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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/10/2025, n. 1609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1609 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3962/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari - dr.ssa Manuela
Esposito – nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1
Leonardo R. Filareti;
RICORRENTE
e
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., con l'assistenza e difesa dell'avv. Giovanni
Calarco;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.8.2022 parte ricorrente proponeva opposizione - limitatamente ai sottesi atti di competenza del giudice del lavoro - avverso l'intimazione di pagamento n. 03420229004089043.
La detta intimazione era notificata in relazione:
- all'avviso di addebito n. 33420120001666875000 (notificato in data CP_ 22.05.2012) – Ente creditore – relativo a contributi IVS
(minimale/fissi/percentuale entro il minimale), somme aggiuntive, spese di notifica, anno di riferimento 2010 e 2011, per un ammontare complessivo di € 3.789,92;
- all'avviso di addebito n. 33420140001031815000 (notificato in data CP_ 28.06.2014) – Ente creditore – relativo a contributi IVS
(minimale/fissi/percentuale entro il minimale), somme aggiuntive, spese di notifica, anno di riferimento 2012 e 2013, per un ammontare complessivo di € 4.765,48; - all'avviso di addebito n. 33420140003102475000 (notificato in data CP_ 8.10.2014) – Ente creditore – relativo a contributi IVS
(minimale/fissi/percentuale entro il minimale), somme aggiuntive, spese di notifica, anno di riferimento 2012 e 2013, per un ammontare complessivo di € 4.687,99;
- all'avviso di addebito n. 33420140005395030000 (notificato in data CP_ 8.1.2015) – Ente creditore – relativo a contributi IVS
(minimale/fissi/percentuale entro il minimale), somme aggiuntive, spese di notifica, anno di riferimento 2010 e 2014, per un ammontare complessivo di € 750,70;
e così per un totale – esclusi gli atti portanti crediti di natura diversa da quella di competenza del giudice del lavoro - di € 13.994,09.
Tanto premesso, il ricorrente eccepiva e deduceva: - l'insussistenza ed indeterminatezza del credito;
- l'inesistenza e nullità della motivazione dell'atto impugnato, nonché degli atti presupposti;
la nullità dell'intimazione per irregolarità della notifica degli atti prodromici;
la nullità degli avvisi di addebito impugnati per mancato assolvimento dell'onere della prova in violazione dell'art. 2697 c.c.; l'intervenuta prescrizione del credito;
la tempestività dell'azione e la legittimità della domanda quale opposizione all'esecuzione non ancora iniziata ex art. 615 comma 1; - la legittimazione passiva del Concessionario della
Riscossione.
Concludeva chiedendo: “In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento n. 034 2022 90040890 43/000
Lotto di stampa n. 07538 del 31.05.2022, emessa da
[...]
e notificata il 22/07/2022, limitatamente ai Controparte_3 seguenti avvisi di addebito: n. 33420120001666875000, n.
33420140001031815000, n. 33420140003102475000 e n.
33420140005395030000, riferiti al mancato pagamento dei contributi
I.V.S. per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, e degli stessi avvisi di addebito nonché del relativo ruolo esattoriale sul quale si fondano tali atti, poiché non occorre accertare sommariamente la sussistenza del fumus boni juris, che appare evidente ed inconfutabile stante il fondamento documentale della domanda nonché l'esistenza di uno specifico periculum in mora, da ritenere in re ipsa;
2) Ritenere e dichiarare nulli ed illegittimi sia l'intimazione di pagamento n. 034
2022 90040890 43/000 Lotto di stampa n. 07538 del 31.05.2022, emessa da e notificata il 22/07/2022, Controparte_1 limitatamente ai seguenti avvisi di addebito: n.
33420120001666875000, n. 33420140001031815000, n.
33420140003102475000 e n. 33420140005395030000, riferiti al mancato pagamento dei contributi I.V.S. per gli anni 2010, 2011, 2012,
2013 e 2014 che gli stessi avvisi di addebito nonché il relativo ruolo esattoriale sul quale tali atti si fondano, per intervenuta estinzione della pretesa creditoria per prescrizione. 3) Ritenere e dichiarare nulli ed illegittimi sia l'intimazione di pagamento n. 034 2022 90040890 43/000
Lotto di stampa n. 07538 del 31.05.2022, emessa da
[...]
e notificata il 22/07/2022, limitatamente ai seguenti Controparte_1 avvisi di addebito: n. 33420120001666875000, n.
33420140001031815000, n. 33420140003102475000 e n.
33420140005395030000, riferiti al mancato pagamento dei contributi
I.V.S. per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, che gli stessi avvisi di addebito nonché il relativo ruolo sul quale tali atti si fondano per tutti i motivi descritti nella premessa del presente atto, siccome adottati in violazione di legge ed in mancanza di una valida motivazione oltre che in assenza di un valido titolo di credito.”.
Si costituiva in giudizio l' , rilevando Controparte_3
- in via preliminare- il proprio difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza del ricorso, evidenziando la correttezza del proprio operato.
* * *
1. In via preliminare, deve affermarsi la non corretta instaurazione del contraddittorio.
Ed infatti, l'eccezione relativa all'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti - ai sensi dell'art. 3, comma 9 L. n. 335/1995 - sottesi agli avvisi di addebito (la cui notifica era di esclusiva competenza dell' ), in quanto afferente al merito della pretesa, CP_2 avrebbe dovuto essere proposta nei confronti dell'Ente impositore (nella specie ) quale titolare del credito (cfr. in motivazione Cass. CP_2
n. 11687/2008; Cass. n. 12583/2013; Cass. n. 23984/2014; Cass.
708/2016 e, più di recente, Cass. Sez. n. 18812/2022), soggetto giuridico che, tuttavia, non è stato evocato in giudizio nel caso che ci occupa. La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 18812/2022) ha avuto modo di ribadire che “[..] le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente chiarito che, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, la disciplina dell'art. 24, d.lgs. n. 46/1999, per come modificato dall'art. 4, comma 2-quater, d.l. n. 209/2002 (conv. con I. n.
265/2002), prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore
(Cass. S.U. n. 7514 del 2022) [..]”. La richiamata pronuncia a Sezioni
Unite della Suprema Corte (Cass. SS.UU. 7514/2022), ha infatti precisato che: “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere
l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex
1188 c.c.” La domanda giudiziale è stata dunque proposta nei confronti di soggetto (l'agente della riscossione) privo di legittimazione passiva, né è possibile procedere alla integrazione del contraddittorio, pur richiesta da parte ricorrente con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 17.5.2024, stante la carenza ab origine della corretta instaurazione del contraddittorio, che non può essere sanata successivamente. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con riferimento alle cartelle impugnate, di competenza del Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro. 2. Ciò posto, vanno in ogni caso esaminati i motivi di ricorso afferenti ai pretesi vizi formali dell'atto impugnato, riconducibili alla attività del concessionario e relativi, dunque, al difetto di motivazione. Quanto ai vizi di motivazione, osserva il decidente come l'atto impugnato contenga tutti gli elementi e le prescrizioni previste per legge, senza pertanto violare alcun diritto del contribuente in adempimento dell'obbligo di motivazione. In particolare, l'avviso opposto risulta essere pienamente in linea col modello previsto ed approvato con decreto del Ministero delle Finanze del 1999 e successive modificazioni, nonché in linea col disposto del comma 2 dell'art. 7 L.
212/2000 che riguarda proprio gli atti promananti dagli Enti della riscossione. Tra l'altro, costituendo l'intimazione opposta un atto successivo alla notifica degli avvisi di addebito, alcuni elementi sono solo richiamati in esso proprio perché meglio specificati nei precedenti avvisi. Inoltre, si precisa che non è possibile effettuare una perfetta equiparazione tra cartella di pagamento/avviso di addebito e provvedimento amministrativo in generale, almeno per quanto riguarda la veste formale, atteso che il primo dei predetti atti, in concreto, non fa che riportare i dati che l'ente impositore trasmette al soggetto della riscossione. Ne deriva che non può richiedersi, in sede di emissione della cartella e/o avviso di addebito l'esposizione di una motivazione particolarmente corposa, alla stregua di quella che deve contraddistinguere un provvedimento o un atto amministrativo tout court, che va ad incidere sulle posizioni giuridiche soggettive del destinatario, potendosi ritenere sufficientemente assolto l'adempimento dell'obbligo di motivazione (e quindi di trasparenza) ogni qual volta nella cartella stessa siano riportati gli elementi identificativi ed essenziali del rapporto giuridico che la stessa va a definire (cfr.
Consiglio di Stato n. 1300/2010). Giova inoltre ricordare che, in ossequio a quanto disposto dall'art. 6 del D.M. n. 321/99, il contenuto della cartella (e/o avviso di addebito) è costituito dagli elementi che, a sensi dell'art. 1 comma 1 e 2 del medesimo D.M., devono essere elencati nel ruolo. Pertanto, gli atti opposti risultano regolari, non violando alcun diritto del contribuente. Nessun diritto di difesa può dirsi violato, atteso che l'atto opposto contiene tutte le informazioni necessarie a consentirne l'esercizio da parte del contribuente, contenendo in particolare il dettaglio degli avvisi di addebito sottesi e delle relative somme.
Le spese di lite sono compensate, stante l'assolvimento dell'onere autocertificativo imposto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. ai fini dell'applicazione della speciale deroga al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI, in persona della dott.ssa
Manuela Esposito, quale Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti costituite.
Castrovillari, 22.10.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott.
Cesare Sanzi - Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto- legge n.80 del 2021 convertito in legge n.113 del 2021.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari - dr.ssa Manuela
Esposito – nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1
Leonardo R. Filareti;
RICORRENTE
e
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., con l'assistenza e difesa dell'avv. Giovanni
Calarco;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.8.2022 parte ricorrente proponeva opposizione - limitatamente ai sottesi atti di competenza del giudice del lavoro - avverso l'intimazione di pagamento n. 03420229004089043.
La detta intimazione era notificata in relazione:
- all'avviso di addebito n. 33420120001666875000 (notificato in data CP_ 22.05.2012) – Ente creditore – relativo a contributi IVS
(minimale/fissi/percentuale entro il minimale), somme aggiuntive, spese di notifica, anno di riferimento 2010 e 2011, per un ammontare complessivo di € 3.789,92;
- all'avviso di addebito n. 33420140001031815000 (notificato in data CP_ 28.06.2014) – Ente creditore – relativo a contributi IVS
(minimale/fissi/percentuale entro il minimale), somme aggiuntive, spese di notifica, anno di riferimento 2012 e 2013, per un ammontare complessivo di € 4.765,48; - all'avviso di addebito n. 33420140003102475000 (notificato in data CP_ 8.10.2014) – Ente creditore – relativo a contributi IVS
(minimale/fissi/percentuale entro il minimale), somme aggiuntive, spese di notifica, anno di riferimento 2012 e 2013, per un ammontare complessivo di € 4.687,99;
- all'avviso di addebito n. 33420140005395030000 (notificato in data CP_ 8.1.2015) – Ente creditore – relativo a contributi IVS
(minimale/fissi/percentuale entro il minimale), somme aggiuntive, spese di notifica, anno di riferimento 2010 e 2014, per un ammontare complessivo di € 750,70;
e così per un totale – esclusi gli atti portanti crediti di natura diversa da quella di competenza del giudice del lavoro - di € 13.994,09.
Tanto premesso, il ricorrente eccepiva e deduceva: - l'insussistenza ed indeterminatezza del credito;
- l'inesistenza e nullità della motivazione dell'atto impugnato, nonché degli atti presupposti;
la nullità dell'intimazione per irregolarità della notifica degli atti prodromici;
la nullità degli avvisi di addebito impugnati per mancato assolvimento dell'onere della prova in violazione dell'art. 2697 c.c.; l'intervenuta prescrizione del credito;
la tempestività dell'azione e la legittimità della domanda quale opposizione all'esecuzione non ancora iniziata ex art. 615 comma 1; - la legittimazione passiva del Concessionario della
Riscossione.
Concludeva chiedendo: “In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento n. 034 2022 90040890 43/000
Lotto di stampa n. 07538 del 31.05.2022, emessa da
[...]
e notificata il 22/07/2022, limitatamente ai Controparte_3 seguenti avvisi di addebito: n. 33420120001666875000, n.
33420140001031815000, n. 33420140003102475000 e n.
33420140005395030000, riferiti al mancato pagamento dei contributi
I.V.S. per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, e degli stessi avvisi di addebito nonché del relativo ruolo esattoriale sul quale si fondano tali atti, poiché non occorre accertare sommariamente la sussistenza del fumus boni juris, che appare evidente ed inconfutabile stante il fondamento documentale della domanda nonché l'esistenza di uno specifico periculum in mora, da ritenere in re ipsa;
2) Ritenere e dichiarare nulli ed illegittimi sia l'intimazione di pagamento n. 034
2022 90040890 43/000 Lotto di stampa n. 07538 del 31.05.2022, emessa da e notificata il 22/07/2022, Controparte_1 limitatamente ai seguenti avvisi di addebito: n.
33420120001666875000, n. 33420140001031815000, n.
33420140003102475000 e n. 33420140005395030000, riferiti al mancato pagamento dei contributi I.V.S. per gli anni 2010, 2011, 2012,
2013 e 2014 che gli stessi avvisi di addebito nonché il relativo ruolo esattoriale sul quale tali atti si fondano, per intervenuta estinzione della pretesa creditoria per prescrizione. 3) Ritenere e dichiarare nulli ed illegittimi sia l'intimazione di pagamento n. 034 2022 90040890 43/000
Lotto di stampa n. 07538 del 31.05.2022, emessa da
[...]
e notificata il 22/07/2022, limitatamente ai seguenti Controparte_1 avvisi di addebito: n. 33420120001666875000, n.
33420140001031815000, n. 33420140003102475000 e n.
33420140005395030000, riferiti al mancato pagamento dei contributi
I.V.S. per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, che gli stessi avvisi di addebito nonché il relativo ruolo sul quale tali atti si fondano per tutti i motivi descritti nella premessa del presente atto, siccome adottati in violazione di legge ed in mancanza di una valida motivazione oltre che in assenza di un valido titolo di credito.”.
Si costituiva in giudizio l' , rilevando Controparte_3
- in via preliminare- il proprio difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza del ricorso, evidenziando la correttezza del proprio operato.
* * *
1. In via preliminare, deve affermarsi la non corretta instaurazione del contraddittorio.
Ed infatti, l'eccezione relativa all'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti - ai sensi dell'art. 3, comma 9 L. n. 335/1995 - sottesi agli avvisi di addebito (la cui notifica era di esclusiva competenza dell' ), in quanto afferente al merito della pretesa, CP_2 avrebbe dovuto essere proposta nei confronti dell'Ente impositore (nella specie ) quale titolare del credito (cfr. in motivazione Cass. CP_2
n. 11687/2008; Cass. n. 12583/2013; Cass. n. 23984/2014; Cass.
708/2016 e, più di recente, Cass. Sez. n. 18812/2022), soggetto giuridico che, tuttavia, non è stato evocato in giudizio nel caso che ci occupa. La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 18812/2022) ha avuto modo di ribadire che “[..] le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente chiarito che, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, la disciplina dell'art. 24, d.lgs. n. 46/1999, per come modificato dall'art. 4, comma 2-quater, d.l. n. 209/2002 (conv. con I. n.
265/2002), prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore
(Cass. S.U. n. 7514 del 2022) [..]”. La richiamata pronuncia a Sezioni
Unite della Suprema Corte (Cass. SS.UU. 7514/2022), ha infatti precisato che: “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere
l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex
1188 c.c.” La domanda giudiziale è stata dunque proposta nei confronti di soggetto (l'agente della riscossione) privo di legittimazione passiva, né è possibile procedere alla integrazione del contraddittorio, pur richiesta da parte ricorrente con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 17.5.2024, stante la carenza ab origine della corretta instaurazione del contraddittorio, che non può essere sanata successivamente. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con riferimento alle cartelle impugnate, di competenza del Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro. 2. Ciò posto, vanno in ogni caso esaminati i motivi di ricorso afferenti ai pretesi vizi formali dell'atto impugnato, riconducibili alla attività del concessionario e relativi, dunque, al difetto di motivazione. Quanto ai vizi di motivazione, osserva il decidente come l'atto impugnato contenga tutti gli elementi e le prescrizioni previste per legge, senza pertanto violare alcun diritto del contribuente in adempimento dell'obbligo di motivazione. In particolare, l'avviso opposto risulta essere pienamente in linea col modello previsto ed approvato con decreto del Ministero delle Finanze del 1999 e successive modificazioni, nonché in linea col disposto del comma 2 dell'art. 7 L.
212/2000 che riguarda proprio gli atti promananti dagli Enti della riscossione. Tra l'altro, costituendo l'intimazione opposta un atto successivo alla notifica degli avvisi di addebito, alcuni elementi sono solo richiamati in esso proprio perché meglio specificati nei precedenti avvisi. Inoltre, si precisa che non è possibile effettuare una perfetta equiparazione tra cartella di pagamento/avviso di addebito e provvedimento amministrativo in generale, almeno per quanto riguarda la veste formale, atteso che il primo dei predetti atti, in concreto, non fa che riportare i dati che l'ente impositore trasmette al soggetto della riscossione. Ne deriva che non può richiedersi, in sede di emissione della cartella e/o avviso di addebito l'esposizione di una motivazione particolarmente corposa, alla stregua di quella che deve contraddistinguere un provvedimento o un atto amministrativo tout court, che va ad incidere sulle posizioni giuridiche soggettive del destinatario, potendosi ritenere sufficientemente assolto l'adempimento dell'obbligo di motivazione (e quindi di trasparenza) ogni qual volta nella cartella stessa siano riportati gli elementi identificativi ed essenziali del rapporto giuridico che la stessa va a definire (cfr.
Consiglio di Stato n. 1300/2010). Giova inoltre ricordare che, in ossequio a quanto disposto dall'art. 6 del D.M. n. 321/99, il contenuto della cartella (e/o avviso di addebito) è costituito dagli elementi che, a sensi dell'art. 1 comma 1 e 2 del medesimo D.M., devono essere elencati nel ruolo. Pertanto, gli atti opposti risultano regolari, non violando alcun diritto del contribuente. Nessun diritto di difesa può dirsi violato, atteso che l'atto opposto contiene tutte le informazioni necessarie a consentirne l'esercizio da parte del contribuente, contenendo in particolare il dettaglio degli avvisi di addebito sottesi e delle relative somme.
Le spese di lite sono compensate, stante l'assolvimento dell'onere autocertificativo imposto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. ai fini dell'applicazione della speciale deroga al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI, in persona della dott.ssa
Manuela Esposito, quale Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti costituite.
Castrovillari, 22.10.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott.
Cesare Sanzi - Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto- legge n.80 del 2021 convertito in legge n.113 del 2021.