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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 12/04/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 295 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
, c.f. nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in
Cosenza, in Via Caloprese n. 56, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Ferraro, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
-Opponente-
CONTRO
in persona del l.r.p.t., p.i. , con sede legale in Milano, in Controparte_1 P.IVA_1
Piazza Trivulziana 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KRUK
SA, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Ornati e Raffaele Zurlo, presso il cui studio sito in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N è elettivamente domiciliata;
-Opposta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e verbali di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione notificato in data 28.02.2022, il sig. ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 254/2021 del 21/05/2021, RG n. 747/2021, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme, a mezzo del quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 12.361,20 oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria, per crediti pecuniari bancari insoluti.
Deduce in particolare l'opponente: a) l'inefficacia del decreto ingiuntivo, per la notifica del medesimo successivamente al termine di 60 giorni di cui all'art. 644 c.p.c.; b) il difetto di legittimazione attiva di parte opposta, per mancata prova della titolarità del credito azionato in sede monitoria.
Concludeva, quindi, come in atti.
Si costituiva in giudizio l'opposta chiedendo il rigetto della domanda in Controparte_1
quanto infondata in fatto e diritto e deducendo, in particolare: a) in via preliminare,
l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto tardiva;
b) nel merito, la riproposizione della domanda già azionata in sede monitoria.
Concludeva, dunque, come in atti.
Così instauratosi il contraddittorio;
svoltasi l'istruttoria mediante acquisizioni documentali;
precisate le conclusioni all'udienza del 12.02.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190, c. 2, c.p.c.
Scaduti i termini, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In primo luogo, appare opportuno evidenziare come la domanda risulti essere procedibile, essendo stato esperito il tentativo di mediazione obbligatoria, avviato ad istanza di parte opposta e conclusosi con esito negativo, per la mancata partecipazione di parte opponente.
2. In via preliminare ed assorbente, l'opposizione a decreto ingiuntivo per cui è causa è inammissibile in quanto tardiva.
Infatti, a norma dell'art. 641 c.p.c., il termine per proporre opposizione è fissato in 40 giorni, decorrenti dalla data di notifica del decreto ingiuntivo.
Nel caso di specie, dalla disamina degli atti di causa si evince inequivocabilmente come il decreto ingiuntivo sia stato notificato, mediante raccomandata a/r, in data 17.01.2022 a mani proprie del sig. . Parte_1
Ne consegue che il termine perentorio per proporre opposizione scadeva nella giornata di sabato 26.02.2022.
2 Invece, sempre dalla disamina degli atti di causa, si evince come la notifica dell'opposizione sia avvenuta il successivo lunedì 28.02.2022, e cioè ben oltre la decorrenza dei termini ex lege previsti.
Giova in questa sede evidenziare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la proroga al primo giorno non festivo non si applica alla giornata di sabato” (cfr. Cass. Civ. ord. n. 17280 del 2023).
Più nello specifico, l'art. 155 c.p.c., nel disciplinare il computo dei termini processuali, prevede al quarto comma che “se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo” ed al successivo quinto comma che detta proroga “si applica anche ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato”.
Tuttavia, la proroga dei termini di cui al quinto comma dell'art. 155 c.p.c. non trova applicazione anche alle ipotesi di notifica di un atto giudiziario il cui termine scade di sabato.
Dall'ambito di applicazione di tale norma sono escluse le attività di notifica e tutte le altre attività giudiziarie, che possono svolgersi regolarmente nella giornata di sabato, il quale giorno, ai sensi del successivo sesto comma dello stesso articolo 155 c.p.c., deve considerarsi giornata lavorativa a tutti gli effetti.
Infatti, da un lato, gli uffici giudiziari, le cancellerie e gli ufficiali giudiziari assicurano la loro piena disponibilità ad accettare atti depositati nella giornata di sabato, anche tramite la predisposizione di appositi presidi, e, dall'altro, con precipuo riferimento alla disciplina del processo telematico, l'Avvocato ben può procedere autonomamente alla notifica degli atti giudiziari in proprio a mezzo p.e.c., ricorrendone i presupposti.
Sempre in relazione alla fattispecie de qua, non può trovare applicazione la disciplina della opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, di cui all'art. 650 c.p.c.
Infatti, anche se deduce l'opponente che il decreto ingiuntivo sia stato notificato oltre i termini di legge, la disciplina di cui all'art. 650 c.p.c. può trovare applicazione esclusivamente nelle ipotesi di forza maggiore, caso fortuito, le quali, certamente, non ricorrono nella vicenda in esame, ed irregolarità della notificazione.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la notificazione è nulla o semplicemente irregolare quando sia stata effettuata in un luogo o a persona che, pur diversi da quelli indicati dalla legge” (cfr. Cass Civ. sent. n. 4529 del 2019), unitamente alla prova “il cui onere incombe sull'opponente, che a causa di quella irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del
3 suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione” (cfr.
Cass. Civ. sent. n. 16211 del 2017).
Applicando siffatti principi al caso di specie, ne deriva come la notificazione de qua non possa considerarsi irregolare e, in via ulteriore, non possa applicarsi la disciplina ex art. 650 c.p.c.
In virtù di quanto sopra evidenziato, la presente opposizione non può che essere dichiarata inammissibile in quanto tardiva.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei parametri ministeriali vigenti, valori minimi, attesa la scarsa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G.
n. 295/2022, pendente tra , - opponente- contro in Parte_1 Controparte_1
persona del l.r.p.t., - opposta- ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Dichiara l'opposizione inammissibile in quanto tardiva e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 254/2021 emesso il 21.5.2021 dal Tribunale di Lamezia Terme;
b) Condanna l'opponente, alla rifusione integrale delle spese di lite, in favore di parte opposta, che liquida complessivamente in euro 2.540,00, oltre spese forfettarie 15%,
C.P.A. e I.V.A. se dovuta.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Lamezia Terme, lì 11.04.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 295 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
, c.f. nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in
Cosenza, in Via Caloprese n. 56, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Ferraro, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
-Opponente-
CONTRO
in persona del l.r.p.t., p.i. , con sede legale in Milano, in Controparte_1 P.IVA_1
Piazza Trivulziana 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KRUK
SA, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Ornati e Raffaele Zurlo, presso il cui studio sito in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N è elettivamente domiciliata;
-Opposta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e verbali di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione notificato in data 28.02.2022, il sig. ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 254/2021 del 21/05/2021, RG n. 747/2021, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme, a mezzo del quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 12.361,20 oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria, per crediti pecuniari bancari insoluti.
Deduce in particolare l'opponente: a) l'inefficacia del decreto ingiuntivo, per la notifica del medesimo successivamente al termine di 60 giorni di cui all'art. 644 c.p.c.; b) il difetto di legittimazione attiva di parte opposta, per mancata prova della titolarità del credito azionato in sede monitoria.
Concludeva, quindi, come in atti.
Si costituiva in giudizio l'opposta chiedendo il rigetto della domanda in Controparte_1
quanto infondata in fatto e diritto e deducendo, in particolare: a) in via preliminare,
l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto tardiva;
b) nel merito, la riproposizione della domanda già azionata in sede monitoria.
Concludeva, dunque, come in atti.
Così instauratosi il contraddittorio;
svoltasi l'istruttoria mediante acquisizioni documentali;
precisate le conclusioni all'udienza del 12.02.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190, c. 2, c.p.c.
Scaduti i termini, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In primo luogo, appare opportuno evidenziare come la domanda risulti essere procedibile, essendo stato esperito il tentativo di mediazione obbligatoria, avviato ad istanza di parte opposta e conclusosi con esito negativo, per la mancata partecipazione di parte opponente.
2. In via preliminare ed assorbente, l'opposizione a decreto ingiuntivo per cui è causa è inammissibile in quanto tardiva.
Infatti, a norma dell'art. 641 c.p.c., il termine per proporre opposizione è fissato in 40 giorni, decorrenti dalla data di notifica del decreto ingiuntivo.
Nel caso di specie, dalla disamina degli atti di causa si evince inequivocabilmente come il decreto ingiuntivo sia stato notificato, mediante raccomandata a/r, in data 17.01.2022 a mani proprie del sig. . Parte_1
Ne consegue che il termine perentorio per proporre opposizione scadeva nella giornata di sabato 26.02.2022.
2 Invece, sempre dalla disamina degli atti di causa, si evince come la notifica dell'opposizione sia avvenuta il successivo lunedì 28.02.2022, e cioè ben oltre la decorrenza dei termini ex lege previsti.
Giova in questa sede evidenziare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la proroga al primo giorno non festivo non si applica alla giornata di sabato” (cfr. Cass. Civ. ord. n. 17280 del 2023).
Più nello specifico, l'art. 155 c.p.c., nel disciplinare il computo dei termini processuali, prevede al quarto comma che “se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo” ed al successivo quinto comma che detta proroga “si applica anche ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato”.
Tuttavia, la proroga dei termini di cui al quinto comma dell'art. 155 c.p.c. non trova applicazione anche alle ipotesi di notifica di un atto giudiziario il cui termine scade di sabato.
Dall'ambito di applicazione di tale norma sono escluse le attività di notifica e tutte le altre attività giudiziarie, che possono svolgersi regolarmente nella giornata di sabato, il quale giorno, ai sensi del successivo sesto comma dello stesso articolo 155 c.p.c., deve considerarsi giornata lavorativa a tutti gli effetti.
Infatti, da un lato, gli uffici giudiziari, le cancellerie e gli ufficiali giudiziari assicurano la loro piena disponibilità ad accettare atti depositati nella giornata di sabato, anche tramite la predisposizione di appositi presidi, e, dall'altro, con precipuo riferimento alla disciplina del processo telematico, l'Avvocato ben può procedere autonomamente alla notifica degli atti giudiziari in proprio a mezzo p.e.c., ricorrendone i presupposti.
Sempre in relazione alla fattispecie de qua, non può trovare applicazione la disciplina della opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, di cui all'art. 650 c.p.c.
Infatti, anche se deduce l'opponente che il decreto ingiuntivo sia stato notificato oltre i termini di legge, la disciplina di cui all'art. 650 c.p.c. può trovare applicazione esclusivamente nelle ipotesi di forza maggiore, caso fortuito, le quali, certamente, non ricorrono nella vicenda in esame, ed irregolarità della notificazione.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la notificazione è nulla o semplicemente irregolare quando sia stata effettuata in un luogo o a persona che, pur diversi da quelli indicati dalla legge” (cfr. Cass Civ. sent. n. 4529 del 2019), unitamente alla prova “il cui onere incombe sull'opponente, che a causa di quella irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del
3 suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione” (cfr.
Cass. Civ. sent. n. 16211 del 2017).
Applicando siffatti principi al caso di specie, ne deriva come la notificazione de qua non possa considerarsi irregolare e, in via ulteriore, non possa applicarsi la disciplina ex art. 650 c.p.c.
In virtù di quanto sopra evidenziato, la presente opposizione non può che essere dichiarata inammissibile in quanto tardiva.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei parametri ministeriali vigenti, valori minimi, attesa la scarsa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G.
n. 295/2022, pendente tra , - opponente- contro in Parte_1 Controparte_1
persona del l.r.p.t., - opposta- ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Dichiara l'opposizione inammissibile in quanto tardiva e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 254/2021 emesso il 21.5.2021 dal Tribunale di Lamezia Terme;
b) Condanna l'opponente, alla rifusione integrale delle spese di lite, in favore di parte opposta, che liquida complessivamente in euro 2.540,00, oltre spese forfettarie 15%,
C.P.A. e I.V.A. se dovuta.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Lamezia Terme, lì 11.04.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone
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