Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 19/12/2025, n. 3636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3636 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03636/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01994/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1994 del 2025, proposto da
LI AM, UR RD, NO NC, MA RI SA, IL Di RO, NO AL, LA LL, AU TI, SE CI, IV IP, EL RA, MA TI, rappresentati e difesi dagli avvocati Marco Lo Giudice, AU Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 241/2025 (r.g. n. 3737/2023) del Tribunale di Siracusa, sezione Lavoro, pubblicata il 06.03.2025 e notificata in pari data, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l’art. 114, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. DA IL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso collettivo parte ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 241/2025 del Tribunale di Siracusa, con cui il Ministero resistente è stato condannato a far fruire agli insegnanti in commento la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, co. 121, della l.n. 107/2015, per gli anni scolastici per ciascuno indicati nell’anzidetto titolo giudiziale, con ogni adempimento consequenziale.
2. L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio con atto di stile della difesa erariale.
3. Alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
4. Dalla documentazione versata in atti emerge come la sentenza di cui trattasi sia ormai divenuta irrevocabile e che la stessa sia stata ritualmente notificata all’Amministrazione debitrice in forma esecutiva, risultando per tabulas decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
5. Deve pertanto essere disposto che l’Amministrazione intimata provveda a dare esecuzione al citato provvedimento giurisdizionale, entro sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza, in favore di parte ricorrente.
6. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione intimata, si nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, affinché provveda, in via sostitutiva e su richiesta di parte, entro sessanta giorni all’esecuzione del titolo giudiziale in commento.
7. Le spese dell’odierno giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate con il dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Dispone l’intervento sostitutivo di cui in parte motiva.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre agli accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AU TO, Presidente
DA IL, Primo Referendario, Estensore
RI Ventura, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA IL | AU TO |
IL SEGRETARIO