenza non imputabile all'imprenditore, perché ingenerata da circostanze estranee alla sua sfera di controllo, non sarebbe sanzionabile con la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, anche per i suoi effetti di particolare limitazione della sfera personale e patrimoniale del soggetto sottoposto alla procedura.
Con la riforma introdotta in materia di sovraindebitamento, prima con il d.l. n. 137 del 2020
(c.d. decreto Ristori), successivamente con l'adozione del Codice della Crisi, è stata effettuata, invero, una progressiva devalutazione (rectius attenuazione del rigore applicativo) del principio di meritevolezza (e, dunque, di non imputabilità della situazione di dissesto delle finanze dell'istante), come criterio di giudizio per procedere all'omologa del piano del consumatore. Ciò, anche sulla scorta del parere fornito dall'O.C.C., nonché delle contestazioni mosse in contraddittorio. Per contro, specularmente, è stato valorizzato il criterio della convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria di cui al comma 4 dell'art. 12-bis1.
Orbene, volgendo lo sguardo alla novella, il concetto di insolvenza, definito all'art. 2 del Codice della Crisi d'Impresa, risulta identico sul piano letterale a quello richiamato e definito all'art. 5 della legge fallimentare del 1942. Ciò, per quanto, nel contesto della nuova disciplina – applicabile ratione temporis alla fattispecie concreta – lo stesso concetto vada comparato con quello di crisi.
Tal ultima riguarda il probabile inadempimento futuro delle obbligazioni assunte (scadute o a scadere), quindi, uno stato di insolvenza prospettico e potenziale, perché riferito al prossimo futuro dell'attività di impresa;
l'insolvenza, viceversa, è un concetto relazionale che va rapportato all'inadempimento delle obbligazioni correnti. Come autorevolmente sostenuto, essa, per il
Legislatore del Codice della Crisi, viene a coincidere con uno stato di inadempienza che deriva dall'esistenza di un disequilibrio economico e finanziario dell'area caratteristica del business che mina il regolare adempimento delle obbligazioni contratte. A tale anticipazione della valutazione dello stato economico dell'impresa, consegue che l'insolvenza dovrà essere intesa e accertata con particolare rigore, onde evitare che una dilatazione del suo operare ne determini la sovrapposizione con il diverso stato di crisi, svilendo la portata operativa di quest'ultimo e le conseguenze giuridiche che il Legislatore speciale vi ha riconnesso, in un'ottica di salvaguardia del valore impresa quale bene di rilievo costituzionale e comunitario.
Nel caso di specie, nel senso dell'insolvenza depongono le seguenti circostanze cui deve riconoscersi valenza indiziaria e idonee a designare un quadro probatorio sufficientemente univoco di una non reversibile impotenza operativa e finanziaria:
a) per quanto concerne i debiti d'impresa, dalla relazione della GdF risulta un ammontare complessivo pari ad € 176.717.
L'insieme dei dati suddetti non possono che essere interpretati come sintomatici di una situazione di impotenza della Società avente natura strutturale e non soltanto transitoria;
cioè di incapacità a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessaria alla relativa attività (ex multis Cass. civ., sez. VI, 29.10.2021, n. 30952).
D'altronde, la società resistente è in liquidazione e costituisce principio interpretativo consolidato quello per cui, quando un soggetto societario sia in liquidazione, il giudizio richiesto per l'accertamento dell'eventuale insolvenza conosce un'apprezzabile semplificazione. Semplificazione che - sostanziandosi in un micrositema regolatario per le società in tale particolare condizione giuridica - consiste nella possibilità di desumere la stessa insolvenza dal mero squilibrio finanziario fra entrate e uscite;
circostanza, come noto, di norma non sufficiente (cfr. Cassazione
Civile, Sez. I, 17 ottobre 2022, n. 30435 – Pres. Scaldaferri, Rel. Campese, secondo cui, “ove la società sia in liquidazione, l'accertamento del requisito di cui all'art. 5 l.fall. deve essere basato sulla nozione di insolvenza cd. patrimoniale, vale a dire sulla mera circostanza che, alla data della sentenza di fallimento, la situazione patrimoniale esistente sia tale da far ritenere che gli elementi attivi del patrimonio non siano sufficienti ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori”.
Tale accertamento, continua la Suprema Corte, «non può prescindere dalla valutazione della concretezza ed attualità di tali elementi» e «la difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria».
Peraltro, la condizione di liquidazione volontaria, per sua stessa natura, sotto il profilo esperenziale e logico, presuppone, talvolta, la volontà di non perseguire più le finalità economiche dedotte nell'oggetto sociale, ma molto più spesso una vera e propria impossibilità materiale ed economica di dare attuazione allo stesso. Ciò per le mutate condizioni di mercato e, in generale, per l'esistenza di una situazione di impotenza finanziaria ed economica.
5 Come noto, sotto il profilo funzionale, la liquidazione e' tipicamente preordinata non alla continuità dell'impresa ma all'uscita del soggetto imprenditoriale del mercato;
essendo ammissibili solo gli atti gestori assolutamente imprescindibili ai fini della stessa liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 1, 2, 41, 49, 121 C.C.I.I.,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di , Controparte_1
NOMINA quale Giudice delegato il dott. Antonio Ivan NATALI;
quale Curatore, la dott.ssa ai sensi degli artt. 49 comma 3 lett. a), 125 Persona_1
C.C.I.I.;
ORDINA al soggetto sottoposto alla procedura di liquidazione giudiziale di depositare in Cancelleria entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
STABILISCE che il giorno 24 Marzo 2026, ore 10.30 col seguito abbia luogo l'adunanza per l'esame dello stato passivo nella sezione commerciale del Tribunale di Brindisi;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del soggetto sottoposto alla procedura di liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima dell'adunanza di cui sopra per il deposito in Cancelleria delle domande di insinuazione;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Brindisi, nella camera di consiglio dell'Ufficio Esecuzioni Concorsuali del Tribunale, in data 27 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Antonio Ivan NATALI dott. Sergio MEMMO
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Prima di tale novella, infatti, l'art. 12-bis della legge n. 3 del 2012 elevava il requisito della meritevolezza principale criterio valutativo ai fini dell'omologa del piano del consumatore, consentendo al Giudice di sindacare la colpevolezza o meno dell'indebitamento e di valorizzare in questo senso la diligenza osservata dal consumatore nell'assunzione delle obbligazioni. Invece, con la riforma introdotta dall'articolo 4-ter comma 1 lettera g) numero 1) del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il riferimento alla meritevolezza come criterio per l'omologa del piano è stato espunto, prevedendosi semplicemente che «il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità […] Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento
o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo I24-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore». Contestualmente è stato novellato l'art. 7 comma 2, che alla lett. d-ter) stabilisce tra i presupposti di accesso al piano del consumatore che la proposta non è ammissibile quando il consumatore «ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode».
4