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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 06/03/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Il Tribunale di Perugia nella persona del Gop Dott. L. Cecilia Baldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 341/2024 R.G., promossa da:
C.F. in persona del legale rappresentante, con sede Controparte_1 P.IVA_1 in Città della Pieve, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Cantinelli, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, Via dei Conti n. 3;
ATTRICE contro
, C.F. , in persona del legale rappresentante, con sede in Controparte_2 P.IVA_2
Catania, Via Andrea Di Anfusi n. 23, rappresentata e difesa dall'Avv. Carmelo Barreca, in virtù di procura su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catania, Via Giuffrida n. 37;
CONVENUTA
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
Fatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Controparte_1
convenuta perché le venisse intimata la consegna dei documenti delle auto cedute Controparte_2
e conseguentemente che venisse condannata al pagamento della somma di € 37.250,00 oltre al mancato guadagno e al risarcimento dei danni da quantificarsi in sede di Ctu, oltre gli interessi sino alla effettiva consegna.
La parte attrice a sostegno delle proprie ragioni deduceva di avere comprato in data 20 settembre
2022 l'auto Toyota IL, tg. DF826BB, dalla concessionaria di Prato. Riferiva di averla poi CP_3
consegnata alla convenuta con i relativi documenti anche se non venne effettuato il passaggio di proprietà in attesa del saldo prezzo in quanto la convenuta aveva provveduto al pagamento solo di un acconto.
Riferiva che poi nel mese di gennaio 2023 la convenuta aveva ceduto all'attrice l'autovettura Audi
A3 tg. FA446ZD per compensare la parte non pagata della autovettura Toyota IL, ma non vennero mai consegnati i documenti della autovettura Audi e venne emessa la fattura per il pagamento della residua somma di € 13.000,00. Riferiva di avere inviato in data 5 luglio 2023 formale richiesta della fattura, oltre ai documenti della autovettura Audi A3. Riferiva che in data 19 settembre 2023 rispondeva la convenuta sostenendo di non dovere alcun importo in quanto pagato, oltre a contestare quanto richiesto dalla parte attrice.
L'attrice riferiva di avere scoperto solo successivamente che l'autovettura Toyota era stata radiata.
Deduceva di avere chiesto chiarimenti alla convenuta con pec del 10 gennaio 2024 e di avere diffidato l' che aveva effettuato la radiazione di effettuare altri atti illegittimi senza verificare CP_4
l'identità del proprietario, riservando di proporre querela.
La parte attrice asseriva poi di avere acquistato nel mese di ottobre 2022 dalla convenuta l'autovettura
PO TE del valore di € 25.300,00 e di averla interamente pagata con compensazione di fatture.
Deduceva che a seguito di indagini risultava che il chilometraggio era stato manomesso e che detta autovettura venne venduta a causa di ciò al prezzo di € 13.000,00, anziché € 30.000,00 con una perdita di € 17.000,00.
Asseriva poi che nel mese di gennaio 2023 aveva acquistato dalla convenuta l'autovettura Peugeot, tg. FN741DZ, al prezzo di € 7.250,00 e di averla rivenduta allo stesso prezzo a Persona_1
ma di essere stata costretta ad emettere nota di credito non avendo mai ricevuto dalla medesima convenuta i documenti che attestavano il passaggio di proprietà.
Deduceva inoltre che la convenuta rispondeva tramite il proprio legale con le pec del 14 settembre
2023 e del 19 settembre 2023 contestando quanto sostenuto dalla attrice e chiedendo lo storno della somma di € 4.600,00 per l'acquisto della autovettura BMW X3, tg. DJ943YS per non essere stata consegnata. L'attrice a tale ultimo proposito evidenziava che l'autovettura venne ritirata da un dipendente della convenuta in Palermo in data 9 dicembre 2022 presso l'Auto Top srls. Riferiva che con messaggio vocale il legale rappresentante della convenuta comunicava il malfunzionamento della
BMW e in data 21 dicembre 2023 detta auto venne consegnata presso l'Auto System di Palermo e poi ritirata da un dipendente della Riferiva che venne emessa nota di credito in data CP_1 CP_1
31 gennaio 2023 a favore della convenuta, ma l'importo pagato per l'acquisto della BMW venne trattenuto, considerati i crediti vantati dalla attrice nei confronti della convenuta.
Ha riferito da ultimo che con la convenuta c'erano rapporti di collaborazione, ma essendosi venuta a trovare senza documentazione per le auto acquistate e con spese sostenute per € 37.250,00 ha deciso di rivolgersi all'intestato Tribunale.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la convenuta la quale chiedeva che in rito che venisse accolta l'eccezione di incompetenza per territorio e nel merito il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto. In via riconvenzionale chiedeva che venisse accertato il complessivo credito di € 17.600,00 spettante alla convenuta, con conseguente condanna della attrice al pagamento di detta somma. Chiedeva infine la condanna della attrice ex art. 96 cpc. La convenuta a sostegno delle proprie ragioni deduceva che nel mese di gennaio 2023 aveva consegnato alla parte attrice in conto vendita l'autovettura Audi A3 del valore di € 13.000,00.
Riferiva che nel mese di febbraio 2023 il referente della attrice (figlio) era stato Persona_2
arrestato per traffico di stupefacenti. Riferiva di rimanere in attesa del pagamento della autovettura o la restituzione, dialogando con l'attuale amministratrice della società attorea che aveva sostituito il figlio. Riferiva che l'amministratrice chiedeva di attendere i colloqui con il figlio, il quale a sua volta chiedeva di pazientare e di consegnare i documenti di alcune vetture, tra cui l'Audi A3, nella consapevolezza che non era stata pagata.
Ritiene che dal tenore delle lettere pervenute da dal carcere fosse chiaro che Persona_2
l'autovettura Audi A3 doveva essere pagata alla convenuta. Per Riferiva che tutti i documenti richiesti vennero consegnati da tale alla madre di Persona_2
ed erano stati trasmessi via mail. Per Riferisce che essendo intenzionato a riprendere l'autovettura A3 ha presentato querela dopo avere scoperto che l'autovettura era apparsa in vendita sul sito 23. Deduceva che la querela era CP_2
stata proposta contro , e contro tale , titolare Persona_2 Persona_1 Persona_4
della Auto 23.
Riferiva che in data 14 settembre 2023 aveva ricevuto dal legale della parte attrice pec con la quale veniva chiesto il presunto credito di € 13.000,00 per la vendita della autovettura Toyota Hilix, tg.
DF826BB, importo che andava a coprire e a compensarsi con il credito di € 13.000.00 per la cessione della Audi A3. Riferiva che con quella lettera il legale della attrice affermava la compensazione dei crediti e chiedeva i documenti della autovettura Audi A3.
Riferiva che altro difensore della attrice in risposta alla pec del 19 settembre 2023 evidenziava che il prezzo della Toyota era di € 8.600,00 e che tale prezzo era stato interamente pagato con bonifico del
5 settembre 2022. In tale contesto ritiene impiegabile il motivo per cui la parte attrice abbia emesso in data 5 luglio 2023 una fattura falsa. Riferiva che l'autovettura Audi era stata acquistata nel mese di dicembre 2022 e rivenduta alla parte attrice nello stesso mese con la conseguenza che era impossibile che fosse stata concordata la compensazione col prezzo di detta autovettura che nel mese di luglio non poteva essere stata venduta a terzi.
Riteneva che quindi l'autovettura fosse stata trattenuta indebitamente ed evidenziava che la convenuta ha provveduto al pagamento di € 4.600,00 per l'acquisto della BMW mai consegnata e che anzi era stata venduta a terzi.
La parte convenuta eccepiva poi l'incompetenza per territorio dell'intestato Tribunale asserendo che competente a decidere la presenta causa è il Tribunale di Catania in quanto tutti i contratti di compravendita sono stati conclusi ad Acicatena ed il pagamento del prezzo deve essere effettuato al domicilio del creditore/venditore. Evidenzia che in alternativa essendo le auto state consegnate a
Mazara del Vallo, competente a decidere la causa è il giudice di quel luogo.
Nel merito relativamente alla autovettura Toyota IL tg. DF826BB ritiene che ill prezzo di €
8.600,00 è stato interamente pagato con bonifico di € 8.600,00 del 5 settembre 2022 come da documentazione versata in atti.
Ritiene che la radiazione di detta autovettura dal PRA italiano sia stata effettuata per poterla trasferire all'estero e tale radiazione è stata effettuata regolarmente essendo di proprietà della convenuta anche se formalmente intestata alla attrice.
Quanto all'Audi A3 ritiene provato che la parte attrice non abbia pagato il prezzo e che l'autovettura
è stata venduta a terzi.
Quanto all'auto BMW BM X3 ritiene che sia pacifico che l'auto venne restituita alla parte attrice e che questa ha trattenuto la somma di € 4.600.00, con la conseguenza che la convenuta ha diritto a vedersi restituito detto importo.
Quanto alla auto Peugeot 2008 ritiene smentito quanto affermato dalla attrice dall'atto di vendita depositato in atti.
Quanto alla autovettura contesta la manomissione del kilometraggio evidenziando che Parte_1 si tratta di una autovettura venduta nel 2022. Riferisce che l'autovettura venne venduta dopo la revisione del 2022 e segnava Km 156.274. Contesta in ogni caso che il valore della autovettura fosse potuto scendere ad € 13.000,00.
In via riconvenzionale la convenuta chiedeva la condanna della parte attrice al pagamento della somma di € 13.000,00 per l'autovettura Audi mai pagata, oltre alla restituzione della somma di €
4.600,00 indebitamente trattenuto dalla attrice.
Con decreto del 18 marzo 2024 la prima udienza veniva differita al 5 giugno 2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 171 ter cpc.
A detta udienza la causa veniva trattenuta in riserva.
Con provvedimento del 1° ottobre 2024 veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 13 novembre 2024, ritenuta non infondata l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla parte convenuta. Udienza che veniva sostituita con il deposito di note scritte. Con provvedimento successivo venivano concessi i termini di cui all'art. 189 cpc e la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 12 febbraio 2025. A detta udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
L'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla parte convenuta deve ritenersi fondata in quanto tutte le volte in cui il venditore agisce per ottenere l'adempimento di una obbligazione di pagamento per la fornitura di merce consegnata, la competenza va individuata secondo quanto stabilito dall'art. 1498 terzo comma cc, ossia al domicilio del venditore. A tale proposito va evidenziato che la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 19894/2020 ha chiarito che nel caso in cui il venditore proceda in via giudiziale per ottenere l'adempimento di una obbligazione di pagamento determinato dal mancato pagamento della merce fornita la competenza territoriale segue il criterio del foro destinatae solutionis identificata “seguendo il criterio dell'art. 1498 cc terzo comma, ovvero il domicilio del venditore creditore”.
Nel caso di specie risulta che i contratti sono stati tutti conclusi ad Acicatena (Ct). Risulta altresì che la parte attrice ha agito per ottenere la consegna delle auto cedute e per la restituzione della somma di € 37.500,00, mentre la parte conventa ha chiesto in via riconvenzionale il pagamento del prezzo della autovettura Audi A3 e la restituzione della somma di € 4.600,00 trattenuta dalla parte attrice.
La competenza territoriale spetta pertanto al Tribunale di Catania.
Quanto alle spese seguono la regola della soccombenza e vanno liquidate tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 147/2022 ai minimi, valore entro € 26.000,00, tenuto conto della attività svolta e delle questioni trattate, con attribuzione all'Avv. Carmelo Barreca, quale procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 341/2024, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
- dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Perugia in favore di quello di Catania;
- assegna alla parte interessata il termine di mesi tre decorrente dal deposito della presente sentenza per la riassunzione del giudizio innanzi il Tribunale di Catania;
- condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di Controparte_1
in persona del legale rappresentante, delle spese di giudizio che liquida in Controparte_2 complessivi € 1.700,00, oltre rimborso forfettario, cap ed iva come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Carmelo Barreca quale procuratore antistatario.
Così deciso in Perugia il 6 marzo 2025
Il Giudice
Dott. L. Cecilia Baldesi
(firmato digitalmente)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Il Tribunale di Perugia nella persona del Gop Dott. L. Cecilia Baldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 341/2024 R.G., promossa da:
C.F. in persona del legale rappresentante, con sede Controparte_1 P.IVA_1 in Città della Pieve, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Cantinelli, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, Via dei Conti n. 3;
ATTRICE contro
, C.F. , in persona del legale rappresentante, con sede in Controparte_2 P.IVA_2
Catania, Via Andrea Di Anfusi n. 23, rappresentata e difesa dall'Avv. Carmelo Barreca, in virtù di procura su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catania, Via Giuffrida n. 37;
CONVENUTA
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
Fatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Controparte_1
convenuta perché le venisse intimata la consegna dei documenti delle auto cedute Controparte_2
e conseguentemente che venisse condannata al pagamento della somma di € 37.250,00 oltre al mancato guadagno e al risarcimento dei danni da quantificarsi in sede di Ctu, oltre gli interessi sino alla effettiva consegna.
La parte attrice a sostegno delle proprie ragioni deduceva di avere comprato in data 20 settembre
2022 l'auto Toyota IL, tg. DF826BB, dalla concessionaria di Prato. Riferiva di averla poi CP_3
consegnata alla convenuta con i relativi documenti anche se non venne effettuato il passaggio di proprietà in attesa del saldo prezzo in quanto la convenuta aveva provveduto al pagamento solo di un acconto.
Riferiva che poi nel mese di gennaio 2023 la convenuta aveva ceduto all'attrice l'autovettura Audi
A3 tg. FA446ZD per compensare la parte non pagata della autovettura Toyota IL, ma non vennero mai consegnati i documenti della autovettura Audi e venne emessa la fattura per il pagamento della residua somma di € 13.000,00. Riferiva di avere inviato in data 5 luglio 2023 formale richiesta della fattura, oltre ai documenti della autovettura Audi A3. Riferiva che in data 19 settembre 2023 rispondeva la convenuta sostenendo di non dovere alcun importo in quanto pagato, oltre a contestare quanto richiesto dalla parte attrice.
L'attrice riferiva di avere scoperto solo successivamente che l'autovettura Toyota era stata radiata.
Deduceva di avere chiesto chiarimenti alla convenuta con pec del 10 gennaio 2024 e di avere diffidato l' che aveva effettuato la radiazione di effettuare altri atti illegittimi senza verificare CP_4
l'identità del proprietario, riservando di proporre querela.
La parte attrice asseriva poi di avere acquistato nel mese di ottobre 2022 dalla convenuta l'autovettura
PO TE del valore di € 25.300,00 e di averla interamente pagata con compensazione di fatture.
Deduceva che a seguito di indagini risultava che il chilometraggio era stato manomesso e che detta autovettura venne venduta a causa di ciò al prezzo di € 13.000,00, anziché € 30.000,00 con una perdita di € 17.000,00.
Asseriva poi che nel mese di gennaio 2023 aveva acquistato dalla convenuta l'autovettura Peugeot, tg. FN741DZ, al prezzo di € 7.250,00 e di averla rivenduta allo stesso prezzo a Persona_1
ma di essere stata costretta ad emettere nota di credito non avendo mai ricevuto dalla medesima convenuta i documenti che attestavano il passaggio di proprietà.
Deduceva inoltre che la convenuta rispondeva tramite il proprio legale con le pec del 14 settembre
2023 e del 19 settembre 2023 contestando quanto sostenuto dalla attrice e chiedendo lo storno della somma di € 4.600,00 per l'acquisto della autovettura BMW X3, tg. DJ943YS per non essere stata consegnata. L'attrice a tale ultimo proposito evidenziava che l'autovettura venne ritirata da un dipendente della convenuta in Palermo in data 9 dicembre 2022 presso l'Auto Top srls. Riferiva che con messaggio vocale il legale rappresentante della convenuta comunicava il malfunzionamento della
BMW e in data 21 dicembre 2023 detta auto venne consegnata presso l'Auto System di Palermo e poi ritirata da un dipendente della Riferiva che venne emessa nota di credito in data CP_1 CP_1
31 gennaio 2023 a favore della convenuta, ma l'importo pagato per l'acquisto della BMW venne trattenuto, considerati i crediti vantati dalla attrice nei confronti della convenuta.
Ha riferito da ultimo che con la convenuta c'erano rapporti di collaborazione, ma essendosi venuta a trovare senza documentazione per le auto acquistate e con spese sostenute per € 37.250,00 ha deciso di rivolgersi all'intestato Tribunale.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la convenuta la quale chiedeva che in rito che venisse accolta l'eccezione di incompetenza per territorio e nel merito il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto. In via riconvenzionale chiedeva che venisse accertato il complessivo credito di € 17.600,00 spettante alla convenuta, con conseguente condanna della attrice al pagamento di detta somma. Chiedeva infine la condanna della attrice ex art. 96 cpc. La convenuta a sostegno delle proprie ragioni deduceva che nel mese di gennaio 2023 aveva consegnato alla parte attrice in conto vendita l'autovettura Audi A3 del valore di € 13.000,00.
Riferiva che nel mese di febbraio 2023 il referente della attrice (figlio) era stato Persona_2
arrestato per traffico di stupefacenti. Riferiva di rimanere in attesa del pagamento della autovettura o la restituzione, dialogando con l'attuale amministratrice della società attorea che aveva sostituito il figlio. Riferiva che l'amministratrice chiedeva di attendere i colloqui con il figlio, il quale a sua volta chiedeva di pazientare e di consegnare i documenti di alcune vetture, tra cui l'Audi A3, nella consapevolezza che non era stata pagata.
Ritiene che dal tenore delle lettere pervenute da dal carcere fosse chiaro che Persona_2
l'autovettura Audi A3 doveva essere pagata alla convenuta. Per Riferiva che tutti i documenti richiesti vennero consegnati da tale alla madre di Persona_2
ed erano stati trasmessi via mail. Per Riferisce che essendo intenzionato a riprendere l'autovettura A3 ha presentato querela dopo avere scoperto che l'autovettura era apparsa in vendita sul sito 23. Deduceva che la querela era CP_2
stata proposta contro , e contro tale , titolare Persona_2 Persona_1 Persona_4
della Auto 23.
Riferiva che in data 14 settembre 2023 aveva ricevuto dal legale della parte attrice pec con la quale veniva chiesto il presunto credito di € 13.000,00 per la vendita della autovettura Toyota Hilix, tg.
DF826BB, importo che andava a coprire e a compensarsi con il credito di € 13.000.00 per la cessione della Audi A3. Riferiva che con quella lettera il legale della attrice affermava la compensazione dei crediti e chiedeva i documenti della autovettura Audi A3.
Riferiva che altro difensore della attrice in risposta alla pec del 19 settembre 2023 evidenziava che il prezzo della Toyota era di € 8.600,00 e che tale prezzo era stato interamente pagato con bonifico del
5 settembre 2022. In tale contesto ritiene impiegabile il motivo per cui la parte attrice abbia emesso in data 5 luglio 2023 una fattura falsa. Riferiva che l'autovettura Audi era stata acquistata nel mese di dicembre 2022 e rivenduta alla parte attrice nello stesso mese con la conseguenza che era impossibile che fosse stata concordata la compensazione col prezzo di detta autovettura che nel mese di luglio non poteva essere stata venduta a terzi.
Riteneva che quindi l'autovettura fosse stata trattenuta indebitamente ed evidenziava che la convenuta ha provveduto al pagamento di € 4.600,00 per l'acquisto della BMW mai consegnata e che anzi era stata venduta a terzi.
La parte convenuta eccepiva poi l'incompetenza per territorio dell'intestato Tribunale asserendo che competente a decidere la presenta causa è il Tribunale di Catania in quanto tutti i contratti di compravendita sono stati conclusi ad Acicatena ed il pagamento del prezzo deve essere effettuato al domicilio del creditore/venditore. Evidenzia che in alternativa essendo le auto state consegnate a
Mazara del Vallo, competente a decidere la causa è il giudice di quel luogo.
Nel merito relativamente alla autovettura Toyota IL tg. DF826BB ritiene che ill prezzo di €
8.600,00 è stato interamente pagato con bonifico di € 8.600,00 del 5 settembre 2022 come da documentazione versata in atti.
Ritiene che la radiazione di detta autovettura dal PRA italiano sia stata effettuata per poterla trasferire all'estero e tale radiazione è stata effettuata regolarmente essendo di proprietà della convenuta anche se formalmente intestata alla attrice.
Quanto all'Audi A3 ritiene provato che la parte attrice non abbia pagato il prezzo e che l'autovettura
è stata venduta a terzi.
Quanto all'auto BMW BM X3 ritiene che sia pacifico che l'auto venne restituita alla parte attrice e che questa ha trattenuto la somma di € 4.600.00, con la conseguenza che la convenuta ha diritto a vedersi restituito detto importo.
Quanto alla auto Peugeot 2008 ritiene smentito quanto affermato dalla attrice dall'atto di vendita depositato in atti.
Quanto alla autovettura contesta la manomissione del kilometraggio evidenziando che Parte_1 si tratta di una autovettura venduta nel 2022. Riferisce che l'autovettura venne venduta dopo la revisione del 2022 e segnava Km 156.274. Contesta in ogni caso che il valore della autovettura fosse potuto scendere ad € 13.000,00.
In via riconvenzionale la convenuta chiedeva la condanna della parte attrice al pagamento della somma di € 13.000,00 per l'autovettura Audi mai pagata, oltre alla restituzione della somma di €
4.600,00 indebitamente trattenuto dalla attrice.
Con decreto del 18 marzo 2024 la prima udienza veniva differita al 5 giugno 2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 171 ter cpc.
A detta udienza la causa veniva trattenuta in riserva.
Con provvedimento del 1° ottobre 2024 veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 13 novembre 2024, ritenuta non infondata l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla parte convenuta. Udienza che veniva sostituita con il deposito di note scritte. Con provvedimento successivo venivano concessi i termini di cui all'art. 189 cpc e la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 12 febbraio 2025. A detta udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
L'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla parte convenuta deve ritenersi fondata in quanto tutte le volte in cui il venditore agisce per ottenere l'adempimento di una obbligazione di pagamento per la fornitura di merce consegnata, la competenza va individuata secondo quanto stabilito dall'art. 1498 terzo comma cc, ossia al domicilio del venditore. A tale proposito va evidenziato che la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 19894/2020 ha chiarito che nel caso in cui il venditore proceda in via giudiziale per ottenere l'adempimento di una obbligazione di pagamento determinato dal mancato pagamento della merce fornita la competenza territoriale segue il criterio del foro destinatae solutionis identificata “seguendo il criterio dell'art. 1498 cc terzo comma, ovvero il domicilio del venditore creditore”.
Nel caso di specie risulta che i contratti sono stati tutti conclusi ad Acicatena (Ct). Risulta altresì che la parte attrice ha agito per ottenere la consegna delle auto cedute e per la restituzione della somma di € 37.500,00, mentre la parte conventa ha chiesto in via riconvenzionale il pagamento del prezzo della autovettura Audi A3 e la restituzione della somma di € 4.600,00 trattenuta dalla parte attrice.
La competenza territoriale spetta pertanto al Tribunale di Catania.
Quanto alle spese seguono la regola della soccombenza e vanno liquidate tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 147/2022 ai minimi, valore entro € 26.000,00, tenuto conto della attività svolta e delle questioni trattate, con attribuzione all'Avv. Carmelo Barreca, quale procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 341/2024, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
- dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Perugia in favore di quello di Catania;
- assegna alla parte interessata il termine di mesi tre decorrente dal deposito della presente sentenza per la riassunzione del giudizio innanzi il Tribunale di Catania;
- condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di Controparte_1
in persona del legale rappresentante, delle spese di giudizio che liquida in Controparte_2 complessivi € 1.700,00, oltre rimborso forfettario, cap ed iva come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Carmelo Barreca quale procuratore antistatario.
Così deciso in Perugia il 6 marzo 2025
Il Giudice
Dott. L. Cecilia Baldesi
(firmato digitalmente)