Sentenza 23 marzo 1970
Massime • 2
L'usucapione abbreviata e possibile sempre che il titolo riguardi specificamente l'immobile trasmesso, in modo che esista perfetta corrispondenza tra l'oggetto del medesimo e quello dell'usucapione.*
Chi rivendica un bene immobile deve fornire la prova del suo diritto di proprieta risalendo fino ad un titolo di acquisto originario o dimostrando il compimento della usucapione a proprio favore. Tale Onere non viene meno, ne tanto meno si sposta sul convenuto, se questi, per contrastare la domanda, invece di limitarsi ad invocare il fatto del suo possesso del bene, in base al principio possideo quia possideo, invoca un proprio diritto sul bene stesso. Siffatto sistema difensivo non importa l'assunzione dell'intero Onere probatorio, in quanto il convenuto in revindica non e tenuto a fornire prova alcuna della sua proprieta ne la proposizione di una difesa nei suddetti sensi implica rinuncia del convenuto alla posizione vantaggiosa derivantegli dal possesso. Qualora due contendenti in una Azione di rivendicazione pongano a sostegno delle rispettive ragioni la riconosciuta originaria appartenenza del bene conteso ad un comune autore, il temperamento al rigore dell'Onere probatorio va inteso nel senso che il rivendicante non e tenuto a provare l'appartenenza del bene al comune autore, e non gia nel senso che egli sia esonerato dal provare che il bene predetto formi oggetto del proprio titolo di acquisto e che basti la prova del mancato trasferimento in favore del convenuto.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/03/1970, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 23 marzo 1970 |
Testo completo
L'usucapione abbreviata e possibile sempre che il titolo riguardi specificamente l'immobile trasmesso, in modo che esista perfetta corrispondenza tra l'oggetto del medesimo e quello dell'usucapione.*